Art. 1. Istituzione della IV e della V Sezione speciale per le pensioni di guerra.
Sono istituite una quarta ed una quinta Sezione speciale della Corte dei conti, per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra.
Sono istituite una quarta ed una quinta Sezione speciale della Corte dei conti, per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra.