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11 maggio 1976
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
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Art. 27. Trattamento economico durante la licenza di convalescenza ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248))
Ai sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia nonche' ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia in ferma volontaria o in rafferma, durante la licenza di convalescenza per infermita' non dipendente da causa di servizio competono, salvo quanto previsto dal precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese e ridotti a quattro quinti per il secondo mese, fermo il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il restante periodo dalle stesse consentito. Qualora il medesimo personale abbia almeno sei anni di servizio militare, il periodo di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo in misura intera, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, e' elevato a sei mesi; per il restante periodo lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, sono ridotti a tre quinti. ((6)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , nel modificare l' art. 2268, comma 1, numero 723) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, l' articolo 27, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187 , riprende vigore".
Nel modificare l'art. 2270, comma 1, numero 33-ter) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera u)) che "In attuazione dell' articolo 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246 , restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni:
[...] 33-ter) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e 26 , quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, nonche' 27, secondo comma".
Ai sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia nonche' ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia in ferma volontaria o in rafferma, durante la licenza di convalescenza per infermita' non dipendente da causa di servizio competono, salvo quanto previsto dal precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese e ridotti a quattro quinti per il secondo mese, fermo il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il restante periodo dalle stesse consentito. Qualora il medesimo personale abbia almeno sei anni di servizio militare, il periodo di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo in misura intera, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, e' elevato a sei mesi; per il restante periodo lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, sono ridotti a tre quinti. ((6)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , nel modificare l' art. 2268, comma 1, numero 723) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, l' articolo 27, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187 , riprende vigore".
Nel modificare l'art. 2270, comma 1, numero 33-ter) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera u)) che "In attuazione dell' articolo 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246 , restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni:
[...] 33-ter) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e 26 , quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, nonche' 27, secondo comma".
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 25/02/2014, n. 128Provvedimento: N. 00122/2009 REG.RIC. N. 00128/2014 REG.PROV.COLL. N. 00122/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 122 del 2009, proposto da: AO TT, rappresentato e difeso dagli avv. Emilio Festa, Mario Rampini, con domicilio eletto presso il secondo in Perugia, piazza Piccinino N.9; contro Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14; Comando Generale Arma dei Carabinieri; per l'annullamento del …Leggi di più...
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- sospensione del trattamento economico·
- riduzione della retribuzione·
- compensazione delle spese processuali·
- art. 14 co. 5 L. 266/1999·
- commissione medica ospedaliera·
- ripristino della retribuzione·
- diritti soggettivi dei militari·
- transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa·
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- aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio