Articolo 27 della Legge 5 maggio 1976, n. 187
Articolo 26Articolo 28
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11 maggio 1976
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 27. Trattamento economico durante la licenza di convalescenza ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248))
Ai sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia nonche' ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia in ferma volontaria o in rafferma, durante la licenza di convalescenza per infermita' non dipendente da causa di servizio competono, salvo quanto previsto dal precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese e ridotti a quattro quinti per il secondo mese, fermo il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il restante periodo dalle stesse consentito. Qualora il medesimo personale abbia almeno sei anni di servizio militare, il periodo di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo in misura intera, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, e' elevato a sei mesi; per il restante periodo lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, sono ridotti a tre quinti. ((6)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , nel modificare l' art. 2268, comma 1, numero 723) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, l' articolo 27, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187 , riprende vigore".
Nel modificare l'art. 2270, comma 1, numero 33-ter) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera u)) che "In attuazione dell' articolo 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246 , restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni:
[...] 33-ter) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e 26 , quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, nonche' 27, secondo comma".
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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