Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 15193/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 15193/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REALE Parte_1 C.F._1
RAFFAELE elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. REALE RAFFAELE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA MANLIO E GIOACCHINO SAVARE', 1 20123 MILAMO presso il difensore avv. CAPOTORTI VALERIA
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 23.12.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 368 2024 00178913 60 000, notificato il 15/11/24, con cui gli è stato intimato il pagamento dell'importo di €. 4.777,94 a titolo di contributi e somme aggiuntive dovuti alla Gestione commercianti per il periodo 01/2022-09/2023, oltre alle spese di notifica ed ai compensi di riscossione.
che, in particolare, la società Intelligence & Security s.r.l., di cui è socio e amministratore unico dal
2021, è inattiva e non ha mai svolto attività sino alla liquidazione e cancellazione, avvenuta il
25/3/24; di essere stato dichiarato, con decorrenza dal 28.11.2013, dalla competente
Commissione Medica Sanitaria – “INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa:
100%, artt. 2 e 12 legge n. 118/71”; di non aver mai svolto attività lavorativa e operativa nell'ambito della suddetta società; che, successivamente, del tutto casualmente, stante anche l'oggettiva situazione psico fisica in cui si trovava, ha appreso che, con comunicazione pec del 12 gennaio 2023, l' aveva CP_1
provveduto a notificargli avviso di addebito n. 36820220026242188000, formato il
24.12.2022, per un importo complessivo di € 2.825,00 relativo al 2021; che quest'ultimo ava
è stato impugnato solo con ricorso amministrativo - respinto da – e non giudiziario CP_1
stante il decorso dei termini.
2. Il ricorrente ha, ciò premesso, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare e d'urgenza, sospendere gli effetti dell'avviso di addebito n. 368 2024 00178913
60 000, formato il 09.11.2024, codice fiscale , matricola 2165043410, C.F._1
Gestione Commercianti, notificato il 15 novembre 2024;
B) nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed arbitrarietà dell'iscrizione del ricorrente nella Gestione Separata Commercianti così come operata dall' con CP_1
comunicazione del 15.7.2021;
C) per l'effetto, dichiarare non dovuti i contributi previdenziali tutti così come richiesti dall' relativamente all'intero periodo per cui è causa, dall'1.1.2021 al 25.3.2024; CP_1
D) accertare e dichiarare l'infondatezza e l'inesistenza di tutte le violazioni contestate dall'Ente impositore e dichiarare pertanto, nullo, illegittimo ed inefficace l'impugnato avviso di addebito n. 36820220026242188000, formato il 24.12.2022, per un importo complessivo di
€ 2.825,00, notificato con comunicazione pec del 12 gennaio 2023, ed impugnato dal ricorrente con ricorso amministrativo;
o in subordine, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avviso per le sole sanzioni ritenute illegittime;
E) in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'inesistenza di tutte le violazioni contestate dall'Ente impositore e dichiarare pertanto, nullo, illegittimo ed inefficace l'impugnato avviso di addebito n. 368 2024 00178913 60 000, formato il 09.11.2024, codice fiscale , matricola 2165043410, Gestione Commercianti, notificato il C.F._1
15 novembre 2024; o in subordine, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avviso per le sole sanzioni ritenute illegittime.
F) Infine, condannare parte opposta alla rifusione delle spese e competenze legali di cui al presente giudizio, con gli accessori di legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
3. L' si è costituito in giudizio sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo CP_1
l'integrale rigetto del ricorso.
4. La causa viene decisa a seguito di discussione orale con redazione della motivazione contestuale ex art. 429 comma 1 c.p.c. di cui è data lettura al termine della camera di consiglio.
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5. Preliminarmente, va detto che le censure mosse nei confronti dell'ava
36820220026242188000 sono inammissibili. L'ava in questione non è stato, infatti, pacificamente, per stessa ammissione del ricorrente, impugnato nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999. Il ricorrente ha, quanto alle ragioni della mancata impugnazione dedotto circostanze generiche.
6. Tempestiva risulta, invece, l'impugnazione dell'ava 368 2024 00178913 60 000, in quanto lo stesso risulta notificato a mezzo pec il 15/11/24 e il ricorso depositato telematicamente il
23/12/2024 (v. doc. 6 ric. e documenti depositati dal ricorrente il 30/1/25).
7. L'art. 1 comma 203 della l. 662/1996 prevede che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussista per i soggetti che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tali presupposti “si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa” (Cass. Sez. L, n. 11804 del
12/07/2012).
8. L'onere di provare l'esercizio dell'attività in modo non occasionale grava sull' . Tale CP_1
principio è stato affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con pronuncia n. 17076/2011 secondo cui “l' deve comunque dimostrare, in caso di opposizione all'avviso di CP_1
pagamento emesso per contributi dovuti alla gestione commercianti, che l'amministratore della società o il socio accomandatario, svolge una attività ulteriore rispetto a quella di amministratore” e ha trovato conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità e di merito (si veda Cass. sez. Lav. 26/2/2016 n. 3835, secondo cui “nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”. Nel merito si veda Trib. Milano sez. lav. del 19/8/2013 secondo cui “la prova della prospettata prevalenza grava sull'ente previdenziale che chiede per il soggetto, iscritto solo nel fondo Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, il pagamento di contributi per il settore commercio. L deve, quindi, provare innanzitutto CP_1
che il soggetto partecipa personalmente al lavoro aziendale (inteso come svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa) con carattere di abitualità, ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi”).
9. Anche recentemente Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020, n.3829 ha ribadito che “sul piano previdenziale, infatti, (…) qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare
l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza”.
10. Nel nostro caso, l' non ha assolto all'onere della prova su di esso gravante. Ciò nella CP_1
misura in cui non ha articolato mezzi di prova e ha fondato i propri assunti sulle mere risultanze documentali e, in particolare, sulla visura in atti.
11. Non può quindi ritenersi che sia emerso che il ricorrente avesse mansioni ulteriori, consistenti in un facere, nel disimpegno – in modo abituale e prevalente - dell'attività lavorativa, presupposto necessario per l'iscrizione alla gestione commercianti. 12. La parte ricorrente, dall'altro lato, ha documentato la propria invalidità totale con permanente inabilità lavorativa al 100%, ex artt. 2 e 12 legge n. 118/71 (v. doc. 11).
13. Il ricorso avverso l'ava 368 2024 00178913 60 000 deve quindi essere accolto con accertamento della non debenza degli importi con esso richiesti.
14. Le spese, stante l'esito del giudizio, sono compensate per un terzo e, per il resto, seguono la soccombenza, con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara non dovuti gli importi richiesti con l'avviso di addebito opposto 368 2024 00178913 60 000 e dichiara inammissibile il ricorso per il resto;
compensa le spese per un terzo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente due terzi delle spese di lite, che si liquidano in € 43,00 per spese, € 600,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli