Articolo 3 della Legge 9 febbraio 1942, n. 194
Articolo 2Articolo 4
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9 aprile 1942
Art. 3. Oggetto della professione.

Formano oggetto dell'attivita' professionale dell'attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario.

In particolare:

a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale;

b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente;

c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale;

d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a);

e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale;

f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprieta' e di usufrutti;

g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario.

La elencazione che precede non pregiudica quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie.


Entrata in vigore il 9 aprile 1942