Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza all'esito della camera di consiglio del 3.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.7192/2021 del Ruolo Generale affari contenziosi
TRA
avv. S GERMANO Pt_1 Parte_2
- ricorrente -
CONTRO avv. B DAPRILE CP_1
- resistente –
DOTT. A Controparte_2
FIORDELMONDO
- resistente – conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2022, la società istante chiedeva di accettare l'illegittimità: dell'invito a CP_ regolarizzare del 16.6.2021dell' del rigetto del ricorso amministrativo proposto in data 31.10.2019; CP_ del verbale di accertamento prot.15195 Chiedeva anche di accertare l'inesistenza del credito reclamato con il predetto verbale di accertamento ovvero, in via subordinata la minore somma reclamata nei termini in dettaglio indicati in ricorso. Ritualmente notificato il ricorso, le parti intimate si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza dell'azione proposta anche in rito. Istruita con prove documentali ed orali, all'odierna udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In linea preliminare si deve evidenziare che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali.
Ed allora, l'opposto (attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art.416 cpc., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di
App. Roma, Sez. lavoro, 14/10/2008, Trib. Pisa, sent. n. 189/2002; Trib. Bari, n. 6434 del 27.2.2004;
Pretura Salerno, 31 gennaio 1995). CP_
2. Impugna la società istante il verbale di accertamento prot. 15195 notificato in data
22.101.2019. Sul punto merita evidenziare che tale verbale ha valenza nel presente giudizio di mero indizio secondo il consolidato orientamento pretorio per il quale:”Nel giudizio promosso dal contribuente per
l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa CP_1 contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. (Cass. civ. Sez. lavoro, 06-09-2012, n.
14965) nonché :” I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. lavoro
Sent., 06-06-2008, n. 15073).
3. Tanto premesso, rileva il Giudicante che, la società opponente ha in ricorso ammesso
(cfr.pag. 5) di aver pagato la sanzione amministrativa irrogata per le violazioni individuate ai capi 1 e 2
2 del ricorso. Tale pagamento, riconosciuto dall' intimato, ha determinato l'estinzione del CP_2 relativo procedimento sanzionatorio sicchè ogni pretesa attorea a riguardo è infondata.
4.1. Sotto altro profilo in disparte i rilievi giuridici svolti in ricorso, la società non ha mosso specifica contestazione avverso il fatto rilevato in sede ispettiva (cfr.pag.6) per cui essa ha applicato ai lavoratori impiegati presso l'università di il CCNL Servizi ausiliari- AN sottoscritto da CP_2
AN, , CONFIMPRENDITORI ed altri, per la parte datoriale, e da SA, per i lavoratori. Per_1
4.2. A riguardo giova richiamare i rilievi svolti in materia dalla Sezione nella sentenza n.2382/2021 secondo cui: “ Appare opportuno ricordare a riguardo che, fin dalla sentenza n. 11199/2002, le
Sezioni unite della Corte di Cassazione, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che: "L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base, nazionale;
si tratta del cd "minimale contributivo" secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito nella L. n. 389 del 1989". Detta disposizione è stata autenticamente interpretata dalla L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25, il quale dispone che "Il D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito con modificazioni in L. n. 389 del
1989, si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria" (si tratta del c.d. contratto leader). La legge determina quindi un imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorchè la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore,e la contrattazione collettiva funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo.”.
3.3. La Corte di Cassazione (sentenza n. 7781/2015), in un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, ha ritenuto che in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi, il trattamento economico e normativo dei dipendenti di un'impresa può essere disciplinato sulla base di una contrattazione collettiva di un settore produttivo diverso da quello in base al quale determinarne la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali o ai fini del godimento di incentivi o della fiscalizzazione degli oneri sociali, sicché, ove venga in considerazione la possibilità di fruire dei suddetti benefici da parte delle imprese e si riscontri la presenza di una pluralità di contratti collettivi, per la individuazione, ai soli fini contributivi, della retribuzione-parametro, può essere fatto riferimento al c.c.n.l. concluso per tutte le aziende tessili dalla anziché a quello stipulato tra e altri (anche se relativo CP_3 CP_4 allo specifico settore artigianale denominato "abbigliamento-lavorazioni conto terzi a "façon""), in quanto - in assenza di specifiche prove contrarie - le associazioni sindacali firmatarie del primo dei suddetti contratti collettivi sono
"comparativamente" più rappresentative, ai fini previdenziali, di quelle che hanno concluso il secondo contratto, in corretta applicazione dell'art. 2, comma 25, della L. 28 dicembre 1995, n. 549. Dalla lettura della motivazione della sentenza richiamata, si evince che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella L. n. 389 del
1989, in ogni caso devono considerarsi rilevanti i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, a prescindere dalla circostanza che per il settore produttivo in cui opera l'azienda vi sia un unico CCNL
3 o ve ne siano diversi. I CCNL sottoscritti da organizzazioni sindacali che non siano maggiormente rappresentative su base nazionale possono essere considerate solo se prevedono condizioni migliorative per i lavoratori.
3.4. Nel caso di specie di specie, deve dunque farsi riferimento al c.c.n.l. concluso in ambito commercio dalla
anziché a quello stipulato dalla SA , in quanto le CP_3 CP_5 CP_6 associazioni sindacali firmatarie del primo dei suddetti contratti collettivi sono "comparativamente" più rappresentative, ai fini previdenziali, di quelle che hanno concluso il secondo contratto (cfr. in termini Tribunale Trani Sez. lavoro, Sent.,
18/11/2019; Corte di Appello Milano 314/2020), in assenza di elementi di prova dirimenti offerti dalla società opponente.
3.5. Per altro, è rimasto incontestato il fatto che il CCNL CONFCOMMERCIO trova già applicazione
(spontaneamente) per gli impiegati adibiti alla sede aziendale di Casamassima: tale applicazione sconfessa nei fatti ed ab imis la doglianza volta ad escludere la maggiore rappresentatività dei sindacati confederati ai fini di che trattasi.”
4.3. Applicando le coordinate pretorie su riferite, non pare possa dubitarsi che, ai fini dell'individuazione della base imponibile ex art. 1 l. n. 389/1989, nel caso di specie deve farsi riferimento al c.c.n.l. SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI concluso per la parte datoriale da
, e per i lavoratori da da ritenersi quali CP_7 CP_8 CP_9 CP_3 associazioni sindacali "comparativamente" più rappresentative, ai fini previdenziali, della SA che ha concluso il CCNL Servizi ausiliari- AN (cfr. in termini Tribunale Trani Sez. lavoro, Sent.,
18/11/2019; Corte di Appello Milano 314/2020), in assenza di elementi di prova dirimenti offerti dalla società istante.
5. Chiarita la doverosa applicazione in specie, ai fini dell'individuazione della base imponibile ex art. 1 l. n. 389/1989, del c.c.n.l. SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI SERVIZI INTEGRATI
MULTISERVIZI, è agevole rilevare che l'importo delle pretese contributive maggiori reclamate è stato individuato nel prospetto di regolarizzazione allegato al verbale gravato. Avverso tale importo sono state sollevate contestazioni in ricorso che, per la loro estrema genericità, non sono idonee a metter in discussione la correttezza delle somme reclamate.
6. Generica è poi la doglianza afferente al difetto di motivazione del verbale gravato dedotta al punto sub 3 del ricorso ove si consideri che in esso viene espressamente chiarito che l'imponibile contributivo è stato determinato secondo il predetto c.c.n.l. SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI
SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI, in relazione ai livelli d'inquadramento ricoperti dai lavoratori oggetto di ispezione.
7. Infondata è anche la doglianza sub 4 del ricorso atteso che l'omessa presentazione del flusso
è stato contestato ai fini contributivi solo in relazione al dipendente Pt_3 Parte_4 per il periodo gennaio – febbraio 2018: trattasi di circostanza pacifica in assenza di
[...] contestazioni inter partes.
8. Analogamente infondata è la doglianza sub 5 del ricorso circa la inapplicabilità in specie delle somme aggiuntive ove si consideri che la maggiore somma contributiva in contestazione è stata desunta
4 da elementi estranei alle denunce ed alle registrazioni obbligatorie della società istante: viene dunque in rilievo un 'ipotesi di evasione contributiva (cfr. in termini Cass. civ., Sez. lavoro, 06/07/2004, n. 12341).
9. Merita aggiungere che la parte istante in ricorso non ha mosso alcuna contestazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai dipendenti in sede ispettiva né siffatta contestazione è stata CP_ sollevata alla prima udienza in seguito alla produzione delle stesse dichiarazioni da parte dell in allegato alla relativa memoria difensiva depositata. Tanto rende superflua l'escussione testimoniale di tali dipendenti, ove non ancora escussi. In conclusione, il ricorso è privo di pregio e va rigettato.
10. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
11. In considerazione dell'opinabilità, complessità e peculiarità delle questioni controverse vanno compensate in toto le spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione; spese compensate.
Bari 3.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
5