Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2004, n. 4339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4339 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 15/01/2004
1. Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 88
3. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 043428/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON PI AL;
avverso l'ordinanza 25/10/03 Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Mura Antonello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Gaetano Scalise, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 28/10/03 la Corte di Appello di Roma rigettava l'istanza di revoca per decorrenza termini ex art. 715/6 cpp. della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g., disposta per fini estradizionali nei confronti dell'estradando ON PI AL.
Con la menzionata ordinanza la Corte di merito riteneva applicabile in luogo della norma citata l'art. 12 co. 4^ del Trattato di Estradizione tra Italia e U.S.A. sottoscritto a Roma il 13/10/83, nel quale era prevista la cessazione dell'arresto (e non di diversa misura cautelare) nel caso di mancato invio della richiesta di estradizione entro il termine di giorni 45 dall'adozione della misura, termine che nella specie non era ancora spirato, in quanto la domanda corredata dalla documentazione risultava pervenuta in data 18/9/03, a fronte di una misura cautelare in atto dall'11/8/03. Osservava ancora che in ogni caso la norma di cui all'art. 10 co. 6^ del Trattato, che imponeva la traduzione dei documenti, era sprovvista di sanzione e che, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, la predetta documentazione risultava accompagnata dalla traduzione in lingua italiana ad eccezione delle pagine dell'intestazione, che non interessavano.
Avverso tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento, e denunziando con il primo motivo la nullità per violazione della legge processuale in riferimento all'art. 715/6 cpp. e per vizio motivazionale, avendo la Corte di merito prima di tutto omesso di indicare i motivi per cui era applicabile la norma pattizia e non quella codicistica, che disciplina tutte le misure cautelari e poi errato nell'aver fatto riferimento alla data dell'11/8/03, data di reiterazione dell'arresto precedentemente disposto, anziché alla data del 9/7/03 in cui venne per la prima volta disposto l'arresto, facendo con tale argomentare perdere alla norma de qua la sua carica sanzionatoria, essendo sufficiente, per eludere detto termine, reiterare di volta in volta il provvedimento coercitivo;
con il secondo motivo la nullità del provvedimento impugnato per errata interpretazione della norma pattizia di cui all'art. 10/6 del menzionato trattato. La richiesta di estradizione era pervenuta al Ministero in data 19/9/03 priva della necessaria traduzione in lingua italiana, con la conseguenza che, anche a voler riferire il termine di 40 giorni alla data di partenza del secondo arresto, il termine stesso era comunque spirato, risultando la richiesta di estradizione e la correlativa documentazione, ancorché prive della necessaria traduzione, pervenute in data 23/9/03. Inoltre erroneamente la Corte aveva ritenuto tale norma sprovvista di sanzione laddove, trattandosi di provvedimento incidente sulla libertà personale l'invalidità di essa discendeva dal naturale corollario della garanzia offerta dagli art. 13 e 24/2 della Costituzione.
Con i motivi aggiunti, pervenuti in data 4/12/03, la difesa eccepiva ancora la nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza dell'art. 127 cpp., per non essere stata preceduta dall'Udienza camerale, nonché per inosservanza degli artt. 715/2 n. 3 e 274 ess. cpp., essendo stati del tutto disattesi i parametri valutativi del pericolo di fuga.
La censura di cui al primo motivo aggiunto è fondata e assorbe tutte le altre.
A dirimere il contrasto, insorto nella giurisprudenza di legittimità in materia di revoca e di sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell'estradando, sull'obbligo o meno della Corte di merito di provvedere con le forme previste dall'art. 127 cpp., sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, che hanno rilevato come il modello generale di procedura camerale previsto dall'art. 127 cpp. sia sempre applicabile in tutti i casi, in cui il legislatore, nel prescrivere che il procedimento si svolga in "Camera di consiglio" senza regolarne particolari diversità di struttura, abbia omesso di fare espresso riferimento a quest'ultima disposizione, con la conseguenza che esso deve considerarsi operativo anche nei casi contemplati dall'art. 718 cpp. (Cass. Sez. Un. n. 26156 del 28/5- 18/6/03). Nel caso in esame poiché la Corte territoriale per decidere sull'istanza de qua si è riunita in Camera di consiglio senza osservare le forme previste dall'art. 127 cpp., contemplate a pena di nullità, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché affetta da nullità in radice, con la trasmissione degli atti alla medesima Corte di appello per una nuova deliberazione, osservando il principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004