Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
012 03 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DE Oggetto AZIONI A DIFESA sel POBRO, REINTEGRATING SEZIONI VALUTAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D iz PROV Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 16369/99 Dott. Ugo Cron.3013 Consigliere RIGGIO Rep. 346 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.30/10/01 GOLDONI Rel. Consigliere Dott. Umberto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente --- Richiesta 2 SENTENZA dal Sig. per diritti sul ricorso proposto da: 30 GEN 2002 MARZULLO FLAVIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI all'avvocato CROSTELLI, che la difende unitamente STEFANO LATELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EDILCOSTRUZIONI SPA, in persona dell'Amm.re Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente LOG724685 domiciliata in ROMA LGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANNUCCI, che la difende, giusta 2001 delega in atti;
1441 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 1466/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 28/01/99; --- - udita la relazione della causa svolta nella pubblica ---- - ------ Consigliere Dott. Umberto udienza del 30/10/01 dal GOLDONI;
udito 1'Avvocato Stefano LATELLA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Luigi MANNUCCI, difensore del reistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 12.12.93, Edilcostruzioni spa chiedeva al PR di Roma essere reintegrata nel possesso dell'appartamento sito in Roma, via Abate di Tivoli (all'epoca Via Quintiliolo snc), facente parte dell'edificio 4, scala B. contrassegnato dal numero di int.
6. La ricorrente deduceva che VI UL, nonostante non avesse versato la somma di 1..10.000.000, dovuta a saldo del corrispettivo previsto dal preliminare di vendita sottoscritto il 30.4.90, si era introdotta illegittimamente con la propria famiglia nell'appartamento in oggetto. La UL, costituendosi, contestava le avverse deduzioni e la sussistenza del denunciato spoglio. Chiedeva il rigetto della domanda. Avverso la sentenza n.3111/95 con la quale il PR aveva respinto la اس domanda e compensato le spese di lite, proponeva appello, con atto di citazione notificato il 2.10. 1995, l'Edilcostruzioni spa. Si costituiva la UL, chiedendo il rigetto dell'appello e proponeva appelle incidentale chiedendo che il Tribunale disponesse il rilascio dell'appartamento in favore dell'esponente. Con sentenza in data 26.10.98/28.1.1999, il Tribunale di Roma accoglieva il gravame, osservando che l'esame delle dichiarazioni rese dai sommari informatori e dai testi nel corso della fase pretorile inducevano a ritenere concretata la privazione del possesso lamentata. Dalle risultanze istruttorie infatti emergeva che dovevano ritenersi sussistenti gli elementi atti ad integrare lo spoglio denunciato, elementi costituiti dalla privazione totale del possesso ravvisabile nella concretata occupazione dell'immobile, dall'animus spoliandi implicito nell'essersi introdotti nell'appartamento realizzato dalla UL e dal di lei marito, AL l'IP ricorrendo all'installazione di un portoncino a proprie spese per supplire alla mancata consegna delle chiavi, e dalla violenza, in quanto Foccupazione era avvenuta contro la volontà della Edilcostruzioni spa manifestata attraverso il diniego di autorizzazione alla consegna delle chiavi dell'appartamento oggetto del preliminare. Non poteva essere addotta, come argomento idoneo ad escludere dolo o colpa del lamentato illecito possessorio, la circostanza riferita dai testi RI e PI circa la consegna delle chiavi da parte del TO al TIP in quanto quest'ultimo era consapevole che a causa del mancato pagamento del saldo l'immobile non gli sarebbe stato consegnato. La consegna delle chiavi riferita dai testi AL e PI era presumibilmente giustificabile اسلام con la necessità di consentire al TO di visionare l'immobile prima della consegna per la verifica della conformità dell'opera al capitolato (cfr. deposizione Marri). Neanche l'avvenuta consegna ai TIP della dichiarazione di conformità dell'impianto di erogazione del gas costituiva circostanza idonea a far ritenere la volontà della Edilcostruzioni spa di consegnare l'appartamento perche come riferisce il Di Stefano, il teste aveva consegnato la citata dichiarazione "a tutti i proprietari prima che entrassero negli appartamenti per consentire loro di ottenere l'allaccio del gas". Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, illustrato anche con memoria. basato su sei motivi, VI UL;
resiste con controricorso Edicostruzioni spa. 2) Motivi della decisione Con sei distinti motivi di ricorso, la UL contesta sotto più profili la sentenza impugnata;
anche se i primi cinque motivi attengono alla dedotta insufficienza, omissione o contraddittorietà della motivazione, mentre il sesto denuncia violazione dell'art. 1168 c.c. e ciò in relazione all'art. 360, n.5 cpc. per ciò che attiene ai cinque motivi in cui si ha riguardo alla motivazione e all'art 360, n.3, cpc per ciò che attiene alla addotta violazione di legge, tutti i motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto solo da una diversa ricostruzione del fatto prende le mosse la violazione (come prospettata, dell'art. 1168 c.c.). Va infatti ricordato che il Tribunale capitolino ha individuato gli elementi atti a costituire ed integrare lo spoglio denunciato nella privazione totale del possesso, ravvisata nella concretata occupazione dell'immobile, nell'animus spoliandi implicito nell'essersi i TIP introdotti nell'appartamento ricorrendo all'installazione di un portoncino a propria cura e spese, e dalla violenza, in quanto l'occupazione era avvenuta contro la volontà della Edilcostruzioni spa, manifestata attraverso il diniego di autorizzazione alla consegna delle chiavi dell'appartamento oggetto del preliminare. Ora questa Corte ravvisa elementi che, sotto il profilo giuridico, sono pienamente idonei ad integrare lo spoglio;
la giurisprudenza di questa Corte infatti ha consolidatamente espresso piena adesione alle tessi sostenute al riguardo nella sentenza impugnata sia con riferimento al requisito della violenza (v Cass.20.1.1982 n.372) sia in relazione alla clandestinità (v. Cass 72 1975, n.471), sia alla privazione del possesso (arg. ex Cass 16 8.1993, n.8744). 3 Orbene, da tanto consegue che la censura sulla motivazione della sentenza impugnata assume carattere preliminare e preminente;
ma tale critica non può in questa sede di legittimità, essere svolta sulla base della contrapposizione tra la ricostruzione effettuata dal Tribunale e quella esposta dalla ricorrente, bensì sulla sussistenza o meno dei vizi denunciati. Inoltre la valenza delle critiche in tanto sussiste in quanto valga a scalfire i presupposti su cui si basa lo spoglio ritenuto, è appena il caso di rilevare che la vicenda non può essere nuovamente esaminata in sede di legittimità ricostruendo il merito, in quanto tale indagine di fatto è preclusa in Cassazione (cfr. Cass 18.3.1995, n.3205). Ora anche in ragione del principio secondo cui ai fini del configurarsi del vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia e, quindi della decisività del punto medesimo, è necessario un supporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia (cfr. Cass. 15.5.1997, n.4310), è evidente che decisivi sono i punti su cui si basa la sussistenza dello spoglio. Cio posto, e pacifico che le chiavi dell'appartamento non furono consegnate nell'occasione all'uopo predisposta, dichiaratamente per il fatto che la promissaria acquirente non saldò l'ultima rata del prezzo pattuito;
è incontestato che, anteriormente a tale occasione, i TIP fecero installare a propria cura e spese un portoncino blindato prima ancora che fossero poste in loco le porte previste dalla ditta costruttrice;
è certo che la mancata consegna delle chiavi nell'incontro predetto dimostrava che la immissione in possesso non era autorizzata dalla Edilcostruzioni. A questa ricostruzione della vicenda, cui il Tribunale perviene in base ad una valutazione degli elementi probatori ritenuti significativi, la ricorrente, evidenziando altri dati probatori, asseritamente trascurati o sottovalutati dal giudice dell'appello, tenta di dimostrare che in realtà i fatti si svolsero in t una maniera diversa, tale da escludere vuoi la violenza, vuoi la clandestinità dello spoglio. In realtà però, gli elementi su cui il Tribunale capitolino ha basato la sua decisione non vengono affrontati;
la difesa della ricorrente si propone piuttosto di svilirne la portata, alla luce di considerazioni che dovrebbero dimostrarne la complessiva insufficienza a spiegare l'iter logico seguito. E evidente che, al riguardo, la critica si impernia proprio sull'attribuzione di significato pregnante ad una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti: ma tanto non è consentito in sede di legittimità, atteso che l'iter argomentativo della sentenza impugnata è ravvisabile ed è logicamente corretto (cfr Cass.8.11.1996, n.9744, secondo cui il vizio di omessa od insufficiente motivazione sussiste unicamente quando le argomentazioni del giudice non consentono di ripercorrere l'iter logico da questi seguito e non quando l'apprezzamento dei fatti e delle prove sia difforme da quello invocato dalla parte). La stessa prospettazione della ricorrente, nel rievocare testimonianze, contraddizioni, elementi indiziari, postula, per come è articolata, un riesame del merito, cosa questa assolutamente avulsa dal giudizio di legittimità, e non denuncia specificamente violazioni argomentative che non discendano da tanto Il ricorso deve essere pertanto respinto, in quanto il sesto motivo (violazione dell'ant 1168 c.c.) in tanto avrebbe autonoma valenza in quanto i fatti fossero stati ricostruiti in maniera diversa. Non ha luogo a pronuncia sulle spese;
infatti, il controricorso è stato proposto da difensore non munito di procura speciale (nell'intestazione si fa riferimento alla procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) ed è pertanto inammissibile (v. Cass. 11.3.1996, n. 1989). S
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Cosi deciso in Roma, il 30.10.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Мигаларини IL CANCEL SIERE C1 Francisco Calania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2002 1097 129.11 Roma 30 " Frang utania 456T 20,66 TOT. 149,77 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma ...... 03.12 Iscrito a rugh 70tc. il Art. n. 6