Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6112 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
, O L L 2 O -7 B 0 REPUBBLICA ITALIANA Esp 1 I - 6 D 2 SEZIONE21.4 2 A E T ME DEL POPOLO ITALIAN D S 2 O 4 P 6 . IM .R SSAZIONE SUPR ADI LA C P Oggetto . A D Opposizione stima D l.B E al indennità di esproprio IMA CIVILE T . N b E a t S 2 E 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 13403/99 Dott. Alfredo ROCCHI - Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron..13368 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. 2229 PLENTEDA Consigliere Dott. Donato Ud. 31/01/2001Dott. Salvato SALVAGO Rel. Consigliere re ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 2000 COMUNE DI SAN FERDINANDO PUGLIA, in persona del Sindaco ---4-PL-2001- pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. IL CANCELLIERE B. MORGAGNI 2/A, presso l'avvocato SEGARELLI U., rappresentato e difeso dall'avvocato VIGNOLA GAETANO, giusta procura a margine del ricorso;
CELLERIA ricorrente
contro
MA OS, EL SA, elettivament e domiciliati in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso 00674682 l'avvocato MOSCARINI LUCIO VALERIO, rappresentati e 2001 difesi d all'avvocato SA SACCHETTI, giusta procura a 00674657 280 margine del controrico rso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 158/99 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BARI, depositata il 16/02/99; UFFICIO COPIE svolta nella pubblica Richiesta copia legale udita la relazione della causa MOSCARINI dal Sig.. udienza del 31/01/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore per diritti L...18000+ES 113 GU 2001 SALVAGO;
IL CANCELLIERE udito per il resistente, l'Avvocato Moscarini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 10000 CANCELLERIA Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo G715016 Con citazione del 22 febbraio 1993, AR MA AX401153 ER e TE EL chiesero alla Corte di ap- S lov 0080107 pello di Bari la determinazione del conguaglio dovuto- pro- LIRE 1500 Hi a titolo di indennità per l'espropriazione, ANCELLERIA nunciata con decreti del 3 novembre 1987 n. 102 e 14 marzo 1988 n.13 e 16 del sindaco del comune di San 0080108 Ferdinando di Puglia di alcuni appezzamenti di terreno di loro proprietà riportati in catasto al fg.8,part.288,per ciascuno dei quali era stato corri- sposto soltanto un acconto a titolo provvisorio da con- guagliare al momento della stima definitiva. L'adita Corte di appello, con sentenza del 16 feb- braio 1999, respinta l'eccezione di incompetenza per ma- 2 teria formulata dal comune, ha determinato la giusta in- dennità spettante agli espropriati nella misura di £.
5.364.645 per il suolo considerato dal decreto 102/1987 ed in quella di £. 55.634.745 per il terreno oggetto dei decreti pronunciati nel 1988, ottenuta ap- plicando il criterio di cui all'art.5 bis della legge 359 del 1992 al valore venale dei suoli ritenuti edifi- cabili, ma senza la decurtazione del 40% perché entrambi proprietari avevano accettato le stime compiute dall'amministrazione comunale che, tuttavia, non aveva depositato le somme corrispondenti, costringendoli a promuovere il giudizio. Per la cassazione di questa sentenza il comune di S. Ferdinando ha proposto ricorso per due motivi;
cui re- sistono il TR e la EL con controri- corso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo il comune di San Ferdinan- do, denunciando violazione dell'art. 19 della legge 865 del 1971, lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto la propria competenza senza considerare che nel caso la stima dell'indennità era stata compiuta direttamente dai propri uffici e non dall'U.T.E. nè dalla Commis- sione Provinciale, come è necessario per l'applicazione di tale norma speciale, peraltro non modificata neppure 3 dalle pronunce della Corte Costituzionale 67 e 470/90 che si sono limitate ad attribuire all'espropriato la facoltà di agire in giudizio anche in assenza di stima definitiva. Il motivo è infondato. Il contrasto giurisprudenziale che contrapponeva due indirizzi, volto il primo ad affermare la competen- za del Tribunale, dovendo riprendere vigore i normali criteri di ripartizione della competenza al di fuori delle tassative ipotesi di competenza alla Corte d'ap- pello in unico grado, ed orientato il secondo a ricom- prendere nella cognizione della Corte anche la deter- minazione del conguaglio ex art.385/1980, per l'incontestabile carattere di indennità che lo stes- so riveste, risulta superato dalla decisione 5 agosto 1997 n. 7191 delle Sezioni Unite, che hanno negato il carattere eccezionale della competenza della Corte d'appello, sulla base dell'evoluzione del- l'istituto e ne hanno individuato il criterio nel riferimento al modulo procedimentale adotta- to per l'espropriazione. In sintesi la Corte d'ap- pello competente tutte le volte che l'espropria- zione sia condotta secondo il procedimento previsto dalla legge 865/71. Vero è, poi, che nel sistema originario di detta 4 legge, il giudizio di determinazione del quantum del- l'indennità di esproprio (e anche di occupazione) presupponeva una specifica determinazione ammini- strativa delle stesse indennità, da parte del- l'apposita Commissione presso l'Ufficio tecnico era- riale, prevista dall'art. 14 legge 10/1977 che ha no- vellato gli artt. 15 e 16 legge 865/1971, nonché la relativa offerta all'espropriando. Sennonchè la Corte costituzionale ne ha dichia- rato illegittimo l'art. 19 nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la rela- zione di stima prevista dai menzionati art. 15 e 16, sul rilievo che la determinazione concreta di moda- lità e di oneri non deve rendere difficile ○ impossibile l'esercizio del diritto del privato, né quindi precludergli, pur dopo l'espropriazione, in della determinazione, comunicazione e mancanza pubblicazione dell'indennità di stima, la possibilità di chiedere la determinazione giudiziale, proponendo la relativa domanda alla Corte di appello in unico grado quante volte il modello di procedimento adottato sia quello prefigurato dalla legge 865 del 1971 (Cass.23 luglio 1999 n.7961;26 ottobre 1998 n.10617;5 agosto 5 1997 n.7191). Con il secondo motivo, l'amministrazione comunale, denunciando violazione degli art.5 bis della legge 359 del 1992 e 42 della legge 2359 del 1865 si duole che la Corte di appello abbia determinato l'indennità di espropriazione spettante al MastroER ed alla Cassa- telli senza applicare la riduzione del 40% sul criterio di calcolo indicato dal 1° comma del menzionato art.5 bis, attribuendo, per un verso, rilevanza a delibere del consiglio comunale che avevano affrontato la questione della stima, ed erano state comunque annullate e supera- te da una puntuale determinazione degli indennizzi compiuta dai tecnici comunali su incarico dello stesso consiglio, applicando rigorosamente i criteri della nuo- va legge;
e non considerando, per altro verso, che l'indennità nuovamente ricalcolata, era stata formal- mente offerta con provvedimento sindacale n.11169 del 13 luglio 1995 alle controparti;
che, invece, ritenendola incongrua non l'avevano accettata, proponendo nuova op- posizione alla stima. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, infatti, pur dando atto della esproprian-menzionata offerta da parte del comune te, contro la quale MastroER-EL avevano proposto opposizione con atto del 25 settembre 6 1995, chiedendo la determinazione della giusta indenni- tà di espropriazione, e che in tal caso sull'importo dovuto non va operata la decurtazione del 40% prevista dall'art.5 bis soltanto se l'espropriante abbia fatto un'offerta incongrua, utilizzando criteri di calcolo er- rati o diversi da quelli fissati dalla norma, ha escluso la riduzione sudetta perché l'espropriato avrebbe ac- cettato sia le determinazioni del consiglio comunale in merito all'indennizzo (cui il comune non avrebbe fatto seguire il deposito della somma dovuta), sia la stima compiuta nel corso del giudizio dal consulente tecnico d'ufficio. Sennonchè questa Corte ha ripetutamente affermato (sez.un.12393/1992 nonché 5864/1999;5940/2000; 12939/2000) che in seguito alla legge 359 del 1992, 1'indennità di espropriazione per le aree edifica- bili si determina esclusivamente in base al criterio introdotto dall'art. 5 bis,1° comma della nuova leg- ge, che ne prevede il calcolo in misura corrispondente alla semisomma tra valore di commercio del fondo ed il reddito dominicale dell'ultimo decennio, ulteriormente ridotta del 40%; con la conseguenza che l'importo così ottenuto risulta sostanzialmente corrispondente ad una somma di poco superiore al 30% del valore venale del bene. 7 Questo criterio riduttivo (rispetto non solo al pa- rametro del giusto prezzo dell'immobile in una libera contrattazione ex art.39 della legge 2359/1865, ma anche a quello già inferiore dell'art. 13 della legge 2892 del 1885) è stato dichiarato dalla Corte Costituzionale (sent. 283/1993) legittimo e del tutto aderente ai pre- cetti dell'art. 42 Costit., perché ritenuto sufficiente e congruo rispetto alla funzione che l'indennizzo, economco-finanziaria del paesenell'attuale situazione è chiamato ad assolvere, che è quella di "esprimere il massimo di contributo e di riparazione che nell'ambito degli scopi di generale interesse la pubblica ammni- strazione può garantire all'interesse privato". Unico "contrappeso" alla nuova disciplina, di appli- cazione dunque generale ed inderogabile “per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato..." e degli altri enti pubblici, è costiuito dalla facoltà concessa all'espropriando, già dall'art.12 della legge 865 del 1971, di addivenire alla "cessione volontaria tal caso, infatti, il legislato- dell'immobile": in re, privilegiando il (più rapido) strumento consensua- " le rispetto al (più macchinoso) strumento autoritativo e quindi, l'intendimento di favorire il proprietario che opti per la prima alternativa", gli consente anzi- 8 tutto, accettando l'indennità provvisoria offerta dall'espropriante ai sensi dell'art. 11 di detta legge, di stipulare la cessione dell'immobile "per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria"; e, dopo il sopravvenire dell'art.5 bis di convenire la cessione sudetta "in ogni fase del procedimento espro- priativo", evitando in tal caso la decurtazione del 40% (2° comma). Dal quadro normativo ora esposto discende dun- que, non già che il criterio per la determinazione del giusto indennizzo sia quello più favorevole, stabilito dal 2° comma dell'art.5 bis, tranne ad applicare il mec- canismo punitivo del primo comma quale sanzione per quegli espropriati che propongano pretestuose opposi- zioni alla stima dell'indennità, che desterebbe notevoli sospetti di incompatibilità con il precetto dell'art.24 Costit;
bensì che l'equo indennizzO è proprio quello previsto dal 1° comma comunque assicurato all'espropriato con la facoltà di opporsi alla stima, e che il maggior importo stabilito dal secondo comma è un beneficio, un premio aggiuntivo (secondo alcuni studiosi non facente parte dell'indennizzo in senso stretto), attribuito a chi convenga la cessione volontaria del bene: così come conferma ancora una volta l'interpretazione offerta dalla Consulta, secondo cui il 9 legislatore ha inteso "predisporre un meccansmo nego- ziale alternativo al procedimento autoritativo e di na- tura sostanzialmente transattiva, finalizzato a conse- guire un effetto deflattivo del contenzioso ed accele- ratorio delle procedure mediante l'offerta al proprie- tario di un quid pluris rispetto alla somma da lui con- seguibile nell'ambito della procedura autoritativa”. Pertanto, in base a questo sistema il proprietario dell'immobile ha facoltà di accettare la stima e di convenirne la cessione, dopo aver valutato la eventuale convenienza di ottenere quel beneficio costituito dall'esclusione della decurtazione, ovvero di opporsi alla stima ritenuta non congrua, per ottenere il giusto indennizzo, secondo i criteri stabiliti dal primo com- ma. Sennonchè, la normativa in questione, applicabile per espressa previsione ai giudizi in corso, dava luo- go ad un'evidente disparità di trattamento tra i sog- getti espropriandi, che avrebbero potuto sottrarsi alla riduzione dell'indennità, addivenendo alla ces- sione volontaria del bene, e quelli che, essendo stati già espropriati, avrebbero dovuto subire neces- sariamente la decurtazione dell'indennità, liquidata inoltre secondo parametri più riduttivi di quelli sul- la base dei quali era stata determinata originaria- 10 mente l'indennita' che non era stata accettata. Al fine di porre rimedio a tale disparita' di trattamento la Corte costituzionale ha stabilito, con una pronuncia additiva (sopra ricordata), che per le situazioni di diritto transitorio la fattispecie della cessione volontaria, non piu' praticabile, si sarebbe ridotta in una fattispecie piu' semplice, connotata dalla attri- buzione al soggetto gia' espropriato della facolta' di accettare l'indennita' determinata secondo i criteri introdotti dalla legge sopravvenuta senza subire la prevista riduzione del 40%, ferma restando l'acquisi- zione dell'area da parte dell'espropriante per ef- fetto della disposta ed attuata espropriazione;
per cui, pur restando inalterata la sostanza del mecca- nismo transattivo che ispira la cessione volontaria del bene espropriando, è stato introdotto, limitatamente agli specifici casi di diritto transitorio come quello in esame, l'istituto dell'accettazione come accordo dell'indennita' sulla determinazione che sottrae l'espropriato alla riduzione del 40% del- l'importo corrispondente alla semi-somma del valore di mercato e del reddito dominicale rivalutato. A seguito di tale intervento della Consulta, dunque, nella giurisprudenza di questa Corte si é an- dato consolidando l'orientamento secondo cui: I) - 11 l'accettazione da parte dell'espropriato, per poter essere attuata, richiede una nuova determinazione dell'indennità di esproprio, operata dall'espro- priante - soltanto da luie - sulla base dei sopravve- nuti criteri di cui all'art. 5 bis L. n. 359/92; II)* la nuova indennità dev'essere formalmente offerta al- l'espropriato, al fine di porlo in condizioni di la decurtazione del 40%;accettarla, così impedendo III) nel caso in cui la proposta non sia stata formulata, nel giudizio di opposizione alla stima, il giudice deve procedere alla determinazione del- l'indennità senza far luogo alla decurtazione, che il secondo comma dell'art. 5 bis, nel testo risul- tante dalla sua parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, in tal caso non prevede;
IV) ove, invece, sia stata formulata da parte dell'espropriante specifica offerta dell'indennità, non accettata dall'espropriato, la decurtazione del 40% va comunque operata, qualunque possa essere l'esito del giudizio di opposizione. Alla stregua di questi principi,l'iter seguito nel caso di specie dalla corte di merito non risponde in alcun modo alla natura ed alle finalità del procedimen- to ex art.5 bis della legge 359/92, come modificato per effetto dell'intervento additivo della Corte Costitu- 12 zionale, in quanto: A) la sentenza impugnata ha, per un verso dato atto che il comune aveva formalmente offerto all'espropriato con nota 11169/95 la chiesta indennità nella misura di £.15.692,5 al mq., e che gli espropria- ti l'avevano rifiutata, proponendo, anzi, una nuova op- posizione alla stima;
e ciò malgrado l'ha determinata senza operare la decurtazione del 40%, in tal caso impo- sta dal 1° comma della norma;
B) ha, di contro valoriz- zato una pregressa accettazione di due "determinazioni fatte dal comune" - che le parti hanno concordemente individuato nelle delibere 84/1992 e 19/93 del Consi- glio comunale in ordine ai criteri da seguire per la stima delle aree ricadenti nei piani di zona - senza chiedersi neppure se а ciascuna di esse sia seguita un'offerta formale dell'indennizzo (da parte dell'organo chiamato per legge a darvi attuazione), CO- me era necessario per l'insorgenza del loro diritto all'accettazione; e comunque se possa essere qualificata "accettazione" un atto di diffida con cui l'espropriato intimi all'amministrazione espropriante il pagamento dell'indennizzo in base alla valutazione dell'immobile nel caso £.60.000 al mq. - da lui ritenuta congrua (pag. 3 del ricorso). L'istituto dell'accettazione come accordo sulla de- terminazione dell'indennità, introdotto, in consegunza 13 della menzionata pronuncia della Consulta, limitatamen- te agli specifici casi di diritto transitorio come quello in esame, pur mantenendo inalterata la sostanza del meccanismo transattivo che ispira la cessione vo- lontaria, presenta infatti un contenuto minore rispetto non soltanto a quest'ultima, ma anche all'accordo tra le parti sulla misura dell'indennità ex art.27 della legge 2359/1865: perché lo stesso,pur conservando per la sua endoprocedimentale, la struttura di negozio di-natura retto alla formazione di un contratto ad oggetto pub- blico, richiede, da un lato non solo la determinazione dell'indennizzo sulla base dei nuovi criteri da parte dell'espropriante, ma anche che detta amministrazione formuli una specifica e formale offerta contrattuale (di tale indennità) all'espropriato. E, dall'altro, po- stula l'incondizionata accettazione da parte di quest'ulimo soltanto dell'indennità offerta dall'espropriante; onde risultano estranei al sistema eventuali riferimenti a procedimenti e/o provvedimenti di determinazione dell' indennità non concretatisi in una proposta contrattuale da parte dell'espropriante, ovvero a richieste e controproposte anche transattive dell'espropriato, qualunque ne sia la veste formale (istanze, dichiarazioni di disponibilità, diffide o al- tro). Le quali, anche nel submeccanismo transitorio 14 enuncleabile dalla pronuncia costituzionale succita- ta, non integrano evidentemente 1' "accettazione" dell'indennità, preclusiva della detrazione, soprattut- to ove seguite, come nella specie, dalla impugna- giudiziale della stima nel frattempo zione comunicata dall'amministrazione (sent. 830/1999; 1090/1999). C) Infine, i giudici di merito hanno valorizzato la dichiarazione "di accettazione" dei proprietari dell'indennità determinata nel corso del giudizio dal c.t.u. (e poi recepita dalla sentenza impugnata) senza considerare il principio costantemente affermato da questa Corte, in conseguenza di quanto ora rilevato, che l'accettazione deve a maggior ragione avere per oggetto offerte provenienti dall'ente espropriante, che è il so- lo soggetto ad essere investito del relativo pote- re, perciò escludendosi che possa riguardare la determi- nazione giudiziale o quella contenuta nella consulenza tecnica di ufficio e, perfino l'indennità stabilita in via amministrativa prima dell'entrata in vigore 12939/2000; 9207/1999; 1999; dell'art.5bis (sent. 3905/1998). Il Collegio, in verità, non ignora che nella giuri- sprudenza di questa Corte un indirizzo minoritario ha ritenuto che l'offerta della p.a. deve comunque corri- 15 spondere al valore effettivo del bene da assumere come base di riferimento dell'indennizzo; per cui un'offerta errata che si discosti da tale valore darebbe comunque diritto all'espropriato a proporre opposizione per il ripristino della legalità violata, senza perciò dover subire la decurtazione del 40% (sent. 13945/1999); e che pertanto, l'offerta non può mai "legalmente essere mi- nore alla semisomma del valore venale più reddito domi- nicale rivalutato coacervato, dovendosi altrimenti rite- nere incongrua rispetto alla stessa previsione normati- va riconosciuta costituzionalmente legittima" (sent. 12176/1999). Ma questo principio non può essere condiviso perché esso conduce di fatto all'abrogazione del criterio di stima dell'indennità contenuto nel 1° comma dell'art.5 bis che, anche dopo la sentenza della Consulta, resta la regola fondamentale ed inderogabile per determinare l'indennizzo delle aree edificabili sia per le espro- priazioni successive che per quelle già pronunciate al momento dell'entrata in vigore della legge: in quanto se l'offerta dovesse corrispondere alla giusta indenni- tà giudizialmente liquidata, comunque coincidente con il parametro indicato dal primo comma, incrementato del beneficio stabilito dal secondo, qualsiasi (pur irriso- rio) discostamento da tale importo la renderebbe perciò 16 stesso incongrua ed idonea ad evitare la riduzione del 40% imposta dalla norma. E, per converso, ove l'indennizzo offerto dall'amministrazione coincidesse con la semisomma del valore venale più reddito domini- cale coacervato, o fosse addirittura superiore, il giu- dice di merito dovrebbe respingere l'opposizione, con la conseguenza che, almeno per questa categoria di espro- priati, in nessun caso potrebbe trovare applicazione la regola prevista dal menzionato 1° comma. Sicchè, si creerebbe per costoro un criterio di calcolo dell'indennizzo del tutto privilegiato rispetto alle espropriazioni a regime, in palese contrasto con la ratio dell'intervento additivo del giudice delle leg- gi, rivolto,invece esclusivamente а correggere lo squi- librio che nel bilanciamento complessivo degli interes- si, il legislatore del 1992 aveva con la sua omissione provocato in danno di quella particolare categoria di espropriati aventi un contenzioso in atto, sulla deter- minazione dell'indennizzo espropriativo, alla data di entrata in vigore dello ius superveniens e che erano stati assoggettati retroattivamente all'applicazione di questo solo in malam partem. Ed, infine, poiché la corrispondenza dell'offerta alla giusta indennità può valutarsi soltanto in seguito alla sentenza che accoglie o respinge l'opposizione, 17 tale indirizzo finsce, altresì per precludere all'espropriato proprio quella facoltà di accettazione "in ogni fase del procedimento esproprativo" attribui- tagli dall'art. 5 bis, 2° comma, che la citata decisione della Corte Costituzionale ha inteso, invece, mantenere pur nel meccanismo transitorio, mediante l'introduzione, appunto, di siffatto congegno transattivo "ridotto", alternativo alla cessione del suolo non più attuabile. Va aggiunto che questa interpretazione ha di recen- te ricevuto l'autorevole avallo della Corte Costituzio- nale (sent.300 e 262/2000) la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 bis nella parte in cui non subordina l'applicazione dell'abbattimento del 40% dell'indennità di espropriazione nel giudizio di determinazione in- staurato dopo l'espropriazione, all'accertamento che l'indennità provvisoria offerta al privato sia conforme ai criteri di legge, rilevando che la fattispecie previ- sta dal 2° comma è rivolta esclusivamente a ridurre il contenzioso ed a faciliatre una via transattiva di ces- sione volontaria delle aree edificabili espropria- te, consentendo che alla stessa si addivenga per un prezzo commisurato con il criterio del 1° comma, ma senza applicare la riduzione del 40%.; con la conse- guente offerta - senza per questo escludere o limitare 18 i mezzi di tutela previsti dall'ordinamento all'espropriando (o all'espropriato nelle fattispecie di diritto transitorio) di una scelta tra la via della contestazione giudiziaria dell'indennità (offerta) e quella della cessione (o dell'accettazione) ad un prez- zo maggiorato rispetto a quest'ultima. Ragion per cui tale scelta come in ogni accordo con profili transatti- vi, è effettuata secondo un soggettivo calcolo di conve- nienza, valutando i rischi (di durata e di esito) di ogni azione giudiziaria, con la conseguenza che giudizialmente 1'indennità definitiva sia determinata con un risultato finale meno vantaggioso del prezzo ri- cavabile dalla cessione o dall'accettazione di cui si è detto (nelle espropriazioni, come quella in esame ante- cedenti alla legge 359/92). Conclusivamente, il Collegio deve confermare l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte (sent. 12939/2000; 3325/2000; 3040/2000; 10797; 9814; 9289; 3994; 2271/1999), per cui l'indennità offerta non può essere (in negativo) meramente simbolica o irriso- ria e neppure strumentale e palesemente mirata ad otte- nere l'abbattimento previsto dal 1° comma dell'art.5 bis, ma deve essere (in positivo) seria, attendibile, effettivamente commisurata ai nuovi criteri ed adegua- ta alla natura (3° e 4° comma) ed al valore 19 dell'immobile sì da garantire (e non elidere) la facol- tà di scelta del proprietario tra l'accettazione della indennità offerta pur in misura minore, ma esente da de- curtazione ed il rischio della liqudazione giudiziale gravata dall'integrale applicazione del criterio ridut- tivo stabilito dalla norma. E deve ribadi- re, altresì, quale principio di diritto, che il giudizio di congruità non dipende dal fondamento (e dall'accoglimento) dell'opposizione alla stima né è an- corabile ad una formula predeterminata (non rinvenibile né nel contesto dell'art.5 bis né nella decisione della Consulta); ma che esiste un limite individuabile caso per caso con ragionevole margine di approssimazione (e riservato, quindi, all'apprezzamento valutativo del giudice di merito), al di sotto del quale l'entità pe- cuniaria riconosciuta dovuta al soggetto passivo dell'ablazione, nel suo fisiologico discostarsi dall'integrale ristoro del depauperamento patrimoniale da lui subito per effetto del sistema di calcolo deli- neato dalla menzionata norma, non può scendere senza di- venire assolutamente inadeguata e perciò più non ri- spondente alla sua stessa funzione. E, tuttavia, ove l'indennità offerta risulti atten- dibile per essere stata riliquidata secondo i nuovi criteri introdotti dallo ius superveniens e, perciò, 20 rispettosa di siffatto limite, la Corte deve parimenti riaffermare che, se ciò malgrado l'espropriato non ri- tenga di accettarla, preferendone la determinazione giu- diziale, viene meno la ragione dell'esonero dall'ulteriore detrazione in discussione;
ed il giudice di merito è tenuto comunque ad applicare il criterio generale di calcolo previsto dall'art. 5 bis, 1°comma che impone l'ulteriore abbattimento del 40%, come del resto farebbe ove nella disciplina "a regime" i pro- prietari espropriati avessero rifiutato di addivenire alla cessione volontaria dell'immobile. Laddove nella specie nessuna verifica dei caratteri nei sensi indica- ti dell'indennità offerta è stata compiuta dalla sen- tenza impugnata che ha privilegiato, invece, asserite concreto, assolutamente prive di peculiarità del caso rilevanza al fine di applicare o escludere la decurta- zione prevista dalla legge. Alla cassazione della sentenza impugnata in rela- zione al motivo accolto, consegue il rinvio ad altra se- zione della Corte di appello di Bari che procederà a nuovo esame della sudetta questione in base ai principi di diritto richiamati,e provvederà infine a liquidare anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo, accoglie il secon- 21 do, cassa in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di ap- pello di Bari anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2001 . Alfred вил Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore SaSalvago ngluteu ONE Oth ERE 2 7 - 0 1 - 6 2 L E D T 2 S 4 6 O . P R . P M . I D A B . l D l a E . b T a N t E 2 S 2 E . t r a 2 DELLE ENTRATE ROMA 4 MAG. 200 000 Registrate in 2-5 UFFICIO QUECENTOCINQUANES MA 2 25034 versate S versate £ i Cirigente Area Serm LIPPO) udiziari al n. (D.ssa Maria Grazia DI Il Responsabile Servizio A (lire (Dr. M. RACCIDID p. R T A 0 5 0 2 2