Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 2
Nel procedimento di sorveglianza non possono essere dedotte con ricorso per Cassazione le lacune istruttorie occorse nella fase di merito che non siano state denunciate dinanzi al giudice competente per essa, anche se quest'ultimo giudichi in unico grado.
È legittima la limitazione alla ricezione di pacchi disposta nel D.M. di sottoposizione del detenuto al regime di cui all'art. 41-bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), in quanto la sospensione delle regole di trattamento può comportare anche la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno, e tra questi ultimi rientrano anche i pacchi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 5523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5523 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 09/01/2004
1. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 50
3. Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 018296/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
nei confronti di:
AP CONCETTO N. IL 02/02/1950;
avverso ORDINANZA del 14/03/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CIANI Gianfranco che ha chiesto:
A) annullarsi senza rinvio l'ordinanza limitatamente alla declaratoria di inefficacia della disposizione sub C);
B) l'inammissibilità del ricorso dell'Aparo e condanna alle spese del ricorrente e versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende;
OSSERVA
Con requisitoria scritta del 26 giugno 2003, il Procuratore Generale presso questa Corte ha così concluso: "Letti i ricorsi per Cassazione proposti da CE AP e dal Procuratore Generale avverso l'ordinanza 14 marzo 2003 con la quale il tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato parzialmente il reclamo proposto dall'Aparo contro il provvedimento 28 gennaio 2003, adottato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 41-bis comma 2 l. n. 354 del 1975 e successive modificazioni, dichiarando l'inefficacia della disposizione sub e) dello stesso provvedimento avente ad oggetto limitazioni alla ricezione di pacchi;
ritenuto che il ricorso con cui il condannato denuncia difetto di motivazione e violazione di legge per non aver il Ministero prodotto la documentazione dalla quale sono stati desunti i collegamenti con la criminalità organizzata, è inammissibile;
che, invero, il ricorrente ha sollevato la questione per la prima volta in questa sede, anziché davanti al tribunale di sorveglianza, che avrebbe potuto, in ipotesi, procedere, su sollecitazione della difesa, alla acquisizione della documentazione da questa ritenuta utile per un più efficace esercizio del diritto di difesa;
che le "lacune istruttorie" non possono essere oggetto di doglianza in sede di legittimità se non sono state preventivamente denunciate davanti al giudice di merito, anche se questi, come nella specie, giudica in unico grado;
che miglior sorte merita, invece, l'impugnazione del Procuratore Generale, il quale denuncia violazione di legge in ordine alla declaratoria di inefficacia della suddetta limitazione;
che, come esattamente rileva il ricorrente organo del P.M., un'attenta lettura dell'art. 41-bis comma 2-quater della legge n. 279 del 2002, evidenzia che la limitazione contenuta nel provvedimento ministeriale sub lettera e) rientra tra quelle che possono essere legittimamente imposte ai detenuti di cui al precedente comma 2;
che, invero, la sospensione delle regole di trattamento può comportare "la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno" (lett. c);
che i "pacchi" con generi alimentari o altro rientrano senza dubbio tra i beni e gli oggetti di cui alla disposizione testè riportata e, quindi, possono essere oggetto di limitazioni da parte della competente autorità ministeriale;
che, di conseguenza, l'impugnata ordinanza è inficiata da violazione di legge in ordine alla declaratoria di inefficacia della più volte ricordata disposizione dei cui alla lettera e);
che a tale illegittimità può porre direttamente rimedio codesta Corte mediante annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in parte de qua.
P.Q.M.
visti gli artt. 606, 611 e 620 c.p.p., chiede che la Corte di Cassazione: a) dichiari inammissibile il ricorso di CE Aparo, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende;
b) in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulli senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria di inefficacia della disposizione sub e)."
La Corte, ritiene pienamente condivisibili le argomentazioni svolte dal P.G. nella sua requisitoria e le accoglie nella loro integralità.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616, 620 c.p.p., ANNULLA SENZA RINVIO
l'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria di inefficacia della disposizione sub e) del D.M. 28 gennaio 2003. DICHIARA
inammissibile il ricorso proposto dall'Aparo e lo condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004