Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2002, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula A 0 1 5 83 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. n. 9464/99 e 10342/99 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 4041 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Prof. Bruno Balletti Cons. relatore Udienza 13 novembre 2001 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (r.g. 9464/99) proposto da: CC NO, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio D'Angelo ed elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso;
- principale - contro 4380 ASCOLI PAPER s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Aliberti e Patrizia Properzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Sabatino 46, giusta procura a margine del "controricorso e ricorso incidentale".
- controricorrente -
nonchè sul ricorso (r.g. 10342/99) proposto da: ASCOLI PAPER s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
- ricorrente in via incidentale -
contro
CC NO, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come dinanzi indicato;
- intimato in via incidentale e ricorrente principale - avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno-Sezione R O Lavoro n. 195/98 del 27 aprile 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 521/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2001 dal relatore cons. prof. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Ascoli Piceno MA MA conveniva in giudizio la "Cartiera di Ascoli Piceno" s.r.l., esponendo: *di essere dipendente della convenuta dal 21 dicembre 1965 quale operaio e che era stato stipulato in data 2 agosto 1991 un accordo diretto ad incentivare la riduzione del personale;
*che verbalmente era stata pattuita la corresponsione di una somma a titolo di incentivazione per chi avesse cessato il rapporto di lavoro con l'azienda entro il 31 dicembre 1993 a seguito di dimissioni volontarie;
*che si era dimesso il 25 febbraio 1992 con effetto a far data dal 31 dicembre 1993 chiedendo che gli venisse corrisposto il t.f.r. e l'ulteriore somma a titolo di incentivazione, ma che la società, con lettera del 26 febbraio 1992, aveva risposto che l'incentivazione sarebbe stata corrisposta qualora le dimissioni avessero avuto effetto non oltre la data del 31 dicembre 1992, e ciò in evidente contrasto con l'accordo predetto;
*che, nonostante le dimissioni già comunicate, aveva proseguito il suo rapporto alle dipendenze della società proprio a causa della negata corresponsione della somma pattuita. Tanto premesso, il ricorrente deduceva l'illegittimità del rifiuto della società convenuta e chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di condannare la società al pagamento della somma di £. 13.000.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 3 Si costituiva in giudizio la s.r.l. "Cartiera di Ascoli Piceno", che impugnava integralmente la domanda e concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso. L'adito Pretore-Giudice del Lavoro rigettava la domanda attorea e - su appello della parte soccombente e ricostituitosi il - il Tribunale di Ascoli Piceno, quale Giudice del contraddittorio Lavoro di secondo grado, rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che: a) la sentenza impugnata non è incorsa in MR alcun vizio di ultra o extra petizione, essendosi limitato il Pretore ad interpretare il tema di fatto e di diritto sottopostogli dallo stesso ricorrente secondo i poteri-doveri attribuiti al giudice dall'ordinamento processuale>>; b) solo con le effettive dimissioni del lavoratore sarebbe sorta l'obbligazione datoriale di pagare l'incentivazione, ulteriore rispetto al t.f.r., di £. 13.000.000, [per cui] la domanda dell'MA era inaccoglibile secondo le stesse premesse di fatto e di diritto poste dal ricorrente: essendo pacifico che l'MA non si era dimesso, altrettanto pacifica era la non spettanza allo stesso della somma asseritamente concordata quale compenso incentivante per le dimissioni>>; c) esattamente il Pretore ha ritenuto ininfluente ed irrilevante la prova dedotta dal ricorrente, essendo la domanda stessa 4 del tutto contraddittoria con le premesse in fatto poste a suo fondamento>>. Avverso tale sentenza MA MA propone ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso la s.r.l. "Ascoli Paper" (già "Cartiere Ascoli Marsoni” s.p.a.) che, a sua volta, propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei due ricorsi proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). II. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunziato "il travisamento del fatto” da parte del giudice di appello con riferimento al punto nodale dell'impugnazione sul momento dell'operatività dell'accordo allorquando si ritiene illogica una dazione al cospetto di R M una promessa che è la cosa più comune nella stragrande maggioranza dei contratti>>. Con il secondo motivo del ricorso principale viene censurata la sentenza impugnata per avere negato l'ingresso in giudizio delle prove orali articolate sin dal ricorso introduttivo, attività processuale che, sola, avrebbe permesso di accertare, in tutti i suoi elementi, il contenuto dell'accordo intercorso e, quindi, la portata e gli effetti giuridici del medesimo>>. 5 Con l'unico motivo del ricorso incidentale viene (apoditticamente) proposta la richiesta di condanna alle spese del giudizio di secondo grado, nonchè la condanna ex art. 96 cod. proc. civ.>>. III -Il primo motivo di ricorso principale come dinanzi proposto si appalesa inammissibile. Infatti, con tale mezzo, la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno viene censurata espressamente per travisamento del fatto>>, quando per giurisprudenza consolidata il ricorso per cassazione proposto sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dalla sentenza impugnata (ovvero fondata sull'affermazione che il giudice del merito abbia presupposto fatti inesistenti o comunque contrastanti con le risultanze istruttorie oppure abbia erroneamente R D ritenuto non contestata una circostanza di causa) viene considerato inammissibile, giacchè in tale ipotesi si configura, appunto, un "travisamento dei fatti", contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1195/200). In particolare, il denunciato "travisamento", risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile esclusivamente mediante, appunto, il ricorso per revocazione. 6 In ogni caso, anche a voler ritenere la denuncia di "travisamento del fatto” proposta dal ricorrente principale attinente a censure alla motivazione della sentenza impugnata, il motivo in esame si connota sempre per la sua sostanziale inammissibilità in quanto il vizio di contraddittoria o carente motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Giudice di appello, con completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha motivatamente ritenuto esatto il decisum contenuto nella sentenza pretorile 7 in merito all'infondatezza della domanda dell'MA secondo le stesse premesse di fatto e di diritto poste dal ricorrente atteso che, essendo pacifico che l'MA non si era dimesso, altrettanto pacifica era la non spettanza allo stesso della somma asseritamente concordata quale compenso incentivante per le dimissioni>>. In particolare a conferma dell'inammissibilità del motivo di ricorso in esame - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del R P procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi, al suo convincimento, ma non già, invece, come per le censure mosse nella specie, dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, alla valutazione delle risultanze processuali effettuato dal giudice medesimo (cfr., ex plurimis, Cass. n. 2114/1995). 8 IV. Anche il secondo motivo - con cui il ricorrente si duole per non avere il Tribunale di Ascoli Piceno ammesso "le prove orali articolate sin dal ricorso introduttivo" - deve essere respinto. Al riguardo si rimarca che il ricorrente, il quale in sede di legittimità denuncia il difetto di motivazione su una istanza di ammissione di un mezzo di prova, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività dei fatti da provare e, quindi delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, la Corte deve essere in grado ? di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alla cui ! ?! lacuna non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. n. 12025/2000). Questo perchè la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio di motivazione della sentenza denunziabile in cassazione solo quando il vizio stesso emerga dal ragionamento posto a base della decisione (che si riveli incompleto, incoerente e illogico) e il ricorrente indichi specificamente le circostanze di fatto oggetto della prova ed il nesso di causalità tra l'asserita omissione e la decisione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova non ammessa, controllo che deve peraltro essere compiuto esclusivamente sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso. 9 Nella specie, a fronte della statuizione dei giudizi del merito di ritenere ininfluente ed irrilevante la prova dedotta dal ricorrente, essendo la domanda stessa del tutto contraddittoria con le premesse in fatto poste a suo fondamento>>, il ricorrente si è limitato ad accennare a prove orali articolate sin dal ricorso introduttivo>> e a prove orali formulate>>, sicchè, per quanto dinanzi rimarcato, la censura,così li come genericamente formuata appare inammissibile ed il relativo motivo di ricorso deve essere rigettato. V -. Deve parimenti rigettarsi il ricorso incidentale, con cui la s.r.l. "Ascoli Paper" ha richiesto, del tutto apoditticamente, la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di secondo grado nonchè la condanna ex art. 96 cod. proc. civ.>>. A parte l'inammissibilità della censura così come proposta, senza l'indicazione di un sia pur minimo motivo a sostegno dell'impugnativa (vizio che inficia ab imis il mezzo in esame), si rileva - a conferma della cennata inammissibilità che la decisione del - giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa;
non è invece sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l'esercizio del potere discrezionale 10 del giudice di merito sull'opportunità di compensare, in tutto o in parte le spese medesime (Cass. n. 14576/1999). Per quanto concerne, poi, la richiesta di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ., resta fermo che chi chiede tale risarcimento deve dare la prova dell'an e del quantun dei danni subiti, dimostrando l'esistenza e l'entità del pregiudizio correlato al processo (cfr. Cass. n. 11831/1990): prova che non è stata minimamente offerta dalla ricorrente in via incidentale, per cui - anche sotto tale profilo - il ricorso dalla stessa proposto deve essere respinto. VI . Debbono, in definitiva, essere rigettati sia il ricorso "principale" che il ricorso"incidentale". Ricorrono giusti motivi (reciproca soccombenza) per dichiarare I A D S L , A O 3 0 T compensate tra le parti le spese del presente giudizio. 3 L 1 , L 5 . A O T S . R R E I N P A S ' D
P.Q.M.
I L 3 A L N 7 E - T G S D 8 - O La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del O I 1 P S A 1 N D M I E E E S , A giudizio di legittimità. G I O D G A R E T E T O S L I T Così deciso, in Roma, il giorno 13 novembre 2000. N G T E I A E S R R L E I L D E D O Il Consigliere estensore FreesatheExersa the Vuicense Tresse Il Presidente Pho Della Riesterren IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 8 FEB.2002 11 IL CANCELLIERE oggi, ине Fella м