Sentenza 27 maggio 2020
Massime • 1
L'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di perquisizione personale e veicolare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 152 del 1975).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2020, n. 16065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16065 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2020 |
Testo completo
1 6065-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - GEPPINO RAGO Sent. n. sez. 53/2020 -CC 10/01/2020 GIOVANNA VERGA R.G.N. 40182/2019 STEFANO FILIPPINI Relatore - VINCENZO TUTINELLI MASSIMO PERROTTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/09/2019 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO per l'inammissibilita' del ricorso. ч RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 26.8.2019 il pubblico ministero presso il Tribunale di Roma disponeva, nei confronti di IA ON, indagato per il reato di cui all'art. 648 bis cod.pen., il sequestro probatorio di alcuni degli oggetti indicati nei verbali redatti in data 23.8.2019 dalla PG operante (in particolare, di una verga di oro fuso, di materiale utilizzato per la fusione dell'oro e di fatture indicate nei citati verbali); tanto veniva disposto in considerazione della scadenza del termine di legge per la convalida dei sequestri operati d'iniziativa dalla PG a carico del prevenuto il 23.8.2019. 1.1. Avverso il sequestro probatorio l'indagato proponeva istanza di riesame, contestando la legittimità della perquisizione personale che ha portato alla successiva adozione dei sequestri (poiché effettuata d'iniziativa dalla PG al di fuori dei casi di cui all'art. 4 della legge 152/1975 e perché non rispettosa delle prescrizioni di cui all'art. 114 disp.att. cod. proc.pen.) e l'assenza della necessaria motivazione rispetto alle finalità istruttorie nel provvedimento di sequestro.
1.2. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 23.9.2019, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza con riferimento alla richiesta di restituzione di una cassaforte (dal momento che tale oggetto risultava estraneo al novero di quelli sequestrati dal PM, che ha fatto riferimento solamente ad una verga d'oro, a materiale vario destinato alla fonditura dell'oro e a fatture meglio indicate in atti) e la rigettava nel resto, confermando così il decreto impugnato.
2. Ricorre per Cassazione l'indagato, tramite difensore, sollevando i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge in relazione all'art. 591 lett. B cod. proc.pen., atteso che il provvedimento di sequestro del PM richiama genericamente i sequestri operati d'iniziativa dalla PG in data 23.8.2019, tra i quali vi è anche quello relativo ad una cassaforte marca Fiamca, sicchè erronea è la dichiarazioni di inammissibilità della richiesta difensiva al riguardo pronunciata dal TDL;
2.2. violazione di legge con riferimento alla mancanza dei presupposti legittimanti la perquisizione veicolare e personale d'iniziativa della PG ai sensi dell'art. 4 della legge 152/1975 nonché in relazione agli artt. 252, 253, 185 comma 1 e 125 comma 3 cod. proc.pen. per difetto assoluto di motivazione;
invalidità derivata del sequestro di una verga d'oro. Invero, il verbale di perquisizione non indica quali fossero in concreto le circostanze е specifiche che legittimavano la perquisizione d'iniziativa ai sensi della richiamata normativa;
la motivazione spesa al riguardo dal TDL è meramente apparente;
il vizio inficiante la perquisizione non può essere sanato dal sopravvenire del provvedimento di sequestro del PM, profilandosi comunque una invalidità derivata del sequestro ex art. 185 cod.proc.pen., da considerare nullo.
2.3. violazione di legge in relazione all'art. 144 disp.att. cod. proc.pen., per mancanza del relativo avviso all'atto della perquisizione veicolare e personale;
invero, l'omissione in parola deve ritenersi dimostrata dal fatto che il modulo di verbale dell'atto in parola non è compilato nella parte relativa alla risposta fornita dall'indagato rispetto all'avvertimento di cui si discute. A tanto consegue l'invalidità derivata del sequestro della verga d'oro. Né può ritenersi tardiva l'eccezione in questione, posto che l'unico soggetto che può proporla è il difensore, non anche il destinatario della perquisizione.
2.4. illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 legge 152/1975, 247, 252, 253 e 85 comma 1 cod. proc.pen., rispetto agli artt. 13, 14, 42 e 117 Cost., nonché 8 CEDU, laddove le prime norme siano interpretate nel senso di non prevedere che la nullità della perquisizione necessariamente determina la nullità derivata del conseguente sequestro, anche se autonomamente disposto.
2.5. violazione di legge e nullità dei sequestri operati a seguito di perquisizioni locali e ispezioni dei negozi di "Compro oro" gestiti dall'indagato (e dunque con riferimento al sequestro dei materiali per la fonditura dell'oro, delle fatture e della cassaforte) poiché atti dipendenti dalla iniziale perquisizione personale e veicolare da considerare illegittima per le ragioni sopra esposte.
2.6. violazione di legge, per omessa esposizione delle ragioni istruttorie per le quali è stato disposto dal PM il sequestro probatorio;
difetta invero l'indicazione della finalità concreta di indagine che si intende perseguire e il TDL ha erroneamente ritenuto integrato il requisito in parola con la semplice astratta prospettazione di future valutazioni istruttorie. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. In primo luogo devesi ricordare che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc.pen., l'ordinanza resa dal Tribunale in sede di riesame è ricorribile per cassazione solo per violazione di legge. Preclusi, dunque, risultano tutti gli argomenti che non evidenziano detto vizio e censurano invece pretese incompletezze della motivazione diverse dalla sua radicale mancanza (aspetto che, invece, per costante giurisprudenza di legittimità, integra una ipotesi di violazione di legge). 1.1. È poi opportuno ribadire i limiti di sindacabilità, da parte di questa Corte, dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali e reali. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in materia di misure cautelari il sindacato di legittimità che compete alla Corte di Cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza la possibilità di verificare la corrispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali, essendo interdetta in sede di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (sez. U. n. 6402 del 30/4/1997, Rv. 207944). Ed in particolare in materia di misure cautelari reali, il giudizio di legittimità risulta ancora più circoscritto, in quanto cade in un momento processuale, quale quello delle indagini preliminari, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni;
ciò comporta che in sede di legittimità non è consentito verificare la sussistenza del fatto reato, ma soltanto accertare se il fatto contestato possa astrattamente configurare il reato ipotizzato;
si tratta, in sostanza, di verificare un controllo sulla compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (sez. U. n. 6 del 27/3/1992, Rv. 191327; sez. U. n. 7 del 23/2/2000, Rv. 215840; sez. 2 n. 12906 del 14/2/2007, Rv. 236386).
1.1. Sulla base di tale premessa, l'ordinanza impugnata non risulta censurabile, emergendo dalla stessa una motivazione effettiva circa la sussistenza dei presupposti che giustificano l'adozione della misura applicata.
2. Passando alla disamina dettagliata dei singoli motivi di ricorso, con riferimento ai primo, lo stesso risulta manifestamente infondato in quanto, dal contenuto del provvedimento di sequestro emesso dal PM risultano indicati gli oggetti attinti dal vincolo reale imposto dall'autorità giudiziaria, tra i quali la cassaforte non figura;
del resto, neppure specificato risulta quale sia l'interesse del ricorrente rispetto alla proposizione del motivo di impugnazione in parola, ben potendo lo stesso richiedere direttamente all'autorità giudiziaria competente la restituzione di un bene il cui R sequestro, operato dalla sola PG, non è stato tempestivamente convalidato (circostanza già affermata dal PM e ribadita dal TDL).
3. Manifestamente infondati risultano poi i motivi attinenti alla ritualità delle perquisizioni personale e veicolare, trattandosi di atti non convalidati dal PM e comunque superati, per quanto riguarda l'apprensione di determinati oggetti, dall'autonomo provvedimento di sequestro disposto dal PM in data 26.8.2019. Quest'ultimo atto, per sua natura, è diverso e autosufficiente rispetto ai sequestri operati d'iniziativa dalla PG, traendo la propria ragion d'essere proprio dalla mancata convalida di questi ultimi.
3.1. Né può accedersi alla tesi dell'invalidità derivata in relazione ai pretesi vizi che affliggerebbero l'atto di perquisizione d'iniziativa (personale e veicolare) operato dalla PG in data 23.8.2019; al proposito, dirimente risulta il consolidato insegnamento di legittimità, che il Collegio condivide (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, Rv. 248685), secondo il quale l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma primo, cod. proc. pen. (massime precedenti conformi: n. 3879 del 1998 rv. 209400 01, n. - 3048 del 2000 rv. 220640 01, n. 12393 del 2000 rv. 217423 01, n. - 41449 del 2001 rv. 220082 01, n. 45487 del 2001 rv. 220450 01, n. 497 del 2003 rv. 222799 - 01, n. 1276 del 2003 rv. 223437 - 01, n. 13718 -01, n. 26683 del 2003 rv. 225175 01, n. 18438 del del 2003 rv. 226436 01, n. 40833 del 2007 rv. 238114 01; massime 2006 rv. 234672 01). precedenti conformi Sezioni Unite: n. 5021 del 1996 rv. 204644 3.2. Quanto poi al tema del rapporto tra le categorie della inutilizzabilità e della nullità in materia di prove, del pari consolidato è l'insegnamento di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 949 del 19/09/1997, rv. 209670; Sez. 2, n. 10575 del 28/01/2003, rv. 224856) secondo il quale, consistendo la inutilizzabilità nella impossibilità giuridica da parte del giudice di servirsi ai fini del proprio convincimento della prova di un determinato fatto in quanto assunta in violazione di un esplicito divieto, questa non colpisce il fatto come rappresentazione della realtà, ma il mezzo attraverso il quale il fatto viene documentato. Di conseguenza tale fatto può costituire oggetto di una successiva prova assunta nelle forme di legge.
3.3. Nè in materia di inutilizzabilità trova applicazione il principio della inutilizzabilità consecutiva, in analogia a quanto fissato dall'art. 185, primo П comma, cod. proc.pen.in tema di, nullità. Infatti, secondo giurisprudenza parimenti ripetuta (cfr., in particolare, Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, rv. 251361 01), il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (massime precedenti conformi: n. 7759 del 1994, n. 6360 del 1996 rv. 205273 01, n. 6316 del 1997 rv. 209149 01, n. 21923 del 2007 rv. 236694 - 01, n. 12105 del 2008 rv. - 239746 01, n. 21047 del 2011 rv. 250415 - 01). - 3.4. Neppure possono trovare migliore considerazione le questioni di costituzionalità prospettate in relazione agli artt. 191 e 114 disp.att. cod. proc.pen., atteso che, con la recente sentenza n. 219 del 2019, la Corte costituzionale ha già dichiarato inammissibili analoghe questioni di legittimità costituzionale proposte in relazione all'art. 191 cod. proc.pen., rispetto agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, co. 2, e 117, co. 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU;
in particolare, il giudice remittente aveva dubitato della costituzionalità della richiamata previsione codicistica nella parte in cui -secondo l'interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente- non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, gli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall'autorità giudiziaria con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività. Con la richiamata sentenza, ricostruite l'evoluzione e la ratio dell'istituto della inutilizzabilità, il giudice delle leggi ha ritenuto che in materia non possa trovare applicazione un principio di "inutilizzabilità derivata", sulla falsariga di quanto è previsto invece, nel campo delle nullità, dall'art. 185, co. 1, cod.proc.pen.; sulla scorta della precedente ordinanza n. 332 del 2001, la Corte costituzionale ha infatti ribadito che non si possono confondere fra loro fenomeni -quali quelli della nullità e della inutilizzabilità del tutto autonomi e tutt'altro che sovrapponibili e, dunque, ha escluso la possibilità di trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullità. Osservandosi, tra l'altro, che in tal guisa il Tribunale remittente avrebbe richiesto alla Consulta l'esercizio di opzioni di politica. processuale che l'ordinamento riserva esclusivamente alla discrezionalità del legislatore. La richiesta di una pronuncia additiva -ha aggiunto quella Corte- mira a introdurre un nuovo caso di inutilizzabilità di ciò che l'ordinamento prescrive come attività obbligatoria (il sequestro del corpo del reato). E dunque la Consulta, sulla base di tali argomenti ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni proposte.
4. Ciò posto, manifestamente infondate, e comunque assorbite, risultano tutte le questioni in tema di pretesa illegittimità della perquisizione personale (ivi compreso il tema della violazione dell'art. 114 disp.att. cod.proc.pen.) e di illegittimità derivata delle successive perquisizioni domiciliari nonchè dei sequestri operati dalla PG (atti, questi ultimi, si ripete, privi comunque di efficacia, in quanto non convalidati dal PM, come sopra ricordato).
5. Quanto, infine, al motivo inerente al difetto di motivazione, in relazione alle finalità istruttorie perseguite, del provvedimento di sequestro disposto dal PM, adeguato appare il riferimento ivi contenuto alla necessità di sottoporre gli oggetti in sequestro a valutazioni istruttorie tanto in sede di indagini, quanto in dibattimento, essendo fin troppo evidente, circa l'ultimo aspetto, la rilevanza delle analisi sull'oro o sulla documentazione contabile rispetto all'accertamento dei reati per cui si procede (riciclaggio di oggetti preziosi).
5.1. E, in merito alle finalità probatorie perseguite in concreto rispetto all'accertamento dei fatti, già si è affermato da questa Corte (si veda Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Rv. 261614) che il decreto di sequestro probatorio può essere sorretto anche da motivazione enunciata mediante formule sintetiche qualora, come già detto, sia di immediata percezione la "diretta" connessione probatoria tra il vincolo di temporanea indisponibilità del bene sequestrato ed il corretto sviluppo della attività investigativa, come è nella fattispecie.
6. Va dichiarata, pertanto l'inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00. 8
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 10 gennaio 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Stefano Filippini dott. Geppino Rago Whe DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAG. 2020 IL IL CANCEINERE DI CA Claudia Pianelli L I O N E 7