Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2020, n. 16065
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Sentenza 27 maggio 2020

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L'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di perquisizione personale e veicolare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 152 del 1975).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2020, n. 16065
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16065
    Data del deposito : 27 maggio 2020

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