CASS
Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
Massime • 1
In tema di esportazione illecita di beni di interesse culturale, sussiste continuità normativa tra l'abrogato delitto di cui all'art. 174 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e quello attualmente previsto dall'art. 518-undecies cod. pen., introdotto dalla legge 9 marzo 2022, n. 22, che punisce chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, indipendentemente dal fatto che i predetti beni siano stati oggetto di una formale dichiarazione di interesse culturale.
Commentario • 1
- 1. Il contrappasso del processo mediaticoCarlo Eligio Mezzetti · https://www.filodiritto.com/ · 23 maggio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2023, n. 36265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36265 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ST nel procedimento penale nei confronti di TT SC, nato a [...] il [...] TO DE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/10/2022 del Tribunale di ST visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi SI, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto e l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 ottobre 2022, il Tribunale di ST, in sede di riesame, ha revocato il sequestro probatorio di 49 contenitori di cartone aventi all'interno documentazione varia, corrispondenze e spartiti musicali di CH LI e 4 Penale Sent. Sez. 3 Num. 36265 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 15/06/2023 contenitori di cartone con materiale di cancelleria, in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 518-undecies cod. pen., conseguentemente disponendone la restituzione al relativo proprietario, avendo ritenuto insussistente il requisito del fumus commissi delicti sulla base della costatazione che i beni in questione, appartenenti a privati, non sono stati oggetto di una preventiva dichiarazione di interesse culturale ex artt. 13 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004. 2. Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ST ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 518-undecies cod. pen. Preliminarmente si segnala che - come pacificamente emerso dal verbale di sequestro probatorio nonché per ammissione della stessa difesa i documenti sequestrati riferibili a CH LI farebbero parte dell'archivio ufficiale dell'artista, diviso tra Parigi e MO, conservato da un erede di LI e da tale AT Guyonvarch, a diverso titolo «inseriti all'interno della RO EX s.a.». Lo stesso provvedimento impugnato collocherebbe i predetti beni proprio tra quelli astrattamente dichiarabili come culturali in quanto potenzialmente appartenenti alla categoria di cui all'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, ossia proprio gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
tuttavia gli stessi non sono mai stati dichiarati ex artt. 13 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004 come culturali da alcun Ufficio di Soprintendenza di Stato. Inconferente sarebbe quindi il richiamo del Tribunale all'art. 176, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale incrimina il ben diverso comportamento di chiunque si impossessa di beni culturali indicati dall'art. 10, appartenenti allo Stato ai sensi dell'art. 91, che a sua volta nomina le cose indicate nell'art. 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondi marini. Per il ricorrente, si tratta di un elemento integrativo attinente alla sola particolare fattispecie dell'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, ritenuti ex lege di tale proprietario mediante il meccanismo di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 42 del 2004, a cui in via pretoria sono stati aggiunti anche i beni eventualmente appartenenti a privati purché indicati dall'art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004; con la postilla però che, per potere rientrare nell'oggetto materiale del reato de quo, essi debbono ascriversi inderogabilmente al suo comma 3, e pertanto, a loro volta, essere stati prima dichiarati beni culturali ex artt. 13 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004. Diversa, invece, e ben più ampia, sarebbe l'espressione utilizzata dal legislatore per individuare l'oggetto materiale del reato di cui all'art. 518-undecies cod. pen. ove si fa riferimento a cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché a quelle indicate dall'art. 11, comma 1, lettere f), g) e h), del d.lgs. n. 42 del 2004: 2 conseguentemente, anche cose individuate sulla base del solo interesse culturale e non ancora dichiarate beni culturali. Si rileva, ulteriormente, che la formulazione dell'art. 518-undecies, primo comma, cod. pen. non si discosta minimamente da quest'impostazione stilistica precedentemente adottata dall'art. 174 del d.lgs. n. 42 del 2004, ma si pone in piena continuità, anche normativa, descrivendo una condotta incriminatrice in linea con la disposizione ormai abrogata. Proseguendo nella sua ricostruzione, il ricorrente censura ulteriormente il presunto pericolo di indeterminatezza con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 518-undecies cod. pen. rinvenuto dal Tribunale e tale per cui l'interpretazione della disposizione in disamina vada allineata a quella di cui all'art. 176 del d.lgs. n. 42 del 2004: infatti, non si potrebbe sostenere che, se non si trattasse di cose di interesse artistico, allora non si sarebbe di fronte ad un bene nemmeno potenzialmente culturale, poiché sarebbero oggetto culturale protetto anche i beni di interesse bibliografico, documentale o archivistico;
posto, ancora, che per "archivio di artista" si può intendere un ente culturale dinamico, impegnato costantemente nell'aggiornamento e nell'organizzazione e conservazione delle tracce della vita e della personalità di un'artista che ne promuove la conoscenza della figura e dell'opera, allora anche la RO EX s.a. e l'Association LI potrebbero perfettamente rientrare in questa categoria. A ciò si aggiunge che la tutela ex art. 518-undecies cod. pen. può essere accordata anche a beni culturali, o potenziali tali, riferibili ad autori stranieri e non nazionali. A riprova viene ulteriormente richiamata la valutazione contenuta nel parere del Soprintendente Archivistico e Bibliografico del Piemonte e della Valle d'ST, che deporrebbe per l'estremo rilievo culturale dei beni in sequestro: l'autorità amministrativa avrebbe ritenuto, cioè, che quei beni abbiano indubbiamente carattere di interesse culturale, stante anche l'attenzione manifestata per essi dallla Fondazione Cineteca di Bologna;
conseguentemente, a tutela della funzione amministrativa di controllo sulla circolazione dei beni culturali, gli stessi avrebbero dovuto essere sottoposti quantomeno ad una richiesta di libera circolazione;
per converso, comunque, la positività dell'attestato sarebbe un dato dell tutto irrilevante per la fattispecie incriminatrice de qua la quale punirebbe anche solo l'omesso esperimento del procedimento di rilascio. 3. In data 17 febbraio 2023 il difensore di TT SC e TO DE ha depositato una memoria, ribadendo l'assoluta legittimità dell'ordinanza impugnata e, per converso, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. 3.1. In via preliminare, si sostiene che nel ricorso non è contestata la non configurabilità del reato di cui all'art. 518-undecies cod. pen., giacché, per tabulas, 3 è stato provato dalla difesa che i materiali rientravano nella disponibilità della Fondazione Cineteca di Bologna in un tempo antecedente all'entrata in vigore della norma;
su tale punto, quindi, si dovrebbe riconoscere l'acquiescenza del Pubblico Ministero, nella misura in cui non sarebbe stata impugnata nessuna parte dell'ordinanza relativa all'assoluta insussistenza del fumus commissi delicti. A ciò si aggiunge, ulteriormente, che il ricorso è inammissibile, essendo volto ad ottenere una rilettura di quanto già affermato dal Tribunale e non a denunciare una violazione di legge. Comunque, con riferimento alla gravata ordinanza, si ritiene che la stessa abbia pienamente colto nel segno quanto alla ricostruzione dei fatti in base agli atti contenuti nello stesso fascicolo del Pubblico Ministero - tra cui le sommarie informazioni testimoniali, gli interrogatori, le documentazioni acquisite presso la Fondazione Cineteca di Bologna - ed altresì a quelli allegati dalla difesa già in sede di interrogatorio dei TO e durante l'udienza di riesame, ossia i contratti intervenuti tra la RO EX s.a. e la Fondazione Cineteca di Bologna nel corso degli anni, aventi ad oggetto la creazione del cosiddetto Progetto LI, volto alla digitalizzazione di materiale di proprietà di detta società. La difesa ritiene che l'ordinanza sia corretta anche sul piano giuridico, laddove non identifica i materiali in questione come di interesse assoluto né come soggetti a dichiarazione di interesse culturale, né altrimenti tutelabili dalla normativa in parola. Si aggiunge che il parere del Soprintendente Archivistico e Bibliografico del Piemonte e della Valle d'ST, che deporrebbe per l'estremo interesse culturale dei beni in sequestro, non consiste in una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della normativa in parola, quanto piuttosto in una mera constatazione rispetto a quanto disposto dal Pubblico Ministero. A tal proposito, comunque, si ritiene decisiva la dichiarazione rilasciata dalla Soprintendenza di Bologna in data successiva all'udienza innanzi al Tribunale del riesame, ove si sancisce che, dalla dichiarazione di interesse storico, emessa relativamente all'intero patrimonio documentario della citata Cineteca, sono esclusi i documenti del fondo LI, in ragione della proprietà straniera dei beni, del profilo storico del soggetto produttore, personaggio straniero seppure di statura e fama mondiali, nonché in considerazione del fatto che tali beni si trovano nel possesso temporaneo della Cineteca in virtù di accordi presi con la proprietà. Quindi, mancherebbero tanto l'elemento oggettivo quanto quello soggettivo del delitto, laddove non vi sarebbe stata alcuna violazione consapevole della normativa in tema di esportazione di beni culturali: la proprietà dei materiali sarebbe certa e di soggetto estero;
gli stessi non sarebbero stati dichiarati di interesse culturale dalla Soprintendenza all'esito di un motivato procedimento di ricognizione;
non si sarebbe trattato di un trasferimento all'estero,, in quanto i materiali non avrebbero avuto sede permanente in Italia, trovandosi sul territorio nazionale 4 temporaneamente al fine della digitalizzazione, ma di una restituzione, peraltro in un'ottica di semplice rispetto delle condizioni contrattuali;
infine, gli indagati non avrebbero avuto alcun ruolo materiale né morale a livello concorsuale né avrebbero potuto conoscere tutta la vicenda della restituzione. 3.2. Nella medesima memoria difensiva, viene proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 518-undecies cod. pen., con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., sul rilievo che la disposizione determinerebbe una disparità di trattamento in virtù di un elemento soggettivo non definito o definibile, comportando una situazione di indeterminatezza della fattispecie penale per la quale l'indagato potrebbe liberarsi solo fornendo una prova contraria, che risulterebbe praticamente impossibile. In primo luogo non vi sarebbe alcun profilo che rimandi ad un elemento soggettivo di sorta, configurando di fatto una responsabilità oggettiva. Inoltre, la pena sarebbe eccessiva, non essendo intervenuta alcuna modifica della norma, rispetto alla formulazione precedente di cui all'art. 174 del d.lgs. n. 42 del 2004, che abbia giustificato tale elevazione del doppio rispetto alla fattispecie precedente. Ancora, non si comprenderebbe quale sia la differenza tra l'art. 165 del d.lgs. n. 42 del 2004 e l'art. 518-undecies cod. pen.: l'unico inciso di applicazione residuale - che testualmente recita: «fuori dai casi di concorso» - non sarebbe sufficiente a creare una differenza concreta tra le due fattispecie, di fatto generando una duplicazione tra la sanzione amministrativa ed il delitto. Da ultimo, la teoria sostanzialistica di interpretazione giuridica renderebbe impossibile al singolo destinatario della norma comprendere realmente il perimetro della stessa, con la conseguente mancanza di prevedibilità della sanzione penale. 4. Il Pubblico Ministero ricorrente ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Preliminarmente è doveroso segnalare che la ricostruzione in diritto proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ST risulta corretta con riferimento ai due profili essenziali. 2.1. In primo luogo, il ricorrente ben evidenzia che il Tribunale di ST ha erroneamente applicato la giurisprudenza richiamata nell'ordinanza impugnata, la quale, in modo chiaro, sancisce la regola generale secondo cui non è necessaria la dichiarazione di interesse ma è sufficiente che il bene appartenga astrattamente 5 alla categoria di quelli oggetto di dichiarazione di interesse per potere integrare il reato di cui all'art. 518-undecies cod. pen., fattispecie nella quale è confluita quella di cui all'art. 174 del d.lgs. n. 42 del 2004, a seguito della riforma operata con la legge n. 22 del 2022. Come è noto, la riforma in oggetto si è limitata a riprodurre nel codice penale, in ossequio al principio della riserva di codice, con coevo inasprimento dei compassi edittali, i delitti del patrimonio culturale già ospitati in seno al codice di settore - ove ora restano allocate le sole contravvenzioni - contestualmente abrogati all'art. 5, comma 2, lettera b), dalla stessa legge n. 22 del 2022. Limitatamente alle nuove sanzioni abbinate a questo gruppo di reati - ora codificati - vale perciò il principio di irretroattività della pena di cui agli artt. 25, secondo comma, Cost., 7 CEDU e 1 cod. pen., per il resto versandosi per lo più in ipotesi di abrogatio sine abolitione con conseguente continuità normativa del tipo di illecito, già punito secondo la legge previgente e che conserva rilevanza penale anche sotto la nuova disciplina codicistica. Venendo all'ipotesi in esame, nel caso di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico - come anticipato - deve essere ritenuto sussistente il reato previsto dall'art. 174 del d.lgs. n. 42 del 2004, indipendentemente dal fatto che, sui beni oggetto di esportazione clandestina, sia stata effettuata la dichiarazione di interesse culturale (ex plurimis, Sez. 3, n. 10468 del 17/10/2017, dep. 2018, Rv. 27262:3; Sez. 3, n. 39517 del 20/07/2017, Rv. 271467; Sez. 3, n. 17223 del 03/11/2016, dep. 2017, Rv. 269627). In coerenza con le pronunce appena richiamate, deve ribadirsi che l'oggetto materiale della condotta incriminata dal reato di esportazione illecita di cui all'art. 518- undecies cod. pen. - costituito da «beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali» - è più ampio rispetto a quello delle altre fattispecie ricomprese nel Titolo Perciò è necessario e sufficiente che la cosa presenti interesse culturale (e che di ciò sia consapevole l'autore della condotta: così Sez. 3, n. 10468 del 17/10/2017, cit., § 3.8). Ciò in quanto la finalità di preservare il «patrimonio culturale in tutte le sue componenti» (art. 64-bis cod. beni cult.) giustifica il controllo sulla circolazione internazionale di tutte le cose che presentano interesse culturale e che, dunque, potrebbero essere dichiarate di interesse culturale all'esito della valutazione del competente ufficio di esportazione al quale la cosa deve essere presentata (art. 68 cod. beni cult.); la tutela penale è, invero, anticipata al momento dell'uscita dal territorio nazionale della cosa che, presentando interesse culturale, potrebbe definitivamente (ed ufficialmente) far parte del patrimonio culturale (Sez. 3, n. 10468 del 17/10/2017, cit., in motiv. § 6 3.10). Né possono valere in contrario le considerazioni ampiamente svolte nell'ordinanza impugnata, perché sostanzialmente riferite, non alla fattispecie in esame, ma al diverso reato di cui all'art. 176 del d,Igs. n. 42 del 2004 (Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato) - fattispecie ora confluita nell'art. 518-bis, comma primo, seconda parte, cod. pen. - che ha un oggetto ben più limitato ("beni appartenenti allo Stato"). 2.2. In secondo luogo, il ricorrente esattamente sottopone a critica la distinzione, compiuta dal giudice del riesame, tra oggetti "itabani" e oggetti "non italiani". Tale distinzione non trova infatti nessun appiglio nel dato normativo e viene comunque sconfessata dalla comune logica: non perché un oggetto non possa dirsi "italiano" si può trarre la conclusione, sic et simpliciter, che esso non abbia rilevo per il patrimonio nazionale - costituito in parte da beni di produzione non italiana e comunque non riconducibili all'espressione culturale o alla tradizione italiana - e, conseguentemente, possa tranquillamente fuoriuscire dal territorio dello Stato senza alcuna specifica autorizzazione a tal fine. 3. Per converso, però, assolutamente c:orretto è il passaggio motivazione dell'impugnato provvedimento in cui si mette in evidenza come la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'ST, prendendo cognizione dei fatti per cui è processo, sia rimasta inerte, non avviando alcun procedimento, appurando invece che i beni de quibus si trovavano in perfetto stato di conservazione, in apposite scatole di cartone, in condizioni di sicurezza ed in assenza di qualsiasi rischio di dispersione o danneggiamento, espressamente sancendo, in via conseguenziale, di non dover assumere alcun provvedimento. A quanto sopra si è affiancata l'iniziativa della Soprintendenza competente per territorio, ossia la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia Romagna, la quale ha espressamente escluso detti beni dalla dichiarazione di interesse storico operata sull'intero patrimonio della Fondazione Cineteca di Bologna, non perché non fosse a conoscenza della loro presenza, ma perché, a seguito dello svolgimento di un procedimento di ricognizione su quanto in possesso della Fondazione medesima, ha ritenuto di valorizzare tre circostanze, e specificatamente: il profilo storico-artistico del soggetto produttore, personaggio straniero, sia pure di statura e di fama mondiali;
il fatto che i beni non sono mai stati italiani, né per produzione né per acquisizione, poiché è pacifico che essi siano stati dati in prestito alla Fondazione Cineteca di Bologna dall'Association LI per la realizzazione del Progetto LI, finalizzato alla digitalizzazione dell'archivio da mettere a disposizione dell'utenza online, prima di depositarli presso MO e, non avendo un legame con il territorio nazionale;
il fatto che i beni sono liberamente entrati nel territorio nazionale, evidentemente perché non 7 ritenuti di rilevanza culturale neanche da ordinamenti stranieri;
la proprietà straniera su tali beni, solo temporaneamente presenti in Italia a fini di studio. Con specifico riferimento, per completezza, alla non italianità dei beni in questione, l'affermazione effettuata dal Tribunale del riesame deve essere corretta nel senso che, pur non esistendo un divieto di porre un vincolo su cose non italiane, nel caso di specie non sussiste un legame culturale con il nostro paese e, a ben vedere, non sussistono elementi sufficienti per ritenere in generale il carattere culturale delle cose oggetto di sequestro: i beni per cui è processo si trovavano in Italia solo occasionalmente e per ragioni di natura transitoria, risoltesi le quali, in adempimento di appositi vincoli contrattuali, avrebbero dovuto fare ritorno nel paese di origine. Fatta questa valutazione, non può essere ritenuta condivisibile la ricostruzione offerta dal Procuratore della Repubblica, il quale pretenderebbe di bloccare questi beni sottoponendoli a sequestro perché, ipoteticamente, un giorno lo scenario potrebbe cambiare, giungendosi - contro il parere sostanzialmente già espresso dall'amministrazione competente - al riconoscimento del loro rilevante valore sul piano culturale, quali parte di un archivio di artista. 4. Le considerazioni appena svolte, circa la non riconducibilità - allo stato degli atti - del compendio sequestrato all'ambito di applicazione della disposizione incriminatrice richiamata, rendono irrilevante, perché meramente ipotetica, la questione di legittimità costituzionale della stessa, proposta nella memoria difensiva. 5. Alla luce di tali complessivi rilievi, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 15/06/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi SI, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto e l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 ottobre 2022, il Tribunale di ST, in sede di riesame, ha revocato il sequestro probatorio di 49 contenitori di cartone aventi all'interno documentazione varia, corrispondenze e spartiti musicali di CH LI e 4 Penale Sent. Sez. 3 Num. 36265 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 15/06/2023 contenitori di cartone con materiale di cancelleria, in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 518-undecies cod. pen., conseguentemente disponendone la restituzione al relativo proprietario, avendo ritenuto insussistente il requisito del fumus commissi delicti sulla base della costatazione che i beni in questione, appartenenti a privati, non sono stati oggetto di una preventiva dichiarazione di interesse culturale ex artt. 13 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004. 2. Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ST ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 518-undecies cod. pen. Preliminarmente si segnala che - come pacificamente emerso dal verbale di sequestro probatorio nonché per ammissione della stessa difesa i documenti sequestrati riferibili a CH LI farebbero parte dell'archivio ufficiale dell'artista, diviso tra Parigi e MO, conservato da un erede di LI e da tale AT Guyonvarch, a diverso titolo «inseriti all'interno della RO EX s.a.». Lo stesso provvedimento impugnato collocherebbe i predetti beni proprio tra quelli astrattamente dichiarabili come culturali in quanto potenzialmente appartenenti alla categoria di cui all'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, ossia proprio gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
tuttavia gli stessi non sono mai stati dichiarati ex artt. 13 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004 come culturali da alcun Ufficio di Soprintendenza di Stato. Inconferente sarebbe quindi il richiamo del Tribunale all'art. 176, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale incrimina il ben diverso comportamento di chiunque si impossessa di beni culturali indicati dall'art. 10, appartenenti allo Stato ai sensi dell'art. 91, che a sua volta nomina le cose indicate nell'art. 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondi marini. Per il ricorrente, si tratta di un elemento integrativo attinente alla sola particolare fattispecie dell'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, ritenuti ex lege di tale proprietario mediante il meccanismo di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 42 del 2004, a cui in via pretoria sono stati aggiunti anche i beni eventualmente appartenenti a privati purché indicati dall'art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004; con la postilla però che, per potere rientrare nell'oggetto materiale del reato de quo, essi debbono ascriversi inderogabilmente al suo comma 3, e pertanto, a loro volta, essere stati prima dichiarati beni culturali ex artt. 13 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004. Diversa, invece, e ben più ampia, sarebbe l'espressione utilizzata dal legislatore per individuare l'oggetto materiale del reato di cui all'art. 518-undecies cod. pen. ove si fa riferimento a cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché a quelle indicate dall'art. 11, comma 1, lettere f), g) e h), del d.lgs. n. 42 del 2004: 2 conseguentemente, anche cose individuate sulla base del solo interesse culturale e non ancora dichiarate beni culturali. Si rileva, ulteriormente, che la formulazione dell'art. 518-undecies, primo comma, cod. pen. non si discosta minimamente da quest'impostazione stilistica precedentemente adottata dall'art. 174 del d.lgs. n. 42 del 2004, ma si pone in piena continuità, anche normativa, descrivendo una condotta incriminatrice in linea con la disposizione ormai abrogata. Proseguendo nella sua ricostruzione, il ricorrente censura ulteriormente il presunto pericolo di indeterminatezza con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 518-undecies cod. pen. rinvenuto dal Tribunale e tale per cui l'interpretazione della disposizione in disamina vada allineata a quella di cui all'art. 176 del d.lgs. n. 42 del 2004: infatti, non si potrebbe sostenere che, se non si trattasse di cose di interesse artistico, allora non si sarebbe di fronte ad un bene nemmeno potenzialmente culturale, poiché sarebbero oggetto culturale protetto anche i beni di interesse bibliografico, documentale o archivistico;
posto, ancora, che per "archivio di artista" si può intendere un ente culturale dinamico, impegnato costantemente nell'aggiornamento e nell'organizzazione e conservazione delle tracce della vita e della personalità di un'artista che ne promuove la conoscenza della figura e dell'opera, allora anche la RO EX s.a. e l'Association LI potrebbero perfettamente rientrare in questa categoria. A ciò si aggiunge che la tutela ex art. 518-undecies cod. pen. può essere accordata anche a beni culturali, o potenziali tali, riferibili ad autori stranieri e non nazionali. A riprova viene ulteriormente richiamata la valutazione contenuta nel parere del Soprintendente Archivistico e Bibliografico del Piemonte e della Valle d'ST, che deporrebbe per l'estremo rilievo culturale dei beni in sequestro: l'autorità amministrativa avrebbe ritenuto, cioè, che quei beni abbiano indubbiamente carattere di interesse culturale, stante anche l'attenzione manifestata per essi dallla Fondazione Cineteca di Bologna;
conseguentemente, a tutela della funzione amministrativa di controllo sulla circolazione dei beni culturali, gli stessi avrebbero dovuto essere sottoposti quantomeno ad una richiesta di libera circolazione;
per converso, comunque, la positività dell'attestato sarebbe un dato dell tutto irrilevante per la fattispecie incriminatrice de qua la quale punirebbe anche solo l'omesso esperimento del procedimento di rilascio. 3. In data 17 febbraio 2023 il difensore di TT SC e TO DE ha depositato una memoria, ribadendo l'assoluta legittimità dell'ordinanza impugnata e, per converso, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. 3.1. In via preliminare, si sostiene che nel ricorso non è contestata la non configurabilità del reato di cui all'art. 518-undecies cod. pen., giacché, per tabulas, 3 è stato provato dalla difesa che i materiali rientravano nella disponibilità della Fondazione Cineteca di Bologna in un tempo antecedente all'entrata in vigore della norma;
su tale punto, quindi, si dovrebbe riconoscere l'acquiescenza del Pubblico Ministero, nella misura in cui non sarebbe stata impugnata nessuna parte dell'ordinanza relativa all'assoluta insussistenza del fumus commissi delicti. A ciò si aggiunge, ulteriormente, che il ricorso è inammissibile, essendo volto ad ottenere una rilettura di quanto già affermato dal Tribunale e non a denunciare una violazione di legge. Comunque, con riferimento alla gravata ordinanza, si ritiene che la stessa abbia pienamente colto nel segno quanto alla ricostruzione dei fatti in base agli atti contenuti nello stesso fascicolo del Pubblico Ministero - tra cui le sommarie informazioni testimoniali, gli interrogatori, le documentazioni acquisite presso la Fondazione Cineteca di Bologna - ed altresì a quelli allegati dalla difesa già in sede di interrogatorio dei TO e durante l'udienza di riesame, ossia i contratti intervenuti tra la RO EX s.a. e la Fondazione Cineteca di Bologna nel corso degli anni, aventi ad oggetto la creazione del cosiddetto Progetto LI, volto alla digitalizzazione di materiale di proprietà di detta società. La difesa ritiene che l'ordinanza sia corretta anche sul piano giuridico, laddove non identifica i materiali in questione come di interesse assoluto né come soggetti a dichiarazione di interesse culturale, né altrimenti tutelabili dalla normativa in parola. Si aggiunge che il parere del Soprintendente Archivistico e Bibliografico del Piemonte e della Valle d'ST, che deporrebbe per l'estremo interesse culturale dei beni in sequestro, non consiste in una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della normativa in parola, quanto piuttosto in una mera constatazione rispetto a quanto disposto dal Pubblico Ministero. A tal proposito, comunque, si ritiene decisiva la dichiarazione rilasciata dalla Soprintendenza di Bologna in data successiva all'udienza innanzi al Tribunale del riesame, ove si sancisce che, dalla dichiarazione di interesse storico, emessa relativamente all'intero patrimonio documentario della citata Cineteca, sono esclusi i documenti del fondo LI, in ragione della proprietà straniera dei beni, del profilo storico del soggetto produttore, personaggio straniero seppure di statura e fama mondiali, nonché in considerazione del fatto che tali beni si trovano nel possesso temporaneo della Cineteca in virtù di accordi presi con la proprietà. Quindi, mancherebbero tanto l'elemento oggettivo quanto quello soggettivo del delitto, laddove non vi sarebbe stata alcuna violazione consapevole della normativa in tema di esportazione di beni culturali: la proprietà dei materiali sarebbe certa e di soggetto estero;
gli stessi non sarebbero stati dichiarati di interesse culturale dalla Soprintendenza all'esito di un motivato procedimento di ricognizione;
non si sarebbe trattato di un trasferimento all'estero,, in quanto i materiali non avrebbero avuto sede permanente in Italia, trovandosi sul territorio nazionale 4 temporaneamente al fine della digitalizzazione, ma di una restituzione, peraltro in un'ottica di semplice rispetto delle condizioni contrattuali;
infine, gli indagati non avrebbero avuto alcun ruolo materiale né morale a livello concorsuale né avrebbero potuto conoscere tutta la vicenda della restituzione. 3.2. Nella medesima memoria difensiva, viene proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 518-undecies cod. pen., con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., sul rilievo che la disposizione determinerebbe una disparità di trattamento in virtù di un elemento soggettivo non definito o definibile, comportando una situazione di indeterminatezza della fattispecie penale per la quale l'indagato potrebbe liberarsi solo fornendo una prova contraria, che risulterebbe praticamente impossibile. In primo luogo non vi sarebbe alcun profilo che rimandi ad un elemento soggettivo di sorta, configurando di fatto una responsabilità oggettiva. Inoltre, la pena sarebbe eccessiva, non essendo intervenuta alcuna modifica della norma, rispetto alla formulazione precedente di cui all'art. 174 del d.lgs. n. 42 del 2004, che abbia giustificato tale elevazione del doppio rispetto alla fattispecie precedente. Ancora, non si comprenderebbe quale sia la differenza tra l'art. 165 del d.lgs. n. 42 del 2004 e l'art. 518-undecies cod. pen.: l'unico inciso di applicazione residuale - che testualmente recita: «fuori dai casi di concorso» - non sarebbe sufficiente a creare una differenza concreta tra le due fattispecie, di fatto generando una duplicazione tra la sanzione amministrativa ed il delitto. Da ultimo, la teoria sostanzialistica di interpretazione giuridica renderebbe impossibile al singolo destinatario della norma comprendere realmente il perimetro della stessa, con la conseguente mancanza di prevedibilità della sanzione penale. 4. Il Pubblico Ministero ricorrente ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Preliminarmente è doveroso segnalare che la ricostruzione in diritto proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ST risulta corretta con riferimento ai due profili essenziali. 2.1. In primo luogo, il ricorrente ben evidenzia che il Tribunale di ST ha erroneamente applicato la giurisprudenza richiamata nell'ordinanza impugnata, la quale, in modo chiaro, sancisce la regola generale secondo cui non è necessaria la dichiarazione di interesse ma è sufficiente che il bene appartenga astrattamente 5 alla categoria di quelli oggetto di dichiarazione di interesse per potere integrare il reato di cui all'art. 518-undecies cod. pen., fattispecie nella quale è confluita quella di cui all'art. 174 del d.lgs. n. 42 del 2004, a seguito della riforma operata con la legge n. 22 del 2022. Come è noto, la riforma in oggetto si è limitata a riprodurre nel codice penale, in ossequio al principio della riserva di codice, con coevo inasprimento dei compassi edittali, i delitti del patrimonio culturale già ospitati in seno al codice di settore - ove ora restano allocate le sole contravvenzioni - contestualmente abrogati all'art. 5, comma 2, lettera b), dalla stessa legge n. 22 del 2022. Limitatamente alle nuove sanzioni abbinate a questo gruppo di reati - ora codificati - vale perciò il principio di irretroattività della pena di cui agli artt. 25, secondo comma, Cost., 7 CEDU e 1 cod. pen., per il resto versandosi per lo più in ipotesi di abrogatio sine abolitione con conseguente continuità normativa del tipo di illecito, già punito secondo la legge previgente e che conserva rilevanza penale anche sotto la nuova disciplina codicistica. Venendo all'ipotesi in esame, nel caso di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico - come anticipato - deve essere ritenuto sussistente il reato previsto dall'art. 174 del d.lgs. n. 42 del 2004, indipendentemente dal fatto che, sui beni oggetto di esportazione clandestina, sia stata effettuata la dichiarazione di interesse culturale (ex plurimis, Sez. 3, n. 10468 del 17/10/2017, dep. 2018, Rv. 27262:3; Sez. 3, n. 39517 del 20/07/2017, Rv. 271467; Sez. 3, n. 17223 del 03/11/2016, dep. 2017, Rv. 269627). In coerenza con le pronunce appena richiamate, deve ribadirsi che l'oggetto materiale della condotta incriminata dal reato di esportazione illecita di cui all'art. 518- undecies cod. pen. - costituito da «beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali» - è più ampio rispetto a quello delle altre fattispecie ricomprese nel Titolo Perciò è necessario e sufficiente che la cosa presenti interesse culturale (e che di ciò sia consapevole l'autore della condotta: così Sez. 3, n. 10468 del 17/10/2017, cit., § 3.8). Ciò in quanto la finalità di preservare il «patrimonio culturale in tutte le sue componenti» (art. 64-bis cod. beni cult.) giustifica il controllo sulla circolazione internazionale di tutte le cose che presentano interesse culturale e che, dunque, potrebbero essere dichiarate di interesse culturale all'esito della valutazione del competente ufficio di esportazione al quale la cosa deve essere presentata (art. 68 cod. beni cult.); la tutela penale è, invero, anticipata al momento dell'uscita dal territorio nazionale della cosa che, presentando interesse culturale, potrebbe definitivamente (ed ufficialmente) far parte del patrimonio culturale (Sez. 3, n. 10468 del 17/10/2017, cit., in motiv. § 6 3.10). Né possono valere in contrario le considerazioni ampiamente svolte nell'ordinanza impugnata, perché sostanzialmente riferite, non alla fattispecie in esame, ma al diverso reato di cui all'art. 176 del d,Igs. n. 42 del 2004 (Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato) - fattispecie ora confluita nell'art. 518-bis, comma primo, seconda parte, cod. pen. - che ha un oggetto ben più limitato ("beni appartenenti allo Stato"). 2.2. In secondo luogo, il ricorrente esattamente sottopone a critica la distinzione, compiuta dal giudice del riesame, tra oggetti "itabani" e oggetti "non italiani". Tale distinzione non trova infatti nessun appiglio nel dato normativo e viene comunque sconfessata dalla comune logica: non perché un oggetto non possa dirsi "italiano" si può trarre la conclusione, sic et simpliciter, che esso non abbia rilevo per il patrimonio nazionale - costituito in parte da beni di produzione non italiana e comunque non riconducibili all'espressione culturale o alla tradizione italiana - e, conseguentemente, possa tranquillamente fuoriuscire dal territorio dello Stato senza alcuna specifica autorizzazione a tal fine. 3. Per converso, però, assolutamente c:orretto è il passaggio motivazione dell'impugnato provvedimento in cui si mette in evidenza come la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'ST, prendendo cognizione dei fatti per cui è processo, sia rimasta inerte, non avviando alcun procedimento, appurando invece che i beni de quibus si trovavano in perfetto stato di conservazione, in apposite scatole di cartone, in condizioni di sicurezza ed in assenza di qualsiasi rischio di dispersione o danneggiamento, espressamente sancendo, in via conseguenziale, di non dover assumere alcun provvedimento. A quanto sopra si è affiancata l'iniziativa della Soprintendenza competente per territorio, ossia la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia Romagna, la quale ha espressamente escluso detti beni dalla dichiarazione di interesse storico operata sull'intero patrimonio della Fondazione Cineteca di Bologna, non perché non fosse a conoscenza della loro presenza, ma perché, a seguito dello svolgimento di un procedimento di ricognizione su quanto in possesso della Fondazione medesima, ha ritenuto di valorizzare tre circostanze, e specificatamente: il profilo storico-artistico del soggetto produttore, personaggio straniero, sia pure di statura e di fama mondiali;
il fatto che i beni non sono mai stati italiani, né per produzione né per acquisizione, poiché è pacifico che essi siano stati dati in prestito alla Fondazione Cineteca di Bologna dall'Association LI per la realizzazione del Progetto LI, finalizzato alla digitalizzazione dell'archivio da mettere a disposizione dell'utenza online, prima di depositarli presso MO e, non avendo un legame con il territorio nazionale;
il fatto che i beni sono liberamente entrati nel territorio nazionale, evidentemente perché non 7 ritenuti di rilevanza culturale neanche da ordinamenti stranieri;
la proprietà straniera su tali beni, solo temporaneamente presenti in Italia a fini di studio. Con specifico riferimento, per completezza, alla non italianità dei beni in questione, l'affermazione effettuata dal Tribunale del riesame deve essere corretta nel senso che, pur non esistendo un divieto di porre un vincolo su cose non italiane, nel caso di specie non sussiste un legame culturale con il nostro paese e, a ben vedere, non sussistono elementi sufficienti per ritenere in generale il carattere culturale delle cose oggetto di sequestro: i beni per cui è processo si trovavano in Italia solo occasionalmente e per ragioni di natura transitoria, risoltesi le quali, in adempimento di appositi vincoli contrattuali, avrebbero dovuto fare ritorno nel paese di origine. Fatta questa valutazione, non può essere ritenuta condivisibile la ricostruzione offerta dal Procuratore della Repubblica, il quale pretenderebbe di bloccare questi beni sottoponendoli a sequestro perché, ipoteticamente, un giorno lo scenario potrebbe cambiare, giungendosi - contro il parere sostanzialmente già espresso dall'amministrazione competente - al riconoscimento del loro rilevante valore sul piano culturale, quali parte di un archivio di artista. 4. Le considerazioni appena svolte, circa la non riconducibilità - allo stato degli atti - del compendio sequestrato all'ambito di applicazione della disposizione incriminatrice richiamata, rendono irrilevante, perché meramente ipotetica, la questione di legittimità costituzionale della stessa, proposta nella memoria difensiva. 5. Alla luce di tali complessivi rilievi, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 15/06/2023.