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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/04/2025, n. 6036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6036 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.22209.2023del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(c. f. e partita i.v.a. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
AR (RM) via Gentile da Fabriano n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio
Orlandi del Foro di Roma (C.F. ) elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale Regina Margherita n. 1 -
Email_1
opponente contro
con sede in Perugia, via Serafino Calindri n.
1-a 1-b, codice Controparte_1
fiscale/partita iva in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rosi, c. f. , pec C.F._2
-opposta Email_2
opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3404/2023 (r.g. n. 68139/2022) emesso in data 17.02.2023 e pubblicato in data 21.02.2023 dal Tribunale Civile di Roma, con il quale veniva ingiunto di pagare a parte ricorrente:
1. la somma di € 28.044,00 ed accessori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte opponente premetteva che a fondamento della propria Controparte_1
istanza monitoria, aveva dedotto di essere creditrice della Parte_1
1 2
sulla base del contratto di sub-affidamento e conseguente scrittura privata del 31 maggio 2022 ed in forza delle fatture emesse per i lavori eseguiti presso la scuola
Monini del Umbertide (PG). Affermava che, a seguito di aggiudicazione della gara indetta dal per l'esecuzione delle opere relative agli Controparte_2 interventi di “demolizione e ricostruzione scuola d'infanzia e asilo nido in via
Morandi del capoluogo di Umbertide - primo stralcio scuola dell'infanzia” in data
6 dicembre 2019 era stato stipulato il contratto di appalto tra il CP_2
e l'impresa n.q. di impresa Capogruppo del
[...] Parte_1
Raggruppamento Temporaneo d'imprese composto da Pt_1 [...]
capogruppo) e mandante). Pt_1 Controparte_3
Successivamente con contratto di sub-affidamento e scrittura privata di entrambe del 31 maggio 2021, la affidava alla , odierna Parte_1 Controparte_1
opposta, l'esecuzione di alcune opere edili, come descritte nei predetti contratti.
La società eseguiva le opere emettendo medio tempore le fatture: CP_1
• n. 67 del 24/08/2021 per € 3.360,00 – regolarmente poi pagata con bonifico dalla;
Parte_1
• n. 72 del 08/09/2021 per € 10.000,00 - regolarmente poi pagata con 2 bonifici dalla;
Parte_1
• n. 77 del 30/09/2021 per € 1.288,00;
• n. 79 del 30/09/2021 per € 15.000,00;
• n. 83 del 29/10/2021 per € 4.032,00 - regolarmente poi pagate con 2 bonifici dalla;
Parte_1
• n. 93 del 30/11/2021 per € 1.568,00;
• n. 3 del 04/01/2022 per € 25.000,00 - regolarmente poi pagate con 2 bonifici dalla;
Parte_1
• n. 15 del 28/02/2022 per € 2.912,00;
• n. 26 del 31/03/2022 per € 15.531,00 - regolarmente poi pagate con 2 bonifici dalla;
Parte_1
• n. 16 del 28/02/2022 per € 9.154,61 - regolarmente poi pagata con bonifico dalla . Parte_1
Tuttavia, tutte le fatture erano state pagate dalla in quanto emesse Parte_1
dalla in conformità al contratto sottoscritto tra le parti ovvero a seguito CP_1
2 3
della sottoscrizione dei SAL mensili redatti in contraddittorio. A partire dal mese di giugno 2022, la ditta nonostante non avesse completato e rifinito le CP_1
opere edili, come rilevato per le vie brevi dal tecnico di cantiere della , Parte_1
gli addetti di cominciavano a non presentarsi in cantiere e Controparte_1
successivamente abbandonavano il cantiere a partire dal mese di luglio 2022. Non corrispondeva al vero la circostanza che gli ultimi lavori svolti dalla CP_1
fossero stati eseguiti alla fine di agosto 2022, con interventi di finitura ed ultimo giorno in cantiere il 5 settembre 2022.
Proprio a causa dell'abbandono del cantiere da parte della visti gli CP_1
infruttuosi tentativi di solleciti telefonici da parte della per intimare Parte_1
alla a tornare in cantiere, la Eureoedil 99 in data 6 luglio 2022 aveva CP_1
incaricato un'altra ditta ovvero la , per il completamento e Controparte_4
la rifinitura delle opere di competenza della come da nuovo contratto di CP_1
sub-affidamento per l'esecuzione delle opere indicate nel computo metrico estimativo ovvero per la “stuccatura pareti in cartongesso”, “tinteggiatura pareti in cartongesso” e “ripristini pareti in cartongesso”.
Proprio sulla non corretta esecuzione e rifinitura delle opere della con CP_1
comunicazione del 27 agosto 2022 la Committente rappresentava alla Parte_1 che “A seguito di ritardi nell'esecuzione dei lavori non è stato possibile riaprire la scuola di infanzia per il 14 settembre come da tempo programmato. La nuova data è stata fissata per il prossimo 01/10/2022 (data già fissata dall'Amministrazione Comunale per l'inaugurazione del nuovo complesso scolastico) e pertanto si invita codesta ditta a dar seguito alle lavorazioni mancanti che si riferiscono in particolare lavori di finitura sui cartongessi rimasti ancora da stuccare in alcuni punti e da tinteggiare (soprattutto nei bagni) oltre che a terminare il montaggio dei battiscopa e dei pluviali nel corpo servizi. A seguito di un sopralluogo congiunto con l'Arch. nei giorni Persona_1
scorsi è stato effettuato un rilievo fotografico delle mancanze e pertanto ad oggi è
a voi noto quali sono le lavorazioni da portare a termine.”
La predetta comunicazione era stata girata dalla alla in data Parte_1 CP_1
28 settembre 2022, unitamente alle foto delle lavorazioni contestate, chiedendo pertanto lo storno delle fatture n. 41, 42 e 52 del 2022 (oggetto poi del monitorio) in quanto da un lato avente ad oggetto lavori mal eseguiti e/o non completati e
3 4
soprattutto poiché emesse, a differenze delle altre pagate, in assenza di contraddittorio come invece previsto dal contratto di subaffidamento, rappresentando altresì l'affidamento dei lavori ad altra ditta (ovvero la . CP_4
A seguito delle lavorazioni eseguite, la ditta previo contradditorio con la CP_4
Euoroedil 99 ed emissione dei SAL emetteva relative fatture per un totale complessivo di € 25.725,00 che venivano regolarmente pagate dalla . Parte_1
Concluse le lavorazioni entro le tempistiche prorogate dal Comune in data 1° ottobre 2022 la scuola era stata inaugurata. Successivamente in data 5 ottobre, a seguito di rilievo aereo fotografico, il D.L. della Committente, Arch.
[...]
rappresentava alla la circostanza che una parte del timpano Per_2 Parte_1
esterno della copertura del tetto non era stata completata nel rivestimento chiedendo quindi di intervenire per regolare tale aspetto, come poi invero fatto.
Tale vizio, scoperto dalla Committente in data 5 ottobre 2022 era risolto comunque dalla , e riguardava sempre una lavorazione che era in capo Parte_1
alla Quindi, era infondata la richiesta di pagamento ingiunta dalla CP_1
in quanto avente ad oggetto opere non eseguite e/o eseguite non a regola CP_1
d'arte, per le cui lavorazioni la aveva dovuto incaricare altra ditta, Parte_1
con esborso dell'ulteriore somma di € 25.725,00. CP_4
Già con pec del 23 novembre 2022 la parte opponente aveva provveduto a respingere la richiesta di pagamento, rilevando, la circostanza che le fatture, oggetto poi del monitorio, erano state emesse dalla senza contradditorio CP_1
tra le parti, come invece previsto dal contratto sottoscritto tra le parti in data
31.05.2021.
Sussisteva la non corretta esecuzione delle opere a regola d'arte e che nell'inerzia del ripristino delle opere da parte della la società era stata CP_1 Parte_1
costretta ad incaricare altra ditta. Tale comunicazione non veniva riscontrata da controparte: anzi la si vedeva notificare il decreto ingiuntivo quivi Parte_1
opposto. Parte opponente concludeva chiedendo di: rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale e nel merito accertare la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto in base alle fatture sottese al monitorio e conseguente revocare, in quanto nullo e/o annullabile, il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti.
Accertare l'inadempimento della alle prestazioni di cui al Controparte_1
4 5
contratto sottoscritto tra le parti in data 31.05.2021, ovvero mancata esecuzione delle opere a regola d'arte, e conseguentemente dichiarare risolto il contratto medesimo per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla era dovuto all'ingiungente convenuta opposta per le ragioni esposte in atti, tanto in fatto quanto in diritto;
dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e per l'effetto, revocarlo.
In via riconvenzionale: previa pronuncia di dichiarazione di risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti in data 31.05.2021 per fatto e colpa della convenuta opposta, condannare la a restituire l'importo in acconto di CP_1
euro 8.000,00 percepito sulla fattura n. 42 del 30.06.2022 e altresì a rifondere, anche a titolo di risarcimento danni, alla tutti i costi sopportati Parte_1
per ripristinare e sistemare le opere affette da vizi e/o non completate dall'opposta e quindi la somma di € 25.725,00 corrisposta alla ditta nonché a risarcire CP_4
i danni tutti subiti da determinarsi a seguito dell'espletanda istruttoria o anche in via equitativa. Accertare che la prestazione eseguita dall'opposta non è stata resa a regola d'arte e conseguentemente ridurre la pretesa creditoria avversa fino alla somma dovuta da determinarsi a seguito dell'espletanda istruttoria o anche in via equitativa, compensando in alternativa le somme dovute alla con quelle CP_1
pagate dalla alla con pagamento quindi della sola eventuale Parte_1 CP_4
differenza non compensata. In ogni caso condannare la al Controparte_1
pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
Si costituiva la parte opposta e deduceva che l'opposizione svolta da controparte era infondata in fatto ed in diritto. Vi era stato il mancato pagamento di oltre
€28.000,00 dovuti ad contestando la mancata rifinitura di Controparte_1
stuccature e tinture. era stata utilizzata in cantiere da esclusivamente come CP_1 Parte_1
fornitrice di mano d'opera; le era stata affidata la realizzazione di opere per un controvalore di € 123.000,00 (superiore al limite di € 100.000,00 di cui alla norma), tale importo era superiore al 2% dell'importo contrattuale, che ammontava ad € 2.006.641,17 (2% = 40.132,82).
La reale scansione temporale delle fatture era statala emissione delle seguenti fatture: fattura n. 67 del 24/08/2021 per € 3.360,00 pagata con bonifico;
5 6
fattura n. 72 del 08/09/2021 per € 10.000,00 pagata con 2 bonifici;
fattura n. 77 del 30/09/2021 per € 1.288,00; fattura n. 79 del 30/09/2021 per € 15.000,00- fattura n. 83 del 29/10/2021 per €
4.032,00 che venivano pagate con 2 bonifici;
fattura n. 93 del 30/11/2021 per € 1.568,00- fattura n. 3 del 04/01/2022 per €
25.000,00 che venivano pagate con 2 bonifici;
fattura n. 15 del 28/02/2022 per € 2.912,00- fattura n. 26 del 31/03/2022 per €
15.531,00 che venivano pagate con 2 bonifici;
fattura n. 16 del 28/02/2022 per € 9.154,61 che veniva pagata con bonifico.
Una o più fatture ogni mese da agosto 2021 a marzo 2022. A partire dal mese di marzo 2022, non erano state emesse più fatture, sino alle successive di fine giugno
2022, ciò perché aveva rappresentato temporanei problemi di Parte_1
liquidità.
La società opposta aveva lavorato in cantiere da fine marzo senza essere più pagata;
fino al mese di giugno aveva regolarmente lavorato in Controparte_1
cantiere eppure non veniva pagata. Concludeva chiedendo di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo emesso nel procedimento n. 68139/2022 del Tribunale di Roma, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
Con vittoria di spese
Era fissata l'udienza per il 10.10.2023. Il giudice si riservava e, a scioglimento della riserva, rigettava l'istanza volta ad ottenere la provvisoria esecuzione.
Osservava che il tema posto dal processo concerneva la natura del contratto posto in essere;
le lavorazioni effettuate, i vizi nelle lavorazioni, il loro valore in uno con le effettive giornate lavorative svolte;
oltre al valore della domanda riconvenzionale e la sua legittimità. Nominava il CTU e rinviava all'udienza del
23.1.24. Dopo un breve rinvio il 20.2.2024 era affidato incarico al CTU il quale depositava il proprio elaborato il 31.5.2024. All'udienza del 11.6.2024 erano assegnati i termini ex art.189 c.p.c.
In data 12.6.2024 era depositato un supplemento di CTU. All'udienza del
8.4.2025 la causa era posta in decisione sulla scorta delle rispettive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 7
Devono essere rigettate entrambe le domande e, conseguentemente, deve essere revocato il decreto ingiuntivo, per l'emersa impossibilità di ricostruire ex post le esatte lavorazioni effettuate, la cronologia delle stesse, la causa dei mancati pagamenti in uno con i denunciati vizi delle lavorazioni.
È accaduto che, nell'ambito del contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori di
Demolizione e ricostruzione di una scuola - stipulato il 09/12/2019 tra il Comune di Umbertide e l'impresa quale Capogruppo del Parte_1
Raggruppamento Temporaneo d'imprese, aveva affidato a Parte_1
re contratti e in particolare: CP_1
• il primo contratto, stipulato in data 31/05/2021 e avente ad oggetto l'esecuzione delle opere per la fornitura in opera di cappotto, opere edili, ecc. per un importo di “circa” € 40.100,00, inclusi oneri della sicurezza ed esclusa IVA;
….
• il secondo contratto, definito “scrittura privata”, stipulato sempre in data
31/05/2021 avente ad oggetto la “fornitura in opera di cappotto e opere edili presso la Scuola d'infanzia e Asilo Nido in via Morandi da attuarsi presso il Comune di Umbertide”. ….
• il terzo contratto del 19/01/2022, avente la forma di un'offerta economica per lavori edili, firmato per accettazione da parte di Parte_1
riguarda la realizzazione di parete di tamponamento esterno dello spessore totale di circa 231 mm, al prezzo di € 42,00 al m2, ……
In una controversia in cui si discute e ci si accusa, reciprocamente, circa le esatte lavorazioni edili effettuate e la loro non perfetta esecuzione a regola d'arte, in uno
(anche) con parziali mancati pagamenti, la soluzione sarebbe potuta giungere dalla
CTU. Occorreva quantificare ciò che era stato realizzato, il credito indicato nel decreto opposto, i vizi delle lavorazioni e la domanda riconvenzionale.
Prima di anticipare la conclusione, giova riproporre in questa sede ampi brani della consulenza al fine di verificare ciò che risulta dai documenti depositati e dalle lavorazioni effettuate.
Il CTU, nel suo elaborato, ha analizzato i contenuti degli atti di causa, incluse le memorie difensive e i relativi allegati, le note tecniche prodotte dalle parti e le rispettivamente repliche. Dalla documentazione in atti, il CTU giungeva alle seguenti testuali conclusioni:
7 8
1. con riferimento alla natura dei contratti, le attività svolte da CP_1
siano inquadrabili quale subappalto e, tuttavia, tale aspetto, seppur richiamato dalle parti, non appare rilevante ai fini della risposta ai successivi quesiti;
2. con riferimento alle lavorazioni effettuate dalla ditta dalla CP_1
documentazione in atti non sia possibile quantificare l'entità delle lavorazioni eseguite (incluse quelle di cui alle fatture nn. 41, 42 e 52 del 2022) né la relativa ubicazione all'interno del plesso scolastico;
3. con riferimento agli eventuali vizi nelle lavorazioni, non sia possibile quantificare l'entità delle contestazioni avanzate dal Comune né attribuire tali vizi alle lavorazioni eseguite da in proposito, si rileva peraltro che CP_1
quest'ultima ditta non è stata prontamente informata da di tali Parte_1
contestazioni né è stata data a possibilità di constatazione e/o Controparte_5
di rimedio a quanto segnalato. In ogni caso, le contestazioni del CP_2
appaiono di modesta entità e non risultano compatibili con l'importo di €
25.725,00 richiesto da Parte_1
4. con riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1
[...
, non sussistano in atti evidenze tecniche che dimostrino né la legittimità della domanda riconvenzionale né, tanto meno, la sua quantificazione. In particolare, dall'esame della documentazione fotografica, non risultano evidenze che i danni siano pari all'importo che sarebbe stato corrisposto da a Parte_1 CP_4
(€ 25.725,00). Lo scrivente CTU esclude comunque la possibilità tecnica di
[...]
quantificare il costo delle lavorazioni sulla base della documentazione in atti o mediante sopralluoghi, per totale indeterminatezza della quantità delle lavorazioni in questione oltre che della loro effettiva natura.
CTU ritiene quindi che:
1 non sussistano sufficienti elementi tecnici che consentano l'accoglimento
della richiesta di relativa alla restituzione delle prestazioni Parte_1
economiche eseguite in favore di i cui alle fatture: CP_1
2 n. 41 del 30/06/2022 per € 1.092,00 (non pagata);
3 n. 42 del 30/06/2022 per € 29.620,00 (versato solo acconto di € 8.000,00);
4 n. 52 del 30/08/2022 per € 5.332,00 (non pagata);
e, d'altra parte, non vi è prova sul piano tecnico che tali fatture, per la parte non ancora pagata, siano riferibili a lavorazioni effettivamente svolte da CP_1
8 9
1 non sussistano sufficienti elementi tecnici che consentano l'accoglimento della richiesta di relativa all'asserito danno richiesto con la Parte_1 domanda riconvenzionale, quantificato in € 25.725,00, atteso che:
2 non vi è prova del fatto che le lavorazioni contestate dal Comune siano riferibili alle attività eseguite da CP_1
3 non è stata tempestivamente informata di tali contestazioni né CP_1
ha avuto la possibilità di constatarne l'entità e/o di porvi rimedio direttamente;
4 la quantificazione del danno operata da 99, pari a € Pt_1
25.725,00, non è supportata da idonei documenti tecnici a comprova della relativa entità né è possibile ricavare un importo dalla documentazione in atti, per assenza sia delle quantità delle lavorazioni eseguite da sia della CP_1
quantità e delle tipologie di lavorazioni necessarie per risolvere le problematiche segnalate dal Comune che, in ogni caso, appaiono di modesta entità.
Il CTU concludeva affermando sostanzialmente che, dalla documentazione in atti, non era possibile quantificare l'entità dei vizi segnalati né attribuire tali vizi alle lavorazioni eseguite da rilevando che quest'ultima ditta non era stata CP_1
prontamente informata da di tali manchevolezze né era stata data Parte_1
a possibilità di constatazione e/o di rimedio a quanto segnalato. Controparte_5
Il CTU constatava come non vi fosse alcun riscontro in atti né dell'entità dei ripristini effettuati, né della loro diretta correlazione alle lavorazioni eseguite dalla ditta Peraltro, tali ripristini non risultano essere stati preceduti da CP_1
alcuna richiesta di constatazione e intervento diretto da parte di CP_1
Dall'esame tecnico della documentazione esaminabile, non risultano evidenze né della consistenza dei lavori di cui alle fatture nn.41/2022, 42/2022 e 52/2022, così come dell'acconto di €8.000,00 versato da per la fattura n. Parte_1
42/2022, né del danno asseritamente subito da e da quest'ultima Parte_1 ditta quantificato in €25.725,00, pari all'importo che sarebbe stato corrisposto da a Parte_1 CP_4
In definitiva, quindi, il CTU ritiene che non sussistano in atti evidenze tecniche che dimostrino né la legittimità della domanda del creditore (consacrata nel decreto ingiuntivo), né quella portata nella domanda riconvenzionale di
Parte_1
9 10
Il CTU precisava che gli accertamenti peritali, che era stato possibile eseguire, si erano basati unicamente sulla documentazione la quale con riferimento all'individuazione sotto il profilo qualitativo e quantitativo delle lavorazioni eseguite da risultava estremamente carente. CP_1
Il CTU testualmente scriveva: “Peraltro, nessuna informazione aggiuntiva è desumibile da accertamenti sullo stato attuale dei luoghi – che entrambe le parti nel corso della CTU non hanno ritenuto di interesse ai fini peritali – in considerazione non solo del tempo trascorso, con conseguente possibile modifica dello stato dei luoghi, ma anche dell'avvenuta esecuzione di lavorazioni volte alla risoluzione delle manchevolezze riscontrate dal Lo scrivente CTU CP_2
rileva, infatti, che in proposito le parti non concordano sul soggetto che avrebbe provveduto a risolvere le manchevolezze e/o sul fatto che le manchevolezze fossero ascrivibili a interventi eseguiti da e non sull'avvenuta CP_1
risoluzione di tali problematiche. In sostanza, quindi, dalla documentazione è possibile trarre solo riscontri parziali ai quesiti formulati dal Giudice, visto che in molti casi si tratta di documenti non redatti in contraddittorio, riconosciuti solo da una delle due parti e contestati dall'altra parte, e privi della possibilità di verifica a posteriori.
Giova solo aggiungere che entrambe le parti in sede di contestazioni alla CTU non apportano utili e diverse informazioni, riproponendo la tesi di parte che, come visto, non consente di ricostruire – dopo mesi dall'accaduto - quanto lamentato.
La scarsa documentazione in atti, le lavorazioni effettuate senza un diario giornaliero, l'abbandono del cantiere del subappaltatore a causa dei dedotti mancati pagamenti, in uno con i lamentati vizi (sanati e ripristinati da terzi prima di un sopralluogo in contraddittorio) non potevano (ragionevolmente) consentire al CTU di ricostruire esattamente quanto accaduto.
Per quanto sopra esposto revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda della parte opposta.
Per i medesimi motivi, rigetta la domanda riconvenzionale della parte opponente.
Accerta che nulla è reciprocamente dovuto.
Pone le spese della CTU al 50% e in solido tra le parti in causa.
Compensa le spese di lite per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
10 11
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda della parte opposta;
b) rigetta la domanda riconvenzionale della parte opponente;
c) accerta che nulla è reciprocamente dovuto;
d) pone le spese della CTU al 50% e in solido tra le parti;
e) compensa le spese di lite per la reciproca soccombenza.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.22209.2023del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(c. f. e partita i.v.a. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
AR (RM) via Gentile da Fabriano n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio
Orlandi del Foro di Roma (C.F. ) elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale Regina Margherita n. 1 -
Email_1
opponente contro
con sede in Perugia, via Serafino Calindri n.
1-a 1-b, codice Controparte_1
fiscale/partita iva in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rosi, c. f. , pec C.F._2
-opposta Email_2
opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3404/2023 (r.g. n. 68139/2022) emesso in data 17.02.2023 e pubblicato in data 21.02.2023 dal Tribunale Civile di Roma, con il quale veniva ingiunto di pagare a parte ricorrente:
1. la somma di € 28.044,00 ed accessori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte opponente premetteva che a fondamento della propria Controparte_1
istanza monitoria, aveva dedotto di essere creditrice della Parte_1
1 2
sulla base del contratto di sub-affidamento e conseguente scrittura privata del 31 maggio 2022 ed in forza delle fatture emesse per i lavori eseguiti presso la scuola
Monini del Umbertide (PG). Affermava che, a seguito di aggiudicazione della gara indetta dal per l'esecuzione delle opere relative agli Controparte_2 interventi di “demolizione e ricostruzione scuola d'infanzia e asilo nido in via
Morandi del capoluogo di Umbertide - primo stralcio scuola dell'infanzia” in data
6 dicembre 2019 era stato stipulato il contratto di appalto tra il CP_2
e l'impresa n.q. di impresa Capogruppo del
[...] Parte_1
Raggruppamento Temporaneo d'imprese composto da Pt_1 [...]
capogruppo) e mandante). Pt_1 Controparte_3
Successivamente con contratto di sub-affidamento e scrittura privata di entrambe del 31 maggio 2021, la affidava alla , odierna Parte_1 Controparte_1
opposta, l'esecuzione di alcune opere edili, come descritte nei predetti contratti.
La società eseguiva le opere emettendo medio tempore le fatture: CP_1
• n. 67 del 24/08/2021 per € 3.360,00 – regolarmente poi pagata con bonifico dalla;
Parte_1
• n. 72 del 08/09/2021 per € 10.000,00 - regolarmente poi pagata con 2 bonifici dalla;
Parte_1
• n. 77 del 30/09/2021 per € 1.288,00;
• n. 79 del 30/09/2021 per € 15.000,00;
• n. 83 del 29/10/2021 per € 4.032,00 - regolarmente poi pagate con 2 bonifici dalla;
Parte_1
• n. 93 del 30/11/2021 per € 1.568,00;
• n. 3 del 04/01/2022 per € 25.000,00 - regolarmente poi pagate con 2 bonifici dalla;
Parte_1
• n. 15 del 28/02/2022 per € 2.912,00;
• n. 26 del 31/03/2022 per € 15.531,00 - regolarmente poi pagate con 2 bonifici dalla;
Parte_1
• n. 16 del 28/02/2022 per € 9.154,61 - regolarmente poi pagata con bonifico dalla . Parte_1
Tuttavia, tutte le fatture erano state pagate dalla in quanto emesse Parte_1
dalla in conformità al contratto sottoscritto tra le parti ovvero a seguito CP_1
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della sottoscrizione dei SAL mensili redatti in contraddittorio. A partire dal mese di giugno 2022, la ditta nonostante non avesse completato e rifinito le CP_1
opere edili, come rilevato per le vie brevi dal tecnico di cantiere della , Parte_1
gli addetti di cominciavano a non presentarsi in cantiere e Controparte_1
successivamente abbandonavano il cantiere a partire dal mese di luglio 2022. Non corrispondeva al vero la circostanza che gli ultimi lavori svolti dalla CP_1
fossero stati eseguiti alla fine di agosto 2022, con interventi di finitura ed ultimo giorno in cantiere il 5 settembre 2022.
Proprio a causa dell'abbandono del cantiere da parte della visti gli CP_1
infruttuosi tentativi di solleciti telefonici da parte della per intimare Parte_1
alla a tornare in cantiere, la Eureoedil 99 in data 6 luglio 2022 aveva CP_1
incaricato un'altra ditta ovvero la , per il completamento e Controparte_4
la rifinitura delle opere di competenza della come da nuovo contratto di CP_1
sub-affidamento per l'esecuzione delle opere indicate nel computo metrico estimativo ovvero per la “stuccatura pareti in cartongesso”, “tinteggiatura pareti in cartongesso” e “ripristini pareti in cartongesso”.
Proprio sulla non corretta esecuzione e rifinitura delle opere della con CP_1
comunicazione del 27 agosto 2022 la Committente rappresentava alla Parte_1 che “A seguito di ritardi nell'esecuzione dei lavori non è stato possibile riaprire la scuola di infanzia per il 14 settembre come da tempo programmato. La nuova data è stata fissata per il prossimo 01/10/2022 (data già fissata dall'Amministrazione Comunale per l'inaugurazione del nuovo complesso scolastico) e pertanto si invita codesta ditta a dar seguito alle lavorazioni mancanti che si riferiscono in particolare lavori di finitura sui cartongessi rimasti ancora da stuccare in alcuni punti e da tinteggiare (soprattutto nei bagni) oltre che a terminare il montaggio dei battiscopa e dei pluviali nel corpo servizi. A seguito di un sopralluogo congiunto con l'Arch. nei giorni Persona_1
scorsi è stato effettuato un rilievo fotografico delle mancanze e pertanto ad oggi è
a voi noto quali sono le lavorazioni da portare a termine.”
La predetta comunicazione era stata girata dalla alla in data Parte_1 CP_1
28 settembre 2022, unitamente alle foto delle lavorazioni contestate, chiedendo pertanto lo storno delle fatture n. 41, 42 e 52 del 2022 (oggetto poi del monitorio) in quanto da un lato avente ad oggetto lavori mal eseguiti e/o non completati e
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soprattutto poiché emesse, a differenze delle altre pagate, in assenza di contraddittorio come invece previsto dal contratto di subaffidamento, rappresentando altresì l'affidamento dei lavori ad altra ditta (ovvero la . CP_4
A seguito delle lavorazioni eseguite, la ditta previo contradditorio con la CP_4
Euoroedil 99 ed emissione dei SAL emetteva relative fatture per un totale complessivo di € 25.725,00 che venivano regolarmente pagate dalla . Parte_1
Concluse le lavorazioni entro le tempistiche prorogate dal Comune in data 1° ottobre 2022 la scuola era stata inaugurata. Successivamente in data 5 ottobre, a seguito di rilievo aereo fotografico, il D.L. della Committente, Arch.
[...]
rappresentava alla la circostanza che una parte del timpano Per_2 Parte_1
esterno della copertura del tetto non era stata completata nel rivestimento chiedendo quindi di intervenire per regolare tale aspetto, come poi invero fatto.
Tale vizio, scoperto dalla Committente in data 5 ottobre 2022 era risolto comunque dalla , e riguardava sempre una lavorazione che era in capo Parte_1
alla Quindi, era infondata la richiesta di pagamento ingiunta dalla CP_1
in quanto avente ad oggetto opere non eseguite e/o eseguite non a regola CP_1
d'arte, per le cui lavorazioni la aveva dovuto incaricare altra ditta, Parte_1
con esborso dell'ulteriore somma di € 25.725,00. CP_4
Già con pec del 23 novembre 2022 la parte opponente aveva provveduto a respingere la richiesta di pagamento, rilevando, la circostanza che le fatture, oggetto poi del monitorio, erano state emesse dalla senza contradditorio CP_1
tra le parti, come invece previsto dal contratto sottoscritto tra le parti in data
31.05.2021.
Sussisteva la non corretta esecuzione delle opere a regola d'arte e che nell'inerzia del ripristino delle opere da parte della la società era stata CP_1 Parte_1
costretta ad incaricare altra ditta. Tale comunicazione non veniva riscontrata da controparte: anzi la si vedeva notificare il decreto ingiuntivo quivi Parte_1
opposto. Parte opponente concludeva chiedendo di: rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale e nel merito accertare la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto in base alle fatture sottese al monitorio e conseguente revocare, in quanto nullo e/o annullabile, il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti.
Accertare l'inadempimento della alle prestazioni di cui al Controparte_1
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contratto sottoscritto tra le parti in data 31.05.2021, ovvero mancata esecuzione delle opere a regola d'arte, e conseguentemente dichiarare risolto il contratto medesimo per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla era dovuto all'ingiungente convenuta opposta per le ragioni esposte in atti, tanto in fatto quanto in diritto;
dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e per l'effetto, revocarlo.
In via riconvenzionale: previa pronuncia di dichiarazione di risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti in data 31.05.2021 per fatto e colpa della convenuta opposta, condannare la a restituire l'importo in acconto di CP_1
euro 8.000,00 percepito sulla fattura n. 42 del 30.06.2022 e altresì a rifondere, anche a titolo di risarcimento danni, alla tutti i costi sopportati Parte_1
per ripristinare e sistemare le opere affette da vizi e/o non completate dall'opposta e quindi la somma di € 25.725,00 corrisposta alla ditta nonché a risarcire CP_4
i danni tutti subiti da determinarsi a seguito dell'espletanda istruttoria o anche in via equitativa. Accertare che la prestazione eseguita dall'opposta non è stata resa a regola d'arte e conseguentemente ridurre la pretesa creditoria avversa fino alla somma dovuta da determinarsi a seguito dell'espletanda istruttoria o anche in via equitativa, compensando in alternativa le somme dovute alla con quelle CP_1
pagate dalla alla con pagamento quindi della sola eventuale Parte_1 CP_4
differenza non compensata. In ogni caso condannare la al Controparte_1
pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
Si costituiva la parte opposta e deduceva che l'opposizione svolta da controparte era infondata in fatto ed in diritto. Vi era stato il mancato pagamento di oltre
€28.000,00 dovuti ad contestando la mancata rifinitura di Controparte_1
stuccature e tinture. era stata utilizzata in cantiere da esclusivamente come CP_1 Parte_1
fornitrice di mano d'opera; le era stata affidata la realizzazione di opere per un controvalore di € 123.000,00 (superiore al limite di € 100.000,00 di cui alla norma), tale importo era superiore al 2% dell'importo contrattuale, che ammontava ad € 2.006.641,17 (2% = 40.132,82).
La reale scansione temporale delle fatture era statala emissione delle seguenti fatture: fattura n. 67 del 24/08/2021 per € 3.360,00 pagata con bonifico;
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fattura n. 72 del 08/09/2021 per € 10.000,00 pagata con 2 bonifici;
fattura n. 77 del 30/09/2021 per € 1.288,00; fattura n. 79 del 30/09/2021 per € 15.000,00- fattura n. 83 del 29/10/2021 per €
4.032,00 che venivano pagate con 2 bonifici;
fattura n. 93 del 30/11/2021 per € 1.568,00- fattura n. 3 del 04/01/2022 per €
25.000,00 che venivano pagate con 2 bonifici;
fattura n. 15 del 28/02/2022 per € 2.912,00- fattura n. 26 del 31/03/2022 per €
15.531,00 che venivano pagate con 2 bonifici;
fattura n. 16 del 28/02/2022 per € 9.154,61 che veniva pagata con bonifico.
Una o più fatture ogni mese da agosto 2021 a marzo 2022. A partire dal mese di marzo 2022, non erano state emesse più fatture, sino alle successive di fine giugno
2022, ciò perché aveva rappresentato temporanei problemi di Parte_1
liquidità.
La società opposta aveva lavorato in cantiere da fine marzo senza essere più pagata;
fino al mese di giugno aveva regolarmente lavorato in Controparte_1
cantiere eppure non veniva pagata. Concludeva chiedendo di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo emesso nel procedimento n. 68139/2022 del Tribunale di Roma, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
Con vittoria di spese
Era fissata l'udienza per il 10.10.2023. Il giudice si riservava e, a scioglimento della riserva, rigettava l'istanza volta ad ottenere la provvisoria esecuzione.
Osservava che il tema posto dal processo concerneva la natura del contratto posto in essere;
le lavorazioni effettuate, i vizi nelle lavorazioni, il loro valore in uno con le effettive giornate lavorative svolte;
oltre al valore della domanda riconvenzionale e la sua legittimità. Nominava il CTU e rinviava all'udienza del
23.1.24. Dopo un breve rinvio il 20.2.2024 era affidato incarico al CTU il quale depositava il proprio elaborato il 31.5.2024. All'udienza del 11.6.2024 erano assegnati i termini ex art.189 c.p.c.
In data 12.6.2024 era depositato un supplemento di CTU. All'udienza del
8.4.2025 la causa era posta in decisione sulla scorta delle rispettive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Devono essere rigettate entrambe le domande e, conseguentemente, deve essere revocato il decreto ingiuntivo, per l'emersa impossibilità di ricostruire ex post le esatte lavorazioni effettuate, la cronologia delle stesse, la causa dei mancati pagamenti in uno con i denunciati vizi delle lavorazioni.
È accaduto che, nell'ambito del contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori di
Demolizione e ricostruzione di una scuola - stipulato il 09/12/2019 tra il Comune di Umbertide e l'impresa quale Capogruppo del Parte_1
Raggruppamento Temporaneo d'imprese, aveva affidato a Parte_1
re contratti e in particolare: CP_1
• il primo contratto, stipulato in data 31/05/2021 e avente ad oggetto l'esecuzione delle opere per la fornitura in opera di cappotto, opere edili, ecc. per un importo di “circa” € 40.100,00, inclusi oneri della sicurezza ed esclusa IVA;
….
• il secondo contratto, definito “scrittura privata”, stipulato sempre in data
31/05/2021 avente ad oggetto la “fornitura in opera di cappotto e opere edili presso la Scuola d'infanzia e Asilo Nido in via Morandi da attuarsi presso il Comune di Umbertide”. ….
• il terzo contratto del 19/01/2022, avente la forma di un'offerta economica per lavori edili, firmato per accettazione da parte di Parte_1
riguarda la realizzazione di parete di tamponamento esterno dello spessore totale di circa 231 mm, al prezzo di € 42,00 al m2, ……
In una controversia in cui si discute e ci si accusa, reciprocamente, circa le esatte lavorazioni edili effettuate e la loro non perfetta esecuzione a regola d'arte, in uno
(anche) con parziali mancati pagamenti, la soluzione sarebbe potuta giungere dalla
CTU. Occorreva quantificare ciò che era stato realizzato, il credito indicato nel decreto opposto, i vizi delle lavorazioni e la domanda riconvenzionale.
Prima di anticipare la conclusione, giova riproporre in questa sede ampi brani della consulenza al fine di verificare ciò che risulta dai documenti depositati e dalle lavorazioni effettuate.
Il CTU, nel suo elaborato, ha analizzato i contenuti degli atti di causa, incluse le memorie difensive e i relativi allegati, le note tecniche prodotte dalle parti e le rispettivamente repliche. Dalla documentazione in atti, il CTU giungeva alle seguenti testuali conclusioni:
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1. con riferimento alla natura dei contratti, le attività svolte da CP_1
siano inquadrabili quale subappalto e, tuttavia, tale aspetto, seppur richiamato dalle parti, non appare rilevante ai fini della risposta ai successivi quesiti;
2. con riferimento alle lavorazioni effettuate dalla ditta dalla CP_1
documentazione in atti non sia possibile quantificare l'entità delle lavorazioni eseguite (incluse quelle di cui alle fatture nn. 41, 42 e 52 del 2022) né la relativa ubicazione all'interno del plesso scolastico;
3. con riferimento agli eventuali vizi nelle lavorazioni, non sia possibile quantificare l'entità delle contestazioni avanzate dal Comune né attribuire tali vizi alle lavorazioni eseguite da in proposito, si rileva peraltro che CP_1
quest'ultima ditta non è stata prontamente informata da di tali Parte_1
contestazioni né è stata data a possibilità di constatazione e/o Controparte_5
di rimedio a quanto segnalato. In ogni caso, le contestazioni del CP_2
appaiono di modesta entità e non risultano compatibili con l'importo di €
25.725,00 richiesto da Parte_1
4. con riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1
[...
, non sussistano in atti evidenze tecniche che dimostrino né la legittimità della domanda riconvenzionale né, tanto meno, la sua quantificazione. In particolare, dall'esame della documentazione fotografica, non risultano evidenze che i danni siano pari all'importo che sarebbe stato corrisposto da a Parte_1 CP_4
(€ 25.725,00). Lo scrivente CTU esclude comunque la possibilità tecnica di
[...]
quantificare il costo delle lavorazioni sulla base della documentazione in atti o mediante sopralluoghi, per totale indeterminatezza della quantità delle lavorazioni in questione oltre che della loro effettiva natura.
CTU ritiene quindi che:
1 non sussistano sufficienti elementi tecnici che consentano l'accoglimento
della richiesta di relativa alla restituzione delle prestazioni Parte_1
economiche eseguite in favore di i cui alle fatture: CP_1
2 n. 41 del 30/06/2022 per € 1.092,00 (non pagata);
3 n. 42 del 30/06/2022 per € 29.620,00 (versato solo acconto di € 8.000,00);
4 n. 52 del 30/08/2022 per € 5.332,00 (non pagata);
e, d'altra parte, non vi è prova sul piano tecnico che tali fatture, per la parte non ancora pagata, siano riferibili a lavorazioni effettivamente svolte da CP_1
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1 non sussistano sufficienti elementi tecnici che consentano l'accoglimento della richiesta di relativa all'asserito danno richiesto con la Parte_1 domanda riconvenzionale, quantificato in € 25.725,00, atteso che:
2 non vi è prova del fatto che le lavorazioni contestate dal Comune siano riferibili alle attività eseguite da CP_1
3 non è stata tempestivamente informata di tali contestazioni né CP_1
ha avuto la possibilità di constatarne l'entità e/o di porvi rimedio direttamente;
4 la quantificazione del danno operata da 99, pari a € Pt_1
25.725,00, non è supportata da idonei documenti tecnici a comprova della relativa entità né è possibile ricavare un importo dalla documentazione in atti, per assenza sia delle quantità delle lavorazioni eseguite da sia della CP_1
quantità e delle tipologie di lavorazioni necessarie per risolvere le problematiche segnalate dal Comune che, in ogni caso, appaiono di modesta entità.
Il CTU concludeva affermando sostanzialmente che, dalla documentazione in atti, non era possibile quantificare l'entità dei vizi segnalati né attribuire tali vizi alle lavorazioni eseguite da rilevando che quest'ultima ditta non era stata CP_1
prontamente informata da di tali manchevolezze né era stata data Parte_1
a possibilità di constatazione e/o di rimedio a quanto segnalato. Controparte_5
Il CTU constatava come non vi fosse alcun riscontro in atti né dell'entità dei ripristini effettuati, né della loro diretta correlazione alle lavorazioni eseguite dalla ditta Peraltro, tali ripristini non risultano essere stati preceduti da CP_1
alcuna richiesta di constatazione e intervento diretto da parte di CP_1
Dall'esame tecnico della documentazione esaminabile, non risultano evidenze né della consistenza dei lavori di cui alle fatture nn.41/2022, 42/2022 e 52/2022, così come dell'acconto di €8.000,00 versato da per la fattura n. Parte_1
42/2022, né del danno asseritamente subito da e da quest'ultima Parte_1 ditta quantificato in €25.725,00, pari all'importo che sarebbe stato corrisposto da a Parte_1 CP_4
In definitiva, quindi, il CTU ritiene che non sussistano in atti evidenze tecniche che dimostrino né la legittimità della domanda del creditore (consacrata nel decreto ingiuntivo), né quella portata nella domanda riconvenzionale di
Parte_1
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Il CTU precisava che gli accertamenti peritali, che era stato possibile eseguire, si erano basati unicamente sulla documentazione la quale con riferimento all'individuazione sotto il profilo qualitativo e quantitativo delle lavorazioni eseguite da risultava estremamente carente. CP_1
Il CTU testualmente scriveva: “Peraltro, nessuna informazione aggiuntiva è desumibile da accertamenti sullo stato attuale dei luoghi – che entrambe le parti nel corso della CTU non hanno ritenuto di interesse ai fini peritali – in considerazione non solo del tempo trascorso, con conseguente possibile modifica dello stato dei luoghi, ma anche dell'avvenuta esecuzione di lavorazioni volte alla risoluzione delle manchevolezze riscontrate dal Lo scrivente CTU CP_2
rileva, infatti, che in proposito le parti non concordano sul soggetto che avrebbe provveduto a risolvere le manchevolezze e/o sul fatto che le manchevolezze fossero ascrivibili a interventi eseguiti da e non sull'avvenuta CP_1
risoluzione di tali problematiche. In sostanza, quindi, dalla documentazione è possibile trarre solo riscontri parziali ai quesiti formulati dal Giudice, visto che in molti casi si tratta di documenti non redatti in contraddittorio, riconosciuti solo da una delle due parti e contestati dall'altra parte, e privi della possibilità di verifica a posteriori.
Giova solo aggiungere che entrambe le parti in sede di contestazioni alla CTU non apportano utili e diverse informazioni, riproponendo la tesi di parte che, come visto, non consente di ricostruire – dopo mesi dall'accaduto - quanto lamentato.
La scarsa documentazione in atti, le lavorazioni effettuate senza un diario giornaliero, l'abbandono del cantiere del subappaltatore a causa dei dedotti mancati pagamenti, in uno con i lamentati vizi (sanati e ripristinati da terzi prima di un sopralluogo in contraddittorio) non potevano (ragionevolmente) consentire al CTU di ricostruire esattamente quanto accaduto.
Per quanto sopra esposto revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda della parte opposta.
Per i medesimi motivi, rigetta la domanda riconvenzionale della parte opponente.
Accerta che nulla è reciprocamente dovuto.
Pone le spese della CTU al 50% e in solido tra le parti in causa.
Compensa le spese di lite per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
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il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda della parte opposta;
b) rigetta la domanda riconvenzionale della parte opponente;
c) accerta che nulla è reciprocamente dovuto;
d) pone le spese della CTU al 50% e in solido tra le parti;
e) compensa le spese di lite per la reciproca soccombenza.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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