Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/05/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
,
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Lorenza Calcagno ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 6842/2021, promossa da
Avvocato, in proprio ai fini del presente Parte_1
procedimento elettivamente domiciliato presso il suo studio in Camogli,
Via Cuneo 34 Int. D, in virtù di procura da intendersi apposta in calce allo atto di citazione;
- Parte attrice;
contro elettivamente domiciliata in Genova, Via XII Controparte_1
Ottobre 2/73, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Incardona che la rappresenta e difende in virtù di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Parte convenuta;
e contro elettivamente domiciliato in Genova, Salita S. Viale, Controparte_2
5/6 S, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Donato che lo rappresenta e difende in virtù di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Parte convenuta.
Conclusioni
Parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
1
Signori e con i seguenti atti pubblici: Controparte_2 Controparte_1
a) Atto pubblico rogato in data 12 Maggio 2021 dal Notaio Per_1
di Santa Margherita Ligure numero di 15188 di repertorio e numero
[...]
10354 di raccolta, trascritto presso l'Agenzia del territorio di Genova in data
13 Maggio 2021, al numero 17643 Reg. gen. e al numero 13518 Reg.part.
b) Atto pubblico rogato in data 29 Giugno 2021 dal Notaio Per_1
di Santa Margherita Ligure numero di 15315 di repertorio e numero
[...]
10475 di raccolta, trascritto presso l'Agenzia del territorio di Genova in data
30 Giugno 2021, al numero 24231 Reg. gen. e al numero 18540 Reg.part. aventi ad oggetto i seguenti beni immobili:
I. Autorimessa di 18 metri quadrati sita in Camogli in Via Romana censita al Catasto del Comune di Camogli al foglio 1, particella 332, subalterno 1, categoria C6
II. Abitazione in villino di 11 vani per 257 metri quadrati sita in Camogli in Via Romana P1 – 2 censita al Catasto del Comune di Camogli al foglio 1, particella 332, subalterno 3, categoria A7
III. Abitazione in villino di 4 vani per metri quadrati 89 sita in Camogli in
Via Romana, 3 censita al Catasto del Comune di Camogli al foglio 1, particella 332, subalterno 2, categoria A7con ogni conseguenza di legge ex art. 2902 c.c.
Con vittoria di spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario per spese generali”.
Parte convenuta Controparte_1
“Voglia Il Tribunale di Genova Ill.mo contrariis reiectis:
- In via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dall'Avv. nei confronti della sig.ra Parte_1
, per i motivi di cui in comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta;
2 - In via istruttoria, se del caso, ammettere le istanze istruttorie dedotte
e non ammesse da intendersi qui integralmente trascritte;
- Nel merito e senza recesso dalla domanda in via pregiudiziale, previa declaratoria della nullità della CTU del Geom. depositata in Persona_2
data 13 giugno 2024 per omesso contraddittorio nella stessa CTU e per mancata autorizzazione alla nomina del nuovo consulente tecnico di parte per la parte rigettare la domanda sia in fatto che in diritto e Parte_1
per i motivi di cui in atti;
- Condannare l'avv. al risarcimento dei danni per Parte_1
lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi in corso di causa e comunque in misura non inferiore rispetto ai benefici fiscali non utilizzati dalla convenuta.
- In ogni caso ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari di Genova del 5 agosto 2021 registro generale n 30289 registro particolare n. 23263 rep. 281/2021.
Vinte le spese”.
Parte convenuta Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e conclusione, previa eventuale ammissione ad abundantiam dei capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 IV comma n. 2 c.p.c. del 16 maggio 2024
- NEL MERITO: respingere le domande attoree, in quanto infondate e comunque non provate.
- Vinte le spese in favore del difensore antistatario”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'Avv. n Parte_1
proprio ha convenuto in giudizio i signori e Controparte_1 [...]
d ha allegato: CP_2
che in data 9 gennaio 2010 veniva a mancare il proprio zio, Avv. CP_3
[...]
3 che in forza di testamento olografo datato 8 giugno 2000, pubblicato il 20 gennaio 2010, il de cuius aveva nominato erede ved. Controparte_4
, in caso di premorienza o non accettazione, CP_2 Controparte_2
figlio della predetta;
CP_4
che con testamento olografo del 2 agosto 2008, vergato successivamente al precedente e pubblicato in data 28 febbraio 2018, il de cuius aveva nominato erede il nipote, figlio del di lui fratello, l'attore Parte_1
che aveva convenuto in giudizio omandando al Tribunale Controparte_2
di Genova di accertare l'autenticità della scheda testamentaria del 2 agosto
2008 e di dichiarare la revocazione delle disposizioni di cui al testamento olografo del 8 giugno 2000 e per l'effetto dichiarare la successione a
[...]
del nipote con la condanna del CP_3 Parte_1 CP_2
alla restituzione dei beni ereditari;
che aveva contestato l'autenticità del testamento olografo del 2 CP_2
agosto 2008 proponendo querela di falso incidentale, respinta dal Tribunale di Genova con sentenza n. 2027/2018; che l'appello avverso la decisione sopra indicata, promosso da CP_2
era stato rigettato con sentenza n. 629/2021 della Corte di Appello di
Genova in data 3 giugno 2021; che, parimenti, l'impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. della sentenza n. 629/2021 era stata respinta dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 16 gennaio 2024, n. 60; che, nel merito, il Tribunale di Genova ha accertato, con decisione 31 gennaio 2019, n. 307, l'autenticità e l'autografia della scheda testamentaria datata 2 agosto 2008 con significato di revoca delle volontà testamentarie di cui alla precedente scheda del 8 giugno 2000 e ha condannato CP_2
a restituire all'attore l'eredità e i beni e valori che la compongono, detenuti senza titolo;
che avverso la sentenza ha proposto appello, pendente innanzi CP_2
alla Corte di Appello di Genova, allo stato sospeso in attesa dell'esito del ricorso promosso avanti alla Suprema Corte di cassazione avverso la sentenza n. 629/2021 della medesima Corte di Appello di Genova che ha
4 respinto l'appello contro la decisione di rigetto della domanda di querela di falso incidentale proposta da CP_2
che nelle more delle azioni giudiziarie illustrate, il convenuto ha CP_2
dismesso diversi cespiti ereditari incidendo significativamente sul patrimonio oggetto di devoluzione;
che l'attore, allarmato dal progressivo depauperamento dell'eredità, ha promosso ricorso per sequestro conservativo innanzi alla Corte di Appello di Genova, iscritto al numero di R.G. 278/2021, respinto perché ritenuto corretto il diverso strumento del sequestro giudiziario;
che l'attore ha depositato ricorso per sequestro giudiziario innanzi alla
Corte di appello di Genova e avuta contezza della domanda CP_2
cautelare, ha alienato: un'abitazione in villino della consistenza di vani 4 per m² 89,00, sita in Camogli (GE), Via Romana, civico n. 3, censita al Catasto del Comune di Camogli (GE) al foglio 1, particella 332, subalterno 2, categoria A7, un'abitazione in villino della consistenza di vani 11 per m²
257,00, sita in Camogli (GE), Via Romana P1–2 censita al Catasto del
Comune di Camogli (GE) al foglio 1, particella 332, subalterno 3, categoria
A7, e un'autorimessa di m² 18,00, sita in Camogli (GE), Via Romana, censita al Catasto del Comune di Camogli (GE) al foglio 1, particella 332, subalterno
1, categoria C6; che i corrispettivi di vendita appaiono estremamente inferiori ai valori di mercato e pregiudizievoli delle ragioni creditorie dell'attore.
Premesso quanto sopra, l'attore ha chiesto la revoca, ex art. 2901 c.c., dell'atto pubblico rogato in data 12 Maggio 2021 dal Notaio Per_1
di Santa Margherita Ligure, numero 15188 di repertorio e numero
[...]
10354 di raccolta, trascritto presso l'Agenzia del territorio di Genova in data
13 Maggio 2021, e dell'atto pubblico rogato in data 29 Giugno 2021 dal
Notaio di Santa Margherita Ligure, numero 15315 di Persona_1
repertorio e numero 10475 di raccolta, trascritto presso l'Agenzia del territorio di Genova in data 30 Giugno 2021.
Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto delle domande CP_2
attoree, motivando in particolare sulla carenza probatoria della scientia
5 damni. Invero, non sarebbe stata allegata dall'attore alcuna prova della semplice conoscenza o conoscibilità da parte del el pregiudizio CP_2
al diritto di credito dell'attore e non parrebbe esservi alcuna allegazione in ordine alla sussistenza del requisito oggettivo (eventus damni).
Si è costituita terza acquirente dei beni oggetto di Controparte_1
domanda, chiedendo la pronunzia di declaratoria di inammissibilità della domanda stante l'insussistenza di un titolo fondante le pretese attoree. La difesa ha sottolineato la circostanza che l'attore non ha mai inteso procedere alla trascrizione né dell'atto di citazione e ancor meno del testamento, contestato dal con querela di falso, del 2 agosto CP_2
2008, e dunque la convenuta nulla poteva sapere della sussistenza di un titolo idoneo a legittimare le pretese dell'attore, non avendo questi mai proceduto ad alcuna forma di tutela sui beni caduti in successione a seguito della pubblicazione del testamento datato 8 giugno 2000. La difesa della convenuta ha ricordato che il terzo in buona fede può valersi, per la propria conoscenza delle situazioni eventualmente pregiudizievoli sussistenti sul bene oggetto della compravendita, unicamente della pubblicità immobiliare non potendo ricorrere a modalità diverse di accertamento della condizione del bene.
Svolto l'interrogatorio formale della convenuta, disposta ed espletata CTU relativa al valore del compendio oggetto dei contratti impugnati, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, appare utile richiamare i presupposti dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., come individuati dal Supremo collegio di legittimità nella decisione n. 966 del 2007 e precisamente: la necessaria esistenza di un rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, con la precisazione che l'art. 2901
c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori,
6 compresi quelli meramente eventuali, così in ultimo C.Cass., ord.
n. 28141 del 06/10/2023;
l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, rilevando la modifica non solo quantitativa ma anche qualitativa;
la ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, si diminuisca la consistenza della garanzia patrimoniale spettante ai creditori (c.d. scientia damni).
L'esistenza del credito è provata dalla documentazione depositata dell'attore, e precisamente dal testamento olografo del 2 agosto 2008 (cfr. doc. 6 attore), pubblicato il successivo 28 febbraio 2018, in forza del quale l'avv. ha nominato proprio erede il nipote, figlio del di lui Controparte_3
fratello, avv. dalla pronuncia del Tribunale di Genova Parte_1
31.1.2019, n. 307 che ha riconosciuto la validità della scheda testamentaria ed ha ordinato la restituzione del compendio a carico del Non CP_2
assume rilevanza la circostanza che il titolo sia ancora oggetto di contestazione, in ragione della sufficienza della natura eventuale o
"litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c..
Nella fattispecie in esame, il credito è qualificato in termini di “diritto alla restituzione dei beni facenti parte dell'eredità” dell'Avv. Controparte_3
in forza del testamento olografo del 2 agosto 2008, nella disponibilità del convenuto seguito del testamento del 2000 del de cuius;
come CP_2
sopra ricordato la nozione di credito deve essere interpretata in senso estensivo, comprendendovi “le legittime ragioni od aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione”.
Poiché i beni oggetto dell'eredità, contenuto del diritto alla restituzione, erano nella disponibilità del convenuto in forza della scheda CP_2
testamentaria del 2000 pubblicata in data 20 gennaio 2010, l'avvenuta cessione degli stessi a titolo oneroso ne impedisce la restituzione e comporta la ricostruzione del quantum del credito per equivalente, oggetto del diritto dell'attore.
7 Accertata la sussistenza del credito, occorre verificare il c.d. eventus damni.
Parte attrice ha, in modo molto puntuale, ricostruito la cessione, nel corso della controversia che ha visto e vede pposto all'avv. CP_2 Parte_1
di un importante compendio immobiliare, considerando che in forza del testamento olografo 8.6.2000 a trascritto il titolo con riguardo a CP_2
ben 38 cespiti immobiliari – docc. 1, 2 3, 4 e 5-, se pure molti in quote minime, e dalla denuncia di successione risultano depositi di somme e titoli per circa 500.000 euro. Inoltre parte attrice ha prodotto documentazione relativa alle cessioni intervenute, doc. da 13 a 19, riguardanti dieci immobili. A fronte degli elementi forniti dall'attore, la difesa on CP_2
ha allegato alcuna prova in ordine alla presenza di una capacità patrimoniale residua idonea a fornire la garanzia della restituzione del compendio disposta dal Tribunale affermando, al contrario, che il convenuto è privo di una stabile occupazione e che le cessioni sono state poste in essere per far fronte alle numerose spese mediche specialistiche occorrenti a causa del suo precario stato di salute. Deve concludersi che gli atti di cessione per cui è causa hanno determinato un pregiudizio delle ragioni creditorie dell'attore avendo il rasferito la proprietà di tre CP_2
immobili, costituenti un unico compendio, trasformando beni facilmente aggredibili in sede esecutiva in denaro, bene fungibile facilmente sottraibile;
per altro vendite realizzate a prezzo assolutamente vile, per quanto il tema verrà affrontato sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito, vedi C.Cass., n.
16221/2019, che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria
(cd. eventus damni) ricorre non soltanto qualora l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando questo determini una variazione quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia
8 tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. ord.,
19/07/2018, n. 19207, Cass. n. 1902/15).
In merito all'elemento soggettivo, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, è sufficiente la consapevolezza, in capo al debitore alienante ed al terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, quando l'atto sia successivo al sorgere dello stessso, così ex plurimis C.Cass. ord. n.
28423/2021. Nel caso di specie, il credito è anteriore agli atti oggetto di causa, in quanto la decisione del Tribunale di Genova che ha ordinato la restituzione del compendio ereditario è del gennaio 2019 – 31.1.2019, n.
307-, poco rilevando la non definitività della stessa;
in particolare, poi, gli atti si situano in epoca molto prossima uno e successivo l'altro alla decisione della Corte d'appello n. 629/2021, pronunciata in data 3.6.2021, che ha respinto il gravame avverso la reiezione della querela di falso in via incidentale promossa contro la scheda testamentaria del 2008. Con riguardo a assumono importante rilievo le date nelle quali gli atti CP_2
sono stati attuati – contratti preliminari datati 29 aprile 2021 e atti definitivi
12 maggio 2021 e 29 giugno 2021-, all'esito di sentenze che avevano stabilito la necessità di restituire il compendio in suo possesso e nel corso di procedimenti cautelari promossi dall'attore. In particolare, il 21 aprile
2021, avuta comunicazione della fissazione di udienza nel procedimento promosso per sequestro conservativo, ha sottoscrito diversi CP_2
contratti preliminari, riferiti non solo agli immobili poi oggetto delle compravendite oggetto di causa, ma anche ad altri beni, così evidenziando proprio per la caratteristica dei negozi realizzati, la conoscenza della lesione alla garanzia che gli atti avevano quale fine. Inoltre il contratto di vendita relativo all'abitazione in villino di 257 metri quadrati porta la data del 12 maggio 2021, il giorno prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso per sequestro conservativo – vedi doc. 20 e 21 fascicolo attoreo-
. Successivamente, depositato ricorso per sequestro giudiziario da parte
9 dell'attore a fronte del rigetto della precedente domanda di sequestro conservativo, fissata l'udienza per la discussione in data 1 luglio 2021, il 29 giugno ha sottoscritto anche il secondo atto qui oggetto di CP_2
impugnazione – doc. 23-. E' dunque evidente la prova della consapevolezza del convenuto della lesione della garanzia del creditore, essendosi questi spogliato di un ingente patrimonio in tempi strettamente legati all'andamento delel pronunce giudiziarie.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo del terzo acquirente, la convenuta ha contestato la conoscenza di alcuna situazione creditoria in capo al stante la mancata trascrizione dell'atto di citazione e del Parte_1
testamento, né sussistendo altri elementi, quali financo la conoscenza del idonei a fornire elementi nel giudizio sul profilo in esame. CP_2
Chiarito il presupposto, ancora ripreso in ultimo in C.Cass. 23/01/2023 che qualifica la consapevolezza dell'evento dannoso in capo al terzo contraente
“nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore”, occorre approfondire l'aspetto del prezzo pagato.
Il prezzo di vendita del compendio immobiliare appare non conforme al reale valore di mercato o meglio, può definirsi “vile”. Invero, l'intero compendio, costituito da tre cespiti nella zona collinare della nota località rivierasca di Camogli, costituito da due abitazioni in villino ed una autorimessa, è stato compravenduto al prezzo complessivo di euro
422.000,00.
Per l'accertamento della congruità del prezzo e più specificamente del valore dei beni non è possibile ricorrere alla consulenza tecnica disposta in corso di giudizio in quanto affetta da nullità derivante dalla violazione del principio del contraddittorio: la difesa del fatta salva la CP_2
comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali non ha, in seguito, ricevuto alcun avviso, comunicazione né documenti da parte del
CTU e pertanto non è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito del contraddittorio tecnico. Né rileva quanto osservato
10 dalla difesa attorea in merito all'indicazione del giudice di comunicare la bozza di relaizone“ai ctp”, poiché è chiaro che l'ufficio non può limitare l'esercizio fondamentale del diritto di difesa all'interno delel operazioni peritali alla luce del disposto dell'art. 195 c. 3 cpc. L'attore ha sostenuto la possibile sanatoria della nullità con specifico riferimento alla rinnovazione delle operazioni riguardanti la mancata comunicazione della bozza di relazione. Il difetto non può essere sanato perché la parte è stata informata solo della data di inizio delle operazioni, mentre nel prosieguo, caratterizzato anche dalla trasmissione di documenti da parte dell'ausiliare,
è stata completamente pretermessa. E la difesa ha contestato il vizio nella prima udienza successiva al deposito dell'elaborato. Ne segue che l'indagine tecnica non è utilizzabile e dovrebbe essere completamente rinnovata.
Tuttavia la stima dei beni può essere effettuata ricorrendo agli indici OMI dell'Agenzia delle Entrate, dati pubblici che possono costituire fonte di esame da parte dell'Ufficio, pur considerando che gli stessi non forniscono una stima puntuale ma informazioni di larga massima, sufficienti però per un parametro indicativo. Gli indici, riferiti al primo semestre dell'anno 2021, periodo nel quale si sono perfezionati gli atti di compravendita, ed al
Comune di riferimento, individuano un prezzo di mercato per la tipologia denominata “Abitazioni civili in stato conservativo normale” che oscilla fra
4.000,00 e 5.900,00 euro al m² e per la tipologia denominata “Ville e Villini”, verosimilmente più appropriata attesa la denominazione contenuta in atti e l'individuazione catastale quali A7, valori ben più elevati, oscillanti da
6.900,00 a 10.200,00 euro, sebbene riferiti ad uno stato conservativo pari al nuovo. Alla luce degli indici di cui sopra, con riguardo all'abitazione al seminterrato, la quale secondo quanto riportato nell'atto di vendita -doc.
24 attore- sviluppa una superficie lorda pari ad 89,00 m², ricorrendo alla tipologia “Abitazioni civili” ed al parametro minimo, risulta avere un valore pari ad euro 356.000,00; l'abitazione principale, articolata su due piani, di superficie lorda pari a 257,00 m², secondo quanto riportato nell'atto di vendita (cfr. doc. 21 attore), risulta avere un valore, ricorrendo ai medesimi
11 criteri, pari ad euro 1.028.000,00. Infine, il locale autorimessa che sviluppa, secondo quanto riportato nell'atto di vendita (cfr. doc. 21 attore) una superficie lorda di circa m² 18,00 e il cui indice di quotazione oscilla da euro
2.850,00 ad euro 4.200,00, risulta avere un valore minimo pari a complessivi euro 57.000,00.
In ragione delle condizioni del compendio, come documentate dalla allegazione fotografica della difesa 6-, considerato l'utilizzo CP_5
per la stima effettuata dei valori OMI nella misura minima e riferiti alla categoria Abitazioni civili anziché Ville e Villini, appare ragionevole l'applicazione di un deprezzamento non superiore al 30% per i lavori necessari al ripristino, sicché il valore del compendio, al netto delle spese necessarie alla ristrutturazione, può individuarsi in euro 1.008.700, valorizzazione da considerarsi di massima. Valore desunto dall'operazione algebrica dei fattori sopra esposti: valore complessivo del compendio al primo semestre 2021 pari ad euro 1.441.000,00, meno oneri presunti di ristrutturazione calcolati nel 30% del valore complessivo, pari ad euro
432.300,00, uguale valore di acquisto al primo semestre 2021 pari ad euro
1.008.700,00. I beni sono invece stati venduti ad un prezzo irrisorio, risultando una differenza priva di giustificazione tra quanto corrisposto dalla er la compravendita – complessivamente euro 422.000,00 CP_1
- docc. 21 e 24 attore- ed il valore del compendio, individuat se pure in termoini di massima mediante l'applicazione degli indici OMI al netto delle presunte spese di ristrutturazione, in euro 1.008.700. Un elemento di conferma del computo effettuato tramite i parametri pubblici risulta dall'incarico per la vendita dell'immobile sito in Camogli in via Romana 5, conferito dal n data 6.6.2019 all'Agenzia Re Sole Immobiliare, nel CP_2
quale il prezzo da richiedere è indicato in euro 1.400.000- all. 33 parte attrice-; il riferimento a tale documento è rilevante perché nel 2019 era già iniziata la controversia giudiziaria tra i due eredi per schede testamentarie successive. Se pure, come si legge nei rogiti delle compravendite, CP_2
ha tenuto per sé il diritto di abitazione, questo non comporta il deprezzamento dei beni in misura superiore alla metà- secondo il prudente
12 calcolo tramite risultante dagli indici OMI- o di oltre due terzi, se si facesse riferimento a quanto indicato dallo stesso el 2019. CP_2
Nel caso di specie, la sproporzione del prezzo di vendita concordato rispetto al valore di mercato del compendio è di tale misura che l'acquirente ne doveva essere consapevole e si deve concludere che tale sperequazione costituisce elemento decisivo nel ritenere presente la conoscenza, quanto meno in astratto e determinata dall'utilizzo della normale diligenza, della connotazione fraudolenta della cessione.
Le richieste istruttorie ribadite in sede di precisazione delle conclusioni risultano irrilevanti.
Accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, la domanda svolta da parte attrice deve essere accolta.
In ordine alle spese le stesse seguono la soccombenza e debbono essere liquidate con riferimento allo scaglione corrispondente al valore degli atti oggetto di domanda, quindi da 260.001 a 520.000 euro, nella misura media per tutte le attività tranne, nella minima, per la fase di istruttoria/trattazione.
In ultimo, occorre rilevare l'insussistenza del diritto del consulente tecnico d'ufficio alla liquidazione del compenso stante l'inutilizzabilità, neppure in termini di elemento di prova, della consulenza perché affetta da nullità per violazione del principio del contraddittorio.
PQM
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott.ssa Lorenza Calcagno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la nullità della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal geometra
Persona_2
accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti dell'attore e ai sensi dell'art. 2901 c.c., degli atti di vendita, rispettivamente del 12 maggio 2021 e del 29 giugno 2021, intervenuti tra Controparte_2
e a rogito Notaio di Santa Margherita Controparte_1 Persona_1
13 Ligure, numero 15188 di repertorio e numero 10354 di raccolta, numero
15315 di repertorio e numero 10475 di raccolta;
condanna i convenuti tra loro in solido a corrispondere in favore di e spese di lite, liquidate in complessivi euro 17.252,00 Parte_1
oltre rimborso forfettario delle spese, IVA se dovuta e CPA.
Genova, 2 maggio 2025
Il Giudice
Lorenza Calcagno
14