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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 30/10/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 2554 /2025
Tribunale Ordinario di Savona
VG - Modifica separazioni/divorzi consensuali riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:
Dott.ssa EN NA Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2554 dell'anno 2025 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione promosso congiuntamente da difeso ed assistito dall'Avv. GIORDANO GIANCARLO Parte_1
E
IZ IN, difesa ed assistita dall'Avv. GABRIELE DI CERBO
Visto l'art. 473bis.51, u.c., c.p.c.;
Letti gli atti e la documentazione allegata;
Visto il parere del P.M.;
Rilevato che le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente rassegnato le proprie conclusioni nei termini che seguono: “Piaccia al Tribunale di Savona Ill.mo, reiectiis adversis, a parziale modifica delle condizioni riportate nella sentenza del Tribunale di Savona n. 452/2012 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 26 gennaio 1980 in Savona e trascritto come atto n. 11, parte II, Serie A del R.A.M. del Comune di Savona dell'anno 1980, determinare l'ammontare dell'assegno che il signor dovrà versare, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Parte_1
signora AT IN, quale contributo al mantenimento della medesima, nella misura in euro 800,00 mensili, da rivalutarsi di anno in anno in base agli indici ISTAT riferiti all'anno precedente, con decorrenza dalla data di emissione dell'emanando provvedimento modificativo, dandosi atto della rinuncia della signora
AT IN a richiedere la corresponsione al signor delle somme eventualmente dovute, Parte_1
per il pregresso, a titolo di mancato adeguamento agli indici ISTAT dell'importo dell'assegno così come in precedenza fissato nella sentenza n. 452/2012. Con compensazione integrale tra le parti dei compensi di giudizio, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà di cui all'art. 13 comma 8 legge n. 247 del
31/12/2012”;
Rilevato che le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e, comunque, adeguate;
IL TRIBUNALE
Dato atto, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti e dichiara estinta la procedura.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa EN NA
Tribunale Ordinario di Savona
VG - Modifica separazioni/divorzi consensuali riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:
Dott.ssa EN NA Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2554 dell'anno 2025 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione promosso congiuntamente da difeso ed assistito dall'Avv. GIORDANO GIANCARLO Parte_1
E
IZ IN, difesa ed assistita dall'Avv. GABRIELE DI CERBO
Visto l'art. 473bis.51, u.c., c.p.c.;
Letti gli atti e la documentazione allegata;
Visto il parere del P.M.;
Rilevato che le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente rassegnato le proprie conclusioni nei termini che seguono: “Piaccia al Tribunale di Savona Ill.mo, reiectiis adversis, a parziale modifica delle condizioni riportate nella sentenza del Tribunale di Savona n. 452/2012 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 26 gennaio 1980 in Savona e trascritto come atto n. 11, parte II, Serie A del R.A.M. del Comune di Savona dell'anno 1980, determinare l'ammontare dell'assegno che il signor dovrà versare, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Parte_1
signora AT IN, quale contributo al mantenimento della medesima, nella misura in euro 800,00 mensili, da rivalutarsi di anno in anno in base agli indici ISTAT riferiti all'anno precedente, con decorrenza dalla data di emissione dell'emanando provvedimento modificativo, dandosi atto della rinuncia della signora
AT IN a richiedere la corresponsione al signor delle somme eventualmente dovute, Parte_1
per il pregresso, a titolo di mancato adeguamento agli indici ISTAT dell'importo dell'assegno così come in precedenza fissato nella sentenza n. 452/2012. Con compensazione integrale tra le parti dei compensi di giudizio, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà di cui all'art. 13 comma 8 legge n. 247 del
31/12/2012”;
Rilevato che le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e, comunque, adeguate;
IL TRIBUNALE
Dato atto, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti e dichiara estinta la procedura.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa EN NA