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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/11/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2943/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
Nel procedimento promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
e hanno proposto Parte_1 Parte_2 congiuntamente ricorso al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale Per_ nei confronti della figlia minore , nata l'[...], fuori dal matrimonio e riconosciuto da entrambi i genitori;
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e in particolare: Per
“ 1) affidamento condiviso di ad entrambe i genitori con collocamento prevalente con la madre, presso la cui abitazione, sita in Vigonovo (Ve), Piazza Don S. Chiarotto n.9, avrà residenza anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumersi singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Per_ 2) il Sig potrà vedere e tener con sé: Pt_2 - a week end alterni dal venerdì pomeriggio dal termine dell'asilo, ove andrà a prenderla, e sino la domenica sera, riaccompagnandola dalla madre prima di cena già con il bagnetto fatto;
- ogni settimana i giorni del martedì e del giovedì. In detti giorni, se trattasi di martedì successivo al week end in cui la minore è stata con la madre, sarà assicurato anche il pernotto;
se trattasi di giovedì successivo al week end in cui la minore è stata con il padre sarà assicurato il pernotto. Nei martedì ovvero nei giovedì privi Per di pernotto il Sig. si impegna a prendere al termine dell'asilo e a riaccompagnarla a casa una Pt_2 volta che le avrà servito la cena e fatto il bagnetto. Nei martedì ovvero nei giovedì con pernotto il Sig. Pt_2
Per si impegna ad accompagnare all'asilo il giorno successivo al pernotto.
- durante le vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro e non oltre Per il 31 maggio di ogni anno. Attesa l'età di i genitori si impegnano a cooperare e ad assecondare i desideri Per della bambina laddove volesse tornare dalla mamma, fermo restando il reciproco impegno a che si abitui a stare con il padre secondo gli impegni presi. Per
- durante le vacanze invernali: una settimana, assicurandosi essi genitori che trascorra equamente le festività con entrambe e, in ogni caso, ad anni alterni, la vigilia, AN EF e IF con un genitore,
Natale, ultimo dell'anno, il primo dell'anno con l'altro, fatti salvi diversi accordi tra i genitori. Lo stesso dicasi per la Pasqua. Per
- i genitori si impegnano affinché trascorra con il genitore il giorno del suo compleanno. Il giorno del Per compleanno di verrà, invece, trascorso, con il genitore presso cui è collocata quel giorno, permettendo Per all'altro genitore di fare gli auguri a di persona.
- i genitori si impegnano a condividere tutte le informazioni che riguardano la figlia in merito a scuola e salute.
- Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
- Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
- Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della bambina. Per
- Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per .
3) il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno Parte_2 Parte_1
16 di ogni mese, e a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie che gli verranno comunicate, la somma Per di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia , salvo rivalutazione Istat e si obbliga a corrispondere alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie da essa Parte_1 sostenute, da intendersi quelle elencate nel Protocollo Famiglia di Venezia del 2019, che si intende richiamato e, altresì, il 50% delle spese di vestiario. L'importo di cui alle spese straordinarie dovrà essere corrisposto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
Le somme de quo saranno corrisposte dalla firma del presente ricorso. 4) L'assegno unico familiare, se dovuto, sarà percepito dalla Sig.ra mentre le detrazioni fiscali Parte_1 saranno equamente divise.
5) si dà atto che i Sig.ri e si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti Pt_2 Parte_1
Per per sé stessi e per la figlia ”
Il P.M. è intervenuto, concludendo per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti sia adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura del minore.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dai ricorrenti.
- Nulla in punto di spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 06/11/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca