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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/12/2025, n. 4577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4577 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 2.12.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2124/2024 R.G
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Giuseppa Cannizzaro e Cristina Montagnese, per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Direttore Generale, dott. Controparte_1 [...]
, con sede in , Via S. Maria La Grande n.5, c.f. , rappresentata e CP_2 Pt_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Filippa Morina, ed elettivamente domiciliata in , Via S. Maria La Grande n. 5 Pt_1
presso l'U.O.C. Servizio Legale dell , giusta procura in atti;
Resistente CP_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27.2.2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) di avere prestato la propria attività lavorativa full time di infermiera per l'emergenza COVID presso il distretto di CP_3 Pt_1
(dapprima per l'HUB vaccinale di Via Forcile, poi presso le sedi di Adrano, Biancavilla, Randazzo e
Bronte) in forza di contratti in somministrazione a tempo determinato stipulati con Controparte_4
dal 10.04 al 31.12.2021 e dall'01.01 al 31.07.2022 (con proroghe al 31.10 ed al 31.12.2022);
[...]
b) che il reclutamento è avvenuto in virtù del bando concorsuale pubblicato su sul CP_5 CP_6
sito istituzionale del Commissario Straordinario e del Ministero della Salute, ai sensi del quale: “… al fine di garantire una più efficace gestione del piano di somministrazione dei vaccini … è indetta una selezione pubblica volta a raccogliere manifestazioni di interesse per il reperimento di … 12.000 infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali”; c) che dopo l'invio telematico delle candidature, si è proceduto alla formazione di un elenco di idonei, individuati tra coloro in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale prescritti dal bando;
d) che la successiva contrattualizzazione è stata affidata ad agenzie di somministrazione individuate “… con altra procedura pubblica… che svolgeranno, altresì, l'attività di selezione dei Candidati inseriti in elenco, nonché … di verifica circa la veridicità delle dichiarazioni …; e) che essa ricorrente è stata integrata nell'organico dell resistente, la quale ha organizzato la prestazione lavorativa, imposto la CP_3
medesima formazione prevista per il proprio organico diretto, organizzato la turnazione, impartito ordini di servizio e verificato le presenze in ingresso ed in uscita;
f) che nel luglio 2022 l
[...]
ha pubblicato un avviso per la ricognizione di personale in servizio durante l'emergenza CP_1
COVID ai fini della stabilizzazione ex art.1, comma 268, lett. b, L. n.234/2021, al quale essa ricorrente, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla citata normativa, ha partecipato presentando relativa domanda;
g) che, tuttavia, l'Asp di Catania, con nota prot. n.163940 dell'1/8/2023, ha disposto la sua esclusione dalla procedura per mancato “… possesso dei requisiti … richiesti ex art. 1 comma 268, lettera b, Legge n.234/2021, in particolare … Non risulta essere stato dipendente a tempo determinato o con contratto flessibile dell in data successiva al 31.01.2020 ed entro il CP_7
30 Giugno 2022”; h) che tale esclusione è illegittima, atteso che è ius receptum che “…la procedura di stabilizzazione … è caratterizzata, sul piano dei requisiti richiesti per la partecipazione, dal riferimento a una categoria di rapporti contrattuali non limitata ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma estesa a tutte le figure di contratti di lavoro flessibile. Il significato del riferimento al "lavoro flessibile” … deve, poi, essere desunto facendo ricorso al contenuto dell'art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che, nel delimitare i tipi di contratti di lavoro mediante i quali le pubbliche amministrazioni possono assumere personale, ricomprende - nell'ambito delle "forme di lavoro flessibile" (come le definisce la rubrica dell'articolo) - i "contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché [le] forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche"; i) che lo stesso Legislatore non ha affatto escluso che la somministrazione rientrasse tra le tipologie contrattuali richieste ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, avendo, al contrario, optato per una formula “omnicomprensiva” che fa riferimento al “personale del ruolo sanitario … anche qualora non più in servizio… reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali…”; l) che in considerazione della situazione normativa straordinaria venutasi a creare nel periodo storico pandemico, il rapporto di lavoro instaurato tra le parti deve essere equiparato a tutti gli effetti al rapporto “diretto” a tempo determinato instaurato con procedure concorsuali, atteso che il reclutamento è avvenuto da parte non della Società interinale, ma della stessa Pubblica Amministrazione mediante un bando pubblico.
Ciò posto, parte ricorrente ha concluso chiedendo: “1. accertare e dichiarare il possesso, in capo alla ricorrente, dei requisiti di stabilizzazione specificati in parte narrativa e, segnatamente, del servizio utile prestato presso l di per i mesi su riportati;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare CP_3 Pt_1
l'illegittimità e/o l'inefficacia della delibera di esclusione dell'istanza qui impugnata, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, consequenziali e successivi, disapplicandoli ed annullandone tutti gli effetti;
3. condannare la Resistente a porre in essere gli atti correttivi volti a consentire l'attuazione del diritto e, indi, l'assunzione a tempo indeterminato ex tunc della sig.ra ;
4. il tutto ed in Pt_1
ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
Con memoria depositata in data 27.9.2024 si è tardivamente costituita in giudizio l'Asp convenuta, esponendo: a) che la ricorrente è stata esclusa dalla procedura di stabilizzazione in quanto, a seguito della verifica dei servizi dichiarati, è emerso che ella non ha mai prestato servizio “alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale” come richiesto dall'art. 1, comma 268, lett. b) Legge n.
234/2021, avendo sottoscritto un contratto con , che è un'agenzia di lavoro Controparte_4
interinale; b) che il rapporto di somministrazione è specificatamente escluso dal novero dei contratti utili ai fini della stabilizzazione, cosi come stabilito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 250 del 21/12/2021; c) che tale esclusione è stata ribadita dalla Conferenza Stato - Regioni del
27/10/2022, avendo la successiva legge 24/2/2023 di conversione con modificazioni del D.L.
29/12/2022n. 198 (Decreto Milleproroghe) la medesima portata letterale;
d) che la ricorrente ha svolto servizio per l'ASP Catania tramite sicchè il contratto sottoscritto non è Controparte_4
paragonabile ad un contratto a tempo determinato presso l'ASP di Catania, ma ad un rapporto di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 c.c.
Ciò posto parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1 - Rigettare in toto il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, accertando e dichiarando che la ricorrente non vanta alcun diritto ad essere ammessa alla procedura di stabilizzazione per i motivi di cui in narrativa;
conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimità degli atti impugnati da controparte e dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuita all'ASP di Catania. - Condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite”.
L'udienza del 2.12.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato secondo quanto di seguito esposto.
In punto di fatto, si evidenzia che in data 21.7.2022 l'Asp di Catania ha emanato “Avviso per la ricognizione di personale in servizio durante la fase di emergenza covid-19 in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ex art.1 comma 268, lettera b, legge n. 234/2021“, disponendo che “il personale dirigenziale e del comparto a tempo determinato (anche con contratto di lavoro flessibile), del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario (adesso ruolo tecnico, profili assistenti sociali, operatori sociosanitari e sociologi), reclutati con procedure concorsuali, comprese quelle di cui all'art. 2 ter del
D. L. n. 18/2020 connesse all'emergenza Covid-19, o anche assunto con modalità diverse (in tal caso la stabilizzazione è subordinata all'espletamento di prove selettive), in servizio presso l'
[...]
dopo il 31.01.2020, potenziali destinatari delle procedure di Controparte_1
stabilizzazione sopra indicate, sono invitati a manifestare il proprio interesse attraverso specifica dichiarazione, conforme al modello allegato, sulla tipologia di rapporto, Azienda e periodi di servizio, al fine di verificare il possesso dei requisiti per essere ammessi alla relativa procedura connessa alla fase di emergenza Covid, in particolare: almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alla data del 30 giugno 2022, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il Con 30 giugno 2022 presso l' di o altre amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Pt_1
…L'acquisizione delle dichiarazioni che saranno presentate nel termine richiesto ha, si ribadisce, finalità esclusivamente ricognitive e non costituisce riconoscimento del diritto alla stabilizzazione, che potrà essere effettuata da quest'azienda a favore dei soggetti riconosciuti come aventi i requisiti, nei termini, condizioni e modalità contenuti nella norma in materia più volte citata, ed in conformità
a piano dei fabbisogni aziendale, che sarà oggetto di eventuale apposita modifica alla luce della ricognizione del personale stabilizzabile, in coerenza alla dotazione organica aziendale, oltre che in coordinamento con le procedure di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e con ogni altra disposizione normativa regionale ove applicabile” (cfr. doc. 8 ricorso).
Risulta provato che la ricorrente ha partecipato alla procedura di stabilizzazione presentando istanza, protocollata al n. 194331 del 6.9.2024, di manifestazione d'interesse, compilata sulla base del modello allegato all'avviso, nella quale ha dichiarato “di essere stato in servizio presso l
[...]
in data successiva al 31 gennaio 2020 con contratto a tempo Controparte_1
determinato (di tipo flessibile), nel profilo professionale di infermiera professionale (ruolo sanitari o tecnico), disciplina vaccinatore, assunto a seguito di procedure concorsuali (o diverse) presso la suddetta Azienda o presso altri Enti del SSN;
di aver maturato alla data del 30 giugno 2022 almeno diciotto mesi di servizio a tempo determinato, continuativi o non, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 giugno 2022, presso l'ASP di Catania o altre amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale”; in particolare inserendo nella sezione dedicata alla dichiarazione del “servizio svolto presso quest' e/o altre Amministrazioni del Servizio CP_1
Sanitario Nazionale nel suddetto profilo”, tra l'altro, quello prestato dal 10.4.2021 “a tutt'oggi” presso “Ente del S.S.N. … S.P.A. Synergie Italia – Ag. per il lavoro. Per Asp 3 di Catania;
Tipo/op/a contratto (esatta denominazione) … Tempo determinato, qualifica Inf. Prof. Piano Vaccinale” (cfr. doc. n. 9 ricorso e doc. “istanza stabilizzazione” allegata alla memoria di costituzione).
Risulta, al riguardo, documentato che la ricorrente ha stipulato in data 8.4.2021 e in data 16.12.2021 con , “contratto di somministrazione di lavoro a tempo Controparte_8
determinato (Artt. 30 e 33 del D.Lgs. 81/15 come modificato dalla Legge 96/18 (e ss.mm.ii))”, per lo svolgimento di prestazione lavorativa presso l' Controparte_1
rispettivamente per il periodo dal 10.4.2021 al 31.12.2021 (contratto dell'8.4.2021) e per il periodo dall'1.1.2022 al 31.7.2022 (contratto del 16.12.2021) poi prorogato sino al 31.10.2022 e successivamente sino al 31.12.2022, con qualifica di impiegato, livello D, gruppo di appartenenza C del CCNL del comparto sanità, con mansioni di infermiere ed orario full time di 36 ore settimanali
(cfr. doc. n. 1 ricorso).
Con email dell'1.8.2023 l' resistente ha comunicato alla ricorrente che “è stata Controparte_1
esclusa dalla procedura di che trattasi poiché non in possesso dei requisiti al 30.6.2022 richiesti ex art. 1 comma 268, lettera b, Legge n.234/2021, in particolare per la motivazione di cui di seguito:
Non risulta essere stato dipendente a tempo determinato o con contratto flessibile dell' in CP_7
data successiva al 31.01.2020 ed entro il 30 Giugno 2022” (cfr. doc. n. 10 ricorso).
Ciò posto, parte ricorrente deduce l'illegittimità della suddetta esclusione dalla procedura di stabilizzazione, affermando di essere in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dal citato art.1, comma 268, lettera b, Legge n. 234/2021, segnatamente, evidenziando, quanto alla specifica tipologia contrattuale in virtù della quale ha prestato servizio presso l' resistente, Controparte_1
non solo che i contratti flessibili, tra cui rientrano anche contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, rilevano ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione (tanto più considerato che tali tipologie contrattuali neppure sono state espressamente escluse dalla normativa richiamata), ma anche che il rapporto instauratosi con l' è equiparabile Controparte_1
al rapporto “diretto” a tempo determinato instaurato con procedure concorsuali, tenuto conto del reclutamento avvenuto, in considerazione della situazione normativa straordinaria venutasi a creare nel periodo storico pandemico, sulla base di un bando pubblico attivato dall'
[...]
, laddove all'Agenzia interinale è stata affidata la sola gestione burocratica del rapporto. CP_1
Ciò posto, giova, innanzitutto, richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 1 co. 268 lett. b) l. n. 234/2021, nella formulazione vigente alla data dell'avviso di ricognizione del personale del 21.7.2021, stabiliva che “b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del
Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”.
I termini previsti dalla norma in esame per procedere alle assunzioni e per il possesso dei requisiti sono stati più volte oggetto di differimento da parte del legislatore, e da ultimo fissati al 31 dicembre
2025 (d.l. 2020/2024, cd. milleproroghe 2025).
Orbene, la disposizione appena riportata richiama, a sua volta, l'art. 20 d.lgs 25 maggio 2017, n. 75
(Riforma Madia), che, nel disciplinare il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, al comma 9 dispone che “… Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni”.
Tale norma è peraltro espressamente richiamata anche nell'avviso del 21.7.2022 di ricognizione di personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ex art.1 comma 268, lettera b, legge n.
234/2021, ove è stato ribadito che la stabilizzazione “…potrà essere effettuata da quest'azienda a favore dei soggetti riconosciuti come aventi i requisiti, nei termini, condizioni e modalità contenuti nella norma in materia più volte citata, ed in conformità a piano dei fabbisogni aziendale, che sarà oggetto di eventuale apposita modifica alla luce della ricognizione del personale stabilizzabile, in coerenza alla dotazione organica aziendale, oltre che in coordinamento con le procedure di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017…”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 250/2021, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 comma 9 d.lgs. 75/2017, al riguardo affermando: “Dalle procedure di “stabilizzazione” previste dall'art. 20 sono esclusi, per effetto della norma di chiusura contenuta nel censurato comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo, i lavoratori utilizzati mediante contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
Tale esclusione, però, non è irragionevole, in riferimento all'art. 3 Cost. La prescrizione, contenuta nella disposizione censurata, dell'instaurazione di un rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico, prevista con riferimento alla fattispecie del contratto a termine, non è ipotizzabile anche per la parallela fattispecie del contratto di somministrazione a tempo determinato, poiché quest'ultimo non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore somministrato ed ente utilizzatore.
Infatti, il contratto di somministrazione – definito come «contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore» (art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2015) – costituisce una fattispecie negoziale complessa, in cui due contratti si combinano per realizzare la dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione di lavoro, secondo una interposizione autorizzata dall'ordinamento in quanto soggetta a particolari controlli e garanzie, quali condizioni per prevenire il rischio che l'imputazione del rapporto a persona diversa dall'effettivo utilizzatore si presti a forme di elusione delle tutele del lavoratore.
Nell'ambito di tale fattispecie negoziale complessa si ha che il rapporto di lavoro è quello tra agenzia e dipendente e, rispetto ad esso, non rilevano le vicende del contratto concluso tra agenzia ed utilizzatore (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 ottobre 2019, n. 26607).
Quindi, il contratto tra l'agenzia e il dipendente non trova origine in una procedura selettiva quando l'utilizzatore è una pubblica amministrazione. I lavoratori messi a disposizione di questa per la durata della missione, pur svolgendo la loro attività nell'interesse e sotto la direzione dell'ente, non vengono ovviamente reclutati mediante l'espletamento di procedure concorsuali.
Da ciò consegue che non sussiste l'ingiustificata disparità di trattamento denunciata dal giudice rimettente in ragione dell'esclusione dei lavoratori somministrati presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di essere assunti a tempo indeterminato con la modalità prevista dal comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017.
7.– In conclusione, deve essere dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 9, del d.lgs. n. 75 del 2017, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla “stabilizzazione” mediante diretta assunzione a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione utilizzatrice, secondo la modalità prevista dal comma 1 della medesima disposizione”.
Nella specie, l'avviso del 21.7.2021 di ricognizione del personale ai fini della “stabilizzazione ex art.1 comma 268, lettera b, legge n. 234/2021” ribadisce la necessità del “possesso dei requisiti per essere ammessi alla relativa procedura connessa: almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alla data del 30 giugno 2022, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 Con e il 30 giugno 2022 presso l' di o altre amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale”. Pt_1
Pertanto, tenuto conto che la ricorrente non ha prestato servizio alle dipendenze dell'Asp di Catania
o di altro ente del S.S.N, essendo, invero, meramente “utilizzata” dalla convenuta, laddove il rapporto di lavoro risulta instaurato con l'Agenzia del lavoro Synergie s.p.a., del tutto legittima appare l'esclusione della ricorrente dalla procedura di stabilizzazione di cui è causa, risultando, privo di pregio il riferimento di parte ricorrente alle particolari modalità di reclutamento in ragione della situazione straordinaria correlata alla pandemia.
Per completezza, si rileva che, tenuto conto che il primo contratto di somministrazione ha avuto inizio a decorrere dal 10.4.2021, alla data del 30.6.2022, prevista dall'avviso del 21.7.2022, non appare maturato il requisito temporale dei “diciotto mesi di servizio, anche non continuativi” necessari per essere ammessi alla procedura.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
La particolarità e la novità della fattispecie inducono alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Catania, 21.12.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 2.12.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2124/2024 R.G
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Giuseppa Cannizzaro e Cristina Montagnese, per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Direttore Generale, dott. Controparte_1 [...]
, con sede in , Via S. Maria La Grande n.5, c.f. , rappresentata e CP_2 Pt_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Filippa Morina, ed elettivamente domiciliata in , Via S. Maria La Grande n. 5 Pt_1
presso l'U.O.C. Servizio Legale dell , giusta procura in atti;
Resistente CP_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27.2.2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) di avere prestato la propria attività lavorativa full time di infermiera per l'emergenza COVID presso il distretto di CP_3 Pt_1
(dapprima per l'HUB vaccinale di Via Forcile, poi presso le sedi di Adrano, Biancavilla, Randazzo e
Bronte) in forza di contratti in somministrazione a tempo determinato stipulati con Controparte_4
dal 10.04 al 31.12.2021 e dall'01.01 al 31.07.2022 (con proroghe al 31.10 ed al 31.12.2022);
[...]
b) che il reclutamento è avvenuto in virtù del bando concorsuale pubblicato su sul CP_5 CP_6
sito istituzionale del Commissario Straordinario e del Ministero della Salute, ai sensi del quale: “… al fine di garantire una più efficace gestione del piano di somministrazione dei vaccini … è indetta una selezione pubblica volta a raccogliere manifestazioni di interesse per il reperimento di … 12.000 infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali”; c) che dopo l'invio telematico delle candidature, si è proceduto alla formazione di un elenco di idonei, individuati tra coloro in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale prescritti dal bando;
d) che la successiva contrattualizzazione è stata affidata ad agenzie di somministrazione individuate “… con altra procedura pubblica… che svolgeranno, altresì, l'attività di selezione dei Candidati inseriti in elenco, nonché … di verifica circa la veridicità delle dichiarazioni …; e) che essa ricorrente è stata integrata nell'organico dell resistente, la quale ha organizzato la prestazione lavorativa, imposto la CP_3
medesima formazione prevista per il proprio organico diretto, organizzato la turnazione, impartito ordini di servizio e verificato le presenze in ingresso ed in uscita;
f) che nel luglio 2022 l
[...]
ha pubblicato un avviso per la ricognizione di personale in servizio durante l'emergenza CP_1
COVID ai fini della stabilizzazione ex art.1, comma 268, lett. b, L. n.234/2021, al quale essa ricorrente, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla citata normativa, ha partecipato presentando relativa domanda;
g) che, tuttavia, l'Asp di Catania, con nota prot. n.163940 dell'1/8/2023, ha disposto la sua esclusione dalla procedura per mancato “… possesso dei requisiti … richiesti ex art. 1 comma 268, lettera b, Legge n.234/2021, in particolare … Non risulta essere stato dipendente a tempo determinato o con contratto flessibile dell in data successiva al 31.01.2020 ed entro il CP_7
30 Giugno 2022”; h) che tale esclusione è illegittima, atteso che è ius receptum che “…la procedura di stabilizzazione … è caratterizzata, sul piano dei requisiti richiesti per la partecipazione, dal riferimento a una categoria di rapporti contrattuali non limitata ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma estesa a tutte le figure di contratti di lavoro flessibile. Il significato del riferimento al "lavoro flessibile” … deve, poi, essere desunto facendo ricorso al contenuto dell'art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che, nel delimitare i tipi di contratti di lavoro mediante i quali le pubbliche amministrazioni possono assumere personale, ricomprende - nell'ambito delle "forme di lavoro flessibile" (come le definisce la rubrica dell'articolo) - i "contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché [le] forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche"; i) che lo stesso Legislatore non ha affatto escluso che la somministrazione rientrasse tra le tipologie contrattuali richieste ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, avendo, al contrario, optato per una formula “omnicomprensiva” che fa riferimento al “personale del ruolo sanitario … anche qualora non più in servizio… reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali…”; l) che in considerazione della situazione normativa straordinaria venutasi a creare nel periodo storico pandemico, il rapporto di lavoro instaurato tra le parti deve essere equiparato a tutti gli effetti al rapporto “diretto” a tempo determinato instaurato con procedure concorsuali, atteso che il reclutamento è avvenuto da parte non della Società interinale, ma della stessa Pubblica Amministrazione mediante un bando pubblico.
Ciò posto, parte ricorrente ha concluso chiedendo: “1. accertare e dichiarare il possesso, in capo alla ricorrente, dei requisiti di stabilizzazione specificati in parte narrativa e, segnatamente, del servizio utile prestato presso l di per i mesi su riportati;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare CP_3 Pt_1
l'illegittimità e/o l'inefficacia della delibera di esclusione dell'istanza qui impugnata, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, consequenziali e successivi, disapplicandoli ed annullandone tutti gli effetti;
3. condannare la Resistente a porre in essere gli atti correttivi volti a consentire l'attuazione del diritto e, indi, l'assunzione a tempo indeterminato ex tunc della sig.ra ;
4. il tutto ed in Pt_1
ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
Con memoria depositata in data 27.9.2024 si è tardivamente costituita in giudizio l'Asp convenuta, esponendo: a) che la ricorrente è stata esclusa dalla procedura di stabilizzazione in quanto, a seguito della verifica dei servizi dichiarati, è emerso che ella non ha mai prestato servizio “alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale” come richiesto dall'art. 1, comma 268, lett. b) Legge n.
234/2021, avendo sottoscritto un contratto con , che è un'agenzia di lavoro Controparte_4
interinale; b) che il rapporto di somministrazione è specificatamente escluso dal novero dei contratti utili ai fini della stabilizzazione, cosi come stabilito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 250 del 21/12/2021; c) che tale esclusione è stata ribadita dalla Conferenza Stato - Regioni del
27/10/2022, avendo la successiva legge 24/2/2023 di conversione con modificazioni del D.L.
29/12/2022n. 198 (Decreto Milleproroghe) la medesima portata letterale;
d) che la ricorrente ha svolto servizio per l'ASP Catania tramite sicchè il contratto sottoscritto non è Controparte_4
paragonabile ad un contratto a tempo determinato presso l'ASP di Catania, ma ad un rapporto di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 c.c.
Ciò posto parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1 - Rigettare in toto il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, accertando e dichiarando che la ricorrente non vanta alcun diritto ad essere ammessa alla procedura di stabilizzazione per i motivi di cui in narrativa;
conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimità degli atti impugnati da controparte e dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuita all'ASP di Catania. - Condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite”.
L'udienza del 2.12.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato secondo quanto di seguito esposto.
In punto di fatto, si evidenzia che in data 21.7.2022 l'Asp di Catania ha emanato “Avviso per la ricognizione di personale in servizio durante la fase di emergenza covid-19 in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ex art.1 comma 268, lettera b, legge n. 234/2021“, disponendo che “il personale dirigenziale e del comparto a tempo determinato (anche con contratto di lavoro flessibile), del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario (adesso ruolo tecnico, profili assistenti sociali, operatori sociosanitari e sociologi), reclutati con procedure concorsuali, comprese quelle di cui all'art. 2 ter del
D. L. n. 18/2020 connesse all'emergenza Covid-19, o anche assunto con modalità diverse (in tal caso la stabilizzazione è subordinata all'espletamento di prove selettive), in servizio presso l'
[...]
dopo il 31.01.2020, potenziali destinatari delle procedure di Controparte_1
stabilizzazione sopra indicate, sono invitati a manifestare il proprio interesse attraverso specifica dichiarazione, conforme al modello allegato, sulla tipologia di rapporto, Azienda e periodi di servizio, al fine di verificare il possesso dei requisiti per essere ammessi alla relativa procedura connessa alla fase di emergenza Covid, in particolare: almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alla data del 30 giugno 2022, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il Con 30 giugno 2022 presso l' di o altre amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Pt_1
…L'acquisizione delle dichiarazioni che saranno presentate nel termine richiesto ha, si ribadisce, finalità esclusivamente ricognitive e non costituisce riconoscimento del diritto alla stabilizzazione, che potrà essere effettuata da quest'azienda a favore dei soggetti riconosciuti come aventi i requisiti, nei termini, condizioni e modalità contenuti nella norma in materia più volte citata, ed in conformità
a piano dei fabbisogni aziendale, che sarà oggetto di eventuale apposita modifica alla luce della ricognizione del personale stabilizzabile, in coerenza alla dotazione organica aziendale, oltre che in coordinamento con le procedure di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e con ogni altra disposizione normativa regionale ove applicabile” (cfr. doc. 8 ricorso).
Risulta provato che la ricorrente ha partecipato alla procedura di stabilizzazione presentando istanza, protocollata al n. 194331 del 6.9.2024, di manifestazione d'interesse, compilata sulla base del modello allegato all'avviso, nella quale ha dichiarato “di essere stato in servizio presso l
[...]
in data successiva al 31 gennaio 2020 con contratto a tempo Controparte_1
determinato (di tipo flessibile), nel profilo professionale di infermiera professionale (ruolo sanitari o tecnico), disciplina vaccinatore, assunto a seguito di procedure concorsuali (o diverse) presso la suddetta Azienda o presso altri Enti del SSN;
di aver maturato alla data del 30 giugno 2022 almeno diciotto mesi di servizio a tempo determinato, continuativi o non, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 giugno 2022, presso l'ASP di Catania o altre amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale”; in particolare inserendo nella sezione dedicata alla dichiarazione del “servizio svolto presso quest' e/o altre Amministrazioni del Servizio CP_1
Sanitario Nazionale nel suddetto profilo”, tra l'altro, quello prestato dal 10.4.2021 “a tutt'oggi” presso “Ente del S.S.N. … S.P.A. Synergie Italia – Ag. per il lavoro. Per Asp 3 di Catania;
Tipo/op/a contratto (esatta denominazione) … Tempo determinato, qualifica Inf. Prof. Piano Vaccinale” (cfr. doc. n. 9 ricorso e doc. “istanza stabilizzazione” allegata alla memoria di costituzione).
Risulta, al riguardo, documentato che la ricorrente ha stipulato in data 8.4.2021 e in data 16.12.2021 con , “contratto di somministrazione di lavoro a tempo Controparte_8
determinato (Artt. 30 e 33 del D.Lgs. 81/15 come modificato dalla Legge 96/18 (e ss.mm.ii))”, per lo svolgimento di prestazione lavorativa presso l' Controparte_1
rispettivamente per il periodo dal 10.4.2021 al 31.12.2021 (contratto dell'8.4.2021) e per il periodo dall'1.1.2022 al 31.7.2022 (contratto del 16.12.2021) poi prorogato sino al 31.10.2022 e successivamente sino al 31.12.2022, con qualifica di impiegato, livello D, gruppo di appartenenza C del CCNL del comparto sanità, con mansioni di infermiere ed orario full time di 36 ore settimanali
(cfr. doc. n. 1 ricorso).
Con email dell'1.8.2023 l' resistente ha comunicato alla ricorrente che “è stata Controparte_1
esclusa dalla procedura di che trattasi poiché non in possesso dei requisiti al 30.6.2022 richiesti ex art. 1 comma 268, lettera b, Legge n.234/2021, in particolare per la motivazione di cui di seguito:
Non risulta essere stato dipendente a tempo determinato o con contratto flessibile dell' in CP_7
data successiva al 31.01.2020 ed entro il 30 Giugno 2022” (cfr. doc. n. 10 ricorso).
Ciò posto, parte ricorrente deduce l'illegittimità della suddetta esclusione dalla procedura di stabilizzazione, affermando di essere in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dal citato art.1, comma 268, lettera b, Legge n. 234/2021, segnatamente, evidenziando, quanto alla specifica tipologia contrattuale in virtù della quale ha prestato servizio presso l' resistente, Controparte_1
non solo che i contratti flessibili, tra cui rientrano anche contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, rilevano ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione (tanto più considerato che tali tipologie contrattuali neppure sono state espressamente escluse dalla normativa richiamata), ma anche che il rapporto instauratosi con l' è equiparabile Controparte_1
al rapporto “diretto” a tempo determinato instaurato con procedure concorsuali, tenuto conto del reclutamento avvenuto, in considerazione della situazione normativa straordinaria venutasi a creare nel periodo storico pandemico, sulla base di un bando pubblico attivato dall'
[...]
, laddove all'Agenzia interinale è stata affidata la sola gestione burocratica del rapporto. CP_1
Ciò posto, giova, innanzitutto, richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 1 co. 268 lett. b) l. n. 234/2021, nella formulazione vigente alla data dell'avviso di ricognizione del personale del 21.7.2021, stabiliva che “b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del
Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”.
I termini previsti dalla norma in esame per procedere alle assunzioni e per il possesso dei requisiti sono stati più volte oggetto di differimento da parte del legislatore, e da ultimo fissati al 31 dicembre
2025 (d.l. 2020/2024, cd. milleproroghe 2025).
Orbene, la disposizione appena riportata richiama, a sua volta, l'art. 20 d.lgs 25 maggio 2017, n. 75
(Riforma Madia), che, nel disciplinare il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, al comma 9 dispone che “… Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni”.
Tale norma è peraltro espressamente richiamata anche nell'avviso del 21.7.2022 di ricognizione di personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ex art.1 comma 268, lettera b, legge n.
234/2021, ove è stato ribadito che la stabilizzazione “…potrà essere effettuata da quest'azienda a favore dei soggetti riconosciuti come aventi i requisiti, nei termini, condizioni e modalità contenuti nella norma in materia più volte citata, ed in conformità a piano dei fabbisogni aziendale, che sarà oggetto di eventuale apposita modifica alla luce della ricognizione del personale stabilizzabile, in coerenza alla dotazione organica aziendale, oltre che in coordinamento con le procedure di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017…”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 250/2021, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 comma 9 d.lgs. 75/2017, al riguardo affermando: “Dalle procedure di “stabilizzazione” previste dall'art. 20 sono esclusi, per effetto della norma di chiusura contenuta nel censurato comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo, i lavoratori utilizzati mediante contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
Tale esclusione, però, non è irragionevole, in riferimento all'art. 3 Cost. La prescrizione, contenuta nella disposizione censurata, dell'instaurazione di un rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico, prevista con riferimento alla fattispecie del contratto a termine, non è ipotizzabile anche per la parallela fattispecie del contratto di somministrazione a tempo determinato, poiché quest'ultimo non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore somministrato ed ente utilizzatore.
Infatti, il contratto di somministrazione – definito come «contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore» (art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2015) – costituisce una fattispecie negoziale complessa, in cui due contratti si combinano per realizzare la dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione di lavoro, secondo una interposizione autorizzata dall'ordinamento in quanto soggetta a particolari controlli e garanzie, quali condizioni per prevenire il rischio che l'imputazione del rapporto a persona diversa dall'effettivo utilizzatore si presti a forme di elusione delle tutele del lavoratore.
Nell'ambito di tale fattispecie negoziale complessa si ha che il rapporto di lavoro è quello tra agenzia e dipendente e, rispetto ad esso, non rilevano le vicende del contratto concluso tra agenzia ed utilizzatore (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 ottobre 2019, n. 26607).
Quindi, il contratto tra l'agenzia e il dipendente non trova origine in una procedura selettiva quando l'utilizzatore è una pubblica amministrazione. I lavoratori messi a disposizione di questa per la durata della missione, pur svolgendo la loro attività nell'interesse e sotto la direzione dell'ente, non vengono ovviamente reclutati mediante l'espletamento di procedure concorsuali.
Da ciò consegue che non sussiste l'ingiustificata disparità di trattamento denunciata dal giudice rimettente in ragione dell'esclusione dei lavoratori somministrati presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di essere assunti a tempo indeterminato con la modalità prevista dal comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017.
7.– In conclusione, deve essere dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 9, del d.lgs. n. 75 del 2017, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla “stabilizzazione” mediante diretta assunzione a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione utilizzatrice, secondo la modalità prevista dal comma 1 della medesima disposizione”.
Nella specie, l'avviso del 21.7.2021 di ricognizione del personale ai fini della “stabilizzazione ex art.1 comma 268, lettera b, legge n. 234/2021” ribadisce la necessità del “possesso dei requisiti per essere ammessi alla relativa procedura connessa: almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alla data del 30 giugno 2022, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 Con e il 30 giugno 2022 presso l' di o altre amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale”. Pt_1
Pertanto, tenuto conto che la ricorrente non ha prestato servizio alle dipendenze dell'Asp di Catania
o di altro ente del S.S.N, essendo, invero, meramente “utilizzata” dalla convenuta, laddove il rapporto di lavoro risulta instaurato con l'Agenzia del lavoro Synergie s.p.a., del tutto legittima appare l'esclusione della ricorrente dalla procedura di stabilizzazione di cui è causa, risultando, privo di pregio il riferimento di parte ricorrente alle particolari modalità di reclutamento in ragione della situazione straordinaria correlata alla pandemia.
Per completezza, si rileva che, tenuto conto che il primo contratto di somministrazione ha avuto inizio a decorrere dal 10.4.2021, alla data del 30.6.2022, prevista dall'avviso del 21.7.2022, non appare maturato il requisito temporale dei “diciotto mesi di servizio, anche non continuativi” necessari per essere ammessi alla procedura.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
La particolarità e la novità della fattispecie inducono alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Catania, 21.12.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi