Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sia entrata in vigore in conformita' dell'art. 26.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sia entrata in vigore in conformita' dell'art. 26.