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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/11/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1696 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 5.11.2025
Il Giudice dott.ssa CA D'NG, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona della dott.ssa CA D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2675/2023 R.G.
Oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DI GIROLAMO GIUSEPPE ALESSANDRO
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.6.2025 la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' chiedendo dichiararsi l'illegittimità della nota del 15.1.2025 CP_1
con la quale l' ha chiesto la restituzione di somme indebitamente erogate per il CP_1
periodo 2018-2019 pari a € 6740,89 sulla pensione di reversibilità SO 20043872.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha chiesto, pertanto, sulla base di varie CP_1
argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, la causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
In tema di indebito previdenziale si condivide l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, richiamato da ambo le parti, secondo cui, “In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota
d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
Va altresì ricordato che tale principio opera “senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del CP_1
1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (cfr. da ultimo Cass. Sez. L, Sentenza n. 1228 del
20/01/2011).
Tale principio, cui si ritiene di aderire, merita tuttavia applicazione se ed in quanto
“l' convenuto…nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si CP_1
sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011).
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente sia titolare di pensione e l'indebito contestato riguarda la mancata comunicazione entro i termini dei redditi relativi al periodo 2018/2019, ai sensi dell'art. 35 comma 10 bis del decreto-legge 207/2008, introdotto con l'art. 13 comma 6 lettera c) d.l. 78/2010 convertito in legge
122/2010.
L'art 52 L 88/89 prevede:
“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”
L'art 13 L 412/91 interpreta autenticamente l'art 52 sopra citato e dispone :
“1 . Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2 . L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”
L'applicazione della sanatoria deve essere esclusa nel caso in esame, in quanto non risulta un provvedimento definitivo viziato da errore imputabile all' essendo CP_1
l'indebito maturato nel corso degli anni a causa dei redditi annuali percepiti dall'interessato.
In particolare, infatti, l'indebito per essere ripetibile deve essere imputabile ad un errore dell'ente oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati noti.
Ora secondo la Suprema Corte all'art 13 c 1 “si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' «procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
In proposito si è affermato il principio per cui «l'obbligo del/'I. di procedere CP_2
annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra).
Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo CP_1
invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co. 2.” (Cass 3802/19).
Ciò in quanto tra la percezione di una prestazione legata al reddito e la verifica sul mantenersi dei redditi al di sotto del limite legale che condiziona la stessa prestazione nell'an e nel quantum, vi è una sfasatura temporale.
Quanto poi alla decadenza, come sopra indicato, il termine annuale oltre a quanto affermato sopra secondo cui il termine non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo, va precisato che “per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass, 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha possesso di dati reddituali certi (Cass, 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire "entro un anno" dalla verifica, ma "entro l'anno successivo", ove l'aggiunta di un aggettivo ("successivo") risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.”(Cass 3802/19).
Nel caso in esame, come emerge dalle comunicazioni prodotte dall' pur non CP_1
essendo incorso in decadenza nel senso che l'attivazione per il recupero dell'importo richiesto è avvenuto tempestivamente non può dirsi che lo stesso abbia avuto esito positivo nel senso che non essendovi prova positiva della ricezione delle comunicazioni
(indirizzo sconosciuto) da parte della ricorrente, l'indebito non può essere considerato ripetibile, non essendo scaturito da dolo della stessa.
Per le superiori ragioni, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso va accolto;
le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) ) Accerta e dichiara l'inesistenza dell'indebito di cui alla nota del 15.1.2025; 2) Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in euro 886,000 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Marsala, 06.11.2025 il Giudice
CA D'NG
SEZIONE LAVORO
RG. 1696 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 5.11.2025
Il Giudice dott.ssa CA D'NG, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona della dott.ssa CA D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2675/2023 R.G.
Oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DI GIROLAMO GIUSEPPE ALESSANDRO
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.6.2025 la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' chiedendo dichiararsi l'illegittimità della nota del 15.1.2025 CP_1
con la quale l' ha chiesto la restituzione di somme indebitamente erogate per il CP_1
periodo 2018-2019 pari a € 6740,89 sulla pensione di reversibilità SO 20043872.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha chiesto, pertanto, sulla base di varie CP_1
argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, la causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
In tema di indebito previdenziale si condivide l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, richiamato da ambo le parti, secondo cui, “In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota
d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
Va altresì ricordato che tale principio opera “senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del CP_1
1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (cfr. da ultimo Cass. Sez. L, Sentenza n. 1228 del
20/01/2011).
Tale principio, cui si ritiene di aderire, merita tuttavia applicazione se ed in quanto
“l' convenuto…nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si CP_1
sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011).
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente sia titolare di pensione e l'indebito contestato riguarda la mancata comunicazione entro i termini dei redditi relativi al periodo 2018/2019, ai sensi dell'art. 35 comma 10 bis del decreto-legge 207/2008, introdotto con l'art. 13 comma 6 lettera c) d.l. 78/2010 convertito in legge
122/2010.
L'art 52 L 88/89 prevede:
“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”
L'art 13 L 412/91 interpreta autenticamente l'art 52 sopra citato e dispone :
“1 . Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2 . L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”
L'applicazione della sanatoria deve essere esclusa nel caso in esame, in quanto non risulta un provvedimento definitivo viziato da errore imputabile all' essendo CP_1
l'indebito maturato nel corso degli anni a causa dei redditi annuali percepiti dall'interessato.
In particolare, infatti, l'indebito per essere ripetibile deve essere imputabile ad un errore dell'ente oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati noti.
Ora secondo la Suprema Corte all'art 13 c 1 “si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' «procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
In proposito si è affermato il principio per cui «l'obbligo del/'I. di procedere CP_2
annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra).
Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo CP_1
invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co. 2.” (Cass 3802/19).
Ciò in quanto tra la percezione di una prestazione legata al reddito e la verifica sul mantenersi dei redditi al di sotto del limite legale che condiziona la stessa prestazione nell'an e nel quantum, vi è una sfasatura temporale.
Quanto poi alla decadenza, come sopra indicato, il termine annuale oltre a quanto affermato sopra secondo cui il termine non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo, va precisato che “per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass, 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha possesso di dati reddituali certi (Cass, 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire "entro un anno" dalla verifica, ma "entro l'anno successivo", ove l'aggiunta di un aggettivo ("successivo") risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.”(Cass 3802/19).
Nel caso in esame, come emerge dalle comunicazioni prodotte dall' pur non CP_1
essendo incorso in decadenza nel senso che l'attivazione per il recupero dell'importo richiesto è avvenuto tempestivamente non può dirsi che lo stesso abbia avuto esito positivo nel senso che non essendovi prova positiva della ricezione delle comunicazioni
(indirizzo sconosciuto) da parte della ricorrente, l'indebito non può essere considerato ripetibile, non essendo scaturito da dolo della stessa.
Per le superiori ragioni, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso va accolto;
le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) ) Accerta e dichiara l'inesistenza dell'indebito di cui alla nota del 15.1.2025; 2) Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in euro 886,000 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Marsala, 06.11.2025 il Giudice
CA D'NG