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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/12/2025, n. 9894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9894 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18033/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco PASCUCCI, presso il cui studio in Roma, Via del Monte Oppio
15, è elettivamente domiciliato;
attore opponente;
nei confronti di
(C.F. ), in personqa del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Manlio Alberto
GRASSI, presso il cui studio in Milano, Via Manzoni 40, è elettivamente domiciliata;
convenuta opposta;
pagina 1 di 9 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per : Parte_1
come da atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
per Controparte_1
Voglia l'On.le Tribunale di Milano così giudicare:
in via preliminare:
- ove riproposta rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1831/2023 - R.G. n. 1085/2023, emesso dal Tribunale di
Milano in data 23.01.2023, non sussistendo gravi motivi, confermandone l'esecutività.
Nel merito:
- previo rigetto integrale dell'opposizione avversaria e di tutte le domande ivi svolte in via principale e subordinata, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1831/2023 - R.G. n. 1085/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 23.01.2023, con condanna del Signor , nella sua qualità di Parte_1 fideiussore delle obbligazioni assunte da con il conferimento di incarico CP_2 professionale sottoscritto in data 13.05.2021, al pagamento in favore di
[...] al suo domicilio eletto della somma di euro 6.000,00, così come CP_1 garantito da fideiussione, di cui all'art. 11 del contratto di conferimento di incarico professionale del 13.05.2021.
In ogni caso:
- rigettare tutte le eccezioni e domande, anche in via subordinata, di cui all'atto di opposizione, in quanto del tutto prive di fondamento in fatto e in diritto, nonché generiche e/o indeterminate e, per l'effetto, condannare il Signor Parte_1 al pagamento in favore di e al suo domicilio eletto della
[...] Controparte_1 somma di euro 6.000,00, così come da garanzia prestata ai sensi dell'art. 11 del pagina 2 di 9 contratto di conferimento di incarico professionale del 13.05.2021, e/o quella differente somma che verrà ritenuta di giustizia anche secondo equità;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
In via istruttoria:
Previo rigetto delle istanze istruttorie avversarie, con ogni riserva di articolare eventuali mezzi istruttori, anche a prova contraria, e di ulteriore produzione di documenti nei termini delle assegnate memorie.
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società proponeva innanzi al Tribunale di Milano Controparte_1 ricorso monitorio nei confronti della società e del suo A.U e l.r. CP_2
quale fideiussore, assumendo di essere creditrice degli stessi Parte_1 in virtù di un contratto di prestazione di servizi (progettazione di una serie prodotti e la realizzazione di servizi creativi quali “Logo restyling” e “UX/UI platform restyling)
e di un successivo piano di rientro, con la rateizzazione dell'importo dovuto, rispettato solo parzialmente dalla società. Riferiva altresì che in sede di contratto,
si era costituito fideiussore della società debitrice. Pt_2
In accoglimento della domanda, veniva pertanto emesso dal Tribunale di Milano in data 23.01.2023 nei confronti di entrambi i soggetti sopra indicati in solido il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1831/23 per l'importo di Euro
5.600,00 oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione che eccepiva il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto per effetto dell'accordo stipulato tra le due società nel 2022, l'obbligazione di garanzia si era estinta, atteso il carattere novativo della transazione intercorsa. Avanzava altresì istanza ex art. 649 c.p.c. ritenendo la questione sottesa alla domanda di pronta soluzione, e precisando che l'opposta aveva già avviato l'esecuzione nei suoi confronti, notificandogli l'atto di precetto. L'opponente rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che nulla è dovuto a dal sig. CP_1
per tutte le ragioni in premessa evidenziate in fatto e diritto e Parte_1 per l'effetto revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e competenze di lite”
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società opposta Controparte_1 contestava integralmente gli assunti avversari, escludendo recisamente che l'accordo intervenuto tra le società avesse un effetto novativo, ed avesse pertanto comportato l'estinzione della precedente obbligazione principale e di conseguenza, dell'obbligazione di garanzia. Rilevando sotto altro profilo che la società ingiunta era sostanzialmente irreperibile e comunque non aveva proposto CP_2
pagina 4 di 9 opposizione al decreto ingiuntivo emesso anche nei suoi confronti, la società opposta concludeva nei seguenti termini:
“in via preliminare: - rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1831/2023 – R.G. n. 1085/2023, emesso dal
Tribunale di Milano in data 23.01.2023, non sussistendo gravi motivi, confermandone l'esecutività.
Nel merito: - previo rigetto integrale dell'opposizione avversaria e di tutte le domande ivi svolte in via principale e subordinata, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1831/2023 – R.G. n. 1085/2023, emesso dal
Tribunale di Milano in data 23.01.2023, con condanna del Signor Parte_1
nella sua qualità di fideiussore delle obbligazioni assunte da
[...] CP_2 con il conferimento di incarico professionale sottoscritto in data 13.05.2021, al pagamento in favore di al suo domicilio eletto della somma di Controparte_1 euro 6.000,00, così come garantito da fideiussione, di cui all'art. 11 del contratto di conferimento di incarico professionale del 13.05.2021.
In ogni caso:
- rigettare tutte le eccezioni e domande, anche in via subordinata, di cui all'atto di opposizione, in quanto del tutto prive di fondamento in fatto e in diritto, nonché generiche e/o indeterminate e, per l'effetto, condannare il Signor Parte_1 al pagamento in favore di e al suo domicilio eletto della
[...] Controparte_1 somma di euro 6.000,00, così come da garanzia prestata ai sensi dell'art. 11 del contratto di conferimento di incarico professionale del 13.05.2021, e/o quella differente somma che verrà ritenuta di giustizia anche secondo equità;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%”.
Rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dall'opponente, ed assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoriria e rinviata per la pagina 5 di 9 precisazione delle conclusioni.
La presente opposizione risulta all'esito del giudizio ampiamente infondata e non merita pertanto accoglimento.
L'opponente assume il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'azione monitoria oggetto di causa, alla luce della ravvisata natura novativa della transazione intervenuta in data 03.05.2022, cui non aveva partecipato in proprio, e della conseguente estinzione della propria obbligazione di garanzia quale corollario dell'estinzione dell'obbligazione principale di pagamento assunta dalla società
[...]
CP_2
Detta tesi non è minimamente condivisibile.
Deve infatti escludersi che l'accordo sottoscritto dalle società in data 03.05.2022
(doc. 3 fasc. monitorio) possa essere qualificato come transazione.
Come noto, la transazione, ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. è il contratto “col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che puo sorgere tra di loro”
Al di là del nomen juris attribuito dalle parti all'accordo de quo, si osserva che in esso si rinviene soltanto un atto ricognitivo del debito maturato dalla società
[...] ed una semplice rateizzazione del pagamento dovuto: che di atto ricognitivo si CP_2 tratti è peraltro evincibile dalla circostanza – emergente per tabulas – che la creditrice non ha rinunciato all'importo contrattualmente previsto, ma ha semplicemente accettato che l'importo residuo, al netto di parziali acconti già versati, le fosse corrisposto in piu' tranches.
Nessun effetto novativo può pertanto neanche in astratto ravvisarsi nel predetto accordo di natura, come detto eminentemente ricognitiva.
Quand'anche poi si volesse, valorizzando la rinuncia della società opposta a richiedere in via risarcitoria ulteriori somme per il ritardato pagamento, ravvisare comunque nell'accordo de quo una transazione, mai quest'ultima potrebbe essere qualificata come novativa, difettando integralmente i presupposti per definirla tale.
Senza dilungarsi su un tema abbondantemente arato in via interpretativa, nella pagina 6 di 9 presente sede basti osservare che perché la transazione possa essere definita novativa, e pertanto comportare l'estinzione delle obbligazioni originarie, è necessario che vi sia una oggettiva incompatibilità tra la nuova obbligazione e quella preesistente, secondo il principio enunciato in più arresti dalla S.C.
“L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni” (Cass. VI,
6.10.2020 n. 2137);
“La transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell'accordo transattivo, di guisa che dall'atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti. Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso” (Cass.III, 04.07.2011 n. 15444).
Nel caso in esame, l'accordo de quo ripropone la medesima obbligazione di pagamento nel suo stesso ammontare, e non risulta alcuna previsione espressa che faccia inferire che le parti abbiano inteso costituire un'obbligazione diversa, anzi: nella parte conclusiva dell'accordo si legge infatti che “Con l'adempimento tempestivo e integrale della presente transazione, le parti dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione ai fatti o rapporti di cui al presente accordo e dichiarano di rinunciare puramente e pagina 7 di 9 semplicemente ad ogni ulteriore azione e/o pretesa in relazione ai medesimi fatti o rapporti posto che ogni aspetto degli stessi è stato regolato, anche in via transattiva, con la presente scrittura” (doc. 3 cit.).
Permanendo pienamente, alla luce di quanto osservato, la preesistente obbligazione di pagamento dell'importo contrattualmente previsto a carico della società, permane altresì invariata l'obbligazione di garanzia fidejussoria assunta dall'odierno opponente all'art. 11 del contratto di prestazione di servizi stipulato tra le due società nel 2021 (doc.1 fasc. ricorrente).
Sussiste pertanto pienamente la legittimazione passiva dell'odierno opponente.
Non essendo state tempestivamente sollevate dallo stesso altre contestazioni che investano il credito azionato in via monitoria, detto credito deve definirsi pienamente accertato nella presente sede, anche nei confronti dell'odierno opponente, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta, e piena conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista carattere di definitività.
Alla soccombenza dell'opponente consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore molto contenuto della controversia ed all'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nei confronti della società Parte_3
nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda o Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
i – rigetta l'opposizione avvers o il decreto ingiuntivo n. 1831/2023 emesso dal
Tribunale di Milano in data 23.01.2023 a favore della società Controparte_1
[...]
II – condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi
Euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese pagina 8 di 9 generali ed accessori di legge,
Milano, 20 dicembre 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco PASCUCCI, presso il cui studio in Roma, Via del Monte Oppio
15, è elettivamente domiciliato;
attore opponente;
nei confronti di
(C.F. ), in personqa del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Manlio Alberto
GRASSI, presso il cui studio in Milano, Via Manzoni 40, è elettivamente domiciliata;
convenuta opposta;
pagina 1 di 9 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per : Parte_1
come da atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
per Controparte_1
Voglia l'On.le Tribunale di Milano così giudicare:
in via preliminare:
- ove riproposta rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1831/2023 - R.G. n. 1085/2023, emesso dal Tribunale di
Milano in data 23.01.2023, non sussistendo gravi motivi, confermandone l'esecutività.
Nel merito:
- previo rigetto integrale dell'opposizione avversaria e di tutte le domande ivi svolte in via principale e subordinata, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1831/2023 - R.G. n. 1085/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 23.01.2023, con condanna del Signor , nella sua qualità di Parte_1 fideiussore delle obbligazioni assunte da con il conferimento di incarico CP_2 professionale sottoscritto in data 13.05.2021, al pagamento in favore di
[...] al suo domicilio eletto della somma di euro 6.000,00, così come CP_1 garantito da fideiussione, di cui all'art. 11 del contratto di conferimento di incarico professionale del 13.05.2021.
In ogni caso:
- rigettare tutte le eccezioni e domande, anche in via subordinata, di cui all'atto di opposizione, in quanto del tutto prive di fondamento in fatto e in diritto, nonché generiche e/o indeterminate e, per l'effetto, condannare il Signor Parte_1 al pagamento in favore di e al suo domicilio eletto della
[...] Controparte_1 somma di euro 6.000,00, così come da garanzia prestata ai sensi dell'art. 11 del pagina 2 di 9 contratto di conferimento di incarico professionale del 13.05.2021, e/o quella differente somma che verrà ritenuta di giustizia anche secondo equità;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
In via istruttoria:
Previo rigetto delle istanze istruttorie avversarie, con ogni riserva di articolare eventuali mezzi istruttori, anche a prova contraria, e di ulteriore produzione di documenti nei termini delle assegnate memorie.
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società proponeva innanzi al Tribunale di Milano Controparte_1 ricorso monitorio nei confronti della società e del suo A.U e l.r. CP_2
quale fideiussore, assumendo di essere creditrice degli stessi Parte_1 in virtù di un contratto di prestazione di servizi (progettazione di una serie prodotti e la realizzazione di servizi creativi quali “Logo restyling” e “UX/UI platform restyling)
e di un successivo piano di rientro, con la rateizzazione dell'importo dovuto, rispettato solo parzialmente dalla società. Riferiva altresì che in sede di contratto,
si era costituito fideiussore della società debitrice. Pt_2
In accoglimento della domanda, veniva pertanto emesso dal Tribunale di Milano in data 23.01.2023 nei confronti di entrambi i soggetti sopra indicati in solido il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1831/23 per l'importo di Euro
5.600,00 oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione che eccepiva il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto per effetto dell'accordo stipulato tra le due società nel 2022, l'obbligazione di garanzia si era estinta, atteso il carattere novativo della transazione intercorsa. Avanzava altresì istanza ex art. 649 c.p.c. ritenendo la questione sottesa alla domanda di pronta soluzione, e precisando che l'opposta aveva già avviato l'esecuzione nei suoi confronti, notificandogli l'atto di precetto. L'opponente rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che nulla è dovuto a dal sig. CP_1
per tutte le ragioni in premessa evidenziate in fatto e diritto e Parte_1 per l'effetto revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e competenze di lite”
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società opposta Controparte_1 contestava integralmente gli assunti avversari, escludendo recisamente che l'accordo intervenuto tra le società avesse un effetto novativo, ed avesse pertanto comportato l'estinzione della precedente obbligazione principale e di conseguenza, dell'obbligazione di garanzia. Rilevando sotto altro profilo che la società ingiunta era sostanzialmente irreperibile e comunque non aveva proposto CP_2
pagina 4 di 9 opposizione al decreto ingiuntivo emesso anche nei suoi confronti, la società opposta concludeva nei seguenti termini:
“in via preliminare: - rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1831/2023 – R.G. n. 1085/2023, emesso dal
Tribunale di Milano in data 23.01.2023, non sussistendo gravi motivi, confermandone l'esecutività.
Nel merito: - previo rigetto integrale dell'opposizione avversaria e di tutte le domande ivi svolte in via principale e subordinata, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1831/2023 – R.G. n. 1085/2023, emesso dal
Tribunale di Milano in data 23.01.2023, con condanna del Signor Parte_1
nella sua qualità di fideiussore delle obbligazioni assunte da
[...] CP_2 con il conferimento di incarico professionale sottoscritto in data 13.05.2021, al pagamento in favore di al suo domicilio eletto della somma di Controparte_1 euro 6.000,00, così come garantito da fideiussione, di cui all'art. 11 del contratto di conferimento di incarico professionale del 13.05.2021.
In ogni caso:
- rigettare tutte le eccezioni e domande, anche in via subordinata, di cui all'atto di opposizione, in quanto del tutto prive di fondamento in fatto e in diritto, nonché generiche e/o indeterminate e, per l'effetto, condannare il Signor Parte_1 al pagamento in favore di e al suo domicilio eletto della
[...] Controparte_1 somma di euro 6.000,00, così come da garanzia prestata ai sensi dell'art. 11 del contratto di conferimento di incarico professionale del 13.05.2021, e/o quella differente somma che verrà ritenuta di giustizia anche secondo equità;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%”.
Rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dall'opponente, ed assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoriria e rinviata per la pagina 5 di 9 precisazione delle conclusioni.
La presente opposizione risulta all'esito del giudizio ampiamente infondata e non merita pertanto accoglimento.
L'opponente assume il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'azione monitoria oggetto di causa, alla luce della ravvisata natura novativa della transazione intervenuta in data 03.05.2022, cui non aveva partecipato in proprio, e della conseguente estinzione della propria obbligazione di garanzia quale corollario dell'estinzione dell'obbligazione principale di pagamento assunta dalla società
[...]
CP_2
Detta tesi non è minimamente condivisibile.
Deve infatti escludersi che l'accordo sottoscritto dalle società in data 03.05.2022
(doc. 3 fasc. monitorio) possa essere qualificato come transazione.
Come noto, la transazione, ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. è il contratto “col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che puo sorgere tra di loro”
Al di là del nomen juris attribuito dalle parti all'accordo de quo, si osserva che in esso si rinviene soltanto un atto ricognitivo del debito maturato dalla società
[...] ed una semplice rateizzazione del pagamento dovuto: che di atto ricognitivo si CP_2 tratti è peraltro evincibile dalla circostanza – emergente per tabulas – che la creditrice non ha rinunciato all'importo contrattualmente previsto, ma ha semplicemente accettato che l'importo residuo, al netto di parziali acconti già versati, le fosse corrisposto in piu' tranches.
Nessun effetto novativo può pertanto neanche in astratto ravvisarsi nel predetto accordo di natura, come detto eminentemente ricognitiva.
Quand'anche poi si volesse, valorizzando la rinuncia della società opposta a richiedere in via risarcitoria ulteriori somme per il ritardato pagamento, ravvisare comunque nell'accordo de quo una transazione, mai quest'ultima potrebbe essere qualificata come novativa, difettando integralmente i presupposti per definirla tale.
Senza dilungarsi su un tema abbondantemente arato in via interpretativa, nella pagina 6 di 9 presente sede basti osservare che perché la transazione possa essere definita novativa, e pertanto comportare l'estinzione delle obbligazioni originarie, è necessario che vi sia una oggettiva incompatibilità tra la nuova obbligazione e quella preesistente, secondo il principio enunciato in più arresti dalla S.C.
“L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni” (Cass. VI,
6.10.2020 n. 2137);
“La transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell'accordo transattivo, di guisa che dall'atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti. Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso” (Cass.III, 04.07.2011 n. 15444).
Nel caso in esame, l'accordo de quo ripropone la medesima obbligazione di pagamento nel suo stesso ammontare, e non risulta alcuna previsione espressa che faccia inferire che le parti abbiano inteso costituire un'obbligazione diversa, anzi: nella parte conclusiva dell'accordo si legge infatti che “Con l'adempimento tempestivo e integrale della presente transazione, le parti dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione ai fatti o rapporti di cui al presente accordo e dichiarano di rinunciare puramente e pagina 7 di 9 semplicemente ad ogni ulteriore azione e/o pretesa in relazione ai medesimi fatti o rapporti posto che ogni aspetto degli stessi è stato regolato, anche in via transattiva, con la presente scrittura” (doc. 3 cit.).
Permanendo pienamente, alla luce di quanto osservato, la preesistente obbligazione di pagamento dell'importo contrattualmente previsto a carico della società, permane altresì invariata l'obbligazione di garanzia fidejussoria assunta dall'odierno opponente all'art. 11 del contratto di prestazione di servizi stipulato tra le due società nel 2021 (doc.1 fasc. ricorrente).
Sussiste pertanto pienamente la legittimazione passiva dell'odierno opponente.
Non essendo state tempestivamente sollevate dallo stesso altre contestazioni che investano il credito azionato in via monitoria, detto credito deve definirsi pienamente accertato nella presente sede, anche nei confronti dell'odierno opponente, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta, e piena conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista carattere di definitività.
Alla soccombenza dell'opponente consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore molto contenuto della controversia ed all'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nei confronti della società Parte_3
nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda o Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
i – rigetta l'opposizione avvers o il decreto ingiuntivo n. 1831/2023 emesso dal
Tribunale di Milano in data 23.01.2023 a favore della società Controparte_1
[...]
II – condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi
Euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese pagina 8 di 9 generali ed accessori di legge,
Milano, 20 dicembre 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
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