Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 190/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
17.01.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 190/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, C.F. Parte_1
, con sede in DO (CS) alla Via Cent'Acque, 3, rappresentato e difeso dall'avv. Danila P.IVA_1
Gravina, e domiciliato presso il suo studio sito in Paola (CS), Via Temesa, 15,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: ) residente in [...] C.F._1
9, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Gallucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza piazza F.L. Gullo, 88
OPPOSTO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
28.12.2022, con cui veniva ingiunto il pagamento in favore del sig. della complessiva CP_1 somma di € 30.855,77, per mancata corresponsione del TFR maturato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, spese e competenze della procedura monitoria, deducendo: che dalla somma ingiunta vada detratto l'importo di euro 13.741,58, in quanto, per effetto della riforma del 2006, il
TFR del Sig. veniva accantonato dalla mediante la stipula di una polizza CP_1 Parte_1
con n.004336006 del 14 settembre 1990, in virtù della quale sarebbero stati accantonati Controparte_2
e liquidati al beneficiario della stessa – Sig. - € 13.741,58 a titolo di TFR. CP_1
In virtù di quanto esposto, l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 110/2022 e, in via subordinata, rideterminare l'importo dovuto al lavoratore tenendo conto della somma già corrispostagli;
con vittoria di spese di lite.
Si costituiva deducendo: che la polizza stipulata in suo favore dal datore di lavoro nel CP_1
1990 sarebbe stata compensativa dei debiti già maturati nei suoi confronti dalla società, e che non avrebbe in alcun modo connessione con il pagamento del TFR, anche considerando che la polizza è anteriore alla riforma del 2006 e non ha ad oggetto il pagamento del TFR.
In virtù di quanto esposto parte opposta ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione in quanto infondata;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Concessa la provvisoria esecuzione limitatamente alla somma di euro 17.114,19 non oggetto di specifica contestazione, la causa viene decisa con sentenza resa a seguito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
L'opposizione si fonda, infatti, sull'asserita corresponsione in favore del lavoratore della somma di euro 13.741,58, quale acconto sul TFR, per effetto della stipula di una polizza assicurativa, in favore dell'opposto, in data 14.09.1990 e con validità ventennale fino al 14.09.2010.
Parte opposta sul punto ha eccepito l'inconferenza di tale polizza rispetto al proprio diritto al pagamento del TFR nella misura di euro 30.855,77, così come indicata nella busta paga di agosto
2022 e posta a fondamento del monitorio.
L'eccezione è fondata.
La riforma della previdenza complementare, per effetto della Legge 296/2006, art. 1, c. 749, è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.
Da tale data, ciascun lavoratore dipendente doveva decidere se destinare il proprio TFR ancora da maturare alle forme pensionistiche complementari o mantenere lo stesso presso il datore di lavoro. È bene rilevare che il nuovo regime riguarda esclusivamente il TFR che matura dal 1° gennaio
2007. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell'opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2007, i dipendenti del settore privato devono effettuare la scelta di adesione o meno alla previdenza complementare entro il termine di sei mesi dall'assunzione.
A tale scopo, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse opzioni;
il datore di lavoro è altresì tenuto a fornire al lavoratore appositi modelli tramite i quali operare la scelta e a conservare gli stessi compilati dal lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta (D.M. 30 gennaio 2007).
Pertanto, il lavoratore può decidere di aderire alla previdenza complementare, indicando il fondo pensione prescelto e dichiarando la propria volontà di conferirvi a titolo di contribuzione il TFR maturando (assenso esplicito); l'adesione determina l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma indicata e godrà di tutti quei diritti di informazione e partecipazione alla forma previdenziale cui ha aderito;
oppure può decidere di non aderire, dichiarando espressamente il proprio diniego (rifiuto esplicito) e optando per il mantenimento del TFR maturando presso il proprio datore di lavoro;
in tal caso, il prestatore di lavoro può sempre successivamente revocare tale scelta e conferire il TFR ad un fondo pensione complementare.
Qualora il lavoratore lasci passare inutilmente i 6 mesi di tempo previsti dalla legge, l'adesione al fondo pensione categoriale avviene automaticamente, e comporta la devoluzione integrale e obbligatoria del TFR maturando (silenzio – assenso).
Il datore di lavoro è obbligato a trasferire il TFR maturando del dipendente al fondo pensione individuato secondo i criteri definiti dall'art. 8, c. 7, lett. b, D.Lgs. 252/2005.
§ 3. Ebbene, nel caso di specie ritiene il giudicante che tale opzione non sia stata effettuata.
Innanzitutto, la polizza stipulata dalla società opponente con , n.004336006, del 14 Controparte_2 settembre 1990 è stata negoziata in epoca di molto antecedente l'entrata in vigore della L. n. 29672006 innanzi citata, di talché non vi era alcuna possibilità nel 1990 che essa potesse essere riconnessa al pagamento del TFR. Del resto, dall'analisi della polizza prodotta dall'opponente (cfr. all. DOC021 fascicolo ricorrente) si evince chiaramente che si tratti di una polizza in caso di morte o vita a scadenza, in cui gli eventi alternativi generatori del diritto al riscatto del premio consistono nella morte del beneficiario o, altrimenti, alla sua sopravvivenza alla data di scadenza della polizza medesima, nel caso di specie, il 14.09.2010. Ed è proprio tale secondo evento alternativo che ha dato luogo al pagamento della somma di euro 13.741,58 in favore di CP_1 Né risulta in alcun modo che l'importo suddetto sia stato corrisposto per altre causali, tanto meno a titolo di anticipo del TFR.
Nel documento medesimo, peraltro, non vi è alcuna indicazione da cui possa desumersi che la polizza predetta sia una polizza per TFR, che è un prodotto assicurativo del tutto distinto dalla polizza vita/morte.
Infine, parte opponente non ha fornito alcuna prova in giudizio, né di aver sottoposto al sig. CP_1
la possibilità di scegliere un regime di previdenza complementare, ai sensi della L. 296/2006
[...] citata, né che quest'ultimo vi abbia aderito o abbia mai manifestato l'intenzione di optare per una polizza assicurativa per l'accantonamento del TFR in suo favore e del resto, non ha fornito alcuna spiegazione del motivo per cui la busta paga di agosto 2022, redatta dalla medesima società, reca l'importo complessivo di euro 30.855,77 (cfr. all. 1 fascicolo monitorio e fascicolo opposto), se da tale somma doveva essere decurtato quanto già percepito dal lavoratore nel 2010.
Per i motivi innanzi esposti l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va integralmente confermato il decreto ingiuntivo n. 110/2022, R.G.N. 2170/2022, emesso dal Tribunale di Paola sez. Lavoro e
Previdenza, in data 19.12.2022 e notificato in data 28.12.2022.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione 26.001,00 – 52.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Gianluca Gallucci, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il Decreto Ingiuntivo n.
110/2022, R.G.N. 2170/2022, emesso dal Tribunale di Paola sez. Lavoro e Previdenza, in data
19.12.2022 e notificato in data 28.12.2022;
2) Condanna la società in persona del legale rappresentante Pt_1 Parte_1
pro-tempore, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di delle CP_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.629,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Gianluca Gallucci, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi.
Paola, 20.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso