Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2001, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 009 9 3/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Alfredo ROCCHI R.G. N. 3643/99 Rel. Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 2010 Rep. 312 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud. 13/04/00 Consigliere Dott. Sergio DI AMATO ha pronunciato la seguente 569 S ENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GULFO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal lg. ISTRIA 2, presso l'avvocato MURANO G., rappresentato e 6000 per diritti L. 24 GEN. 2001 difeso da se medesimo;
il IL CANCELLIERE
- ricorrente -
LIRE 3000
contro
CANCELLERIA CURATELA DEL FALLIMENTO AEQUATOR COTTAGES SpA;
- intimato avverso la sentenza n. 410/98 della Corte d'Appello di CG575749 CG575724 CATANZARO, depositata il 23/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 udienza del 13/04/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni 836 LOSAVIO;
-1- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. MURANO 40074 DIRITT ANG BA LIRE 2000 LIRE 2000 CANCELLERIA CANCELLERIA BE134943 BE134942 LIRE 2000 CANCELLERI LIRE 2000 CANCELLERI BE134944 BE148584 LIRE 2000 LIRE 2000 CANCELLER CANCELLERIA BE134945 BE148585 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso dell'avv. Nicola UL il Presidente Castrovillari con decreto 3Tribunale di del autorizzò il sequestro conservativo marzo 1992 s.p.a. Aequator Cottages dei beni della (inadempiente alla obbligazione di concludere la vendita di un "villino" avendo ricevuto dal promissario acquirente UL l'acconto di lire 23.920.000 sul prezzo di lire 43milioni), sequestro eseguito con la trascrizione su taluni immobili della stessa società. Il conseguente giudizio per la convalida e il merito fu poi interrotto con dichiarazione resa all'udienza di discussione 23 novembre 1994 - per l'intervenuto fallimento della s.p.a. Aequator Cottages, dichiarato dal Tribunale di Cosenza. Con ricorso 12 dicembre 1994 a norma - l'avv. Nicola UL chiedeva dell'art. 104 1.f. la risoluzione del contratto preliminare di sequestro ecompravendita, la convalida del l'accertamento del proprio credito da ammettersi al passivo in via privilegiata per la restituzione ildell'acconto sul prezzo e risarcimento del danno. Il curatore, benchè comparso alla prima udienza, non si costituì nel giudizio. Il Tribunale di Cosenza con sentenza 8 heard 3 ottobre 1996 dichiarò la inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita, rigettò la domanda di risarcimento dei danni, ammise al passivo del fallimento (alla condizione che il curatore avesse esercitato la facoltà di sciogliersi dal contratto) il credito per lire 23.920.000 del ricorrente - per restituzione dell'acconto sul prezzo con interessi legali dal 25 febbraio 1989, in via chirografaria e per lire 4.000.000 in via privilegiata ex art. 2770 c.c.. La Corte d'appello con la sentenza pubblicata il 23di Catanzaro luglio 1998 - rigettava l'impugnazione dell'avv. Nicola UL sul ritenuto presupposto che la disciplina di cui all'art. 72, ultimo comma, legge fallimentare, comporta la improponibilità della e di domanda di risoluzione del contratto - fatta valere risarcimento dei danni conseguenti dal compratore in bonis davanti al foro fallimentare;
mentre la stessa pretesa, già dall'avv. UL prima della esercitata di fallimento, in quella sede dichiarazione ordinaria può proseguire e trovare (e non in sede fallimentare) la sua decisione. heemi Contro questa decisione l'avv. Nicola UL ha 4 proposto ricorso per cassazione, prospettando due motivi di impugnazione. Il curatore del fallimento della s.p.a. Aequator Cottages non si è costituito in questa fase del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione il 1. prospetta "violazione e falsa ricorrente applicazione" dell'art.72, comma 4, 1. f.; degli " artt. 55 e SS. 101 stessa legge, nonché omesso esame ed insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia" e indica l'errore della Corte di merito nel non aver considerato che il "compratore" in bonis aveva acquisito il diritto alla risoluzione del contratto e al conseguente risarcimento dei danni - già di fallimento della prima della dichiarazione proponendo nei suoi promittente venditrice, giudiziale fondata confronti domanda venditrice (chesull'inadempimento della stessa aveva venduto ad altri il bene promesso) e tale che fu il giudizio con la diritto, interrotto di fallimento della società dichiarazione convenuta, non poteva essere accertato che in sede fallimentare. Rileva per altro il ricorrente la (61814) incongruenza del dispositivo di rigetto della 5 domanda di risarcimento danni, dipendente dalla domanda di risoluzione del contratto, dichiarata invece inammissibile;
e infine segnala che il curatore del fallimento mai aveva inteso di esercitare la facoltà di sciogliersi dal contratto ex art. 72, comma 4, 1.f.. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 101, ultimo comma, 1.f., degli artt. 91 e 92 c.p.c., della tariffa forense approvata con d.m.
5.X.1994, n.585, nonché difetto omessa, insufficiente, di motivazione contraddittoria e lamenta che la Corte di merito - abbia posto a carico del ricorrente ex art. 101 1. f. le spese, quando il ritardo era imputabile alla omessa comunicazione del curatore (in funzione della verifica ex art.92 1.f.) e lo sviluppo del giudizio era dipeso dal mancato esercizio delle facoltà date al curatore dall'art. 101, comma 3, nonché dall'art.72, comma 4, 1.f.; e abbia liquidato onorari e diritti di procuratore oltre i limiti massimi della "tariffa" in rapporto al valore della causa. Il2. primo motivo del ricorso con le precisazioni di cui ora si dirà è fondato e di esso rimane assorbito il BA nell'accoglimento 6 secondo attinente al regolamento delle spese della decisione impugnata.
2.10 Erroneamente la Corte di merito ha la ipotesi di cui nella fattispecie ravvisato all'art. 72, ultimo comma, legge fallimentare, avendo omesso di considerare che al curatore non era data la scelta tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto per la ragione dirimente promissario acquirente prima dellache il UL - dichiarazione del fallimento della promittente venditrice Aequator Cottages s.p.a. aveva reagito all'inadempimento di questa (che aveva venduto a terzi il bene promesso), chiedendo in giudizio la risoluzione del contratto, la restituzione dell'acconto pagato sul prezzo e il risarcimento del conseguente danno: sicchè a norma dell'art. 1453, ultimo comma, C.C. alla Aequator Cottages era in ogni caso interdetta la facoltà di adempiere. Intervenuto il fallimento della stessa società, esecuzione del contratto non poteva perciò la considerarsi sospesa e nel difetto di tale presupposto non poteva trovare applicazione l'art.72 1.f., come aveva compreso lo stesso ioleri curatore che non intese esercitare la opzione 7 astrattamente a lui rimessa dallo stesso disposto, e neppure nello sviluppo del giudizio di secondo grado, in relazione alla pronuncia del Tribunale che aveva ammessO il credito di restituzione del prezzo alla condizione che il curatore avesse dichiarato di sciogliersi dal contratto.
2.2. Ebbene, l'avvocato UL trasferì la cognizione del rapporto, sul quale si fondava la sua pretesa creditoria, nella sede fallimentare con la dichiarazione tardiva ex art. 101 legge fallimentare, che poneva la pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento della promittente venditrice (il diritto potestativo al riguardo era stato quesito prima del fallimento) come presupposto causa petendi della domanda di ammissione al passivo così del credito di restituzione dell'acconto sul prezzo, come di quello per risarcimento danni da inadempimento. Palese è la contraddizione intrinseca alla decisione impugnata: i giudici di merito hanno ammesso il credito di restituzione del prezzo alla condizione che il curatore avesse optato per lo scioglimento del contratto;
nell'implicito riconoscimento della diretta incidenza sul rapporto del sopravvenuto fallimento, hanno dichiarato Wotan 8 inammissibile la domanda di risoluzione del contratto (asserendo che essa doveva esser coltivata davanti al giudice ordinario) e infine dei hanno rigettato la domanda di risarcimento danni, senza avvertire che la controversia non poteva essere in tal modo scissa, perché, realizzata che fosse la condizione con la opzione del curatore per lo scioglimento del contratto, con ciò stesso sarebbe venuto meno il presupposto di una pronuncia costitutiva di risoluzione davanti al giudice ordinario, la cui cognizione si sarebbe perciò limitata all'accertamento dell'inadempimento della promittente venditrice allora in bonis - come fondamento di quella pretesa risarcitoria esercitata in sede fallimentare con la dichiarazione tardiva, ma già in quella sede rigettata.
3. E allora si deve convenire che il UL ha correttamente trasferito nella sede concorsuale la pretesa, già fatta valere prima della dichiarazione di fallimento nei confronti della s.p.a. Aequator Cottages, diretta al riconoscimento dei suoi crediti di restituzione dell'anticipo sul prezzo della promessa compravendita e di risarcimento dei della danni conseguenti all'inadempimento er h W 9 promittente venditrice, dovendo tali crediti necessariamente sottostare alla regola del procedimento esclusivo di accertamento del passivo (art.52 e capo V 1.f.). E poiché la pronuncia di - per inadempimento della risoluzione del contratto costituisce il fondamento società allora in bonis - e da tale pronuncia non di entrambi i crediti derivano a favore della parte non inadempiente che ragioni di crediti partecipi del concorso, anche la domanda volta ad ottenere la risoluzione del deicontratto, come presupposto dell'accertamento crediti, (non v'è ragione che sia coltivata nella sede ordinaria e) deve ritenersi attratta nella sede fallimentare, soggetta al procedimento di verifica. A diversa soluzione la giurisprudenza di legittimità è giunta (Cass. 12396/1998) quando la domanda di risoluzione del contratto, proposta dalla parte non inadempiente nei confronti dell'inadempiente in bonis, sia diretta a conseguire, per l'efficacia retroattiva della pronuncia costitutiva, risultati restitutori in ordine alla titolarità di un bene determinato, come nella fattispecie in cui il contratto di cui sia stata chiesta la risoluzione abbia avuto effetti (reali) di trasferimento della proprietà di uno Wohant 10 specifico bene a favore della parte inadempiente, poi fallita. E in tale fattispecie si è ritenuto che la domanda di risoluzione, diretta al ritrasferimento della titolarità del bene a favore della parte non inadempiente, non sia attratta nella sede fallimentare (giacchè il sopravvenuto fallimento non ha inciso sul rapporto controverso avendo l'adempiente quesito il diritto potestativo alla risoluzione) e dunque prosegua davanti al giudice originariamente adito, dovendo invece essere fatto valere in sede concorsuale il credito accessorio di risarcimento dei danni (la cui ammissione al passivo rimane tuttavia condizionata all'esito del giudizio principale sulla risoluzione del contratto proseguito nella sede ordinaria).
4. Accolto dunque (con la precisazione nel - di restituzione del prezzo senso che i crediti anticipato e di risarcimento dei danni - così come fatti valere, se riconosciuti sussistenti, debbono ritenersi maturati verso la società debitrice prima del suo fallimento e dunque sottostanno alla regola del concorso e secondo la disciplina della par condicio trovano collocazione nello stato passivo: sicchè infondata è la pretesa di prededuzione al riguardo) il primo motivo del ricorso e rimasto 11 assorbito il secondo attinente al regolamento delle spese del giudizio di merito, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Catanzaro diversa sezione per l'esame nel 60000merito di tutte le domande proposte dall'avvocato 310000 Nicola UL con la dichiarazione tardiva ex art. 101 1.f.. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catanzaro, diversa sezione. Roma, 13 aprile 2000 fiomuui loseiri, est, ✓ president.Годи Il Relatore DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 GEN. 2001 IL CANCELLIERE Oggi, Maria Di Nuzzo Manie of IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 7848 - 100 Lre E D SL O I C I F F V 12