Sentenza 17 marzo 2016
Massime • 1
Le dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini preliminari alla polizia giudiziaria dall'indagato che abbia ricevuto solo gli avvisi previsti dall'art. 64, comma terzo, lett. b) e c) cod. proc. pen. e non anche quello di cui alla lettera a) della stessa disposizione, sono utilizzabili nei confronti dei soggetti indagati di reato connesso ma non anche nei riguardi del dichiarante. (Fattispecie relativa a dichiarazioni di indiziati del reato di cui all'art. 10 bis, D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, rese nei confronti di soggetto facente parte dell'equipaggio dell'imbarcazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2016, n. 25613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25613 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2016 |
Testo completo
16 256 1 3/ 16 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -Presidente Dott. ADET TONI NOVIK 1069/2016 N. Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - N. 46290/2015 Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA + sul ricorso proposto da: ALMAGASBI SAUD N. IL 31/10/1994 avverso l'ordinanza n. 1089/2015 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 02/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
. lette/sentite le conclusioni del PG Dott. : . Udit i difensor Avv.; Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Oscar Cedrangolo, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. Fausto Maria Amato, difensore di AS SA, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 settembre 2015, Tribunale di Palermo, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica in sede avverso un provvedimento emesso dal Giudice per indagini preliminari del medesimo Tribunale il 10 agosto 2015, applicava nei confronti di AS SA (indicato anche come SA UD) la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a reati di omicidio volontario avvenuti in acque internazionali il 5 agosto 2015, durante un viaggio compiuto da centinaia di persone partite dalla Libia e migranti verso l'Italia. Il Tribunale rilevava che il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al connesso delitto di cui all'art. 12, comma 3, 3-bis 3-ter d.l.vo 286 del 1998, ritenendo che 1 il predetto aveva condotto o comunque governato una nave di circa metri settanta, che dalla Libia si dirigeva verso le coste italiane con a bordo circa seicento passeggeri, come era risultato dalle dichiarazioni rese da alcuni di essi, ritenute assolutamente attendibili;
che la navigazione era avvenuta in spregio delle più elementari regole di sicurezza, tanto che . dopo poche ore dalla partenza si era verificata un'avaria, il motore si era spento e lo scafo aveva cominciato a imbarcare acqua;
che soltanto poche persone erano dotate di giubbino di salvataggio;
che la nave era stipata di passeggeri fino all'inverosimile (come si è detto, circa seicento persone complessivamente;
la stiva era riempita da duecento persone;
altre erano collocate sulla botola della stiva); che quando la nave aveva iniziato a imbarcare acqua, molti dei passeggeri si erano gettati in mare, a causa del terrore verificatosi, nonché del fatto che all'orizzonte erano stati avvistati i soccorritori;
si era quindi determinato lo sbilanciamento e il ribaltamento del mezzo;
erano morte 26 persone. Il Tribunale riteneva che vi era nesso di causalità tra la condotta degli scafisti e la morte dei passeggeri;
che, tenuto conto delle condizioni in cui il mezzo era partito, l'evento tragico verificatosi era del tutto prevedibile;
che sussisteva 2 l'elemento soggettivo del reato di omicidio volontario con dolo eventuale, poiché l'indagato aveva accettato il rischio del ribaltamento della nave confidando di salvarsi a differenza di numerosi altri soggetti. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente ed elevato sia il pericolo di fuga, in considerazione della pena elevata che l'indagato rischia di subire, dei suoi collegamenti con soggetti residenti fuori dall'Italia, del fatto che vive in Libia e non ha alcun radicamento in Italia;
sia il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desunto dalle caratteristiche oggettive del fatto e non escluso dall'incensuratezza dell'indagato; sia che tali esigenze erano fronteggiabili solo con la custodia in carcere.
2. L'avv. Gaetano Fabio Lanfranca, difensore di AS SA, ha proposto ricorso per cassazione datato 1 ottobre 2015, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 6 cod. pen., e 97 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1999, n. 68. L'ipotizzata azione criminosa si era svolta interamente in acque internazionali, dove la nave era affondata. Il naufragio si era verificato a causa della destabilizzazione dovuta allo spostamento dei passeggeri alla vista dei soccorsi (circostanza questa imprevista e non voluta dall'equipaggio). Non sussiste nessun atto di indagine da cui trarre la prova di precedenti intese perfezionatesi sul territorio italiano al fine di consentire l'ingresso illegale dei migranti.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. c) e lett. e), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 350 e 64 lett. a) cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione in ordine alla questione, sollevata nelle memoria difensiva prodotta all'udienza del 2 settembre 2015, dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria nei giorni 7, 8 e 11 agosto 2015 da indagati per reato connesso. Le dichiarazioni rese dai cittadini extracomunitari sono inutilizzabili, in quanto, come risulta dai verbali del 6 e 7 agosto 2015, ai predetti, pur qualificati espressamente come soggetti sottoposti a indagini per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello 3 Stato, e sentiti con l'assistenza di un difensore, non è stato dato l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3 lett. a), del codice di rito (dette persone erano state escusse alla presenza del difensore e nell'indicata qualità durante il successivo incidente probatorio). Tale omissione determina l'inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni rese dinnanzi alla polizia giudiziaria da SA Md UK, OI AB, Al AN OU, CT OU, NI HA, IL AD, LA El DI AH, KE HA, MA DA, SA AL AM, OU LA, MI LA.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., carenza di motivazione in ordine alle deduzioni e E alle fonti di prova richiamate nella memoria difensiva depositata il 2 ! settembre 2015 in merito all'assenza di gravi indizi di colpevolezza, nonché difetto di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle risultanze dell'incidente probatorio. Il Tribunale è partito dall'assunto che l'indagato sarebbe uno degli scafisti e per tale ragione, avendo accettato di governare il mezzo in violazione delle elementari regole di sicurezza, vada ritenuto responsabile della morte di 26 passeggeri. E però, nel ritenere l'indagato uno degli scafisti, il Tribunale non ha considerato le risultanze dell'incidente probatorio. In particolare, il Tribunale: non ha valutato, quanto alle dichiarazioni di SA Md UK, che costui, nel corso dell'incidente probatorio, ha dedotto il ruolo dell'indagato quale collaboratore dell'equipaggio dall'unica riferita circostanza di averlo visto parlare una sola volta con il capitano;
non ha valutato le dichiarazioni rese da Al AN OU, nel corso dell'incidente probatorio, secondo le quali l'indagato avrebbe unicamente incitato la gente a bordo a non muoversi, talvolta anche con irruenza, arrivando a colpire quelli che stavano vicino a lui per impedire loro di spostarsi;
non ha valutato l'inconciliabilità delle dichiarazioni rese da IL AD con il racconto di altri due passeggeri;
non ha valutato le dichiarazioni di KE AM, il quale ha affermato di aver visto l'indagato, che era un passeggero, fare la fila sulla spiaggia per imbarcarsi, e di non averlo visto fare nulla a bordo;
non ha valutato l'inverosimiglianza delle dichiarazioni di NI HA, secondo le quali l'indagato camminava sui migranti. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla pretesa mancanza della giurisdizione italiana, è infondato. La misura cautelare ora in esame, infatti, è stata adottata, come sopra ricordato, anche con riguardo al reato di cui all'art. 12, comma 3, 3-bis 3-ter d.l.vo 286 del 1998, che si ipotizza commesso dallo stesso Almagasbi contestualmente e che è sottoposto alla giurisdizione italiana. Proprio nell'esaminare lo specifico argomento della giurisdizione nel giudizio avente per oggetto la medesima misura ma con riguardo al reato ora menzionato, questa Corte ha affermato che, in tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti - avvenuto in violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998 a bordo di una imbarcazione priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare - sia stato accertato in acque extraterritoriali, ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito causalmente collegato all'azione e previsto in considerazione delle condizioni del natante. (Sez. 1, Sentenza n. 11165 del 22/12/2015 Cc. - dep. 16/03/2016 - Rv. 266430). Il principio era stato affermato, recentemente, anche con la sentenza di questa Sezione in data 11.3.2014, n. 18354, rv. 262542. Come notato nei precedenti, la materia della immigrazione clandestina pone problemi (di ordine politico, sociale, economico e giuridico) di rilevante entità, di carattere anche internazionale. Il controllo delle frontiere, la salvaguardia della vita umana, la lotta alla criminalità organizzata, sono aspetti dello stesso fenomeno con cui anche la riflessione giudiziaria deve confrontarsi. Costituisce ormai un dato acquisito come la richiesta di soccorso in mare, in ragione dello stato del mezzo o delle condizioni del mare, sia uno strumento previsto e voluto per conseguire il risultato prefisso dello sbarco sulle coste italiane. Attività di soccorso cui ogni Stato è tenuto in forza di convenzioni internazionali (convenzione di Londra del 1 novembre 1974, ratificata con legge 313 del 1980; convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979, ratificata con legge 3 aprile 89 numero 147; convenzione di Montego Bay). Lo sbarco dei migranti, apparentemente conseguenza dello stato di 5 necessità che ha determinato l'intervento dei soccorritori, non è altro che l'ultimo segmento di una attività ab initio pianificata, costituente il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dagli organizzatori del viaggio e l'adempimento dell'obbligo assunto verso i migranti. La condotta dei trafficanti non può essere frazionata, ma deve essere valutata unitariamente e, come è stato affermato da questa Corte con la decisione di questa Sezione del 28/2/2014, Haji Hassan, si deve considerare mirata ad un risultato che viene raggiunto con la provocazione e lo sfruttamento di uno stato di necessità. La volontà di operare in tal senso anima i trafficanti fin dal momento in cui vengono abbandonate le coste africane in vista dell'approdo in terra italiana, senza soluzione di continuità, ancorché l'ultimo tratto del viaggio sia apparentemente riportabile all'operazione di soccorso, di fatto artatamente stimolato a seguito della messa in condizione di grave pericolo dei soggetti, strumentalmente sfruttata. La condotta posta in essere in acque extraterritoriali si lega 5 idealmente a quella da consumarsi in acque territoriali, dove l'azione dei soccorritori nella parte finale della concatenazione causale può definirsi l'azione di un autore mediato, costretto ad intervenire per scongiurare un male più grave (morte dei clandestini). Detta azione realizza, di fatto, quel risultato (ingresso di clandestini in Italia) che la previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, intende scongiurare. Il nesso di causalità non può dirsi interrotto dal fattore sopravvenuto (intervento dei и р о soccorritori) inseritosi nel processo causale produttivo dell'evento, poiché non si tratta di evento anomalo, imprevedibile o eccezionale, ma di fattore messo in conto dai trafficanti per sfruttarlo a proprio favore e : provocato. Orbene, nel caso oggetto dell'odierno scrutinio, risulta, in punto di fatto, che la nave che trasportava i migranti era priva di bandiera e, quindi, non era appartenente ad alcuno Stato. I naufraghi vennero soccorsi da una nave della Marina Militare Irlandese in acque internazionali e trasportati presso il porto di Palermo. Deve affermarsi, richiamando quanto chiarito nelle precedenti pronunce sull'argomento, che l'essersi messi in viaggio su un mezzo marino del genere di quello usato nel caso concreto, con centinaia di persone a bordo, sconta fin dalla partenza l'eventualità che per le condizioni del mare e il carico eccessivo il mezzo sia soggetto ad avaria e si determini la necessità di richiedere soccorso. Quando questa situazione si verifica, l'evento che ne consegue 6 introduzione dei migranti nello Stato è legato causalmente all'azione - dei trafficanti. La giurisdizione del giudice italiano per il reato di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12, si determina prima facie in base all'art. 6 cod. pen., essendosi verificati nelle acque territoriali e sul territorio nazionale l'ingresso dei migranti, cioè l'evento del reato. E la giurisdizione è estesa, naturalmente, ai reati commessi contestualmente, oggetto del medesimo procedimento e della medesima misura cautelare.
2. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla dedotta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, è infondato. Va premesso che, come sostenuto dalla difesa, i migranti sentiti dalla polizia giudiziaria, al momento in cui resero dichiarazioni, erano raggiunti da elementi indizianti per il reato di ingresso clandestino nei territorio dello Stato, di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis. Ciò emerge dal preambolo dei verbali delle suddette dichiarazioni, allegati al ricorso, in cui si afferma che si trattava di «soggetti nei cui confronti erano svolte indagini». Del resto, la polizia giudiziaria che assunse tali atti assicurò la presenza di un difensore d'ufficio, e ciò fornisce ulteriore conferma della consapevolezza che le informazioni raccolte provenivano Чисто non già da soggetti meramente informati dei fatti, ma da soggetti coinvolti nell'indagine come indagati, sia pure di un reato diverso ma certo in collegamento (cosiddetta connessione debole ex articolo 12, lett. c, cod. proc. pen.) con quello ipotizzato a carico dell'odierno ricorrente. La polizia giudiziaria, inoltre, diede loro gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, lett. b) e c), del codice di rito (come si desume dalla lettura della parte iniziale degli allegati verbali), ma non anche quello di cui alla lett. a) del citato articolo. Tuttavia, non è fondata la tesi difensiva, secondo cui l'omessa formulazione ai migranti di quest'ultimo avvertimento comporterebbe l'inutilizzabilità delle loro dichiarazioni anche nei confronti dei terzi. Nella sua originaria formulazione, l'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. stabiliva che «Prima dell'inizio dell'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso». Tale disposizione è stata modificata dall'articolo 2, comma 1, della legge 1 marzo 2001, n. 63, attuativa della riforma costituzionale sul giusto processo, che ha introdotto il seguente testo: Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita 7 che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis». Il suddetto articolo 2 della citata legge n. 63 del 2011, inoltre, ha inserito nell'articolo 64 il comma 3-bis, con cui sono state stabilite le conseguenze processuali derivanti dall'omessa formulazione degli avvisi su indicati, stabilendo che «L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata» e che «In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3 lett. c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone». Orbene, la suddetta legge n. 63 del 2001, come è stato efficacemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ha Mem rappresentato il punto di convergenza e il tentativo di mediazione tra una serie di contrapposte visioni che avevano, da un lato, alimentato la giurisprudenza costituzionale degli anni '90, attenta a rimarcare il valore essenziale delle acquisizioni processuali e a circoscrivere pericolo della : ཟླ་ dispersione dei mezzi di prova, e, dall'altro, indotto reazioni uguali e contrarie, scaturite dalla riforma dell'articolo 111 Cost., ove i valori dell'oralità e del contraddittorio avevano ricevuto la consacrazione del rango costituzionale. In tale cornice, permeata di significativi richiami ai principi dettati al riguardo dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, il legislatore si è inserito dettando una complessa disciplina, attenta a ricomporre o a cercare di ricomporre le linee attraverso le quali - pervenire a una adeguata ponderazione di valori antagonisti, disciplinando nuovamente, ab imis, i contorni delle varie figure dei dichiaranti. L'attenzione ha così finito per concentrarsi, spiegano le Sezioni Unite, su due importanti profili. Per un verso, infatti, si è inteso garantire al massimo il diritto al silenzio, in tutte quelle ipotesi in cui il dichiarante si sarebbe potuto trovare esposto al rischio di vedere 8 compromessa la garanzia del nemo tenetur se detegere: principio di antica e consolidata tradizione che rinviene nello stesso diritto di difesa il proprio naturale fondamento. Sotto altro e contrapposto versante, si sono invece circoscritte le ipotesi di incompatibilità a testimoniare, allargando notevolmente la platea dei dichiaranti, variamente assistiti sul piano defensionale e dei diritti. Le Sezioni Unite hanno chiarito, inoltre, che imputato e testimone non figurano più come soggetti alternativi sul piano processuale, essendosi coniate - in un ordito davvero complesso figure - intermedie, fino a pervenire alla confusione soggettiva nei casi in cui l'imputato, previamente avvisato a norma dell'art. 64, comma 3 lettera c), cod. proc. pen., è chiamato ad assumere la figura e il ruolo del testimone su fatti che concernono la responsabilità di altri. Conseguentemente, il legislatore ha finito con il creare la figura del teste assistito, cioè del teste che è anche imputato (o imputabile) di reato connesso o collegato, la cui dichiarazione, per assumere la forma e il valore giuridico della testimonianza (sia pure con limiti ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dagli artt. 197-bis, comma 6, e 210, comma 6, cod. proc. pen.) non può che essere ancorata al presupposto della scelta dello stesso dichiarante di riferire circostanze relative alla responsabilità altrui, resa consapevole ed efficace dal sistema di avvisi previsti dall'articolo 64, comma 3, cod. proc. pen., e in particolare da quello ex lettera c), con le conseguenze stabilite dal comma 3. (Cass., Sez. Un., n. 33583 del 2015). Ebbene, alla stregua di quanto su riferito, deve notarsi che, per una conclusione sistematicamente coerente e costituzionalmente orientata della disposizione in esame, rispettosa anche dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite nella decisione da ultimo citata, vanno distinte varie ipotesi. Così, in primo luogo, se sono stati dati tutti gli avvisi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 64, comma 3, cod. proc. pen. (come è naturale aspettarsi da un apparato efficiente) le dichiarazioni rese dal dichiarante saranno utilizzabili sia contro lo stesso che contro i terzi. In secondo luogo, nel caso in cui non sia dato l'avviso di cui alla lettera b) dell'articolo 64, comma 3, cod. proc. pen., le dichiarazioni saranno totalmente inutilizzabili, ancorché siano stati dati gli avvisi di cui alla lettera a) e alla lettera c); in tale ipotesi, infatti, la mancanza dell'avvertimento che l'indagato o l'imputato ha facoltà di non rispondere vitiatur et vitiat l'intero interrogatorio. In terzo luogo, se sono stati dati gli avvisi di cui alle lettere a) e b), ma non quello di cui alla lettera c), le 9 dichiarazioni saranno utilizzabili solo contro il dichiarante, ma non nei confronti dei terzi, come si desume dall'espressa previsione in tal senso dell'articolo 64, comma 3-bis, cod. proc. pen. In quarto luogo, se sono stati dati solo gli avvisi di cui alle lettere b) e c), le dichiarazioni saranno utilizzabili solo nei confronti dei terzi, ma non del dichiarante: e tale possibilità discende dal fatto che le accuse mosse dall'indagato o dall'imputato nei confronti di altre persone sono rese consapevoli ed efficaci dal combinato disposto degli avvertimenti previsti dall'articolo 64, comma 3, lettere b) e c), cod. proc. pen. Nel caso concreto, si è verificata l'ultima delle ipotesi elencate, perché ai dichiaranti risultano dati solo gli avvisi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. Ne discende che le dichiarazioni rese da SA Md UK, OI AB, Al AN OU, CT OU, NI HA, IL AD, LA El DI AH, KE HA, MA DA, SA AL AM, OU LA e MI LA sono utilizzabili nei confronti del ricorrente Almagasby.
3. Neppure il terzo motivo può essere accolto. Deve osservarsi che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza di tali indizi. Il controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti né la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione : dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del t 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460). In tema di misure cautelari : personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in 10 ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai suoi limiti, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che E governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. Fer. n. 47748 dell'11.8.2014, rv 261400). Ciò posto, occorre rilevare, con riferimento al caso concreto, che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale per il riesame non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa. Nella sostanza, le censure recano, sul punto dell'accertamento del quadro indiziario, al di là dei vizi formalmente denunciati, considerazioni in fatto, relative all'interpretazione delle dichiarazioni rese da soggetti che sono sopravvissuti alla tragica traversata. In questa sede non è ammesso un intervento che si sovrapponga ai contenuti della decisione adottata dal giudice del merito.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese и ш и р П processuali. Va disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento e al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi degli artt. 92 e 94, co.
1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 11 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 20 GILL 2016 Roma, Il
P. Q. M.
Rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co.
1-ter, disp. att. c.p.p. Si provveda anche ai sensi dell'art. 92 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma il 17 marzo 2016. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE lalib led Luiz Fedrigo s DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 GIU 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA 12