Articolo 25 della Legge 26 aprile 1986, n. 193
Articolo 24Articolo 26
Versione
5 giugno 1986
Art. 25.
Gli enti e le associazioni nautiche, gia' riconosciuti ai sensi dell' articolo 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, conservano, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , come modificato dalla presente legge, i poteri derivanti dall'autorizzazione al rilascio di patenti, gia' conferiti agli stessi.
Entrata in vigore il 5 giugno 1986