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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/11/2025, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. 430/2020 R.G.A.C.
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa ID D'ON, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 6572 /2018 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.183/2018 emessa dal Giudice di pace di santa Maria Capua Vetere il 26.10.2017 e pubblicata l'11.1.2018 , assegnata in decisione all'udienza del 24.06.2025
e vertente
TRA
- (P.IVA , rappresentato e difeso, Parte_2 P.IVA_1 come da mandato in atti, dall'Avv. Filippo Martini (C.F. ) e C.F._1
UL CC DI (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso gli indirizzi p.e.c. dei predetti – PEC: e Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
- (C.F. ) Controparte_1 C.F._3
APPELLATA -CONTUMACE
NONCHE'
, domiciliato presso l' Controparte_2 Controparte_3
assicurativa automobilisti in circolazione internazionale
[...] CP_4
P. IVA , all'indirizzo di posta elettronica
[...] P.IVA_1 Email_3
APPELLATO -CONTUMACE
E domiciliato presso l' CP_5 Controparte_3 assicurativa automobilisti in circolazione internazionale (P. Controparte_4
IVA ), all'indirizzo di posta elettronica P.IVA_1 Email_3
APPELLATO -CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il procuratore per la parte appellante ha concludeso per la declaratoria di nullità della sentenza n.183/2018 emessa in data 26 Ottobre 2017 dal Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere e pubblicata il 11 Gennaio 2018, e ha chiesto in riforma di detta pronuncia accertarsi l'intervenuta estinzione di ogni credito risarcitorio in favore di
[...]
e la non debenza, in suo favore, di alcun importo per i danni patiti in CP_1 conseguenza del sinistro per il quale è giudizio nonché di rigettare le domande formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, condannando la stessa alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della decisione di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 luglio 2018, l' Controparte_3
ha proposto appello avverso la sentenza n. 183/2018 emessa dal Giudice di Pace
[...] di Santa Maria Capua Vetere in data 26 ottobre 2017 e pubblicata l'11 gennaio 2018.
Con tale pronuncia, il Giudice di Pace aveva accolto parzialmente la domanda di Contr risarcimento danni proposta da condannando l' quale garante ex Controparte_1 lege, al pagamento della somma di €. 15.167,87 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice in occasione del sinistro verificatosi il 26 ottobre 2011 in Cancello ed Arnone, lungo la via consolare SP 18, ore 19:45.
La parte attrice aveva dedotto che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo,
[...]
in sella al bici di proprietà di , stava percorrendo la SP CP_1 Parte_3
18 quando veniva urtata dal veicolo Fiat Coupè, tg BP 1053 BX (BG), di proprietà di e, nell'occasione condotta da il quale, Controparte_2 CP_5 nell'ultimare il sorpasso di un mezzo pesante che lo precedeva, nel rientrare repentinamente nella corsia di marcia, aveva urtato la sulla parte laterale sinistra, CP_1 facendola cadere nel fossato presente sul lato destro e la predetta aveva riportato lesioni tali da richiedere il trasporto in Ospedale ove i sanitari avevano diagnosticavano a suo carico “trauma facciale e labiale con FLC al lato vestibolare del labbro superiore ecchimotico con rottura degli incisivi superiori centrale e laterale destro e mobilità del canino superiore destro. Contusione nasale escoriata. Contusione emitorace destro e alla spalla destra. Contusione della gamba destra e della caviglia destra”.
Istruita la causa mediante escussione testi e CTU medico-legale, il Giudice di Pace di
Santa Maria Capua Vetere aveva accolto parzialmente la domanda attorea, ritenendo la responsabilità esclusiva dei convenuti e Controparte_2 CP_5 rispettivamente proprietario e conducente dell'autovettura investitrice nella causazione del sinistro e condannando il convenuto , in persona del Controparte_6 legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni in favore dell'attrice nella Controparte_1 misura di euro 15.167,87, oltre interessi legali dalla data dell'evento lesivo e sino all'effettivo soddisfo, ma aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni relativamente ai danni causati alla bicicletta per mancanza di prova sull'ammontare del danno.
-2. Avverso detta sentenza ha proposto appellol' deducendo in Controparte_3 via preliminare la nullità della sentenza per aver omesso il giudice di primo grado di valutare che l'attrice era già stata integralmente risarcita in virtù di atto di transazione intervenuto con la compagnia assicurativa sulla base di altro giudizio proposto al Giudice di Pace di Napoli Nord.
La società appellante ha precisato al riguardo che con l'atto di transazione intercorso tra la società e la quest'ultima aveva Controparte_7 Controparte_8 ricevuto l'integrale ristoro dei danni mediante il versamento da parte dell'assicurazione della somma di € 18.000,00, oltre € 3.250,00 per le spese legali, relativamente a sinistro avvenuto in data 26 ottobre 2011 ed oggetto di cognizione della pronuncia impugnata ed ha chiesto pertanto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata ed ha proposto domandai di ripetizione dell'indebito con conseguente domanda di condanna della appellata, alla restituzione degli importi percepiti in eseuzione della Controparte_1 sentenza impugnata.
Non si sono costituite le parti appellate.
Il Giudice all'udienza del 24.06.2025 ha riservato la causa in decisione con termini di 60 giorni per il deposito delle conclusioni.
-3. Tanto premesso, in fatto va dichiarata, preliminarmente la contumacia degli appellati non costituiti malgrado regolare notifica ai predetti dell'atto di gravame. -4. Passando al vaglio dell'unico motivo di appello va rilevato che la parte appellante non ha censurato alcun profilo della sentenza impugnata ma ha chiesto dichiararsi la nullità della stessa per omessa valutazione, da parte del primo giudice, della circostanza secondo cui la appellata sarebbe stata già risarcita per il sinistro avvenuto in Controparte_1 data 26.10.2021 in Cancello e Arnone.
Va rilevato che l' appello proposto è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Il Tribunale rileva, preliminarmente, che la società appellante nulla ha provato sulla sussistenza di altro giudizio concernente il medesimo sinistro e quindi la definizione stragiudiziale dello stesso né, sul punto specifico, ha svolto argomenti idonei a scalfire la relativa motivazione del tribunale: non ha né allegato, nè provato, che la
[...] abbia proposto altro e diverso giudizio di risarcimento dei danni per il CP_1 medesimo sinistro innanzi al Giudice di pace di Aversa.
Difatti dall'esame della documentazione allegata all'atto di appello non risulta che sia stato prodotto l'atto di citazione in relazione al giudizio che la avrebbe proposto CP_8 innanzi al Giudice di pace di Aversa.
La parte appellante ha prodotto in atti una missiva con accettazione di una proposta transattiva relativa ad un giudizio pendente ma non vi è prova che detta transazione sia riferibile al giudizio avente ad oggetto il medesimo sinistro.
Peraltro va rilevato che nel report della banca dati della IVASS risulta che la sia CP_8 stata coinvolta in un sinistro nella medesima data ma con un veicolo diverso per marca
( trattasi di Fiat Panda) e targato ( AT591BR) rispetto a quello indicato nell'atto introduttivo di primo grado - Fiat Coupè tg. BP1053BX - .
Alla stregua di tali emergenze e stante l'omesso deposito dell'atto di citazione dal quale ricavare l'esistenza di un analogo giudizio l'assunto difensivo risulta sfornito di prova e quindi infondato.
L'appello pertanto va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata
Ne discende che, conseguentemente, debba essere rigettata la domanda di indebito proposta dalla società appellata, domanda che peraltro, si reputa – in rito- inammissibile perché incorre nel divieto dello ius novorum, ai sensi dell' art. 345 c.c. che è estrinsecazione del doppio grado di giurisdizione, in quanto le domande nuove proposte in appello, perderebbero la possibilità di essere a loro volta appellate.
Va rilevato infine che l'appello in assenza di specifiche censure sulla motivazione impugnata è poi inammissibile essendo ormai passate in giudicato le statuizioni della pronuncia di primo grado non impugnate. -5. Al rigetto del gravame segue la condanna, con la condanna dell'appellante al pagamento, in favore degli appellati delle spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 55/2014, come modificato dal DM n.147/22, dunque per le sole attività effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria, in questa fase;
ciò in applicazione del principio della soccombenza nel governo delle spese
-6. Ricorrono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n.183/2018 emessa dal Giudice di pace di santa Maria Capua
Vetere il 26.10.2017 e pubblicata l'11.1.2018 dall' Parte_2 nei confronti di nonché di nonché di Controparte_9 Controparte_2
nella contumacia degli appellati, così decide: CP_5
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.183/2018 emessa dal
Giudice di pace di santa Maria Capua Vetere il 26.10.2017 e pubblicata l'11.1.2018, impugnata;
- condanna parte appellante al pagamento in favore dei convenuti del complessivo importo di €. 2.700,00 oltre iva e cpa e rimborso come per legge;
- pone a carico della parte appellante il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 09/11/2025
LA GIUDICE
Dott.ssa ID D'ON