Articolo 58 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 57Articolo 59
Versione
5 maggio 1968
Art. 58. Esame del ricorso.

Le sedute del consiglio del collegio nazionale non sono pubbliche.
Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per ricorrere oppure nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti.
Quando il consiglio del collegio nazionale ritiene necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, con le modalita' previste dall'articolo 56 ultimo comma, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione e presa in base agli atti in possesso del consiglio del collegio nazionale.
Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione le singole questioni che indica, raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968