CASS
Ordinanza 15 dicembre 2022
Ordinanza 15 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 15/12/2022, n. 36856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36856 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32911/2019 R.G. proposto da: IFO ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.G. BELLI n. 96, presso lo studio dell’avvocato GENTILE MARCO che li rappresenta e difende;
-ricorrente- contro SILVIA DI GIORGI;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 314/2019 depositata il 30/04/2019, R.G.N. 3143/15; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Civile Ord. Sez. L Num. 36856 Anno 2022 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: MICHELINI GUALTIERO Data pubblicazione: 15/12/2022 2 RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma di sentenza del locale Tribunale, per quanto qui rileva ha condannato I.F.O. - Istituti Fisioterapici Ospitalieri al pagamento in favore di VI Di OR della somma di € 79.792,86, oltre interessi legali, sulla base della riqualificazione del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti in rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto alle differenze retributive correlative, corrispondenti ad inquadramento quale assistente amministrativo, categoria C, CCNL Sanità - personale non medico;
2. avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione I.F.O. con quattro motivi;
la lavoratrice intimata non si è costituita nel presente giudizio;
CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per non avere la Corte d'Appello pronunciato in relazione all'eccezione relativa alla natura privata e distinta del lavoro svolto dalla sig.ra Di OR in esecuzione delle direttive personali del prof. OP ed alla conseguente non riconducibilità agli I.F.O. delle mansioni svolte dalla lavoratrice in tale ambito;
2. con il secondo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., e motivazione assente o comunque solo apparente, per non avere la Corte d'Appello formulato motivazione alcuna in relazione alla dedotta non riconducibilità agli I.F.O. delle direttive impartite dal prof. OP alla sig.ra Di OR, per essere le stesse attinenti alla sfera di attività privata del prof. OP, nonché per avere completamente travisato la prova raccolta in giudizio, che ha 3 confermato l'esistenza di un'ulteriore rapporto di lavoro estraneo agli I.F.O. intercorso tra la sig.ra Di OR ed il prof. OP;
3. con il terzo, violazione degli artt. 1372, 2094, 2126, 2222 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3., c.p.c., per non avere la Corte d'Appello distinto i due diversi rapporti di lavoro e ricondotto gli effetti delle mansioni svolte dalla sig.ra Di OR agli I.F.O. anziché al prof. OP, effettivo datore di lavoro privato, errando nella qualificazione del rapporto di lavoro;
4. i suddetti motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti attinenti alla ricostruzione del rapporto lavorativo tra le parti, sono inammissibili;
5. i giudici di merito hanno qualificato in termini di rapporto di lavoro subordinato con I.F.O. il formale rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra la lavoratrice e detto ente, sulla base dell’accertamento della sussistenza dei requisiti dell’eterodirezione dell’attività lavorativa e dello stabile inserimento della lavoratrice nella struttura, con mansioni di segretaria amministrativa del prof. OP;
6. ad avviso di parte ricorrente, si sarebbe invece dovuta affermare la parallela coesistenza di un rapporto di lavoro con la struttura ospedaliera e di un rapporto di lavoro con il medico, dipendente della struttura ospedaliera, quando svolgeva attività intra-moenia presso clinica esterna;
7. deve tuttavia osservarsi (oltre alla genericità in termini quantitativi della ricostruzione alternativa proposta, che peraltro non critica l’accertamento della natura subordinata del rapporto decennale tra le parti) che si tratta di accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, e che eventuali doglianze relative all’abuso a fini privati della risorsa avrebbero dovuto essere dirette nei confronti del medico di cui la lavoratrice era segretaria , il quale non risulta, invece, chiamato in causa in manleva o a titolo risarcitorio;
4 8. invero, il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018); è esclusa, in ogni caso, una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass. n. 15276/2021); spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 13485/2014, n. 20553/2021); 9. specificamente, proprio la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro, da individuare sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, costituisce un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 14434/2015; v. anche Cass. n. 5436/2019, n. 3407/2022); 10. si osserva, inoltre, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e 5 giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017; 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha riportato le dichiarazioni testimoniali ed esplicitato il percorso logico- argomentativo che l’ha portata ad inferire dal ruolo di responsabile del prof. OP e dalle direttive da questi fornite all’originaria ricorrente la natura subordinata del rapporto oggetto di causa, intercorso con la struttura con la quale erano stati stipulati i contratti di collaborazione, poi in concreto sviluppatisi in termini, appunto, di subordinazione;
11. con il quarto motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt.132 e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per essersi la Corte d'Appello limitata a richiamare la motivazione adottata dal Tribunale, senza considerare lo specifico motivo di appello proposto, omettendo qualsiasi riferimento alle deduzioni formulate dagli I.F.O. nell'impugnazione in relazione a quanto dedotto in relazione alla quantificazione della pretesa e, in particolare, all'indennità per ferie ed al TFR, travisamento della prova per non avere la Corte d'Appello valutato le deduzioni degli istituti in merito al quantum della pretesa ed ai conteggi a confutazione depositati;
12. il motivo non è fondato;
13. ferma l'ammissibilità della motivazione per relationem, il motivo prospetta questioni (divieto di monetizzazione delle ferie non godute da parte dei datori di lavoro pubblici, trattamento di fine rapporto a carico dell'INPDAP) che potrebbero essere rilevanti in caso di avvenuta conversione del rapporto, che nel caso di specie, invece, è stata espressamente esclusa (in realtà, neppure richiesta); risultano perciò inconferenti, nel momento in cui 6 vengono quantificati danni da illegittimo ricorso a rapporto di collaborazione autonomo parametrati alle differenze retributive calcolate in base al CCNL applicato ai dipendenti pubblici, senza costituire, per divieto di legge, un rapporto di lavoro subordinato, le censure che riguardano la gestione dei dipendenti pubblici dell’ente regolarmente assunti;
14. la sentenza impugnata deve pertanto essere confermata;
15. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio per la mancata costituzione della lavoratrice intimata;
16. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 18 ottobre 2022.
-ricorrente- contro SILVIA DI GIORGI;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 314/2019 depositata il 30/04/2019, R.G.N. 3143/15; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Civile Ord. Sez. L Num. 36856 Anno 2022 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: MICHELINI GUALTIERO Data pubblicazione: 15/12/2022 2 RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma di sentenza del locale Tribunale, per quanto qui rileva ha condannato I.F.O. - Istituti Fisioterapici Ospitalieri al pagamento in favore di VI Di OR della somma di € 79.792,86, oltre interessi legali, sulla base della riqualificazione del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti in rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto alle differenze retributive correlative, corrispondenti ad inquadramento quale assistente amministrativo, categoria C, CCNL Sanità - personale non medico;
2. avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione I.F.O. con quattro motivi;
la lavoratrice intimata non si è costituita nel presente giudizio;
CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per non avere la Corte d'Appello pronunciato in relazione all'eccezione relativa alla natura privata e distinta del lavoro svolto dalla sig.ra Di OR in esecuzione delle direttive personali del prof. OP ed alla conseguente non riconducibilità agli I.F.O. delle mansioni svolte dalla lavoratrice in tale ambito;
2. con il secondo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., e motivazione assente o comunque solo apparente, per non avere la Corte d'Appello formulato motivazione alcuna in relazione alla dedotta non riconducibilità agli I.F.O. delle direttive impartite dal prof. OP alla sig.ra Di OR, per essere le stesse attinenti alla sfera di attività privata del prof. OP, nonché per avere completamente travisato la prova raccolta in giudizio, che ha 3 confermato l'esistenza di un'ulteriore rapporto di lavoro estraneo agli I.F.O. intercorso tra la sig.ra Di OR ed il prof. OP;
3. con il terzo, violazione degli artt. 1372, 2094, 2126, 2222 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3., c.p.c., per non avere la Corte d'Appello distinto i due diversi rapporti di lavoro e ricondotto gli effetti delle mansioni svolte dalla sig.ra Di OR agli I.F.O. anziché al prof. OP, effettivo datore di lavoro privato, errando nella qualificazione del rapporto di lavoro;
4. i suddetti motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti attinenti alla ricostruzione del rapporto lavorativo tra le parti, sono inammissibili;
5. i giudici di merito hanno qualificato in termini di rapporto di lavoro subordinato con I.F.O. il formale rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra la lavoratrice e detto ente, sulla base dell’accertamento della sussistenza dei requisiti dell’eterodirezione dell’attività lavorativa e dello stabile inserimento della lavoratrice nella struttura, con mansioni di segretaria amministrativa del prof. OP;
6. ad avviso di parte ricorrente, si sarebbe invece dovuta affermare la parallela coesistenza di un rapporto di lavoro con la struttura ospedaliera e di un rapporto di lavoro con il medico, dipendente della struttura ospedaliera, quando svolgeva attività intra-moenia presso clinica esterna;
7. deve tuttavia osservarsi (oltre alla genericità in termini quantitativi della ricostruzione alternativa proposta, che peraltro non critica l’accertamento della natura subordinata del rapporto decennale tra le parti) che si tratta di accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, e che eventuali doglianze relative all’abuso a fini privati della risorsa avrebbero dovuto essere dirette nei confronti del medico di cui la lavoratrice era segretaria , il quale non risulta, invece, chiamato in causa in manleva o a titolo risarcitorio;
4 8. invero, il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018); è esclusa, in ogni caso, una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass. n. 15276/2021); spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 13485/2014, n. 20553/2021); 9. specificamente, proprio la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro, da individuare sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, costituisce un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 14434/2015; v. anche Cass. n. 5436/2019, n. 3407/2022); 10. si osserva, inoltre, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e 5 giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017; 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha riportato le dichiarazioni testimoniali ed esplicitato il percorso logico- argomentativo che l’ha portata ad inferire dal ruolo di responsabile del prof. OP e dalle direttive da questi fornite all’originaria ricorrente la natura subordinata del rapporto oggetto di causa, intercorso con la struttura con la quale erano stati stipulati i contratti di collaborazione, poi in concreto sviluppatisi in termini, appunto, di subordinazione;
11. con il quarto motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt.132 e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per essersi la Corte d'Appello limitata a richiamare la motivazione adottata dal Tribunale, senza considerare lo specifico motivo di appello proposto, omettendo qualsiasi riferimento alle deduzioni formulate dagli I.F.O. nell'impugnazione in relazione a quanto dedotto in relazione alla quantificazione della pretesa e, in particolare, all'indennità per ferie ed al TFR, travisamento della prova per non avere la Corte d'Appello valutato le deduzioni degli istituti in merito al quantum della pretesa ed ai conteggi a confutazione depositati;
12. il motivo non è fondato;
13. ferma l'ammissibilità della motivazione per relationem, il motivo prospetta questioni (divieto di monetizzazione delle ferie non godute da parte dei datori di lavoro pubblici, trattamento di fine rapporto a carico dell'INPDAP) che potrebbero essere rilevanti in caso di avvenuta conversione del rapporto, che nel caso di specie, invece, è stata espressamente esclusa (in realtà, neppure richiesta); risultano perciò inconferenti, nel momento in cui 6 vengono quantificati danni da illegittimo ricorso a rapporto di collaborazione autonomo parametrati alle differenze retributive calcolate in base al CCNL applicato ai dipendenti pubblici, senza costituire, per divieto di legge, un rapporto di lavoro subordinato, le censure che riguardano la gestione dei dipendenti pubblici dell’ente regolarmente assunti;
14. la sentenza impugnata deve pertanto essere confermata;
15. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio per la mancata costituzione della lavoratrice intimata;
16. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 18 ottobre 2022.