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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/12/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 33/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Adriana Forastiere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 33/2023 promossa da:
(C.F. ), compiutamente generalizzata Parte_1 C.F._1 nell'atto di citazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Minardi del Foro di Ravenna ( ) ed elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F. ), compiutamente generalizzato CP_1 C.F._2 nella comparsa di costituzione e risposta, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Ruggini del Foro di Bologna ( ) ed Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
CONVENUTO OGGETTO: rimborso spese straordinarie per il figlio;
CONCLUSOINI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e che di seguito si trascrivono;
per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice istruttore adito ogni contraria istanza ed eccezione respinta Accertare e dichiarare che il convenuto è tenuto a rimborsare alla attrice CP_1
nella quota del 100% le spese straordinarie anticipate nell'interesse del Parte_1 figlio minore e per l'effetto condannare il convenuto al Persona_1 CP_1 pagamento della somma pari ad € 6.654,54 o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”; per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dei termini ex art. 190 c.p.c., contrariis reiectis: - rigettare integralmente le domande attoree in quanto inammissibili e infondate, anche con riferimento alla richiesta di rivalutazione monetaria, nella specie inapplicabile. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA (4%) come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio chiedendone la condanna Parte_1 CP_1 al rimborso delle spese straordinarie dalla stessa sostenute per il figlio Per_1
(nato il [...] dalla convivenza more uxorio tra le parti), per un complessivo ammontare di €. 6.654,54. Parte attrice esponeva a sostegno quanto segue. In forza del decreto del Tribunale di Ravenna cron. n° 6344/2019 del 02.08.2019, R.G. 5351/2018, con cui era stato recepito l'accordo delle parti, il convenuto era tenuto a corrispondere un contributo mensile di €. 700,00 per il mantenimento del figlio, “oltre al 100% delle spese straordinarie come specificate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna”. Quanto al regime di affidamento del minore, con il suddetto decreto del 2.8.2019 veniva confermato l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare (assegnata a quest'ultima), già stabilito con precedente decreto del Tribunale per i Minorenni di Bologna. Peraltro, il convenuto aveva cominciato a manifestare ostilità rispetto al rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla madre per il minore, soprattutto verso la fine dell'anno 2019, periodo a partire dal quale il figlio rifiutava ogni Per_1 frequentazione con il padre e tutti i familiari del ramo parentale paterno (rapporto tuttora interrotto). Il convenuto e la moglie (con la quale il aveva contratto CP_2 CP_1 matrimonio nel 2016), erano sottoposti a processo penale per i reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne ai danni del figlio . Per_1
Con decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna il 4.11.2021,
era stato provvisoriamente affidato al Servizio Sociale di Faenza, con Per_1 conferma del collocamento presso la madre. Le statuizioni di carattere economico, invece, erano rimaste invariate. Peraltro, le vicissitudini che avevano interessato il nucleo familiare, avevano reso impossibile per la madre ogni forma di dialogo o di collaborazione con il padre e, nell'ambito di tali deteriorati rapporti familiari, il rifiuto del padre di rimborsare le spese straordinarie per il figlio era motivato, per lo più, proprio dall'assenza di preventivo accordo. Elencava, quindi, tutte le spese straordinarie sostenute tra il 2019 e il 2022 – tutte asseritamente compatibili con la situazione economica del padre, il cui reddito netto mensile per l'anno 2018 era di circa €. 6.000,00 - affermando il proprio diritto ad ottenerne il rimborso. Tanto premesso, precisava le conclusioni nei termini di cui alla premessa. Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della pretesa attorea, dichiarandosi peraltro disponibile a versare l'importo di €. 1173,15 ed esponendo a sostegno quanto segue. I difficili rapporti familiari erano da addebitarsi all'atteggiamento litigioso della atteggiamento che aveva raggiunto il proprio apice con la denuncia CP_3 sporta nei confronti suoi e della sua attuale moglie, per molestie sessuali e maltrattamenti ai danni del figlio , esitata in una sentenza di Per_1 assoluzione per insussistenza del fatto. Evidenziava le gravi condotte della madre, cui addebitava la responsabilità della interruzione del rapporto con il figlio, emergenti dalla motivazione della sentenza penale di assoluzione1 (doc. 2 convenuto). Nonostante il conflitto familiare, egli non si era mai sottratto al confronto sulle decisioni relative alla salute, alla scuola, alle attività extrascolastiche del figlio (come emergente proprio dai documenti depositati dalla controparte, quali il doc. 15) e, peraltro, l'attrice era solita evitare ogni condivisione con il padre delle scelte per il figlio, limitandosi a comunicare ex post le spese sostenute. Il provvedimento che disciplina i rapporti economici tra i genitori, quanto alle spese straordinarie, richiama il Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, il quale distingue tra spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori e spese che necessitano di tale preventivo accordo. Evidenziava, quindi, la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dal protocollo ai fini del rimborso con riferimento a ciascuna tipologia di spesa anticipata dalla attrice. Si dichiarava peraltro disponibile a versare le seguenti spese:
“- libri per le vacanze 15.06.2021 – Euro 35,00 (cfr. doc. 23 avversario);
- libri per le vacanze 18.06.2021 – Euro 5,00 (cfr. doc. 23 avversario);
- libri anno 2021/2022 – Euro 154,65 (cfr. doc. 23 avversario);
- cartoleria 02.03.2021 – Euro 13,30 (cfr. doc. 24 avversario); - assicurazione scolastica 2020/2021 – Euro 35,00 (cfr. doc. 25 avversario);
- assicurazione scolastica 2021/2022 – Euro 35,00 (cfr. doc. 26 avversario);
- dizionario per italiano anno scolastico 2021/2022 – Euro 36,90 (cfr. doc. 27 avversario);
- cartoleria 20.04.2022 – Euro 5,60 – carta raccoglitore + tema (cfr. doc. 27 avversario);
- cartoleria 23.02.2022 – Euro 57,40 – pastelli + carta per arte (cfr. doc. 27 avversario);
- cartoleria 26.03.2022 – Euro 18,65 – carta + penne tecnologia (cfr. doc. 27 avversario);
- cartoleria 24.05.2021 – Euro 8,30 (cfr. doc. 28 avversario);
- cartoleria 23.01.2021 – Euro 7,20 (cfr. doc. 28 avversario);
- cartoleria 20.09.2021 – Euro 11,10 – acquerelli (cfr. doc. 28 avversario);
- scarpe da ginnastica per attività motoria a scuola 04.09.2021 – Euro 29,90 (cfr. doc. 29 avversario);
- visita densitometria ossea con ticket 10.03.2022 – Euro 36,15 (cfr. doc. 39 avversario);
- lastra 13.12.2019 – Euro 17,00 (cfr. doc. 40 avversario);
- lastra 13.12.2019 – Euro 17,00 (cfr. doc. 41 avversario);
- visita specialistica per piastrinopenia 22.09.2020 – Euro 202,00 (cfr. doc. 38 avversario).
- corso basket stagione 2021/2022 – Euro 340,00 (cfr. doc. 47);
- divisa basket per stagione 2019/2022 – Euro 38,00 (cfr. doc 49 avversario);
- scarpe da basket per la stagione 2021/2022 del 15.09.2021 – Euro 70,00 (cfr. doc. 50 avversario); così per un totale di €. 1.173,15”. Contestava, invece, la ricorrenza dei presupposti per il rimborso di tutte le altre, non previamente concordate. Con particolare riferimento alla spesa relativa a “viaggio studio programmato per il periodo dal 05.07.2022 – 19.07.2022 a Cirencester UK con l'organizzazione Astrolabio – Euro 2.410,00 (cfr. doc. 52 avversario)”, rilevava che egli aveva manifestato tramite il Servizio sociale la indisponibilità a sostenere i relativi costi. Evidenziava, infine, che le proprie condizioni economiche erano peggiorate rispetto a quelle rappresentate dalla controparte, relative al 2018 (anche in considerazione della vicenda penale che lo aveva coinvolto quale imputato per iniziativa della attrice), avendo subito una contrazione del proprio reddito e dovendo provvedere anche al mantenimento della sua nuova famiglia. Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, la causa veniva spedita per la precisazione delle conclusioni su concorde richiesta delle parti, in assenza di richieste istruttorie. Essa giunge oggi in decisione, all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
***
Con riferimento alle suddette domande e deduzioni, giova premettere che l'attuale disciplina dei rapporti economici tra i genitori risulta essere quella contenuta nel decreto emesso dall'intestato Tribunale il 2.8.2019, il quale, recependo l'accordo delle parti, ha posto a carico del l'obbligo di versare un contributo CP_1 mensile al mantenimento del figlio di €. 700,00, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Eventuali modifiche delle suddette statuizioni economiche che fossero giustificate dal peggioramento della condizione reddituale del padre (peraltro non documentato nel presente procedimento) ovvero dalla eventuale sopravvenuta necessità di mantenere un nuovo nucleo familiare, potrebbero operare solo per il futuro, a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria di modifica del titolo giudiziale.
Giova premettere, altresì, che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori delle spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, poi, tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo, spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto di farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In particolare, secondo consolidata giurisprudenza, recepita in numerosi protocolli in materia di spese straordinarie conclusi da Tribunali e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, contributo per spese dell'abitazione (canone di locazione, utenze, consumi), spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza. Secondo il protocollo adottato dall'intestato Tribunale, riportato a pagg. 7 e 8 della comparsa di risposta:
“Salvo diversa ed ulteriore determinazione, da adottarsi in relazione al caso concreto o in presenza di diversa specifica previsione concordata dalle parti, sono da considerarsi “spese straordinarie”:
- a) spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: - spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); - spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby- sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); - spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
- b) spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori: - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); - spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); - spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica pittura ed altro). - In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.”
Va osservato, peraltro, che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha avuto modo di chiarire che l'assenza della previa concertazione non implica di per sè la irripetibilità delle spese straordinarie sostenute da un genitore nell'interesse del figlio (cfr. Cass. Ordinanza n. 2467 del 08/02/2016 secondo cui: “In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso sportivo ed all'attività scoutistica) effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia”). Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva delle spese straordinarie e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del figlio mediante la valutazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. Ordinanza n. 16175 del 30/07/2015). Più di recente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n° 14564/2023) ha affermato che “In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c.(oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. In tali ipotesi, la valutazione della sussistenza del diritto al rimborso deve essere operata dal giudice, in considerazione di parametri quali l'entità della spesa, l'interesse del minore, la sostenibilità della spesa in rapporto alla capacità economica del genitore (cfr. Cass. n° 6799/2022; Cass. n° 5059/2021; Cass. n° 16175/2015 in tema di stage per l'apprendimento della lingua inglese). Deve tenersi conto, peraltro, anche di quanto espressamente e rigidamente previsto nel titolo giudiziale in merito alla necessità di concordare previamente le spese straordinarie (Cass. Ordinanza 793/2023).
*** Ciò premesso, venendo al caso in esame, in sede di precisazione delle conclusioni il convenuto non ha ribadito la disponibilità manifestata in precedenza di riconoscere alla attrice l'importo di €. 1173,00.
Peraltro, tale importo può ritenersi per la maggior parte dovuto, dovendosi sottrarre - dall'elenco delle spese che il convenuto si era dichiarato disposto a versare riportato sopra - unicamente le spese che possono ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento e, vale a dire, le spese di cartoleria non ricomprese nel “materiale di corredo di inizio anno”, per l'importo di complessivi €. 110,45 e i tre tamponi covid per l'importo complessivo di €. 16,00 (cartoleria 02.03.2021 – Euro 13,30; cartoleria 20.04.2022 – Euro 5,60; cartoleria 23.02.2022 – Euro 57,40 – pastelli + carta per arte;
cartoleria 26.03.2022 – Euro 18,65 – carta + penne tecnologia;
cartoleria 24.05.2021 – Euro 8,30; cartoleria 23.01.2021 – Euro 7,20).
Le spese per libri di testo, dizionari, assicurazione scolastica e quelle mediche effettuate tramite SSN non necessitano di previa concertazione e, quindi, sono dovute.
Le spese per il basket (sia estivo che invernale), pur in assenza di concertazione, devono ritenersi rimborsabili emergendo dagli atti di causa che tale pratica sportiva è sempre stata svolta dal ragazzo, sin dalla tenera età e, pertanto, la relativa spesa, oltre che utile per il benessere psico-fisico del minore, era già esistente nel ménage familiare prima della cessazione della convivenza;
in ogni caso, trattasi di spesa non ingente e sostenibile in base alla capacità reddituale del padre documentata dalla madre sub doc. 64 (è rimasta priva di ogni supporto probatorio nel presente giudizio l'allegazione del convenuto circa l'asserita contrazione del suo reddito).
Quanto alle visite specialistiche, la spesa per “visita specialistica per piastrinopenia del 22.09.2020” deve ritenersi necessaria per la salute del minore, a cui dal luglio 2020 era stata diagnosticata la patologia della “piastrinopenia severa acuta in verosimile Lupus Eritematoso Sistemico ematologico” come da foglio di dimissione del 03.08.2020 che menziona tale accertamento nel programma terapeutico ivi riportato. Parimenti, la spesa per densitometria ossea del 10.03.2022 e quella per le lastre del 13.12.2019, sono dovute in quanto eseguite tramite SSN e comunque necessarie per la salute del ragazzo.
Che tali spese siano state rispondenti all'interesse del minore, poi, pare averlo riconosciuto lo stesso convenuto (inizialmente dichiaratosi disposto a rimborsarle).
Le spese per la visita dermatologica e per il dentista (complessivamente pari ad €. 524,00), considerata la reiterazione delle stesse senza che risulti dimostrata la previa informazione del padre (o, quanto meno, la tempestiva trasmissione della relativa documentazione, ciò che avrebbe consentito al convenuto di beneficiare di una copertura assicurativa), neppure successivamente al novembre 2021 tramite il servizio sociale affidatario, non possono ritenersi rimborsabili, in ragione di quanto prevede il titolo giudiziale (che, da un lato, onera il padre di sostenere tali spese integralmente ma dall'altro, richiamando il protocollo e la necessità di concertazione, valorizza anche il ruolo paterno;
ciò che sarebbe potuto accadere o tramite comunicazioni scritte (anche via e-mail) – come avvenuto in alcune occasioni - o, successivamente, tramite il coinvolgimento del servizio sociale. Quanto al viaggio studio “PER IL PERIODO DAL 05.07.2022- 19.07.2022 A CIRENCESTER UK CON L'ORGANIZZAZIONE ASTROLABIO - € 2.410.00”, dal doc. 59 depositato dalla attrice emerge che il convenuto ha prestato il proprio consenso per il viaggio (tramite il servizio sociale) pur dichiarandosi non disposto a sostenere i relativi costi.
Ebbene, tale dichiarazione non può esonerarlo dall'obbligo di sostenere al 100% la relativa spesa in mancanza di diverso accordo tra le parti (fino ad eventuale modifica della relativa statuizione).
A diverse conclusioni deve giungersi, invece, con riferimento alle seguenti spese:
BRITISH 2020/2021 € 524.00 (doc. 20). BRITISH SCHOOL Controparte_4
STAGIONE 2021/2022 € 525.00 (doc. 21). ESAME KET DELLA BRITISH SCHOOL DOPO 3 ANNI DI FREQUENTAZIONE € 75.00 (doc. 22); VISITA AGONISTICA ASTREA 2020 - € 50.00 (doc. 30) VISITA AGONISTICA ASTREA 2021 - € 55.00 (doc. 31); 2021 - € 140.00 (doc. 46); 30.08.2021- Parte_2 Parte_3
03.09.2021 - € 70.00 (doc. 48); Parte_4
2022 - € 420.00 (doc. 51).
[...]
Va osservato, in proposito, che dal documento 15 depositato dall'attrice emerge come la stessa avesse informato il padre della iscrizione alla British Scool solo per la stagione 2019/2020 e, solo con riferimento a tale stagione, il aveva CP_1 dichiarato di non avere nulla in contrario (pur sostenendo infondatamente di non doverne sostenere i costi, stante il chiaro tenore del titolo giudiziale che, ad oggi, pone a carico del padre il 100% delle spese straordinarie).
Per gli anni successivi il padre non risulta neppure essere stato informato della iscrizione, come pure per le spese connesse alle attività sportive (altre due) diverse dal basket.
Trattandosi di importi non esigui e non strettamente necessari (peraltro, a fronte di un provvedimento che li pone integralmente a carico del padre) la madre avrebbe dovuto concordare tali spese con il padre o, quanto meno, dimostrare di averlo preventivamente informato.
In definitiva, dall'importo preteso dalla attrice, devono essere sottratti:
- L'importo di €. 126,45 per cartoleria e tamponi covid;
- L'importo di €.524,00 per spese mediche non effettuate tramite SSN;
- L'importo di €. 1123,00 per la British school e l'esame, per le stagioni successive a quella 2019/2020;
- €. 735,00 per le visite agonistiche e le attività sportive diverse dal basket;
così per un totale di €. 2.508,45.
La domanda attorea, quindi, può trovare accoglimento limitatamente all'importo di €. 4.146,54, oltre interessi dalla domanda al saldo (esclusa la rivalutazione). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dell'importo per cui la domanda trova accoglimento e dell'assenza di istruttoria costituenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così dispone:
1. In accoglimento parziale della domanda attorea, condanna il convenuto a corrispondere alla attrice €.4.146,54, CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. Condanna il convenuto alla rifusione in favore della attrice delle spese di lite, che liquida in €. 237,00 per esborsi ed €. 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA sui soli compensi, se ed in quanto per legge dovuti
Così deciso in Ravenna, il 5.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Adriana Forastiere 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il riferimento è, in particolare, alle trascrizioni delle registrazioni delle conversazioni tra la madre e il figlio (trascrizioni riportate nelle note della sentenza penale di assoluzione), caratterizzate, secondo la motivazione della sentenza penale, da un approccio fortemente invasivo e suggestivo, idoneo ad inquinare pesantemente le deposizioni del minore ovvero ad alternarne l'adesione alla realtà.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Adriana Forastiere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 33/2023 promossa da:
(C.F. ), compiutamente generalizzata Parte_1 C.F._1 nell'atto di citazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Minardi del Foro di Ravenna ( ) ed elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F. ), compiutamente generalizzato CP_1 C.F._2 nella comparsa di costituzione e risposta, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Ruggini del Foro di Bologna ( ) ed Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
CONVENUTO OGGETTO: rimborso spese straordinarie per il figlio;
CONCLUSOINI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e che di seguito si trascrivono;
per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice istruttore adito ogni contraria istanza ed eccezione respinta Accertare e dichiarare che il convenuto è tenuto a rimborsare alla attrice CP_1
nella quota del 100% le spese straordinarie anticipate nell'interesse del Parte_1 figlio minore e per l'effetto condannare il convenuto al Persona_1 CP_1 pagamento della somma pari ad € 6.654,54 o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”; per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dei termini ex art. 190 c.p.c., contrariis reiectis: - rigettare integralmente le domande attoree in quanto inammissibili e infondate, anche con riferimento alla richiesta di rivalutazione monetaria, nella specie inapplicabile. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA (4%) come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio chiedendone la condanna Parte_1 CP_1 al rimborso delle spese straordinarie dalla stessa sostenute per il figlio Per_1
(nato il [...] dalla convivenza more uxorio tra le parti), per un complessivo ammontare di €. 6.654,54. Parte attrice esponeva a sostegno quanto segue. In forza del decreto del Tribunale di Ravenna cron. n° 6344/2019 del 02.08.2019, R.G. 5351/2018, con cui era stato recepito l'accordo delle parti, il convenuto era tenuto a corrispondere un contributo mensile di €. 700,00 per il mantenimento del figlio, “oltre al 100% delle spese straordinarie come specificate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna”. Quanto al regime di affidamento del minore, con il suddetto decreto del 2.8.2019 veniva confermato l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare (assegnata a quest'ultima), già stabilito con precedente decreto del Tribunale per i Minorenni di Bologna. Peraltro, il convenuto aveva cominciato a manifestare ostilità rispetto al rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla madre per il minore, soprattutto verso la fine dell'anno 2019, periodo a partire dal quale il figlio rifiutava ogni Per_1 frequentazione con il padre e tutti i familiari del ramo parentale paterno (rapporto tuttora interrotto). Il convenuto e la moglie (con la quale il aveva contratto CP_2 CP_1 matrimonio nel 2016), erano sottoposti a processo penale per i reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne ai danni del figlio . Per_1
Con decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna il 4.11.2021,
era stato provvisoriamente affidato al Servizio Sociale di Faenza, con Per_1 conferma del collocamento presso la madre. Le statuizioni di carattere economico, invece, erano rimaste invariate. Peraltro, le vicissitudini che avevano interessato il nucleo familiare, avevano reso impossibile per la madre ogni forma di dialogo o di collaborazione con il padre e, nell'ambito di tali deteriorati rapporti familiari, il rifiuto del padre di rimborsare le spese straordinarie per il figlio era motivato, per lo più, proprio dall'assenza di preventivo accordo. Elencava, quindi, tutte le spese straordinarie sostenute tra il 2019 e il 2022 – tutte asseritamente compatibili con la situazione economica del padre, il cui reddito netto mensile per l'anno 2018 era di circa €. 6.000,00 - affermando il proprio diritto ad ottenerne il rimborso. Tanto premesso, precisava le conclusioni nei termini di cui alla premessa. Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della pretesa attorea, dichiarandosi peraltro disponibile a versare l'importo di €. 1173,15 ed esponendo a sostegno quanto segue. I difficili rapporti familiari erano da addebitarsi all'atteggiamento litigioso della atteggiamento che aveva raggiunto il proprio apice con la denuncia CP_3 sporta nei confronti suoi e della sua attuale moglie, per molestie sessuali e maltrattamenti ai danni del figlio , esitata in una sentenza di Per_1 assoluzione per insussistenza del fatto. Evidenziava le gravi condotte della madre, cui addebitava la responsabilità della interruzione del rapporto con il figlio, emergenti dalla motivazione della sentenza penale di assoluzione1 (doc. 2 convenuto). Nonostante il conflitto familiare, egli non si era mai sottratto al confronto sulle decisioni relative alla salute, alla scuola, alle attività extrascolastiche del figlio (come emergente proprio dai documenti depositati dalla controparte, quali il doc. 15) e, peraltro, l'attrice era solita evitare ogni condivisione con il padre delle scelte per il figlio, limitandosi a comunicare ex post le spese sostenute. Il provvedimento che disciplina i rapporti economici tra i genitori, quanto alle spese straordinarie, richiama il Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, il quale distingue tra spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori e spese che necessitano di tale preventivo accordo. Evidenziava, quindi, la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dal protocollo ai fini del rimborso con riferimento a ciascuna tipologia di spesa anticipata dalla attrice. Si dichiarava peraltro disponibile a versare le seguenti spese:
“- libri per le vacanze 15.06.2021 – Euro 35,00 (cfr. doc. 23 avversario);
- libri per le vacanze 18.06.2021 – Euro 5,00 (cfr. doc. 23 avversario);
- libri anno 2021/2022 – Euro 154,65 (cfr. doc. 23 avversario);
- cartoleria 02.03.2021 – Euro 13,30 (cfr. doc. 24 avversario); - assicurazione scolastica 2020/2021 – Euro 35,00 (cfr. doc. 25 avversario);
- assicurazione scolastica 2021/2022 – Euro 35,00 (cfr. doc. 26 avversario);
- dizionario per italiano anno scolastico 2021/2022 – Euro 36,90 (cfr. doc. 27 avversario);
- cartoleria 20.04.2022 – Euro 5,60 – carta raccoglitore + tema (cfr. doc. 27 avversario);
- cartoleria 23.02.2022 – Euro 57,40 – pastelli + carta per arte (cfr. doc. 27 avversario);
- cartoleria 26.03.2022 – Euro 18,65 – carta + penne tecnologia (cfr. doc. 27 avversario);
- cartoleria 24.05.2021 – Euro 8,30 (cfr. doc. 28 avversario);
- cartoleria 23.01.2021 – Euro 7,20 (cfr. doc. 28 avversario);
- cartoleria 20.09.2021 – Euro 11,10 – acquerelli (cfr. doc. 28 avversario);
- scarpe da ginnastica per attività motoria a scuola 04.09.2021 – Euro 29,90 (cfr. doc. 29 avversario);
- visita densitometria ossea con ticket 10.03.2022 – Euro 36,15 (cfr. doc. 39 avversario);
- lastra 13.12.2019 – Euro 17,00 (cfr. doc. 40 avversario);
- lastra 13.12.2019 – Euro 17,00 (cfr. doc. 41 avversario);
- visita specialistica per piastrinopenia 22.09.2020 – Euro 202,00 (cfr. doc. 38 avversario).
- corso basket stagione 2021/2022 – Euro 340,00 (cfr. doc. 47);
- divisa basket per stagione 2019/2022 – Euro 38,00 (cfr. doc 49 avversario);
- scarpe da basket per la stagione 2021/2022 del 15.09.2021 – Euro 70,00 (cfr. doc. 50 avversario); così per un totale di €. 1.173,15”. Contestava, invece, la ricorrenza dei presupposti per il rimborso di tutte le altre, non previamente concordate. Con particolare riferimento alla spesa relativa a “viaggio studio programmato per il periodo dal 05.07.2022 – 19.07.2022 a Cirencester UK con l'organizzazione Astrolabio – Euro 2.410,00 (cfr. doc. 52 avversario)”, rilevava che egli aveva manifestato tramite il Servizio sociale la indisponibilità a sostenere i relativi costi. Evidenziava, infine, che le proprie condizioni economiche erano peggiorate rispetto a quelle rappresentate dalla controparte, relative al 2018 (anche in considerazione della vicenda penale che lo aveva coinvolto quale imputato per iniziativa della attrice), avendo subito una contrazione del proprio reddito e dovendo provvedere anche al mantenimento della sua nuova famiglia. Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, la causa veniva spedita per la precisazione delle conclusioni su concorde richiesta delle parti, in assenza di richieste istruttorie. Essa giunge oggi in decisione, all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
***
Con riferimento alle suddette domande e deduzioni, giova premettere che l'attuale disciplina dei rapporti economici tra i genitori risulta essere quella contenuta nel decreto emesso dall'intestato Tribunale il 2.8.2019, il quale, recependo l'accordo delle parti, ha posto a carico del l'obbligo di versare un contributo CP_1 mensile al mantenimento del figlio di €. 700,00, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Eventuali modifiche delle suddette statuizioni economiche che fossero giustificate dal peggioramento della condizione reddituale del padre (peraltro non documentato nel presente procedimento) ovvero dalla eventuale sopravvenuta necessità di mantenere un nuovo nucleo familiare, potrebbero operare solo per il futuro, a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria di modifica del titolo giudiziale.
Giova premettere, altresì, che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori delle spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, poi, tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo, spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto di farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In particolare, secondo consolidata giurisprudenza, recepita in numerosi protocolli in materia di spese straordinarie conclusi da Tribunali e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, contributo per spese dell'abitazione (canone di locazione, utenze, consumi), spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza. Secondo il protocollo adottato dall'intestato Tribunale, riportato a pagg. 7 e 8 della comparsa di risposta:
“Salvo diversa ed ulteriore determinazione, da adottarsi in relazione al caso concreto o in presenza di diversa specifica previsione concordata dalle parti, sono da considerarsi “spese straordinarie”:
- a) spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: - spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); - spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby- sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); - spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
- b) spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori: - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); - spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); - spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica pittura ed altro). - In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.”
Va osservato, peraltro, che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha avuto modo di chiarire che l'assenza della previa concertazione non implica di per sè la irripetibilità delle spese straordinarie sostenute da un genitore nell'interesse del figlio (cfr. Cass. Ordinanza n. 2467 del 08/02/2016 secondo cui: “In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso sportivo ed all'attività scoutistica) effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia”). Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva delle spese straordinarie e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del figlio mediante la valutazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. Ordinanza n. 16175 del 30/07/2015). Più di recente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n° 14564/2023) ha affermato che “In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c.(oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. In tali ipotesi, la valutazione della sussistenza del diritto al rimborso deve essere operata dal giudice, in considerazione di parametri quali l'entità della spesa, l'interesse del minore, la sostenibilità della spesa in rapporto alla capacità economica del genitore (cfr. Cass. n° 6799/2022; Cass. n° 5059/2021; Cass. n° 16175/2015 in tema di stage per l'apprendimento della lingua inglese). Deve tenersi conto, peraltro, anche di quanto espressamente e rigidamente previsto nel titolo giudiziale in merito alla necessità di concordare previamente le spese straordinarie (Cass. Ordinanza 793/2023).
*** Ciò premesso, venendo al caso in esame, in sede di precisazione delle conclusioni il convenuto non ha ribadito la disponibilità manifestata in precedenza di riconoscere alla attrice l'importo di €. 1173,00.
Peraltro, tale importo può ritenersi per la maggior parte dovuto, dovendosi sottrarre - dall'elenco delle spese che il convenuto si era dichiarato disposto a versare riportato sopra - unicamente le spese che possono ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento e, vale a dire, le spese di cartoleria non ricomprese nel “materiale di corredo di inizio anno”, per l'importo di complessivi €. 110,45 e i tre tamponi covid per l'importo complessivo di €. 16,00 (cartoleria 02.03.2021 – Euro 13,30; cartoleria 20.04.2022 – Euro 5,60; cartoleria 23.02.2022 – Euro 57,40 – pastelli + carta per arte;
cartoleria 26.03.2022 – Euro 18,65 – carta + penne tecnologia;
cartoleria 24.05.2021 – Euro 8,30; cartoleria 23.01.2021 – Euro 7,20).
Le spese per libri di testo, dizionari, assicurazione scolastica e quelle mediche effettuate tramite SSN non necessitano di previa concertazione e, quindi, sono dovute.
Le spese per il basket (sia estivo che invernale), pur in assenza di concertazione, devono ritenersi rimborsabili emergendo dagli atti di causa che tale pratica sportiva è sempre stata svolta dal ragazzo, sin dalla tenera età e, pertanto, la relativa spesa, oltre che utile per il benessere psico-fisico del minore, era già esistente nel ménage familiare prima della cessazione della convivenza;
in ogni caso, trattasi di spesa non ingente e sostenibile in base alla capacità reddituale del padre documentata dalla madre sub doc. 64 (è rimasta priva di ogni supporto probatorio nel presente giudizio l'allegazione del convenuto circa l'asserita contrazione del suo reddito).
Quanto alle visite specialistiche, la spesa per “visita specialistica per piastrinopenia del 22.09.2020” deve ritenersi necessaria per la salute del minore, a cui dal luglio 2020 era stata diagnosticata la patologia della “piastrinopenia severa acuta in verosimile Lupus Eritematoso Sistemico ematologico” come da foglio di dimissione del 03.08.2020 che menziona tale accertamento nel programma terapeutico ivi riportato. Parimenti, la spesa per densitometria ossea del 10.03.2022 e quella per le lastre del 13.12.2019, sono dovute in quanto eseguite tramite SSN e comunque necessarie per la salute del ragazzo.
Che tali spese siano state rispondenti all'interesse del minore, poi, pare averlo riconosciuto lo stesso convenuto (inizialmente dichiaratosi disposto a rimborsarle).
Le spese per la visita dermatologica e per il dentista (complessivamente pari ad €. 524,00), considerata la reiterazione delle stesse senza che risulti dimostrata la previa informazione del padre (o, quanto meno, la tempestiva trasmissione della relativa documentazione, ciò che avrebbe consentito al convenuto di beneficiare di una copertura assicurativa), neppure successivamente al novembre 2021 tramite il servizio sociale affidatario, non possono ritenersi rimborsabili, in ragione di quanto prevede il titolo giudiziale (che, da un lato, onera il padre di sostenere tali spese integralmente ma dall'altro, richiamando il protocollo e la necessità di concertazione, valorizza anche il ruolo paterno;
ciò che sarebbe potuto accadere o tramite comunicazioni scritte (anche via e-mail) – come avvenuto in alcune occasioni - o, successivamente, tramite il coinvolgimento del servizio sociale. Quanto al viaggio studio “PER IL PERIODO DAL 05.07.2022- 19.07.2022 A CIRENCESTER UK CON L'ORGANIZZAZIONE ASTROLABIO - € 2.410.00”, dal doc. 59 depositato dalla attrice emerge che il convenuto ha prestato il proprio consenso per il viaggio (tramite il servizio sociale) pur dichiarandosi non disposto a sostenere i relativi costi.
Ebbene, tale dichiarazione non può esonerarlo dall'obbligo di sostenere al 100% la relativa spesa in mancanza di diverso accordo tra le parti (fino ad eventuale modifica della relativa statuizione).
A diverse conclusioni deve giungersi, invece, con riferimento alle seguenti spese:
BRITISH 2020/2021 € 524.00 (doc. 20). BRITISH SCHOOL Controparte_4
STAGIONE 2021/2022 € 525.00 (doc. 21). ESAME KET DELLA BRITISH SCHOOL DOPO 3 ANNI DI FREQUENTAZIONE € 75.00 (doc. 22); VISITA AGONISTICA ASTREA 2020 - € 50.00 (doc. 30) VISITA AGONISTICA ASTREA 2021 - € 55.00 (doc. 31); 2021 - € 140.00 (doc. 46); 30.08.2021- Parte_2 Parte_3
03.09.2021 - € 70.00 (doc. 48); Parte_4
2022 - € 420.00 (doc. 51).
[...]
Va osservato, in proposito, che dal documento 15 depositato dall'attrice emerge come la stessa avesse informato il padre della iscrizione alla British Scool solo per la stagione 2019/2020 e, solo con riferimento a tale stagione, il aveva CP_1 dichiarato di non avere nulla in contrario (pur sostenendo infondatamente di non doverne sostenere i costi, stante il chiaro tenore del titolo giudiziale che, ad oggi, pone a carico del padre il 100% delle spese straordinarie).
Per gli anni successivi il padre non risulta neppure essere stato informato della iscrizione, come pure per le spese connesse alle attività sportive (altre due) diverse dal basket.
Trattandosi di importi non esigui e non strettamente necessari (peraltro, a fronte di un provvedimento che li pone integralmente a carico del padre) la madre avrebbe dovuto concordare tali spese con il padre o, quanto meno, dimostrare di averlo preventivamente informato.
In definitiva, dall'importo preteso dalla attrice, devono essere sottratti:
- L'importo di €. 126,45 per cartoleria e tamponi covid;
- L'importo di €.524,00 per spese mediche non effettuate tramite SSN;
- L'importo di €. 1123,00 per la British school e l'esame, per le stagioni successive a quella 2019/2020;
- €. 735,00 per le visite agonistiche e le attività sportive diverse dal basket;
così per un totale di €. 2.508,45.
La domanda attorea, quindi, può trovare accoglimento limitatamente all'importo di €. 4.146,54, oltre interessi dalla domanda al saldo (esclusa la rivalutazione). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dell'importo per cui la domanda trova accoglimento e dell'assenza di istruttoria costituenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così dispone:
1. In accoglimento parziale della domanda attorea, condanna il convenuto a corrispondere alla attrice €.4.146,54, CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. Condanna il convenuto alla rifusione in favore della attrice delle spese di lite, che liquida in €. 237,00 per esborsi ed €. 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA sui soli compensi, se ed in quanto per legge dovuti
Così deciso in Ravenna, il 5.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Adriana Forastiere 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il riferimento è, in particolare, alle trascrizioni delle registrazioni delle conversazioni tra la madre e il figlio (trascrizioni riportate nelle note della sentenza penale di assoluzione), caratterizzate, secondo la motivazione della sentenza penale, da un approccio fortemente invasivo e suggestivo, idoneo ad inquinare pesantemente le deposizioni del minore ovvero ad alternarne l'adesione alla realtà.