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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/12/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2343/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to BELLAMIO SERENA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to ANGELA GREGO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 17.10.2025 e cioè “disporre, a carico del sig. un contributo Parte_1
mensile pari ad € 400,00, a titolo di concorso al mantenimento del figlio
1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da Persona_1
corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note;
2. disporre che i genitori concorrano nella misura del 80%
a carico del padre e del 20% a carico della madre alle spese straordinarie per la salute e l'educazione del figlio maggiorenne secondo le modalità Per_1
indicate in materia dal protocollo di Intesa tra magistrati ed Avvocati in vigore presso l'intestato Tribunale;
3. quanto alle detrazioni fiscali per le spese sostenute in favore di ove previste, disporre che i genitori le Per_1
detrarranno nella medesima misura della loro partecipazione, ovvero 80% il padre e 20% la madre.
4. disporsi che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, né nei confronti della figlia maggiorenne
[...]
essendo essi economicamente autosufficienti e dotati di capacità Persona_2
lavorativa”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 24/12/2024 ha chiesto la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Caorle (VE), in data 7 ottobre 2000, trascritto nei registri del CP_1
Comune di Caorle nell'anno 2000, parte II, n. 2, serie A, dal quale sono nati due figli: , nata in data [...] e Persona_2 Persona_1
, nato il [...], alle seguenti condizioni: “Pronunciare sentenza
[...]
immediata sullo status, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07 ottobre 2000 in Caorle tra i signori Parte_1
e , ordinando ogni conseguente annotazione nei registri
[...] CP_1
dello stato civile del Comune di Caorle (VE), alle seguenti condizioni: 1.
disporre, a carico del sig. un contributo mensile pari ad € Parte_1
250,00, ovvero della misura maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia a titolo di concorso al mantenimento del figlio da Persona_1
2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note;
2.
disporre che i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la salute e l'educazione del figlio maggiorenne Per_1
secondo le modalità indicate in materia dal protocollo di Intesa tra magistrati ed Avvocati in vigore presso l'intestato Tribunale;
3. quanto alle detrazioni fiscali per le spese sostenute in favore di ove previste, disporre che i Per_1
genitori le detrarranno nella misura dell'50% ciascuno.
4. disporsi che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, né nei confronti della figlia maggiorenne essendo essi economicamente autosufficienti e Persona_2
dotati di capacità lavorativa. In via istruttoria: si chiede all'Ill.mo Giudice di ordinare al Villaggio Turistico Internazionale Srl corrente in San Michele Al
Tagliamento (VE) Via delle Colonie di esibire le buste paga percepite dalla sig.ra nel corso dell'anno 2024 nonché, se ritenuto opportuno CP_1
ai fini del decidere, autorizzare il ricorrente ad acquisire presso l'Agenzia delle
Entrate, l'Inps ed il centro per l'impiego di tutta Italia documentazione attestante la capacità economica della resistente nonché copia del contratto preliminare di vendita dell'abitazione coniugale, qualora registrato. Ogni
ulteriore istanza riservata”.
, nel costituirsi nel procedimento, ha chiesto: “a. CP_1
scioglimento del matrimonio si aderisce alla domanda di parte ricorrente di scioglimento del matrimonio, nulla opponendosi;
b. statuizioni in ordine all'assegno per il coniuge nulla disporsi, richiamate le deduzioni in proemio;
c. contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiore di età ma non economicamente autosufficiente (n. 2005) rigettarsi, Persona_1
perché destituita di ragione e fondamento, l'istanza di parte ricorrente di riduzione del contributo al mantenimento ordinario di cui di epigrafe disposto in sede di separazione dei coniugi con la sentenza del Tribunale di Pordenone
3 n. 280 del 15.04.2024, e per l'effetto confermarsi l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire alle esigenze di vita del figlio Parte_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nella misura di €
400,00 mensili, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, corrispondendo detto importo alla madre convivente, CP_1
, secondo le modalità e i termini attualmente in essere;
d. spese
[...]
straordinarie da sostenersi per il figlio maggiore di età ma non economicamente autosufficiente (n. 2005) rigettarsi, Persona_1
perché destituita di ragione e fondamento, l'istanza di parte ricorrente di riduzione del contributo a titolo di spese straordinarie di cui di epigrafe disposto in sede di separazione dei coniugi con la sentenza del Tribunale di
Pordenone n. 280 del 15.04.2024, e per l'effetto confermarsi l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire, secondo il relativo Protocollo in Parte_1
uso presso il Tribunale di Pordenone, alle spese straordinarie tutte, ivi comprese quelle scolastiche e sanitarie (ma non, per ovvi motivi, quelle di
“educazione”, come scrive il ricorrente nelle proprie conclusioni a pag. 10 del ricorso), del figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, nella misura dell'80%, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, direttamente provvedendosi o rimborsando le anticipazioni secondo quota alla madre convivente, e. CP_1
Assegno Unico Universale e benefici fiscali confermarsi il diritto della madre convivente alla percezione dell'AUU per il minimo tempo CP_1
ancora residuo secondo legge;
benefici fiscali al 50% tra i genitori;
f. spese del giudizio con vittoria delle spese del giudizio, in subordine spese integralmente compensate”.
All'esito dell'udienza del 24.03.2025, con ordinanza emessa in pari data, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. sono stati, in via temporanea e urgente,
confermati i provvedimenti della separazione, per quanto attuali, è stata
4 rimessa la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale sullo status
(emessa in data 1/04/2025), e disposta la prosecuzione del processo per le questioni economiche, ordinandosi il deposito dei relativi documenti ai sensi dell'art. 473 bis.2 c.p.c., e rinvio all'udienza del 17/10/2025.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 17/10/2025, per la quale è stata disposta la trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate dalle parti, come precisate all'udienza del 17/10/2025, risultano conformi ai loro interessi, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione e da intendersi qui trascritte;
2) spese di lite integralmente compensate;
Così deciso in Pordenone, in data 12/12/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
5
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2343/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to BELLAMIO SERENA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to ANGELA GREGO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 17.10.2025 e cioè “disporre, a carico del sig. un contributo Parte_1
mensile pari ad € 400,00, a titolo di concorso al mantenimento del figlio
1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da Persona_1
corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note;
2. disporre che i genitori concorrano nella misura del 80%
a carico del padre e del 20% a carico della madre alle spese straordinarie per la salute e l'educazione del figlio maggiorenne secondo le modalità Per_1
indicate in materia dal protocollo di Intesa tra magistrati ed Avvocati in vigore presso l'intestato Tribunale;
3. quanto alle detrazioni fiscali per le spese sostenute in favore di ove previste, disporre che i genitori le Per_1
detrarranno nella medesima misura della loro partecipazione, ovvero 80% il padre e 20% la madre.
4. disporsi che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, né nei confronti della figlia maggiorenne
[...]
essendo essi economicamente autosufficienti e dotati di capacità Persona_2
lavorativa”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 24/12/2024 ha chiesto la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Caorle (VE), in data 7 ottobre 2000, trascritto nei registri del CP_1
Comune di Caorle nell'anno 2000, parte II, n. 2, serie A, dal quale sono nati due figli: , nata in data [...] e Persona_2 Persona_1
, nato il [...], alle seguenti condizioni: “Pronunciare sentenza
[...]
immediata sullo status, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07 ottobre 2000 in Caorle tra i signori Parte_1
e , ordinando ogni conseguente annotazione nei registri
[...] CP_1
dello stato civile del Comune di Caorle (VE), alle seguenti condizioni: 1.
disporre, a carico del sig. un contributo mensile pari ad € Parte_1
250,00, ovvero della misura maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia a titolo di concorso al mantenimento del figlio da Persona_1
2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note;
2.
disporre che i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la salute e l'educazione del figlio maggiorenne Per_1
secondo le modalità indicate in materia dal protocollo di Intesa tra magistrati ed Avvocati in vigore presso l'intestato Tribunale;
3. quanto alle detrazioni fiscali per le spese sostenute in favore di ove previste, disporre che i Per_1
genitori le detrarranno nella misura dell'50% ciascuno.
4. disporsi che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, né nei confronti della figlia maggiorenne essendo essi economicamente autosufficienti e Persona_2
dotati di capacità lavorativa. In via istruttoria: si chiede all'Ill.mo Giudice di ordinare al Villaggio Turistico Internazionale Srl corrente in San Michele Al
Tagliamento (VE) Via delle Colonie di esibire le buste paga percepite dalla sig.ra nel corso dell'anno 2024 nonché, se ritenuto opportuno CP_1
ai fini del decidere, autorizzare il ricorrente ad acquisire presso l'Agenzia delle
Entrate, l'Inps ed il centro per l'impiego di tutta Italia documentazione attestante la capacità economica della resistente nonché copia del contratto preliminare di vendita dell'abitazione coniugale, qualora registrato. Ogni
ulteriore istanza riservata”.
, nel costituirsi nel procedimento, ha chiesto: “a. CP_1
scioglimento del matrimonio si aderisce alla domanda di parte ricorrente di scioglimento del matrimonio, nulla opponendosi;
b. statuizioni in ordine all'assegno per il coniuge nulla disporsi, richiamate le deduzioni in proemio;
c. contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiore di età ma non economicamente autosufficiente (n. 2005) rigettarsi, Persona_1
perché destituita di ragione e fondamento, l'istanza di parte ricorrente di riduzione del contributo al mantenimento ordinario di cui di epigrafe disposto in sede di separazione dei coniugi con la sentenza del Tribunale di Pordenone
3 n. 280 del 15.04.2024, e per l'effetto confermarsi l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire alle esigenze di vita del figlio Parte_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nella misura di €
400,00 mensili, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, corrispondendo detto importo alla madre convivente, CP_1
, secondo le modalità e i termini attualmente in essere;
d. spese
[...]
straordinarie da sostenersi per il figlio maggiore di età ma non economicamente autosufficiente (n. 2005) rigettarsi, Persona_1
perché destituita di ragione e fondamento, l'istanza di parte ricorrente di riduzione del contributo a titolo di spese straordinarie di cui di epigrafe disposto in sede di separazione dei coniugi con la sentenza del Tribunale di
Pordenone n. 280 del 15.04.2024, e per l'effetto confermarsi l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire, secondo il relativo Protocollo in Parte_1
uso presso il Tribunale di Pordenone, alle spese straordinarie tutte, ivi comprese quelle scolastiche e sanitarie (ma non, per ovvi motivi, quelle di
“educazione”, come scrive il ricorrente nelle proprie conclusioni a pag. 10 del ricorso), del figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, nella misura dell'80%, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, direttamente provvedendosi o rimborsando le anticipazioni secondo quota alla madre convivente, e. CP_1
Assegno Unico Universale e benefici fiscali confermarsi il diritto della madre convivente alla percezione dell'AUU per il minimo tempo CP_1
ancora residuo secondo legge;
benefici fiscali al 50% tra i genitori;
f. spese del giudizio con vittoria delle spese del giudizio, in subordine spese integralmente compensate”.
All'esito dell'udienza del 24.03.2025, con ordinanza emessa in pari data, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. sono stati, in via temporanea e urgente,
confermati i provvedimenti della separazione, per quanto attuali, è stata
4 rimessa la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale sullo status
(emessa in data 1/04/2025), e disposta la prosecuzione del processo per le questioni economiche, ordinandosi il deposito dei relativi documenti ai sensi dell'art. 473 bis.2 c.p.c., e rinvio all'udienza del 17/10/2025.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 17/10/2025, per la quale è stata disposta la trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate dalle parti, come precisate all'udienza del 17/10/2025, risultano conformi ai loro interessi, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione e da intendersi qui trascritte;
2) spese di lite integralmente compensate;
Così deciso in Pordenone, in data 12/12/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
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