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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/03/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di modifica delle condizioni di separazione iscritta al n.rg.
2282/2023, vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TORTI FRANCESCA
Parte ricorrente
E
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. CEFALONI ROBERTO
Parte resistente
E
Il Pubblico Ministero – sede-
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.5.2023 , sostenendo il mutamento delle condizioni Pt_1
personali ed economiche delle parti e il venire meno dello squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi e il mutamento delle condizioni personali dei figli rispetto al momento in cui i coniugi hanno raggiunto l'accordo di separazione, ha chiesto “Nel merito, in via principale, - accertare e dichiarare la cessazione in capo al sig. dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1
per i motivi indicati in narrativa e conseguentemente Controparte_1
dichiarare che il sig. non è più tenuto al versamento dell'importo di Parte_1
€ 200,00 mensili rivalutato annualmente a titolo di mantenimento del coniuge;
- accertare e dichiarare la cessazione in capo al sig. dell'obbligo di Parte_1
contribuire al mantenimento del figlio per tutti i motivi in narrativa, Per_1
anche in considerazione dell'età ormai matura raggiunta, e conseguentemente dichiarare che il sig. non è più tenuto a versare l'importo di € 300,00 Pt_1
rivalutato annualmente a titolo di assegno per il mantenimento del figlio e Per_1
l'importo a titolo di spese nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie;
- in subordine, nel merito, dichiarare la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito nell'accordo di separazione nella misura che sarà congrua in rapporto alle accertate condizioni economiche della sig.ra e Controparte_1
del figlio e del figlio ”. Persona_2 Persona_3
Con comparsa del 12.7.23 ha contestato quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, concludendo nel senso che “Voglia il Tribunale Ill.mo adito rigettare ogni domanda del sig. e, in caso di modifica in diminuzione di una o l'altra Parte_1
delle componenti dell'assegno mensile a suo carico, aumentare di un pari importo le altre componenti in modo che la somma mensilmente dovuta continui ad essere quella stabilita al momento dell'accordo di separazione che dal mese di febbraio
2023, in considerazione della rivalutazione ISTAT maturata, ammonta pagina 2 di 7 complessivamente ad € 933,60 mensili. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali”.
All'udienza del 13.9.23 il giudice relatore ha sentito le parti e, non essendovi provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, preso atto della mancata articolazione di istanze istruttorie, cambiato nel frattempo il giudice assegnatario del procedimento, all'udienza del 25 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Occorre preliminarmente ricordare che “La revisione delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione personale richiede necessariamente l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi. Il giudice adito deve limitarsi a verificare se i fatti nuovi e provati dalle parti abbiano alterato l'equilibrio economico già raggiunto, e in caso positivo, adeguare l'importo o l'obbligo di contribuzione alla nuova situazione accertata” ( così da ultimo Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/02/2025, n. 2538).
In data 19.12.2017 i coniugi, nell'ambito di una procedura di negoziazione assistita, hanno sottoscritto l'accordo di separazione personale tra coniugi autorizzato dal Pubblico Ministero (Proc. Neg. Ass. n. 571/17) il 02.01.2018 con cui è stato previsto che il si impegnava a versare quale contributo per il Pt_1
mantenimento della moglie la somma di € 200,00 entro il 5 di Controparte_1
ogni mese rivalutata annualmente in base agli indici Istat a decorre dal mese di febbraio 2018, e per il mantenimento dei figli , maggiorenne e non Per_1
economicamente autosufficiente, e , minore, il versamento mensile con Per_3
bonifico bancario in favore della sig.ra della somma di € 300,00 Controparte_1
per ciascun figlio rivalutata annualmente in base agli indici Istati entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di febbraio 2018; lo stesso avrebbe provveduto, Pt_1
inoltre, al pagamento in favore dei figli delle spese di natura straordinaria nella misura del 50% oltre al versamento alla moglie degli assegni familiari percepiti per i figli.
pagina 3 di 7 Per quanto attiene alla posizione della resistente, nel ricorso il ha Pt_1
affermato che “la sig.ra , che già al momento della separazione Controparte_1
personale lavorava come truccatrice a prestazioni occasionali, è stata assunta dal
24.06.2019 definitivamente e stabilmente dalla con sede in Parte_2
00195 Roma, Via Pietro Borsier e percepisce un reddito da lavoro dipendente “.
Nella prima memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. ha inoltre affermato che la “ CP_1
ha sempre lavorato come truccatrice prima del matrimonio con il sig. e Pt_1
continua a svolgere detta attività in Roma e a lavorare presso la Fascino
Produzione s.r.l., società a tutt'oggi attiva e solida”. Parte ricorrente non ha documentato quanto percepisse la al momento della separazione, non CP_1
permettendo al Collegio di comparare l'attuale posizione economica della moglie rispetto a quella del 2017.
Inoltre, si deve osservare che la resistente ha documentato di aver sottoscritto dei contratti di lavoro intermittente a tempo determinato quale truccatrice nel settore televisivo in cui, non essendovi obbligo di disponibilità, per i periodi di inattività non viene corrisposta alcuna indennità. L'assenza di un contratto a tempo indeterminato emerge anche dalle certificazioni uniche depositate dalla resistente, dalle quali emergono periodi di lavoro di circa 4/6 mesi, e pertanto, anche sotto tale profilo, nessun motivo sopraggiunto è stato provato.
Né tantomeno può essere valutato quanto riferito dal ricorrente nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 25 novembre 2024, ossia la “grave crisi in atto della società datore di lavoro del sig. e l'adozione di misura drastiche Pt_1
(licenziamento collettivo) per i lavorati dipendenti”, non essendosi instaurato il contraddittorio sul punto e, in ogni caso, non essendo stato il ricorrente licenziato.
Per quanto attiene alla posizione del figlio , il ricorrente chiede la revoca Per_1
del mantenimento poiché “ ha raggiunto un'indipendenza economica in quanto gode di una stabile occupazione avendo sottoscritto un contratto a tempo determinato con la medesima azienda dove svolge la prestazione lavorativa la madre, la , a far data dal 03.09.2019…è ampiamente inserito Parte_2
pagina 4 di 7 nel mondo del lavoro ed è capace di autosostenersi. Ha scelto di non proseguire gli studi universitari e ha acquisito le competenze per svolgere un'attività lavorativa”.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore;
ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” ( così in particolare Cass. civ. Sez. I Ord., 14/08/2020, n.
17183); si è poi precisato che l'onere della prova, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” ( così da ultimo Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Mentre , di anni 23, sta proseguendo gli studi universitari, , che Per_3 Per_1
all'epoca della separazione aveva 21 anni e aveva già conseguito il diploma pagina 5 di 7 superiore presso il Liceo scientifico tecnologico di Colleferro , attualmente ne ha quasi 28, non ha intrapreso gli studi universitari e ha svolto lavori saltuari e precari, che in ogni caso nel 2022 gli hanno consentito di avere un reddito lordo di circa 13200 euro. Non ha dimostrato in alcun modo l'impegno profuso nel cercare un lavoro né di aver studiato la lingua inglese.
Considerato pertanto che ha completato il percorso di studi da moltissimi anni ( quasi 9) e che è inserito nel mondo del lavoro seppur in maniera precaria, non ha dimostrato di essersi operato attivamente nella ricerca di un lavoro a tempo indeterminato, richiamando il principio dell'autoresponsabilità del figlio adulto e dell'onere della prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa- in tale sede non assolto dalla parte resistente- deve essere disposta la revoca del mantenimento del figlio posto a carico del padre, a partire dal Per_1
mese successivo alla presente pronuncia.
Non merita accoglimento l'istanza della resistente di aumento dell'assegno di mantenimento in caso di revoca dell'assegno di mantenimento a , Per_1
considerando che “in tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio, e per il caso che uno dei coniugi sia obbligato a corrispondere assegni periodici per il mantenimento dell'altro coniuge e dei figli, qualora uno di questi ultimi beneficiari raggiunga l'indipendenza economica e sia accolta la domanda del genitore di revoca dell'assegno precedentemente destinato al suo mantenimento, il beneficio economico che ne trae il genitore esonerato non legittima di per sè l'accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle contribuzioni rimaste a suo carico”(Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 06/06/2023) 22/06/2023, n. 17885) e non potendo il Collegio, nella presente sede di modifica delle condizioni di separazione, procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno (Cass . Sez. 1 - , Ordinanza n. 18608 del 30/06/2021).
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
pagina 6 di 7 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale accoglimento del ricorso:
a parziale modifica delle condizioni di separazione vigenti, revoca l'assegno di mantenimento per il figlio , posto a carico del ricorrente, a decorrere dal Per_1
mese di aprile 2025; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 26 marzo 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di modifica delle condizioni di separazione iscritta al n.rg.
2282/2023, vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TORTI FRANCESCA
Parte ricorrente
E
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. CEFALONI ROBERTO
Parte resistente
E
Il Pubblico Ministero – sede-
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.5.2023 , sostenendo il mutamento delle condizioni Pt_1
personali ed economiche delle parti e il venire meno dello squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi e il mutamento delle condizioni personali dei figli rispetto al momento in cui i coniugi hanno raggiunto l'accordo di separazione, ha chiesto “Nel merito, in via principale, - accertare e dichiarare la cessazione in capo al sig. dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1
per i motivi indicati in narrativa e conseguentemente Controparte_1
dichiarare che il sig. non è più tenuto al versamento dell'importo di Parte_1
€ 200,00 mensili rivalutato annualmente a titolo di mantenimento del coniuge;
- accertare e dichiarare la cessazione in capo al sig. dell'obbligo di Parte_1
contribuire al mantenimento del figlio per tutti i motivi in narrativa, Per_1
anche in considerazione dell'età ormai matura raggiunta, e conseguentemente dichiarare che il sig. non è più tenuto a versare l'importo di € 300,00 Pt_1
rivalutato annualmente a titolo di assegno per il mantenimento del figlio e Per_1
l'importo a titolo di spese nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie;
- in subordine, nel merito, dichiarare la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito nell'accordo di separazione nella misura che sarà congrua in rapporto alle accertate condizioni economiche della sig.ra e Controparte_1
del figlio e del figlio ”. Persona_2 Persona_3
Con comparsa del 12.7.23 ha contestato quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, concludendo nel senso che “Voglia il Tribunale Ill.mo adito rigettare ogni domanda del sig. e, in caso di modifica in diminuzione di una o l'altra Parte_1
delle componenti dell'assegno mensile a suo carico, aumentare di un pari importo le altre componenti in modo che la somma mensilmente dovuta continui ad essere quella stabilita al momento dell'accordo di separazione che dal mese di febbraio
2023, in considerazione della rivalutazione ISTAT maturata, ammonta pagina 2 di 7 complessivamente ad € 933,60 mensili. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali”.
All'udienza del 13.9.23 il giudice relatore ha sentito le parti e, non essendovi provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, preso atto della mancata articolazione di istanze istruttorie, cambiato nel frattempo il giudice assegnatario del procedimento, all'udienza del 25 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Occorre preliminarmente ricordare che “La revisione delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione personale richiede necessariamente l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi. Il giudice adito deve limitarsi a verificare se i fatti nuovi e provati dalle parti abbiano alterato l'equilibrio economico già raggiunto, e in caso positivo, adeguare l'importo o l'obbligo di contribuzione alla nuova situazione accertata” ( così da ultimo Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/02/2025, n. 2538).
In data 19.12.2017 i coniugi, nell'ambito di una procedura di negoziazione assistita, hanno sottoscritto l'accordo di separazione personale tra coniugi autorizzato dal Pubblico Ministero (Proc. Neg. Ass. n. 571/17) il 02.01.2018 con cui è stato previsto che il si impegnava a versare quale contributo per il Pt_1
mantenimento della moglie la somma di € 200,00 entro il 5 di Controparte_1
ogni mese rivalutata annualmente in base agli indici Istat a decorre dal mese di febbraio 2018, e per il mantenimento dei figli , maggiorenne e non Per_1
economicamente autosufficiente, e , minore, il versamento mensile con Per_3
bonifico bancario in favore della sig.ra della somma di € 300,00 Controparte_1
per ciascun figlio rivalutata annualmente in base agli indici Istati entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di febbraio 2018; lo stesso avrebbe provveduto, Pt_1
inoltre, al pagamento in favore dei figli delle spese di natura straordinaria nella misura del 50% oltre al versamento alla moglie degli assegni familiari percepiti per i figli.
pagina 3 di 7 Per quanto attiene alla posizione della resistente, nel ricorso il ha Pt_1
affermato che “la sig.ra , che già al momento della separazione Controparte_1
personale lavorava come truccatrice a prestazioni occasionali, è stata assunta dal
24.06.2019 definitivamente e stabilmente dalla con sede in Parte_2
00195 Roma, Via Pietro Borsier e percepisce un reddito da lavoro dipendente “.
Nella prima memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. ha inoltre affermato che la “ CP_1
ha sempre lavorato come truccatrice prima del matrimonio con il sig. e Pt_1
continua a svolgere detta attività in Roma e a lavorare presso la Fascino
Produzione s.r.l., società a tutt'oggi attiva e solida”. Parte ricorrente non ha documentato quanto percepisse la al momento della separazione, non CP_1
permettendo al Collegio di comparare l'attuale posizione economica della moglie rispetto a quella del 2017.
Inoltre, si deve osservare che la resistente ha documentato di aver sottoscritto dei contratti di lavoro intermittente a tempo determinato quale truccatrice nel settore televisivo in cui, non essendovi obbligo di disponibilità, per i periodi di inattività non viene corrisposta alcuna indennità. L'assenza di un contratto a tempo indeterminato emerge anche dalle certificazioni uniche depositate dalla resistente, dalle quali emergono periodi di lavoro di circa 4/6 mesi, e pertanto, anche sotto tale profilo, nessun motivo sopraggiunto è stato provato.
Né tantomeno può essere valutato quanto riferito dal ricorrente nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 25 novembre 2024, ossia la “grave crisi in atto della società datore di lavoro del sig. e l'adozione di misura drastiche Pt_1
(licenziamento collettivo) per i lavorati dipendenti”, non essendosi instaurato il contraddittorio sul punto e, in ogni caso, non essendo stato il ricorrente licenziato.
Per quanto attiene alla posizione del figlio , il ricorrente chiede la revoca Per_1
del mantenimento poiché “ ha raggiunto un'indipendenza economica in quanto gode di una stabile occupazione avendo sottoscritto un contratto a tempo determinato con la medesima azienda dove svolge la prestazione lavorativa la madre, la , a far data dal 03.09.2019…è ampiamente inserito Parte_2
pagina 4 di 7 nel mondo del lavoro ed è capace di autosostenersi. Ha scelto di non proseguire gli studi universitari e ha acquisito le competenze per svolgere un'attività lavorativa”.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore;
ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” ( così in particolare Cass. civ. Sez. I Ord., 14/08/2020, n.
17183); si è poi precisato che l'onere della prova, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” ( così da ultimo Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Mentre , di anni 23, sta proseguendo gli studi universitari, , che Per_3 Per_1
all'epoca della separazione aveva 21 anni e aveva già conseguito il diploma pagina 5 di 7 superiore presso il Liceo scientifico tecnologico di Colleferro , attualmente ne ha quasi 28, non ha intrapreso gli studi universitari e ha svolto lavori saltuari e precari, che in ogni caso nel 2022 gli hanno consentito di avere un reddito lordo di circa 13200 euro. Non ha dimostrato in alcun modo l'impegno profuso nel cercare un lavoro né di aver studiato la lingua inglese.
Considerato pertanto che ha completato il percorso di studi da moltissimi anni ( quasi 9) e che è inserito nel mondo del lavoro seppur in maniera precaria, non ha dimostrato di essersi operato attivamente nella ricerca di un lavoro a tempo indeterminato, richiamando il principio dell'autoresponsabilità del figlio adulto e dell'onere della prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa- in tale sede non assolto dalla parte resistente- deve essere disposta la revoca del mantenimento del figlio posto a carico del padre, a partire dal Per_1
mese successivo alla presente pronuncia.
Non merita accoglimento l'istanza della resistente di aumento dell'assegno di mantenimento in caso di revoca dell'assegno di mantenimento a , Per_1
considerando che “in tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio, e per il caso che uno dei coniugi sia obbligato a corrispondere assegni periodici per il mantenimento dell'altro coniuge e dei figli, qualora uno di questi ultimi beneficiari raggiunga l'indipendenza economica e sia accolta la domanda del genitore di revoca dell'assegno precedentemente destinato al suo mantenimento, il beneficio economico che ne trae il genitore esonerato non legittima di per sè l'accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle contribuzioni rimaste a suo carico”(Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 06/06/2023) 22/06/2023, n. 17885) e non potendo il Collegio, nella presente sede di modifica delle condizioni di separazione, procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno (Cass . Sez. 1 - , Ordinanza n. 18608 del 30/06/2021).
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
pagina 6 di 7 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale accoglimento del ricorso:
a parziale modifica delle condizioni di separazione vigenti, revoca l'assegno di mantenimento per il figlio , posto a carico del ricorrente, a decorrere dal Per_1
mese di aprile 2025; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 26 marzo 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 7 di 7