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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 5428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5428 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. AN TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 9158/2019 R.G. promossa da
, e , con l'avv. Rosanna Grassi Parte_1 Parte_2 Parte_3
PARTE ATTRICE contro
, con l'avv. Carlo Antonio Ghirardi Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Fra le parti si è sviluppata, a partire dal 2007, una lunga vicenda processuale, che concerne l'immobile di pregio storico ed artistico, sito in Piazza della Libertà in che abita unitamente alla moglie al figlio CP_1 Parte_1 Parte_2
. Parte_3
In quanto segue, si sintetizzano le varie tappe della citata vicenda.
Gli attori hanno radicato dinanzi al Tribunale di Brescia il procedimento R.G. n.
3349/2007, rappresentando che il era intervenuto con opere pubbliche edilizie CP_1 nell'androne situato sotto l'abitazione di esclusiva proprietà del sig. , Parte_1 ove aveva incanalato il traffico veicolare che transitava nella piazza del paese e proseguiva in direzione nord. In detto giudizio, gli istanti hanno proposto le domande di:
(i) risarcimento del danno patrimoniale pari al valore per la sistemazione e messa in sicurezza dell'immobile, pregiudicato da fessurazioni e crepe causate dai lavori eseguiti
1 nell'androne; (ii) risarcimento del danno patrimoniale consistente nella diminuzione di valore dell'immobile derivante dal traffico veicolare;
(iii) risarcimento del danno non patrimoniale causato dalle intollerabili immissioni provenienti dal traffico veicolare;
(iv) condanna del all'adozione delle misure necessarie all'inibizione delle CP_1 immissioni.
Con sentenza del 24 giugno 2015 il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per l'importo di euro 70.000,00, oltre IVA, respinto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per difetto di prova e dichiarato
«il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda intesa a vietare al convenuto di consentire il traffico veicolare nell'androne sottostante l'abitazione di parte CP_1 attrice, non essendo esperibili, per noto e consolidato principio, azioni di condanna della pubblica amministrazione ad un “facere” a carattere pubblicistico».
La sentenza è stata appellata dal al fine di conseguire il rigetto della CP_1 domanda risarcitoria o, in subordine, per ottenerne una riduzione in applicazione dell'art. 1227 c.c. Le controparti hanno proposto appello incidentale per la giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'inibitoria e per il risarcimento delle voci di danno non patrimoniale non riconosciute in primo grado.
La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 470/2019 del 15 marzo 2019, ha ridotto ad euro 62.100,00, oltre IVA se dovuta, l'importo del danno patrimoniale da risarcire, ha respinto nuovamente la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e, in riforma della decisione di primo grado, ha statuito la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda inibitoria.
È seguita l'instaurazione ex art. 353 c.c. del presente procedimento, il quale ha assunto un oggetto limitato alla sola domanda volta ad «inibire il Controparte_1 dal consentire per il futuro le immissioni da traffico veicolare ex art. 844 c.c.».
Parallelamente, si è svolto un procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, avviato dal sulla base di nove motivi volti a sovvertire la pronunzia d'appello, CP_1 pure in punto di giurisdizione.
In data 24 giugno 2022, anche grazie all'intervento della c.t.u. nel frattempo nominata, le parti hanno raggiunto un «accordo transattivo», in forza del quale il
Comune, a tacitazione di ogni «diritto, ragione e azione» azionati nel procedimento R.G.
n. 9158/2019, si è impegnato ad eseguire le opere identificate nel progetto tecnico a firma dell'ing. Persona_1
2 In conformità alle richieste delle parti, sono stati disposti alcuni rinvii tesi a verificare la corretta realizzazione delle opere, che, infine, sono state ultimate senza contestazioni di sorta.
In data 8 febbraio 2023 è stata, però, pubblicata ordinanza con la quale la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal Comune e ha rimesso al giudice ordinario la pronuncia sulle spese.
Di conseguenza, le parti, pur concordando circa la cessazione della materia del contendere per quanto attiene alla domanda veicolata nel presente procedimento, sono entrate in contrasto sul riconoscimento delle spese del giudizio di legittimità. In particolare, gli attori, «ribadito come, per espressa volontà delle parti il giudizio di
Cassazione esulasse dall'accordo transattivo del 24.06.2022», hanno chiesto «che il presente giudizio prosegua limitatamente alla liquidazione delle spese di Cassazione in ottemperanza all'ordinanza delle SSUU n. 387 del 8 febbraio 2023, secondo nota spese, già allegata agli atti»; il convenuto, di converso, ha richiamato l'art. 8 dell'accordo transattivo e ha insistito per l'integrale compensazione delle spese.
La persistenza del dibattito sulla questione delle spese ha imposto l'adozione di una sentenza, talché è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
Acquisite le note conclusive delle parti, è stata pronunziata la presente sentenza.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'art. 8 della transazione prevede la rinuncia agli atti «a spese di causa integralmente compensate».
Nondimeno, il successivo art. 9 mantiene espressamente «ferma la prosecuzione del giudizio pendente avanti la Corte di Cassazione», limitandone gli effetti, sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista del rimborso delle spese, per la sola ipotesi di accoglimento dei motivi sesto e ottavo1. Il Comune, infatti, si obbligava a rinunciare, «ora per allora», alle conseguenze, per esso favorevoli, di una eventuale pronuncia di accoglimento dei motivi sesto e ottavo. La clausola, di contro, non contiene alcuna previsione di esclusione del rimborso delle spese per il caso di rigetto del ricorso (ipotesi, poi, in concreto verificatasi). D'altronde, se le parti avessero inteso escludere tout court ogni conseguenza – sia sotto il profilo degli effetti sostanziali, che in punto spese – del procedimento per cassazione, ragionevolmente vi avrebbero rinunziato, anziché lasciarlo proseguire.
Di conseguenza, la regolamentazione delle spese del procedimento di legittimità, conclusosi con una pronunzia di rigetto, non si può ritenere inclusa nella transazione intervenuta fra le parti. Alla liquidazione si deve procedere in questa sede, come statuito dalla Corte di cassazione, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod.
Valore della controversia: indeterminabile, complessità media.
Fase di studio della controversia, valore medio: euro 2.869,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 2.224,00
Fase decisionale, valore medio: euro 1.492,00
Compenso tabellare (valori medi): euro 6.585,00
Aumenti (in % sul compenso tabellare): aumento del 60% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2): euro 3.951,00; aumento del 50% su euro 1.492,00 per deposito memoria ex art. 378 c.p.c. (art. 4, comma 10-quater): euro 746,00.
Compenso maggiorato, comprensivo degli aumenti, pari ad euro 11.282,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Le spese del presente procedimento vengono, invece, compensate, in conformità alle previsioni dell'accordo transattivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna il convenuto, a rifondere agli attori le spese Controparte_1 del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione, che liquida in euro 11.282,00, per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
3. compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Brescia, 10/12/2025
Il giudice
AN TI
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il sesto motivo contestava la giurisdizione ordinaria, per violazione degli artt.34 d.lgs. 80 del 1998 come sostituito dall'art.7 della legge n.205 del 2000 e degli artt. 4,7 e 133 d.lgs. n. 104 del 2010; l'ottavo motivo deduceva la violazione dell'art. 844 c.c., avendo erroneamente la corte trascurato che la norma regola rapporti fra proprietari di fondi vicini e non già tra autori materiali delle immissioni.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. AN TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 9158/2019 R.G. promossa da
, e , con l'avv. Rosanna Grassi Parte_1 Parte_2 Parte_3
PARTE ATTRICE contro
, con l'avv. Carlo Antonio Ghirardi Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Fra le parti si è sviluppata, a partire dal 2007, una lunga vicenda processuale, che concerne l'immobile di pregio storico ed artistico, sito in Piazza della Libertà in che abita unitamente alla moglie al figlio CP_1 Parte_1 Parte_2
. Parte_3
In quanto segue, si sintetizzano le varie tappe della citata vicenda.
Gli attori hanno radicato dinanzi al Tribunale di Brescia il procedimento R.G. n.
3349/2007, rappresentando che il era intervenuto con opere pubbliche edilizie CP_1 nell'androne situato sotto l'abitazione di esclusiva proprietà del sig. , Parte_1 ove aveva incanalato il traffico veicolare che transitava nella piazza del paese e proseguiva in direzione nord. In detto giudizio, gli istanti hanno proposto le domande di:
(i) risarcimento del danno patrimoniale pari al valore per la sistemazione e messa in sicurezza dell'immobile, pregiudicato da fessurazioni e crepe causate dai lavori eseguiti
1 nell'androne; (ii) risarcimento del danno patrimoniale consistente nella diminuzione di valore dell'immobile derivante dal traffico veicolare;
(iii) risarcimento del danno non patrimoniale causato dalle intollerabili immissioni provenienti dal traffico veicolare;
(iv) condanna del all'adozione delle misure necessarie all'inibizione delle CP_1 immissioni.
Con sentenza del 24 giugno 2015 il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per l'importo di euro 70.000,00, oltre IVA, respinto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per difetto di prova e dichiarato
«il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda intesa a vietare al convenuto di consentire il traffico veicolare nell'androne sottostante l'abitazione di parte CP_1 attrice, non essendo esperibili, per noto e consolidato principio, azioni di condanna della pubblica amministrazione ad un “facere” a carattere pubblicistico».
La sentenza è stata appellata dal al fine di conseguire il rigetto della CP_1 domanda risarcitoria o, in subordine, per ottenerne una riduzione in applicazione dell'art. 1227 c.c. Le controparti hanno proposto appello incidentale per la giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'inibitoria e per il risarcimento delle voci di danno non patrimoniale non riconosciute in primo grado.
La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 470/2019 del 15 marzo 2019, ha ridotto ad euro 62.100,00, oltre IVA se dovuta, l'importo del danno patrimoniale da risarcire, ha respinto nuovamente la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e, in riforma della decisione di primo grado, ha statuito la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda inibitoria.
È seguita l'instaurazione ex art. 353 c.c. del presente procedimento, il quale ha assunto un oggetto limitato alla sola domanda volta ad «inibire il Controparte_1 dal consentire per il futuro le immissioni da traffico veicolare ex art. 844 c.c.».
Parallelamente, si è svolto un procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, avviato dal sulla base di nove motivi volti a sovvertire la pronunzia d'appello, CP_1 pure in punto di giurisdizione.
In data 24 giugno 2022, anche grazie all'intervento della c.t.u. nel frattempo nominata, le parti hanno raggiunto un «accordo transattivo», in forza del quale il
Comune, a tacitazione di ogni «diritto, ragione e azione» azionati nel procedimento R.G.
n. 9158/2019, si è impegnato ad eseguire le opere identificate nel progetto tecnico a firma dell'ing. Persona_1
2 In conformità alle richieste delle parti, sono stati disposti alcuni rinvii tesi a verificare la corretta realizzazione delle opere, che, infine, sono state ultimate senza contestazioni di sorta.
In data 8 febbraio 2023 è stata, però, pubblicata ordinanza con la quale la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal Comune e ha rimesso al giudice ordinario la pronuncia sulle spese.
Di conseguenza, le parti, pur concordando circa la cessazione della materia del contendere per quanto attiene alla domanda veicolata nel presente procedimento, sono entrate in contrasto sul riconoscimento delle spese del giudizio di legittimità. In particolare, gli attori, «ribadito come, per espressa volontà delle parti il giudizio di
Cassazione esulasse dall'accordo transattivo del 24.06.2022», hanno chiesto «che il presente giudizio prosegua limitatamente alla liquidazione delle spese di Cassazione in ottemperanza all'ordinanza delle SSUU n. 387 del 8 febbraio 2023, secondo nota spese, già allegata agli atti»; il convenuto, di converso, ha richiamato l'art. 8 dell'accordo transattivo e ha insistito per l'integrale compensazione delle spese.
La persistenza del dibattito sulla questione delle spese ha imposto l'adozione di una sentenza, talché è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
Acquisite le note conclusive delle parti, è stata pronunziata la presente sentenza.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'art. 8 della transazione prevede la rinuncia agli atti «a spese di causa integralmente compensate».
Nondimeno, il successivo art. 9 mantiene espressamente «ferma la prosecuzione del giudizio pendente avanti la Corte di Cassazione», limitandone gli effetti, sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista del rimborso delle spese, per la sola ipotesi di accoglimento dei motivi sesto e ottavo1. Il Comune, infatti, si obbligava a rinunciare, «ora per allora», alle conseguenze, per esso favorevoli, di una eventuale pronuncia di accoglimento dei motivi sesto e ottavo. La clausola, di contro, non contiene alcuna previsione di esclusione del rimborso delle spese per il caso di rigetto del ricorso (ipotesi, poi, in concreto verificatasi). D'altronde, se le parti avessero inteso escludere tout court ogni conseguenza – sia sotto il profilo degli effetti sostanziali, che in punto spese – del procedimento per cassazione, ragionevolmente vi avrebbero rinunziato, anziché lasciarlo proseguire.
Di conseguenza, la regolamentazione delle spese del procedimento di legittimità, conclusosi con una pronunzia di rigetto, non si può ritenere inclusa nella transazione intervenuta fra le parti. Alla liquidazione si deve procedere in questa sede, come statuito dalla Corte di cassazione, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod.
Valore della controversia: indeterminabile, complessità media.
Fase di studio della controversia, valore medio: euro 2.869,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 2.224,00
Fase decisionale, valore medio: euro 1.492,00
Compenso tabellare (valori medi): euro 6.585,00
Aumenti (in % sul compenso tabellare): aumento del 60% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2): euro 3.951,00; aumento del 50% su euro 1.492,00 per deposito memoria ex art. 378 c.p.c. (art. 4, comma 10-quater): euro 746,00.
Compenso maggiorato, comprensivo degli aumenti, pari ad euro 11.282,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Le spese del presente procedimento vengono, invece, compensate, in conformità alle previsioni dell'accordo transattivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna il convenuto, a rifondere agli attori le spese Controparte_1 del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione, che liquida in euro 11.282,00, per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
3. compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Brescia, 10/12/2025
Il giudice
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