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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9724 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SC Matteo AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36105/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.F._2 Parte_2
CORSO PORTA VITTORIA 56 MILANO, presso il difensore parte opponente contro
per essa C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. ALBANESE GINAMMI LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA
TRIONFALE, 6812 ROMA, presso il difensore parte opposta pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
nel merito, in via principale:
accertare che tra gli attori e la era stato concordato un pagamento Controparte_3
rateale in sostituzione del piano di ammortamento del mutuo dedotto in giudizio;
per l'effetto, dichiarare non esigibile l'intero credito azionato in via monitoria e revocare,
pertanto, il decreto ingiuntivo opposto, sussistendo carenza del requisito per l'esperimento dell'azione
monitoria;
accertare la nullità del contratto di mutuo dedotto in giudizio e, per l'effetto, revocare,
annullare e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
accertare la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente per illiceità della
causa per tutte le motivazioni espresse;
accertare e dichiarare che le somme corrisposte dagli attori opponenti successivamente a
maggio 2017 devono essere correttamente imputate alla sorte capitale della somma erogata a titolo di
muto;
per l'effetto, accertare che gli attori sono obbligati al pagamento in favore della convenuta
opposta della somma portata dal capitale residuo del mutuo dedotto in giudizio, al netto delle somme
corrisposte dagli attori successivamente a maggio 2017, con esclusione degli interessi maturati e
maturandi; inoltre, che gli attori stessi sono obbligati alla restituzione, in favore della convenuta
opposta, della sola somma corrispondente alla differenza tra l'importo della garanzia prestata e la
somma erogata in virtù del contratto di apertura del credito in conto corrente, con esclusione degli
interessi maturanti e maturandi;
pagina 2 di 8 in via istruttoria:
ordinarsi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a ovvero a Controparte_1 Controparte_3
, l'esibizione:
[...]
dei pagamenti disposti dagli attori in favore di successivamente al CP_3 Controparte_3
mese di maggio 2017;
dei documenti inerenti alla garanzia prestata dal Sig. in favore di Parte_2 CP_4
e di , ivi incluso il contratto preliminare di compravendita, la
[...] Controparte_3
fideiussione in originale, le successive proroghe degli accordi ed ogni altro atto e documento inerente
all'erogazione del finanziamento in favore di connesso e collegato causalmente alla CP_4
garanzia prestata dal Sig. ; Parte_2
ammettersi prove per testi ed interpello sulle circostanze tutte esposte nella parte narrativa del
presente atto, da intendersi qui richiamate e premesse dall'inciso “vero che”, con riserva di indicare
testi;
in ogni caso:
datosi atto della proposta conciliativa formulata dagli attori opponenti in atto di citazione,
disporre la convocazione delle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 c.p.c.;
con vittoria di spese e dei compensi del presente procedimento”.
Per parte opposta:
1. In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della opposizione
tardiva al Decreto ingiuntivo n. 6543/2022 del 21/04/2022 e comunque rigettare la domanda per
difetto dei suoi presupposti.
pagina 3 di 8
2. Nel merito, previa autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo , Controparte_3
rigettare la domanda per essere infondata in fatto ed in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 6543/2022 Controparte_1
emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 365.315,20, era riferita a somme non restituite, oggetto di un mutuo e di una apertura di credito in conto corrente assistita da ipoteca, accesi con la Banca
Popolare di Sondrio s.p.a., la quale aveva ceduto il credito all'odierna opposta;
- che otteneva dal Tribunale di Milano l'emissione di decreto ingiuntivo e, CP_1
successivamente alla sua notifica e alla mancata proposizione di tempestiva opposizione,
avviava la procedura esecutiva, che si concretava in un pignoramento immobiliare;
- che parte opponente proponeva istanza di sospensione della esecuzione;
- che il giudice dell'esecuzione, rilevato come il credito traesse origine da contratti stipulati da un consumatore con un soggetto professionista e che in sede monitoria non era stato dato conto di alcun vaglio ufficioso in ordine all'esistenza o meno di clausole abusive ai danni del consumatore, assegnava alla parte ingiunta termine sino a 40 giorni per proporre opposizione tardiva, secondo quanto indicato dalla Cassazione, Sezioni Unite n. 9479/2023;
- che, pertanto, parte ingiunta proponeva la presente opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
- che il decreto ingiuntivo opposto non era mai stato notificato agli ingiunti;
- che il contratto di mutuo era nullo, per non essere mai stata erogata la somma, la quale, anziché
pagina 4 di 8 essere messa nella disponibilità dei mutuatari, veniva prelevata dalla stessa banca per soddisfare le pretese economiche di un soggetto terzo, già esposto con la medesima banca;
- che, infatti, gli opponenti avevano acquistato un immobile e la somma oggetto di mutuo era stata prelevata dalla stessa banca contestualmente alla sua erogazione, al fine di pagare il prezzo in favore della società dante causa, la quale era fortemente esposta con la banca stessa;
- che erano state pattuite condizioni economiche troppo gravose, che la banca aveva accettato di ridurre solo dopo la stipula di un piano di rientro;
- che non erano state correttamente imputate tutte le somme versate in esecuzione del piano di rientro;
- che il pano di rientro non era stato risolto, con dichiarazione di decadenza del beneficio del termine;
- che il contratto di apertura di credito in conto corrente era nullo per illiceità della causa;
- che, infatti, la stipula di tale contratto era stata pretesa dalla banca al fine di sostituire l'obbligazione chirografaria assunta dagli odierni opponenti con una fideiussione a garanzia del pagamento del prezzo di altro immobile;
- che, il promittente venditore di detto immobile era a sua volta esposto con la banca;
- che, pertanto, la somma erogata con l'apertura di credito era stata girata al promittente venditore, il quale aveva così estinto il proprio debito con la banca;
- che, tuttavia, il promittente venditore non aveva adempiuto alle proprie obbligazioni contratte con gli opponenti, i quali erano rimasti gli unici debitori della banca, senza avere conseguito l'immobile;
- che, pertanto, essendo finalizzata l'apertura di credito alla compravendita immobiliare, il pagina 5 di 8 mancato perfezionamento di quest'ultima comportava il venir meno della causa dell'apertura di credito
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, eccependo l'inammissibilità della proposta opposizione tardiva con riferimento alle contestazioni attinenti al merito della esposizione debitoria.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione tardiva in esame è inammissibile e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e dell'efficacia esecutiva allo stesso già concessa.
Preliminarmente va osservato come parte opposta abbia provato la rituale notifica del decreto ingiuntivo, mediante deposito del plico presso l'ufficio postale e mancato suo ritiro ad opera degli opponenti entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di detto deposito, rilevando altresì
l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, essendo decorso il termine di 10 giorni dal compimento del primo atto esecutivo;
parte opponente ha comunque ribadito come la legittimità della proposta opposizione tardiva a decreto ingiuntivo gli derivasse dalla rimessione in termini disposta in suo favore dal giudice dell'esecuzione.
Il presente giudizio, quindi, è stato instaurato a seguito del termine a tal fine concesso all'opponente dal giudice dell'esecuzione, in attuazione del principio di diritto attestato con la pronuncia della
Cassazione, Sezioni Unite n. 9479/2023, in forza del quale, nei casi in cui la pretesa creditoria azionata in via monitoria abbia trovato il suo fondamento negoziale in un contratto tra professionista e consumatore, “il Giudice dell'Esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in
pagina 6 di 8 riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere, da esercitarsi sino al momento della
vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, di controllare la presenza di eventuali clausole
abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”; a tal fine, quindi, il giudice dell'esecuzione rimette in termini il consumatore ingiunto, affinchè possa proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, in modo da provocare un vaglio sulla natura abusiva e, quindi, sulla nullità di clausole del contratto, i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito azionato monitoriamente.
La citata pronuncia delle Sezioni Unite della corte di Cassazione, che come si è detto costituisce la premessa processuale di ammissibilità della proposta opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., legittima detto rimedio esclusivamente al fine di dedurre la natura abusiva di clausole contenute nel contratto concluso dal consumatore con il professionista e, in particolare, di quelle sole clausole abusive i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto;
ne consegue, pertanto, che con riferimento a tutti gli altri profili di possibile contestazione della pretesa creditoria, i quali non attengano o dipendano dalla nullità di clausole dedotte in contratto, in quanto abusive nei confronti del consumatore, l'opposizione tardiva proposta dall'ingiunto vada dichiarata inammissibile, operando l'effetto preclusivo proprio della cosa giudicata,
che si determina in caso di mancata tempestiva opposizione.
Per tali ragioni, pertanto, va dichiarata inammissibile la proposta opposizione tardiva in riferimento alle doglianze tutte riguardanti l'asserita nullità dei contratti di mutuo e di apertura di credito in conto corrente, così come i rilievi in ordine alla corretta contabilizzazione degli importi pagati dalla parte mutuataria e sulla loro imputazione a detto rapporto, anziché all'apertura di credito.
Trattasi, infatti, di doglianze che, al di là di ogni considerazione in ordine alla loro fondatezza o meno pagina 7 di 8 (da valutarsi in altre sedi), prescindono totalmente da un vaglio di abusività di clausole dedotte nei contratti e, quindi, di loro nullità, in quanto tali da determinare un significativo squilibrio nei diritti del consumatore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico solidale degli opponenti in complessivi euro 8.050,0, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione tardiva proposta da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 6543/2022 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Milano, nonché l'efficacia esecutiva definitiva allo stesso già attribuita;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 8.050,0, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 16 dicembre 2025
Il giudice
SC AR
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SC Matteo AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36105/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.F._2 Parte_2
CORSO PORTA VITTORIA 56 MILANO, presso il difensore parte opponente contro
per essa C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. ALBANESE GINAMMI LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA
TRIONFALE, 6812 ROMA, presso il difensore parte opposta pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
nel merito, in via principale:
accertare che tra gli attori e la era stato concordato un pagamento Controparte_3
rateale in sostituzione del piano di ammortamento del mutuo dedotto in giudizio;
per l'effetto, dichiarare non esigibile l'intero credito azionato in via monitoria e revocare,
pertanto, il decreto ingiuntivo opposto, sussistendo carenza del requisito per l'esperimento dell'azione
monitoria;
accertare la nullità del contratto di mutuo dedotto in giudizio e, per l'effetto, revocare,
annullare e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
accertare la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente per illiceità della
causa per tutte le motivazioni espresse;
accertare e dichiarare che le somme corrisposte dagli attori opponenti successivamente a
maggio 2017 devono essere correttamente imputate alla sorte capitale della somma erogata a titolo di
muto;
per l'effetto, accertare che gli attori sono obbligati al pagamento in favore della convenuta
opposta della somma portata dal capitale residuo del mutuo dedotto in giudizio, al netto delle somme
corrisposte dagli attori successivamente a maggio 2017, con esclusione degli interessi maturati e
maturandi; inoltre, che gli attori stessi sono obbligati alla restituzione, in favore della convenuta
opposta, della sola somma corrispondente alla differenza tra l'importo della garanzia prestata e la
somma erogata in virtù del contratto di apertura del credito in conto corrente, con esclusione degli
interessi maturanti e maturandi;
pagina 2 di 8 in via istruttoria:
ordinarsi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a ovvero a Controparte_1 Controparte_3
, l'esibizione:
[...]
dei pagamenti disposti dagli attori in favore di successivamente al CP_3 Controparte_3
mese di maggio 2017;
dei documenti inerenti alla garanzia prestata dal Sig. in favore di Parte_2 CP_4
e di , ivi incluso il contratto preliminare di compravendita, la
[...] Controparte_3
fideiussione in originale, le successive proroghe degli accordi ed ogni altro atto e documento inerente
all'erogazione del finanziamento in favore di connesso e collegato causalmente alla CP_4
garanzia prestata dal Sig. ; Parte_2
ammettersi prove per testi ed interpello sulle circostanze tutte esposte nella parte narrativa del
presente atto, da intendersi qui richiamate e premesse dall'inciso “vero che”, con riserva di indicare
testi;
in ogni caso:
datosi atto della proposta conciliativa formulata dagli attori opponenti in atto di citazione,
disporre la convocazione delle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 c.p.c.;
con vittoria di spese e dei compensi del presente procedimento”.
Per parte opposta:
1. In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della opposizione
tardiva al Decreto ingiuntivo n. 6543/2022 del 21/04/2022 e comunque rigettare la domanda per
difetto dei suoi presupposti.
pagina 3 di 8
2. Nel merito, previa autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo , Controparte_3
rigettare la domanda per essere infondata in fatto ed in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 6543/2022 Controparte_1
emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 365.315,20, era riferita a somme non restituite, oggetto di un mutuo e di una apertura di credito in conto corrente assistita da ipoteca, accesi con la Banca
Popolare di Sondrio s.p.a., la quale aveva ceduto il credito all'odierna opposta;
- che otteneva dal Tribunale di Milano l'emissione di decreto ingiuntivo e, CP_1
successivamente alla sua notifica e alla mancata proposizione di tempestiva opposizione,
avviava la procedura esecutiva, che si concretava in un pignoramento immobiliare;
- che parte opponente proponeva istanza di sospensione della esecuzione;
- che il giudice dell'esecuzione, rilevato come il credito traesse origine da contratti stipulati da un consumatore con un soggetto professionista e che in sede monitoria non era stato dato conto di alcun vaglio ufficioso in ordine all'esistenza o meno di clausole abusive ai danni del consumatore, assegnava alla parte ingiunta termine sino a 40 giorni per proporre opposizione tardiva, secondo quanto indicato dalla Cassazione, Sezioni Unite n. 9479/2023;
- che, pertanto, parte ingiunta proponeva la presente opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
- che il decreto ingiuntivo opposto non era mai stato notificato agli ingiunti;
- che il contratto di mutuo era nullo, per non essere mai stata erogata la somma, la quale, anziché
pagina 4 di 8 essere messa nella disponibilità dei mutuatari, veniva prelevata dalla stessa banca per soddisfare le pretese economiche di un soggetto terzo, già esposto con la medesima banca;
- che, infatti, gli opponenti avevano acquistato un immobile e la somma oggetto di mutuo era stata prelevata dalla stessa banca contestualmente alla sua erogazione, al fine di pagare il prezzo in favore della società dante causa, la quale era fortemente esposta con la banca stessa;
- che erano state pattuite condizioni economiche troppo gravose, che la banca aveva accettato di ridurre solo dopo la stipula di un piano di rientro;
- che non erano state correttamente imputate tutte le somme versate in esecuzione del piano di rientro;
- che il pano di rientro non era stato risolto, con dichiarazione di decadenza del beneficio del termine;
- che il contratto di apertura di credito in conto corrente era nullo per illiceità della causa;
- che, infatti, la stipula di tale contratto era stata pretesa dalla banca al fine di sostituire l'obbligazione chirografaria assunta dagli odierni opponenti con una fideiussione a garanzia del pagamento del prezzo di altro immobile;
- che, il promittente venditore di detto immobile era a sua volta esposto con la banca;
- che, pertanto, la somma erogata con l'apertura di credito era stata girata al promittente venditore, il quale aveva così estinto il proprio debito con la banca;
- che, tuttavia, il promittente venditore non aveva adempiuto alle proprie obbligazioni contratte con gli opponenti, i quali erano rimasti gli unici debitori della banca, senza avere conseguito l'immobile;
- che, pertanto, essendo finalizzata l'apertura di credito alla compravendita immobiliare, il pagina 5 di 8 mancato perfezionamento di quest'ultima comportava il venir meno della causa dell'apertura di credito
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, eccependo l'inammissibilità della proposta opposizione tardiva con riferimento alle contestazioni attinenti al merito della esposizione debitoria.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione tardiva in esame è inammissibile e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e dell'efficacia esecutiva allo stesso già concessa.
Preliminarmente va osservato come parte opposta abbia provato la rituale notifica del decreto ingiuntivo, mediante deposito del plico presso l'ufficio postale e mancato suo ritiro ad opera degli opponenti entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di detto deposito, rilevando altresì
l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, essendo decorso il termine di 10 giorni dal compimento del primo atto esecutivo;
parte opponente ha comunque ribadito come la legittimità della proposta opposizione tardiva a decreto ingiuntivo gli derivasse dalla rimessione in termini disposta in suo favore dal giudice dell'esecuzione.
Il presente giudizio, quindi, è stato instaurato a seguito del termine a tal fine concesso all'opponente dal giudice dell'esecuzione, in attuazione del principio di diritto attestato con la pronuncia della
Cassazione, Sezioni Unite n. 9479/2023, in forza del quale, nei casi in cui la pretesa creditoria azionata in via monitoria abbia trovato il suo fondamento negoziale in un contratto tra professionista e consumatore, “il Giudice dell'Esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in
pagina 6 di 8 riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere, da esercitarsi sino al momento della
vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, di controllare la presenza di eventuali clausole
abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”; a tal fine, quindi, il giudice dell'esecuzione rimette in termini il consumatore ingiunto, affinchè possa proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, in modo da provocare un vaglio sulla natura abusiva e, quindi, sulla nullità di clausole del contratto, i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito azionato monitoriamente.
La citata pronuncia delle Sezioni Unite della corte di Cassazione, che come si è detto costituisce la premessa processuale di ammissibilità della proposta opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., legittima detto rimedio esclusivamente al fine di dedurre la natura abusiva di clausole contenute nel contratto concluso dal consumatore con il professionista e, in particolare, di quelle sole clausole abusive i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto;
ne consegue, pertanto, che con riferimento a tutti gli altri profili di possibile contestazione della pretesa creditoria, i quali non attengano o dipendano dalla nullità di clausole dedotte in contratto, in quanto abusive nei confronti del consumatore, l'opposizione tardiva proposta dall'ingiunto vada dichiarata inammissibile, operando l'effetto preclusivo proprio della cosa giudicata,
che si determina in caso di mancata tempestiva opposizione.
Per tali ragioni, pertanto, va dichiarata inammissibile la proposta opposizione tardiva in riferimento alle doglianze tutte riguardanti l'asserita nullità dei contratti di mutuo e di apertura di credito in conto corrente, così come i rilievi in ordine alla corretta contabilizzazione degli importi pagati dalla parte mutuataria e sulla loro imputazione a detto rapporto, anziché all'apertura di credito.
Trattasi, infatti, di doglianze che, al di là di ogni considerazione in ordine alla loro fondatezza o meno pagina 7 di 8 (da valutarsi in altre sedi), prescindono totalmente da un vaglio di abusività di clausole dedotte nei contratti e, quindi, di loro nullità, in quanto tali da determinare un significativo squilibrio nei diritti del consumatore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico solidale degli opponenti in complessivi euro 8.050,0, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione tardiva proposta da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 6543/2022 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Milano, nonché l'efficacia esecutiva definitiva allo stesso già attribuita;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 8.050,0, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 16 dicembre 2025
Il giudice
SC AR
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