Sentenza 15 novembre 2019
Massime • 1
I trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta.
Commentario • 1
- 1. Rifiutare le cure impedisce differimento pena (Cass. 17180/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 maggio 2022
I trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta. Corte di Cassazione sez. I penale, ud. 13 aprile 2022 (dep. 3 maggio 2022), n. 17180 Presidente Mogini – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di differimento della pena ai sensi dell'art. 147 c.p., anche nelle forme della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2019, n. 5447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5447 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2019 |
Testo completo
05447-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 3484/2019- Antonella Patrizia Mazzei - Presidente - Giacomo Rocchi CC 15/11/2019 - Roberto Binenti R.G.N. 26499/2019 Francesco Centofanti - Relatore - Daniele Cappuccio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL PE, nato San Cataldo il 18/10/1963 avverso l'ordinanza del 22/05/2019 del Tribunale di sorveglianza di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina rigettava l'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena per ragioni di salute, ai sensi degli artt. 146, primo comma, n. 3), o 147, primo comma, n. 2), cod. pen., e quella subordinata di applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., già avanzate dal detenuto PE LL, ristretto in istituto in espiazione di lunga pena detentiva, scadente allo stato il 23 novembre 2034. Nel provvedimento era richiamato il quadro nosografico multi-patologico del condannato, dominato da un'osteomielite cronica alla gamba sinistra, e dalle relative complicanze, con abolizione pressoché totale della funzione articolare. LL era stato trasferito, per l'apprestamento delle cure necessarie, presso la casa circondariale di Messina, dotata di apposito centro clinico. La più recente relazione sanitaria, proveniente dall'istituto penitenziario, riferiva di totale mancanza di compliance del paziente con le terapie, e di condizioni di salute in atto compatibili con regime detentivo. Su tali presupposti, combinati con l'emergente profilo criminale del soggetto e con la lunga pregressa latitanza estera, venivano dal Tribunale esclusi i presupposti per la concessione degli invocati benefici.
2. LL ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 27 e 32 Cost., 3 CEDU, 146 e 147 cod. pen e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., nonché mancanza e illogicità della motivazione. La decisione giudiziale risulterebbe asservita», quanto all'asserita compatibilità dello stato di salute di LL con il regime detentivo, alle valutazioni del medico penitenziario, contraddette da precedenti risultanze. In ogni caso, il Tribunale di sorveglianza avrebbe mancato di constatare, alla luce dei citati parametri convenzionali e costituzionali, come la protrazione della carcerazione si traducesse, nella specie, in un trattamento contrario al senso di umanità, più volte stigmatizzato dalla Corte di Strasburgo.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza della motivazione in relazione al rifiuto giudiziale di dare corso alla perizia, espressamente invocata dalla difesa. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in entrambi i proposti motivi, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili.
2. Secondo consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, ai fini del differimento obbligatorio della pena detentiva, di cui all'art. 146, primo comma, n. 3), cod. pen. o della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma - 1-ter, Ord. pen., che ne mutua i presupposti rileva l'esistenza della sindrome - da immunodeficienza acquisita conclamata, o di grave deficienza immunitaria, o di altra malattia particolarmente grave, giunte in ogni caso ad una fase così avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili o alle terapie curative (Sez. 1, n. 42276 del 27/10/2010, Gradizzi, Rv. 249019-01; Sez. 1, n. 41580 del 01/10/2009, Cesarini, Rv. 245054-01; Sez. 1, n. 33967 del 17/06/2004, Mulè, Rv. 228715-01) Rispetto al differimento c.d. facoltativo, di cui all'art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. (e alla detenzione domiciliare sostitutiva, sopra citata), è viceversa richiesto uno stato di «grave infermità fisica», ravvisabile quando la malattia da cui è affetto il condannato sia comunque tale da porre in pericolo la vita, o da provocare rilevanti conseguenze dannose, e comunque da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato, che trova fondamento nell'art. 32 Cost., e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406-01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674-01). Al contempo, la giurisprudenza di legittimità rileva che, rispetto al differimento facoltativo, debbano considerarsi anche patologie ulteriori, che siano di entità tale da far apparire l'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell'art. 27, terzo comma, Cost. (Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv. 228289- 01), dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132-01), come impone anche l'art. 3 CEDU.
3. L'ordinanza impugnata non si è discostata da questi principi, di cui ha fatto coerente applicazione al caso di specie. 3 Essa correttamente ha preso le mosse dal quadro sanitario offerto dalla più recente relazione sanitaria e lo ha fedelmente riassunto, facendo risaltare l'assenza dei presupposti di legge. Non risulta infatti, su tale base, che l'espiazione della pena in atto contrasti, allo stato, con il diritto alla salute o con il senso di umanità costituzionalmente garantiti, in quanto non si evidenziano malattie gravi, tali cioè da porre in pericolo la vita, o da provocare conseguenze dannose, anche sul piano della dignità umana, capaci di privare la pena di significato rieducativo;
e cure e trattamenti sono indicati come praticabili in regime di detenzione intramurale, ricorrendo al bisogno a visite e ricoveri ex art. 11 Ord. pen. L'ordinanza dunque correttamente motiva, facendo concludente riferimento all'insussistenza, riscontrata anche senza l'ausilio della perizia e ineccepibilmente argomentata, di un quadro patologico allarmante nei sensi sopra indicati. Anche nel procedimento di sorveglianza vale, del resto, il principio (su cui v. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936-01; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815-01; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152- 01), secondo cui la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa, la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche;
con la conseguenza che non è sindacabile in sede di legittimità la decisione che non vi ricorra, pur a fronte di espressa sollecitazione, ove essa risulti -come nella specie- esauriente sugli aspetti che l'accertamento peritale richiesto avrebbe dovuto approfondire.
4. Il negativo riscontro degli indici giustificativi del differimento della pena è, inoltre, ineccepibilmente argomentato sotto il profilo della pericolosità sociale, del pericolo di fuga e del rifiuto delle terapie;
per quest'ultimo, alla luce del principio (Sez. 1, n. 46730 del 18/10/2011, Salvan, Rv. 251414-01; Sez. 1, n. 266 del 21/02/1996, Prisinzano, Rv. 203826- 01) per cui i trattamenti sanitari sono sì incoercibili anche nei confronti del detenuto ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta.
5. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/11/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Antonella Patrizia MazzeiPatrizia Jr. mezze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 FEB 2020 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5