Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2011, n. 46730
CASS
Sentenza 18 ottobre 2011

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I trattamenti sanitari nei confronti del detenuto, ed in specie quelli chirurgici, sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta.

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  • 1Rifiutare le cure impedisce differimento pena (Cass. 17180/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 maggio 2022

    I trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta. Corte di Cassazione sez. I penale, ud. 13 aprile 2022 (dep. 3 maggio 2022), n. 17180 Presidente Mogini – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di differimento della pena ai sensi dell'art. 147 c.p., anche nelle forme della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2011, n. 46730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46730
Data del deposito : 18 ottobre 2011

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