Sentenza 18 ottobre 2011
Massime • 1
I trattamenti sanitari nei confronti del detenuto, ed in specie quelli chirurgici, sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta.
Commentario • 1
- 1. Rifiutare le cure impedisce differimento pena (Cass. 17180/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 maggio 2022
I trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta. Corte di Cassazione sez. I penale, ud. 13 aprile 2022 (dep. 3 maggio 2022), n. 17180 Presidente Mogini – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di differimento della pena ai sensi dell'art. 147 c.p., anche nelle forme della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2011, n. 46730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46730 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/10/2011
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 3279
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 13030/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN CO, N. IL 30/04/1962;
avverso l'ordinanza n. 1371/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 25/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
lette le conclusioni del PG Dott. Baglione Tindari, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 25/1/11 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza di differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena (artt. 146 e 147 c.p.) o di detenzione domiciliare (art. 47 ter 1 - ter. op) presentata da AN RC. Il Tribunale osservava come il soggetto, detenuto per gravissimi reati (trattavasi di esponente di spicco della c.d. mala del Brenta), era portatore di fistola artero-venosa post-traumatica (conseguenza di un incidente stradale del 1984), per la quale erano necessari - ed erano stati ripetutamente programmati - immediati interventi chirurgici tuttavia sistematicamente rifiutati dal paziente nonostante fossero previsti in strutture da lui gradite e vicine al luogo di residenza familiare (Padova). Considerato pertanto il quadro clinico stabile e comunque la possibilità in ogni momento di effettuare l'intervento necessario, l'istanza era rigettata e trasmessa al DAP per consentire (col benestare dell'interessato) l'ultimo intervento programmato (febbraio 2011).
Ricorreva per cassazione la difesa del AN, deducendo con motivo unico la nullità del provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione: premesso che il detenuto era affetto da grave miocardiopatia dilatativa secondaria a fistola artevenosa acquisita con voluminoso aneurisma venoso iliaco destro in ipertensione arteriosa con altissimo pericolo di vita, ma che l'intervento chirurgico ipotizzato era di altissima difficoltà ed assolutamente rischioso (tanto da potersi prospettare, in alternativa alla laparatomia, il mantenimento dello status quo o un intervento per via endovascolare), il Tribunale doveva porsi la questione della compatibilita della situazione attuale con il regime carcerario, non potendosi imporre al paziente la soluzione chirurgica. Sotto tale profilo chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. È invero corretto affermare che i trattamenti sanitari nei confronti del detenuto, e in specie quelli chirurgici, siano incoercibili (per evidenti ed incontestate ragioni di libertà personale), ma è altrettanto vero che quando tali trattamenti siano potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali (come nel caso) lo stesso detenuto chiede il differimento della pena o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione dell'istanza, il loro rifiuto configurandosi invece come una strumentale e inaccettabile perpetuazione delle dette condizioni di salute astrattamente legittimanti i benefici richiesti. La giurisprudenza di questa Corte è da tempo in tal senso: "Non può farsi luogo al differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 c.p., comma 1, n. 2, quando il condannato si rifiuti, senza plausibile giustificazione, di sottoporsi ad intervento chirurgico e l'infermità da cui è affetto sia curata con terapia medica non risolutiva ma regolarmente effettuata in regime di detenzione" (Cass., 1, sent. n. 266 del 21/2/96, rv. 203826, Prisinzano).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una congrua sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
visti l'art. 606 c.p.p., comma 3. e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011