Sentenza 11 gennaio 2017
Massime • 1
Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere; peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2017, n. 9780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9780 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2017 |
Testo completo
09780 -17 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RISERVA DEL 24/11/16 MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA Dott. N. 55/2017 Dott. ADET TONI NOVIK - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - N. 24353/2015 Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BADALAMENTI PARIDE N. IL 01/12/1978 avverso l'ordinanza n. 34/2014 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del 24/09/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Euler Delejaye di fo to che il licus ти oveliorate thingkalo thing Udit i difensor Avv.; RILEVATO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza, emessa il 24 settembre 2014 il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di Paride EN di cancellazione delle iscrizioni relative al sequestro ed alla confisca di un appartamento a lui aggiudicato il 21 settembre 2010 in esito a procedura esecutiva immobiliare. Nonostante che il giudice dell'esecuzione avesse ordinato al Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni sul bene, era emerso che non era stato cancellato il decreto di sequestro del 29 ottobre 1997 emesso dal Gip di Palermo, trascritto il successivo 12 novembre a favore dell'Erario dello Stato, nonché la sentenza di confisca dei beni del 5 novembre 1999, trascritta il 16 giugno 2008 sempre in favore dell'Erario. A ragione del rigetto, il giudice dell'esecuzione rilevava che EN non era terzo rispetto al rapporto genetico -le parti erano Sicilcassa e le Costruzioni Mimosa s.r.l.- ed il provvedimento di aggiudicazione era stato emesso il 21 settembre 2010 quando già la sentenza di confisca era divenuta esecutiva ed era stata trascritta. Riteneva quindi assorbente la circostanza che non poteva essere oggetto di cessione un bene che faceva parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
2. Avverso detto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione M EN a mezzo dei difensori di fiducia, i quali sviluppano quattro motivi.
2.1. Con il primo di essi si denuncia la violazione dell'art. 1 comma 194 e ss. della legge n. 228 del 2012, in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 12 sexies decreto-legge n. 306 del 1992. In sintesi, si deduce, con richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite civili e a quella del giudice penale, che in forza delle disposizioni introdotte dalla legge 228/2012, art. 1 comma 195, essendo stato il bene confiscato trasferito a EN in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge, gli effetti del trasferimento dovevano essere tenuti fermi.
2.2. Con il secondo motivo, i difensori denunciano la violazione dell'art. 1 comma 195 cit. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - 666 cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione aveva errato nel ritenere EN non legittimato a proporre l'incidente di esecuzione per non essere terzo rispetto al rapporto giuridico originario. Quale aggiudicatario del bene rientrava nella tutela predisposta dalla legge n. 228 del 2012 e, quale interessato, era legittimato a proporre l'incidente di esecuzione. Una diversa interpretazione era lesiva del diritto di difesa costituzionalmente protetto.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 1 comma 194 cit. in relazione agli artt. 240 cod. pen., 12 sexies decreto-legge n. 306 del 1992, J 2644, 2913, 2915 del 2919 cod. civ., 586 cod. proc. civ. La legge n. 282 aveva inteso dare soluzione ai problemi relativi alla tutela dei terzi creditori del procedimento di confisca. Questi principi dovevano valere a maggior ragione nei confronti del terzo acquirente di buona fede di un bene in esito a procedura esecutiva immobiliare.
2.4. Con il quarto motivo infine si deduce il vizio di motivazione in punto di buona fede dell'acquirente.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella sua requisitoria ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, per essere stato l'immobile definitivamente acquisito al patrimonio dello Stato.
4. Il ricorso è inammissibile. Si premette che con il ricorso per incidente di esecuzione il difensore di EN, ricostruita la vicenda relativa all'aggiudicazione dell'immobile nella procedura esecutiva, senza incanto, in danno della Costruzioni Mimosa s.r.l. e di Corso Luigi e Corso Giampaolo, ha M illustrato la sua richiesta richiamando i principi di matrice giurisprudenziale resi sull'opponibilità allo Stato confiscante dell'ipoteca previamente iscritta sul bene confiscato. Solo nel ricorso per cassazione il ricorrente ha introdotto il tema dell'applicabilità alla vicenda de qua della L. 228 del 2012, espressamente riguardante la confisca di prevenzione su cui il giudice dell'esecuzione non si era pronunciato. Il Collegio intende dare continuità al principio per cui "Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere. Peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati. (Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000 - dep. 09/03/2000, Rotondi R., Rv. 215976).
5. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza condanna alla cassa delle ammende non ravvisandosi le condizioni per tale ulteriore sanzione
P.Q.M.
3 A scioglimento della riserva assunta il 24 novembre 2016: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 11 gennaio 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Досанбложить Massimo Vecchio Adet Toni Novik DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 FEB 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4