Sentenza 20 aprile 2011
Massime • 1
Integra il reato di commercio di prodotti con segni falsi la riproduzione del personaggio di fantasia tutelato dal marchio registrato, ancorchè non fedele ma espressiva di una forte somiglianza, quando sia possibile rilevare una oggettiva e inequivocabile possibilità di confusione delle immagini, tale da indurre il pubblico ad identificare erroneamente la merce come proveniente da un determinato produttore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2011, n. 20040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20040 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 20/04/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 1251
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 44804/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FE UI, N. IL 30/09/1977;
avverso la sentenza n. 11194/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 30/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Brandina Stefano e avv. Ragosta Michele, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30 marzo 2010, la Corte d'Appello di Napoli, 4^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola appellata da ER UI, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al delitto di cui all'art. 474 c.p. (capo A) perché estinto per prescrizione e per l'effetto rideterminava la pena in un anno quattro mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa;
confermava nel resto la decisione impugnata, con la quale ER era stato dichiarato colpevole di ricettazione di 10866 pupazzi di TI brevettati dalla Warner Bros;
3327 gadget AC brevettati dalla Nintendo due pupazzi di GA LV brevettati dalla Warner Bros e una lampada raffigurante "TI" e un orologio raffigurante AC, fatto accertato in S. Giuseppe Vesuviano il 4.9.2000.
Contro tale decisione ha proposto tempestivi ricorsi l'imputato a mezzo dei difensori, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) ricorso dell'avv. Michele Ragosta: - violazione dell'art. 606 c.p.p. in relazione all'art. 178 c.p.p. e segg. per omessa citazione dell'imputato per l'udienza del 30.3.2010 perché il decreto di citazione è stato erroneamente notificato presso il difensore quale domiciliatario, senza che vi fosse stata dichiarazione in tal senso;
- violazione dell'art. 606 c.p.p. in relazione all'art. 530 c.p.p., per essersi la sentenza impugnata limitata a considerare "pienamente condivisibile" la sentenza di primo grado senza prendere in considerazione le doglianze difensive che avevano evidenziato la mancanza di marchio nei giocattoli sequestrati, la genericità dell'affermazione del primo giudice sulla "somiglianza" dei giocattoli ai più noti personaggi dei cartoni animati;
2) ricorso dell'avv. Stefano Brandina: - violazione del disposto dell'art. 178 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 179 c.p.p. per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello;
- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 474 c.p. nonché inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'art. 474 c.p., rilevante ancorché prescritto per la contestazione di ricettazione di cui al capo B), per non avere la sentenza impugnata dato risposta agli specifici motivi di appello specificamente riportati;
- inosservanza o erronea applicazione della norma di cui all'art. 648 c.p. nonché mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato in particolare in ordine al rilievo difensivo sulla prova che l'imputato avesse ricevuto le cose da terzi perché acquistate in Cina ove non esiste alcuna normativa analoga a quella prevista dall'art. 473 c.p. nonché in ordine al rilievo difensivo attinente alla mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato trattandosi di beni acquistati con regolare fattura su beni recanti l'etichetta della ditta Ferpel. Nessuna motivazione era stata spesa in ordine alla richiesta subordinata di derubricazione nel reato di cui all'art. 712 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, è infondato. La notifica è stata effettuata al difensore evidentemente nel rispetto della regola dettata dall'art. 157 c.p.p., comma 8 bis. È sfuggito tuttavia che l'imputato aveva eletto (recte: dichiarato) il suo domicilio in via Mattiuli n. 102 di San Giuseppe Vesuviano. La notifica è quindi nulla, perché la dichiarazione/elezione di domicilio prevale sul criterio legale stabilito dal citato art. 157 c.p.p., comma 8 bis. Si tratta tuttavia di nullità di ordine generale a regime così detto intermedio, che in conseguenza è stata dedotta tardivamente solo con il ricorso. Va invero ribadito che:
"È nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 c.p.p., alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 c.p.p. (Cass, SU. 7.3- 15.5.2008 n. 19602).
2. Il secondo motivo, anch' esso comune ad entrambi i ricorsi, è ancora infondato.
Va confermato che "in tema di commercio di prodotti con segni falsi, la riproduzione del personaggio di fantasia tutelato dal marchio registrato - ancorché non fedele ma espressiva di una forte similitudine - integra il reato quando, con giudizio di fatto demandato al giudice di merito e insindacabile se rispondente ai criteri della completezza e logicità, sia apprezzata una oggettiva e inequivocabile possibilità di confusione delle immagini, tale da indurre il pubblico ad identificare erroneamente la merce come proveniente da un determinato produttore."(Fattispecie relativa alla riproduzione dell'immagine del canarino "TI", che la Corte ha ritenuto integrare reato nonostante la mancanza, accanto alla immagine stessa, del nome dell'animale, oggetto del marchio unitamente alla raffigurazione del personaggio. La Corte ha osservato che, nell'insieme figurativo del marchio, l'elemento di maggior richiamo visivo era la immagine, mentre il nome, elemento secondario, non era determinante: Cass. Sez. 5, 31.1-11.7.2005). Nel caso in esame i giudici di merito, sulla scorta delle deposizioni testimoniali acquisite, hanno accertato che i pupazzi sequestrati erano fortemente somiglianti a quelli originali, oggetto di specifica registrazione e quindi come tali assoggettati alla tutela dei marchi (cfr. anche Cass. Sez. 5, 6.11.2009-26.1.2010 n. 3403). Non sfugge il diverso orientamento interpretativo (Cass. Sez. 3, 19.5- 27.8.2006 n. 28158) per il quale per l'integrazione del reato di cui all'art. 474 c.p. occorre che il marchio figurativo sia riprodotto in maniera totalmente identica, non essendo sufficiente una semplice imitazione, ma non sembra condivisibile. Innanzi tutto dovrebbe trattarsi di falso c.d. grossolano (cfr. Cass. Sez. 2, 3-23.4.2008 n. 16821) ed essendo comunque sufficiente l'idoneità del prodotto contraffatto ad ingenerare confusione (Cass. Sez. 5, 1.7-15.10.2009 n. 40170). In tal modo la sentenza impugnata ha dato risposta anche alla doglianza difensive che denunciano la carenza di motivazione per relationem. È pacifico che la merce sequestrata recava l'indicazione FERPEL. Ciò che si è accertato è l'esistenza della registrazione del c.d. marchio figurativo.
3. L'ulteriore motivo di ricorso, con il quale si ripropone la tesi secondo la quale il delitto di cui all'art. 474 c.p. non può concorrere con quello di cui all'art. 648 c.p., è infondato. La giurisprudenza citata dal ricorrente è superata dalla pronuncia di questa Corte a sezioni unite del 9 maggio 2001, ric. Ndiaye.
4. Anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato. La circostanza che la merce sia stata prodotta in Cina, non elimina la sussistenza, per la legge italiana, del delitto presupposto di cui all'art. 473 c.p. La sua ricezione è avvenuta nel territorio dello Stato (quindi una parte della condotta).
Impropriamente si è richiamata giurisprudenza di questa Corte in materia di specialità medicinali, stante la diversa disciplina riservata per tale settore merceologico.
Quanto alla doglianza relativa all'omessa risposta al motivo di appello attinente la sussistenza dell'elemento soggettivo, si osserva che la Corte territoriale ha dato risposta attraverso il rinvio alla motivazione del Tribunale, che aveva rammentato la particolare conoscenza del settore merceologico da parte dell'imputato e quindi la sua piena consapevolezza dell'illiceità.
5. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato on condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011