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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 584/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GARGANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4289/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati - Piazza Municipio 1 84018 Scafati SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9658 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: cpme da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso avviso di accertamento esecutivo notificato dal Comune di Scafati avente ad oggetto differenza imposta Imu anno 2020 per l'importo complessivo di euro 1.623,43.
Il ricorrente eccepisce erroneità della pretesa, in quanto per i terreni oggetto della pretesa va applicata l'esenzione di cui all'art. 7 D.lgs. n. 504/92, in quanto coltivatore diretto.
Con successiva memoria illustrativa parte ricorrente ha depositato documentazione.
Si è costituito il Comune di Scafati, sostenendo che non risultano acquisite dichiarazioni del ricorrente al fine di ottenere l'esenzione prevista per i coltivatori diretti.
Con successiva memoria il Comune di Scafati, dopo aver fatto presente che l'esenzione prevista dal citato art. 7 riguarda i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, ha precisato che il Comune di
Scafati non è incluso nell'elenco dei Comuni nei quali l'esenzione va applicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Innanzitutto, va rilevato che, in base all'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione
IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta, come nella ipotesi della esenzione prevista per i coltivatori diretti.
Orbene, nel caso in esame, agli atti non risulta alcuna dichiarazione Imu presentata dal ricorrente al fine di ottenere l'esenzione prevista per i coltivatori diretti.
Peraltro, come osservato dal Comune, l'esenzione prevista dall'art. 7 lett. h) del D.lgs. n. 504/92 riguarda i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina e il Comune di Scafati non è incluso nell'elenco dei
Comuni nei quali l'esenzione va applicata.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GARGANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4289/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati - Piazza Municipio 1 84018 Scafati SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9658 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: cpme da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso avviso di accertamento esecutivo notificato dal Comune di Scafati avente ad oggetto differenza imposta Imu anno 2020 per l'importo complessivo di euro 1.623,43.
Il ricorrente eccepisce erroneità della pretesa, in quanto per i terreni oggetto della pretesa va applicata l'esenzione di cui all'art. 7 D.lgs. n. 504/92, in quanto coltivatore diretto.
Con successiva memoria illustrativa parte ricorrente ha depositato documentazione.
Si è costituito il Comune di Scafati, sostenendo che non risultano acquisite dichiarazioni del ricorrente al fine di ottenere l'esenzione prevista per i coltivatori diretti.
Con successiva memoria il Comune di Scafati, dopo aver fatto presente che l'esenzione prevista dal citato art. 7 riguarda i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, ha precisato che il Comune di
Scafati non è incluso nell'elenco dei Comuni nei quali l'esenzione va applicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Innanzitutto, va rilevato che, in base all'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione
IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta, come nella ipotesi della esenzione prevista per i coltivatori diretti.
Orbene, nel caso in esame, agli atti non risulta alcuna dichiarazione Imu presentata dal ricorrente al fine di ottenere l'esenzione prevista per i coltivatori diretti.
Peraltro, come osservato dal Comune, l'esenzione prevista dall'art. 7 lett. h) del D.lgs. n. 504/92 riguarda i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina e il Comune di Scafati non è incluso nell'elenco dei
Comuni nei quali l'esenzione va applicata.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 oltre accessori come per legge.