TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/12/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2249/2025 promossa da: (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. NAPOLITANO Parte_1 P.IVA_1
RE RICORRENTE
contro
P.I.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
* Conclusioni delle parti All'udienza del 27.11.2025 la ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale;
la resistente è rimasta contumace. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha proposto ricorso ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. nei confronti di Parte_1 sponendo: Controparte_2
- di avere stipulato con (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica), CP_3 in data 2.02.2023, un contratto pubblico di appalto avente ad oggetto lavori di implementazione delle misure prevenzione incendi, dell'impianto di condizionamento e di manutenzione delle reti di distribuzione fluidi presso il complesso edilizio Palazzo Pio XII a Città del Vaticano, per un corrispettivo di € 1.738.344,00;
- che l'art. 27 del Contratto prevedeva l'obbligo, in capo alla società appaltatrice, di prestare una garanzia fideiussoria bancaria per un importo pari al 10% del valore contrattuale, a copertura dei danni derivanti da mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni a suo carico;
- di avere quindi costituito, in data 26.01.2023, in favore di , un pegno dato dal CP_2 saldo registrato di € 173.900,00 portato su conto corrente presso il medesimo Istituto bancario, a garanzia dell'obbligo restitutorio;
- che con pec del 26.10.2023 la committente ha comunicato a CP_3 Parte_1 la volontà di recedere ex art. 23 dal Contratto, rendendosi disponibile al pagamento delle prestazioni già eseguite;
- che il 30.11.2023, con missiva indirizzata a e mandata per conoscenza alla CP_2
1 ricorrente, ha escusso la polizza fideiussoria, allegando l'inadempimento CP_3 dell'appaltatrice nell'esecuzione del contratto e riservandosi di agire per il maggior danno;
- di avere quindi, immediatamente, diffidato l'Istituto di Credito dal versare alcunché, posto che la Committente aveva, in realtà, esercitato un mero recesso ad nutum e non aveva mai prima di allora contestato inadempimenti né avanzato pretese risarcitorie;
- che, ciononostante, ha versato ad l'importo garantito e, CP_2 CP_3 contestualmente, si è soddisfatta sul pegno costituito dal saldo del conto corrente intestato a
Parte_1
- di avere successivamente stipulato un accordo transattivo con con il quale CP_3 quest'ultima si è, tra l'altro, obbligata a restituire, in favore della ricorrente, il 75% dell'importo di cui alla polizza fideiussoria;
- che, peraltro, con questa transazione ha sostanzialmente ammesso CP_3
l'insussistenza di inadempimenti contrattuali imputabili all'appaltatrice, avendo rinunciato alle penali da ritardo, dichiarato risolto consensualmente il contratto e restituito, seppur parzialmente, la somma escussa;
- che l'escussione della polizza fideiussoria da parte di è stata abusiva in quanto CP_3 non motivata da alcun inadempimento e avrebbe dovuto sollevare l'exceptio doli, CP_2 rifiutando il pagamento;
- che, conseguentemente, anche la realizzazione della garanzia pignoratizia da parte della è illecita;
CP_4
- che tale condotta ha provocato ingenti danni patrimoniali alla società ricorrente e in particolare: € 43.458,60, pari al 25% della polizza fideiussoria, non restituito da ed € CP_3
33.785,76 a titolo di onorari per le attività legali e tecniche-amministrative necessarie al fine di contrastare l'illecita ed abusiva escussione della polizza fideiussoria, per totali € 77.244,36;
- di avere, inoltre, subito danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., da quantificarsi in misura pari al 50% del pegno illegittimamente escusso da , ossia € 87.000,00. CP_2
Tanto premesso, ha chiesto la condanna di al pagamento in Parte_1 CP_2 suo favore delle somme sopra indicate, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La resistente, pur regolarmente notificata, non si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza del 27.11.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. Si osserva:
- non v'è dubbio che nella vicenda in esame si verta in tema di contratto autonomo di garanzia, il cui più rilevante elemento di differenziazione dalla fideiussione è dato dall'autonomia – appunto - che il rapporto di garanzia assume nei confronti del rapporto principale (di valuta), rispetto al quale risulta reciso quel vincolo di accessorietà e scisso quel legame di dipendenza che, a norma degli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c., connotano in modo identificativo la garanzia fideiussoria (cfr. C. sez. U. 3947/10);
- tale autonomia determina, da un lato, l'obbligo del garante di pagare a semplice/prima richiesta del beneficiario della garanzia - il quale è dispensato dalla prova dei presupposti legittimanti la pretesa – e, dall'altro lato, l'impossibilità per costui di opporre le eccezioni
2 relative al rapporto garantito;
- tale preclusione espone a rischio di lesione i principi generali di buona fede e correttezza, posti dall'ordinamento a fondamento dei rapporti negoziali (tanto nella fase costitutiva, quanto in quella esecutiva), poiché si presta ad assecondare comportamenti e pretese avanzate fraudolentemente dal creditore, o comunque con abuso del diritto;
- proprio al fine di arginare e contrastare questo genere di condotte, la giurisprudenza di legittimità ha individuato le eccezioni che il garante può opporre, in deroga al carattere autonomo della garanzia, nei casi in cui la pretesa del creditore sia a) fondata su titolo illecito, ovvero b) appaia prima facie dolosa, abusiva o fraudolenta;
- in tali ipotesi, il garante può - e, anzi, è tenuto - a sollevare l'exceptio doli generalis seu presentis, volta a paralizzare l'abusiva richiesta di pagamento, in quanto gravato da un dovere di protezione nei confronti del debitore, riconducibile al principio di buona fede di cui agli artt. 1175-1375 c.c.;
- in mancanza, laddove, pur in presenza dei presupposti di cui sopra, abbia effettuato un pagamento poi risultato non dovuto nel merito, il garante perde la facoltà di agire in regresso verso il debitore, potendo unicamente rivolgersi al creditore con l'actio indebiti, ovvero con l'azione di ingiustificato arricchimento;
- tanto premesso, nel caso di specie, la ricorrente afferma che (garante) abbia CP_2 violato il predetto principio, posto che: ha escusso la garanzia il 30.11.2024; il giorno CP_3 dopo ha immediatamente diffidato la dall'eseguire qualsiasi Parte_1 CP_4 pagamento, atteso che la committente non aveva mai contestato alcun inadempimento al contratto di appalto, dal quale, anzi, era receduta volontariamente, invocando l'art. 23 del contratto stesso, sicché l'escussione della polizza fideiussoria era palesemente abusiva;
ciononostante, , anziché sollevare l'exceptio doli, ha pagato ugualmente la committente CP_2
e si è rivalsa per l'intero sul pegno costituito da Parte_1
- conseguentemente, tenuto conto del fatto che in sede transattiva ha CP_3 successivamente restituito a il 75% dell'importo oggetto di garanzia, Parte_1
sarebbe ora tenuta a restituirle il rimanente 25%; CP_2
- la pretesa è infondata;
- come si è detto sopra, l'elemento caratterizzante del contratto autonomo di garanzia è dato proprio dall'obbligo del garante escusso di soddisfare immediatamente la richiesta di pagamento del beneficiario e dalla correlata impossibilità di opporre eccezioni inerenti al rapporto principale;
- laddove egli intenda eccepire la natura fraudolenta od abusiva dell'escussione della garanzia, è gravato dall'onere di provare l'esatto adempimento del debitore (C. ; P.IVA_3
- è ovvio che tale prova possa essere fornita solo se il comportamento del creditore risulti prima facie doloso o fraudolento: in altre parole, l'abusività della richiesta deve essere manifesta e documentata e deve, quindi, risultare da prove certe e non contestate, senza richiedere indagini complesse e articolate, che sarebbero del tutto incompatibili con la funzione concreta propria del contratto autonomo di garanzia;
- soltanto al ricorrere di tali circostanze, il rifiuto del garante di adempiere risulta legittimo;
- nel caso in esame, ha ricevuto, praticamente contestualmente, la richiesta di CP_2
3 pagamento da parte di fondata sull'inadempimento di (30.11.2024), e la CP_3 Parte_1 diffida di che nega e contesta qualsivoglia inadempimento da parte sua Parte_1
(1°.12.2024);
- si tratta di due comunicazioni aventi contenuto certamente contraddittorio, ma ciò non è evidentemente sufficiente a rendere “manifestamente abusiva” la richiesta di pagamento da parte di e a far sorgere, in capo a , l'obbligo di sollevare l'exceptio doli; CP_3 CP_2
- né quest'ultima avrebbe potuto sospendere il pagamento in attesa di verificare se fosse fondata la prospettazione dell'una o dell'altra parte;
- la circostanza che, in un secondo momento, l'appaltatrice e la committente abbiano raggiunto un accordo transattivo nell'ambito del quale hanno dichiarato risolto consensualmente il contratto di appalto e pattuito la restituzione a ella gran parte Parte_1 dell'importo garantito è (oltre ché contraddittoria rispetto alla domanda proposta in questa sede nei confronti di ), in sé del tutto irrilevante, poiché ciò che conta, al fine di valutare la CP_2 correttezza e conformità a buona fede della condotta del garante, è se questi disponesse o meno della prova dell'abusività dell'escussione nel momento in questa è avvenuta, e non successivamente;
- alla luce di quanto sopra, non può quindi ritenersi né che la richiesta di pagamento avanzata da nei confronti di fosse abusiva in modo palese e manifesto, né, CP_3 CP_2 quindi, che il pagamento da parte della e la successiva apprensione della garanzia CP_4 pignoratizia fossero in contrasto con il principio di buona fede;
- conseguentemente, vanno rigettate sia la domanda volta alla restituzione del 25% dell'importo garantito, sia le domande risarcitorie (le quali, comunque, sono state formulate in modo del tutto generico e sono rimaste completamente indimostrate, quindi non avrebbero potuto in ogni caso trovare accoglimento). 3. Nulla si dispone in punto spese di lite, stante la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA le domande della ricorrente;
nulla sulle spese. Così deciso a Reggio Emilia il 24/12/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
4
RE RICORRENTE
contro
P.I.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
* Conclusioni delle parti All'udienza del 27.11.2025 la ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale;
la resistente è rimasta contumace. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha proposto ricorso ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. nei confronti di Parte_1 sponendo: Controparte_2
- di avere stipulato con (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica), CP_3 in data 2.02.2023, un contratto pubblico di appalto avente ad oggetto lavori di implementazione delle misure prevenzione incendi, dell'impianto di condizionamento e di manutenzione delle reti di distribuzione fluidi presso il complesso edilizio Palazzo Pio XII a Città del Vaticano, per un corrispettivo di € 1.738.344,00;
- che l'art. 27 del Contratto prevedeva l'obbligo, in capo alla società appaltatrice, di prestare una garanzia fideiussoria bancaria per un importo pari al 10% del valore contrattuale, a copertura dei danni derivanti da mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni a suo carico;
- di avere quindi costituito, in data 26.01.2023, in favore di , un pegno dato dal CP_2 saldo registrato di € 173.900,00 portato su conto corrente presso il medesimo Istituto bancario, a garanzia dell'obbligo restitutorio;
- che con pec del 26.10.2023 la committente ha comunicato a CP_3 Parte_1 la volontà di recedere ex art. 23 dal Contratto, rendendosi disponibile al pagamento delle prestazioni già eseguite;
- che il 30.11.2023, con missiva indirizzata a e mandata per conoscenza alla CP_2
1 ricorrente, ha escusso la polizza fideiussoria, allegando l'inadempimento CP_3 dell'appaltatrice nell'esecuzione del contratto e riservandosi di agire per il maggior danno;
- di avere quindi, immediatamente, diffidato l'Istituto di Credito dal versare alcunché, posto che la Committente aveva, in realtà, esercitato un mero recesso ad nutum e non aveva mai prima di allora contestato inadempimenti né avanzato pretese risarcitorie;
- che, ciononostante, ha versato ad l'importo garantito e, CP_2 CP_3 contestualmente, si è soddisfatta sul pegno costituito dal saldo del conto corrente intestato a
Parte_1
- di avere successivamente stipulato un accordo transattivo con con il quale CP_3 quest'ultima si è, tra l'altro, obbligata a restituire, in favore della ricorrente, il 75% dell'importo di cui alla polizza fideiussoria;
- che, peraltro, con questa transazione ha sostanzialmente ammesso CP_3
l'insussistenza di inadempimenti contrattuali imputabili all'appaltatrice, avendo rinunciato alle penali da ritardo, dichiarato risolto consensualmente il contratto e restituito, seppur parzialmente, la somma escussa;
- che l'escussione della polizza fideiussoria da parte di è stata abusiva in quanto CP_3 non motivata da alcun inadempimento e avrebbe dovuto sollevare l'exceptio doli, CP_2 rifiutando il pagamento;
- che, conseguentemente, anche la realizzazione della garanzia pignoratizia da parte della è illecita;
CP_4
- che tale condotta ha provocato ingenti danni patrimoniali alla società ricorrente e in particolare: € 43.458,60, pari al 25% della polizza fideiussoria, non restituito da ed € CP_3
33.785,76 a titolo di onorari per le attività legali e tecniche-amministrative necessarie al fine di contrastare l'illecita ed abusiva escussione della polizza fideiussoria, per totali € 77.244,36;
- di avere, inoltre, subito danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., da quantificarsi in misura pari al 50% del pegno illegittimamente escusso da , ossia € 87.000,00. CP_2
Tanto premesso, ha chiesto la condanna di al pagamento in Parte_1 CP_2 suo favore delle somme sopra indicate, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La resistente, pur regolarmente notificata, non si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza del 27.11.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. Si osserva:
- non v'è dubbio che nella vicenda in esame si verta in tema di contratto autonomo di garanzia, il cui più rilevante elemento di differenziazione dalla fideiussione è dato dall'autonomia – appunto - che il rapporto di garanzia assume nei confronti del rapporto principale (di valuta), rispetto al quale risulta reciso quel vincolo di accessorietà e scisso quel legame di dipendenza che, a norma degli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c., connotano in modo identificativo la garanzia fideiussoria (cfr. C. sez. U. 3947/10);
- tale autonomia determina, da un lato, l'obbligo del garante di pagare a semplice/prima richiesta del beneficiario della garanzia - il quale è dispensato dalla prova dei presupposti legittimanti la pretesa – e, dall'altro lato, l'impossibilità per costui di opporre le eccezioni
2 relative al rapporto garantito;
- tale preclusione espone a rischio di lesione i principi generali di buona fede e correttezza, posti dall'ordinamento a fondamento dei rapporti negoziali (tanto nella fase costitutiva, quanto in quella esecutiva), poiché si presta ad assecondare comportamenti e pretese avanzate fraudolentemente dal creditore, o comunque con abuso del diritto;
- proprio al fine di arginare e contrastare questo genere di condotte, la giurisprudenza di legittimità ha individuato le eccezioni che il garante può opporre, in deroga al carattere autonomo della garanzia, nei casi in cui la pretesa del creditore sia a) fondata su titolo illecito, ovvero b) appaia prima facie dolosa, abusiva o fraudolenta;
- in tali ipotesi, il garante può - e, anzi, è tenuto - a sollevare l'exceptio doli generalis seu presentis, volta a paralizzare l'abusiva richiesta di pagamento, in quanto gravato da un dovere di protezione nei confronti del debitore, riconducibile al principio di buona fede di cui agli artt. 1175-1375 c.c.;
- in mancanza, laddove, pur in presenza dei presupposti di cui sopra, abbia effettuato un pagamento poi risultato non dovuto nel merito, il garante perde la facoltà di agire in regresso verso il debitore, potendo unicamente rivolgersi al creditore con l'actio indebiti, ovvero con l'azione di ingiustificato arricchimento;
- tanto premesso, nel caso di specie, la ricorrente afferma che (garante) abbia CP_2 violato il predetto principio, posto che: ha escusso la garanzia il 30.11.2024; il giorno CP_3 dopo ha immediatamente diffidato la dall'eseguire qualsiasi Parte_1 CP_4 pagamento, atteso che la committente non aveva mai contestato alcun inadempimento al contratto di appalto, dal quale, anzi, era receduta volontariamente, invocando l'art. 23 del contratto stesso, sicché l'escussione della polizza fideiussoria era palesemente abusiva;
ciononostante, , anziché sollevare l'exceptio doli, ha pagato ugualmente la committente CP_2
e si è rivalsa per l'intero sul pegno costituito da Parte_1
- conseguentemente, tenuto conto del fatto che in sede transattiva ha CP_3 successivamente restituito a il 75% dell'importo oggetto di garanzia, Parte_1
sarebbe ora tenuta a restituirle il rimanente 25%; CP_2
- la pretesa è infondata;
- come si è detto sopra, l'elemento caratterizzante del contratto autonomo di garanzia è dato proprio dall'obbligo del garante escusso di soddisfare immediatamente la richiesta di pagamento del beneficiario e dalla correlata impossibilità di opporre eccezioni inerenti al rapporto principale;
- laddove egli intenda eccepire la natura fraudolenta od abusiva dell'escussione della garanzia, è gravato dall'onere di provare l'esatto adempimento del debitore (C. ; P.IVA_3
- è ovvio che tale prova possa essere fornita solo se il comportamento del creditore risulti prima facie doloso o fraudolento: in altre parole, l'abusività della richiesta deve essere manifesta e documentata e deve, quindi, risultare da prove certe e non contestate, senza richiedere indagini complesse e articolate, che sarebbero del tutto incompatibili con la funzione concreta propria del contratto autonomo di garanzia;
- soltanto al ricorrere di tali circostanze, il rifiuto del garante di adempiere risulta legittimo;
- nel caso in esame, ha ricevuto, praticamente contestualmente, la richiesta di CP_2
3 pagamento da parte di fondata sull'inadempimento di (30.11.2024), e la CP_3 Parte_1 diffida di che nega e contesta qualsivoglia inadempimento da parte sua Parte_1
(1°.12.2024);
- si tratta di due comunicazioni aventi contenuto certamente contraddittorio, ma ciò non è evidentemente sufficiente a rendere “manifestamente abusiva” la richiesta di pagamento da parte di e a far sorgere, in capo a , l'obbligo di sollevare l'exceptio doli; CP_3 CP_2
- né quest'ultima avrebbe potuto sospendere il pagamento in attesa di verificare se fosse fondata la prospettazione dell'una o dell'altra parte;
- la circostanza che, in un secondo momento, l'appaltatrice e la committente abbiano raggiunto un accordo transattivo nell'ambito del quale hanno dichiarato risolto consensualmente il contratto di appalto e pattuito la restituzione a ella gran parte Parte_1 dell'importo garantito è (oltre ché contraddittoria rispetto alla domanda proposta in questa sede nei confronti di ), in sé del tutto irrilevante, poiché ciò che conta, al fine di valutare la CP_2 correttezza e conformità a buona fede della condotta del garante, è se questi disponesse o meno della prova dell'abusività dell'escussione nel momento in questa è avvenuta, e non successivamente;
- alla luce di quanto sopra, non può quindi ritenersi né che la richiesta di pagamento avanzata da nei confronti di fosse abusiva in modo palese e manifesto, né, CP_3 CP_2 quindi, che il pagamento da parte della e la successiva apprensione della garanzia CP_4 pignoratizia fossero in contrasto con il principio di buona fede;
- conseguentemente, vanno rigettate sia la domanda volta alla restituzione del 25% dell'importo garantito, sia le domande risarcitorie (le quali, comunque, sono state formulate in modo del tutto generico e sono rimaste completamente indimostrate, quindi non avrebbero potuto in ogni caso trovare accoglimento). 3. Nulla si dispone in punto spese di lite, stante la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA le domande della ricorrente;
nulla sulle spese. Così deciso a Reggio Emilia il 24/12/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
4