Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2010, n. 22035
CASS
Sentenza 13 aprile 2010

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Deve essere considerato "fuori uso", tenuto conto di quanto sancito alla lett.d), comma secondo, dell'art. 3 del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata.

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile non soltanto in capo ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche nei confronti di qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto.

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    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 31 agosto 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2010, n. 22035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22035
Data del deposito : 13 aprile 2010

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