Sentenza 21 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati. (Fattispecie, nella quale la Corte riteneva inadeguata ed insufficiente la motivazione con cui i giudici disponevano la confisca di un computer limitandosi ad affermare che trattavasi di bene di pertinenza del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2014, n. 6618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6618 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 21/01/2014
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 135
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 47464/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO RO LA nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 24/4/2013, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del computer in sequestro di proprietà di IO RO LA.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a IO RO LA, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni tre mesi due e giorni dodici di reclusione per i reati a lui ascritti di cui ai capi 1), 2, 3, 4. 6, 7. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51; disponeva, altresì, nei confronti del predetto IO la confisca del computer sequestrato.
2. Avverso la citata decisione, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per Cassazione IO RO LA, chiedendo l'annullamento della sentenza per il seguente motivo: violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. nonché mancanza di motivazione, in relazione alla disposta confisca del computer in sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso proposto risulta fondato e merita, pertanto, accoglimento. Difatti dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudice ha disposto, tra l'altro, la confisca del computer sequestrato al ricorrente IO RO LA, affermando testualmente "... trattandosi di bene pertinente ai reati per i quali si procede". Trattasi in modo evidente, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 6 n. 10106 del 6/6/1994, Rv. 199559; sez. 4 n. 21703 del 5/4/2005, Rv. 231559), di un'argomentazione del tutto inadeguata ed insufficiente a giustificare l'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 240 c.p., comma 1. Ed in particolare deve ritenersi che l'estensione dell'applicabilità, per effetto della L. n. 134 del 2003, della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria, non esime il giudice dal motivare sulle ragioni per cui ritiene di dovere disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (sez. 6 n. 10531 del 21/2/2007, Rv. 235928).
4. Alla luce delle considerazioni ora svolte la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla disposta confisca del computer con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO RO LA limitatamente alla disposta confisca del computer con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014