Sentenza 1 marzo 2007
Massime • 1
La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod.pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile. Nel caso di autovettura usata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio non è sufficiente, pertanto, il semplice impiego di tale uso, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale.
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Nel caso di autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, per legittimare un sequestro non è sufficiente il semplice impiego in tale uso, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, dedotto, ad esempio, da modificazioni strutturali apportate al veicolo o comunque dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato. CASSAZIONE PENALE SEZIONE VI SENTENZA 5 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE 2010 N. 38455 FATTO Con l?ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Rimini, in sede di riesame, ha annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2007, n. 24756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24756 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 01/03/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 501
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 39844/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IN SA EL OS, nato il [...] ad [...];
avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Sanremo 24 luglio 2006 n. 159;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Dr. DELEHAYE Enrico, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'autovettura e dei telefoni cellulari e il rigetto del ricorso nel resto. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Sanremo 24 luglio 2006 - con la quale gli è stata applicata su richiesta per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in Ventimiglia il 20 maggio 2006, la pena concordata col P.M. di due anni e otto mesi di reclusione ed Euro 11.556,00 di multa con la confisca dell'autovettura Peugeot 307 e dei telefonini in sequestro - OS EL UR AR SA ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- Violazione degli artt. 445 c.p.p., comma 1 e art. 340 c.p. e difetto assoluto di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della misura della confisca.
L'impugnazione è fondata.
L'estensione, con la modifica dell'art. 445 c.p.p., comma 1, operata dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 1, comma 1, lett. a), dell'applicabilità della confisca al procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta in tutte le ipotesi previste dall'art. 240 c.p. e, quindi, non solo in quelle in cui dev'essere applicata obbligatoriamente, comporta che la confisca può essere ordinata pure con riguardo alla cosa servita o destinata alla commissione del reato (Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2004 n. 8434, ric. Dell'Annunziata) e perciò, in materia di stupefacenti, al veicolo usato per commettere il reato di detenzione di droga, benché la confisca non sia obbligatoria in quanto non costituisce il prezzo del reato ne' è cosa di cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce reato.
Tuttavia, anche in tal caso il giudice con la sentenza di patteggiamento è tenuto a motivare in merito all'esercizio del suo potere discrezionale, individuando i presupposti della confisca facoltativa e indicando le ragioni che ne giustificano l'applicazione (Cass., Sez. 6^, 21 febbraio 2007 n. 10531, ric. Baffoè; Sez. 6^, 21 febbraio 2007 n. 10540, ric. Riva;
Sez. 4^, 19 ottobre 2004 n. 48172, ric. Fallacara), in ragione della particolare e diretta correlazione tra la cosa e il reato in base alla quale viene espresso il giudizio di pericolosità derivante dal mantenimento della cosa stessa nella disponibilità del condannato. Giudizio, che può essere formulato anche con rapporto alle caratteristiche della personalità di quest'ultimo e alle modalità di commissione del fatto (Cass. Sez. 4^, 5 aprile 2005 n. 21703, ric. Moukhtar). Si richiede, infatti, per la legittimità del provvedimento, che sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalita, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Cass., Sez. 6^, 7 luglio 2003 n. 34088, ric. Lomartire). Nel caso dell'autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio non è sufficiente il semplice impiego in tale uso, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima un rapporto funzionale con essa, dedotto, ad esempio, da modificazioni strutturali apportate eventualmente al veicolo o comunque dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato. Ora, nella sentenza impugnata si riporta il particolare, risultante anche dal capo d'imputazione, che la cocaina sequestrata era stata occultata all'interno del paraurti posteriore dell'autovettura, mentre l'applicazione della confisca viene complessivamente giustificata con riguardo all'insieme delle cose sequestrate, in quanto beni pacificamente utilizzati per la commissione del reato. La motivazione della confisca dell'autovettura è, di conseguenza, palesemente insufficiente, per cui la sentenza dev'essere annullata con rinvio, per nuova deliberazione in ordine alla confisca dell'autovettura in oggetto.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca e rinvia al Tribunale di Sanremo per nuova deliberazione sul punto.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2007