Sentenza 16 aprile 2010
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati.
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Leggi di più… - 2. Confisca: obbligo di motivazione anche in caso di patteggiamentoAccesso limitatoSimona Aduasio · https://www.altalex.com/ · 10 novembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2010, n. 17266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17266 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/04/2010
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 611
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 2498/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 03/11/2009 del G.I.P. del Tribunale di Padova;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le requisitorie del Pubblico Ministero in sede (sost. P.G. Dott. Cedrangolo Oscar), che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca. MOTIVI DELLA DECISIONE
Arrestato in flagranza del reato di concorso in illecita detenzione di gr. 265 di cocaina (p.a. gr. 134,31 sufficienti per 895 singole dosi medie), l'imputato IO VI ricorre, con l'ufficio del difensore, per la cassazione della sentenza in data 3.11.2009 del g.i.p. del Tribunale di Padova, con la quale - su sua richiesta cui ha consentito il pubblico ministero - gli è stata applicata, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa. Il ricorrente enuncia due motivi di censura. Il primo motivo attiene all'asserita omessa verifica della sussistenza di eventuali cause di non punibilità valutabili in favore del prevenuto ai sensi dell'art.129 c.p.p.. Il secondo motivo di doglianza inerisce alla violazione dell'art. 240 c.p. e al connesso difetto assoluto di motivazione in ordine alla disposta confisca del denaro (Euro 430,00), di tre telefoni cellulari, di una forbice e di una bilancia non di precisione caduti in sequestro insieme alla droga oggetto di reato, a sostanza cd. da taglio e ad un bilancino di precisione. Esclusa la droga, la sostanza da taglio e il bilancino, la cui pertinenzialità criminosa può considerarsi in re ipsa, nessuna ragione offre il giudice di merito sulla misura ablativa disposta per gli altri oggetti.
Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. La prospettata censura è scandita da totale genericità (id est aspecificità), non essendo sorretta - come prevede l'art. 581 c.p.p., lett. c), - da alcuna indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che suffragherebbero l'addotto vizio motivazionale per la pretesa disapplicazione di non precisate cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Al riguardo è appena il caso di ribadire che, secondo stabile indirizzo di questa Corte regolatrice, nella dinamica dell'istituto processuale (rito cd. alternativo) di cui all'art. 444 c.p.p. il giudice di merito - dopo aver accertato, come nel caso di specie e nei limiti di sintesi propri di decisioni applicative di pena concordata, l'insussistenza "evidente" di taluna delle cause di non punibilità elencate dall'art. 129 c.p.p. - ha il potere-dovere di controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto illecito contestato, il ricorrere di eventuali circostanze indicate dalle parti e la loro comparazione nonché la congruità della concordata pena. Ne discende che, una volta conseguita la richiesta applicazione di una specifica pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'imputato non può rimettere surrettiziamente in discussione profili fattuali della fattispecie criminosa ascrittagli, perché gli stessi sono coperti o assorbiti dall'intervenuto patteggiamento della pena (cfr.: Cass. S.U., 27.9.1995 n. 10372, Serafino, rv. 202270; Cass. S.U., 2511.1998 n. 3/99, Messina, rv. 212437). Il secondo motivo di censura proposto dal VI risulta fondato limitatamente alla confisca del denaro e dei tre telefoni cellulari sequestrati al momento del suo arresto, per i restanti oggetti (forbici e bilancia per pesi superiori) valendo le connotazioni di immanente attinenza al reato riconosciute dallo stesso ricorrente per la droga, la sostanza da taglio e il bilancino di precisione confiscati.
Pur alla luce della novella apportata dalla L. 134/03 al testo dell'art. 445 c.p.p., comma 1 con l'estensione dell'applicabilità - in caso di pena patteggiata - della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 c.p. (e non più soltanto a quelle previste dal detto art. 240 c.p., comma 2 come ipotesi di confisca obbligatoria), non è revocabile in dubbio che il giudice ha l'obbligo di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di determinati beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sulla provenienza del denaro o degli altri beni confiscati. Ed analogo ragionamento va svolto per la confisca obbligatoria eventualmente disposta ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies - L. n.356 del 1992, che richiede l'enunciazione dei motivi che rendono ingiustificata la provenienza del denaro addotta dall'imputato ed altresì richiedono l'esistenza di una palese sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica. Di tal che la schematicità della motivazione propria del rito differenziato ex art. 444 c.p.p. non può estendersi semplicisticamente all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale (v. da ultimo: Cass. Sez. 5, 3.11.2009 n. 47179, D'Ambrosio, rv. 245387). Siffatto obbligo di motivazione nel caso dell'impugnata sentenza del g.i.p. del Tribunale di Padova sì rivela inadempiuto. Nella parte motiva della sentenza non v'è traccia, infatti, delle ragioni che presiedono alla confisca della somma di denaro di pertinenza del VI e dei tre apparecchi cellulari rinvenuti in suo possesso (il giudice si limita, nel verosimile ma erroneo presupposto di una autosufficiente obbligatorietà della misura di sicurezza patrimoniale ex art. 240 c.p., comma 2, ad osservare: "ricorrono i presupposti di legge per la confisca di quanto in sequestro con distruzione dello stupefacente"). L'indicata lacuna motivazionale impone, per tanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza patrimoniale della confisca della somma di denaro e dei tre telefoni cellulari sequestrati a VI IO. Rimane ovviamente impregiudicata la statuizione di merito dell'impugnata decisione e della relativa pena principale applicata al ricorrente, che - a seguito dell'odierna pronuncia di legittimità - passa in cosa giudicata.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari e del denaro sequestrati e rinvia per nuovo giudizio su tale capo al Tribunale di Padova. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010