Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21209
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Rigettato
    Estinzione del reato per remissione tacita di querela

    Il Tribunale ha ritenuto che il reato fosse procedibile a querela e che vi fosse stata remissione tacita della stessa.

  • Accolto
    Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che il danneggiamento di beni destinati a pubblico servizio o pubblica utilità è procedibile d'ufficio, indipendentemente dalla remissione tacita di querela. Ha inoltre precisato che, anche alla data del fatto (25 dicembre 2021), il danneggiamento di tali beni era procedibile d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21209
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21209
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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