CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21209 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di CO nel procedimento penale nei confronti di: CH YA DI, nato a [...] il giorno 12/7/2001 rappresentato ed assistito dall’avv. Maila Catani - di ufficio avverso la sentenza in data 25/11/2025 del Tribunale di CO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di CO per l’ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 25 novembre 2025 il Tribunale di CO ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CH YA DI in relazione al contestato reato di cui agli artt. 110, 635, comma 2, in relaz. all’art. 625, n 7, cod. pen. per essere detto reato Penale Sent. Sez. 2 Num. 21209 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 28/05/2026 estinto per remissione tacita della querela. In sintesi, si contestava all’imputato di avere concorso nel danneggiamento di un defibrillatore DAE donato dal Rotary Club alla cittadinanza ed installato sulla pubblica via, inizialmente strattonando la colonnina di sostegno e successivamente prendendola a spallate sino a far cadere il DAE. Il reato risulta consumato in data 25 dicembre 2021. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di CO deducendo con un unico motivo: violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che avrebbe errato il Giudice nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta remissione tacita di querela in quanto il bene oggetto di danneggiamento, installato sulla pubblica via, era destinato a servizio pubblico o comunque a pubblica utilità (in particolare a tutela della salute della popolazione) ed era di proprietà del Comune di Osimo, il che rende il contestato reato di danneggiamento procedibile d’ufficio e non a querela di parte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Risulta, come detto, che all’imputato è stato contestato il reato di cui all’art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. La disposizione normativa in esame riguarda, tra l’altro, le attività di danneggiamento compiute su «… altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625». A sua volta la disposizione normativa da ultimo citata fa riferimento al fatto «… commesso su cose … esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità … ». L’ultimo comma, prima parte, dell’art. 635 cod. pen., nel testo attualmente vigente, come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 31/2024, così testualmente recita «Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa». Non v’è dubbio e risulta di palmare evidenza che nel caso in esame un defibrillatore di proprietà del Comune installato sulla pubblica via a tutela della salute dei cittadini era un bene non solo era esposto «per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede» ma è anche un bene, per sua natura, destinato «a pubblico servizio o a pubblica utilità». Il disposto dell’ultimo comma dell’art. 635 cod. pen. prevede, come detto, la 2 procedibilità a querela «limitatamente» alle cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, con la conseguenza che il danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità rimane procedibile di ufficio ed a nulla rileva la remissione tacita di querela richiamata nella sentenza impugnata a giustificazione della declaratoria di improcedibilità del reato. Per solo dovere di completezza è doveroso ricordare che il reato, come sopra evidenziato risulta commesso in data 25 dicembre 2021, quindi anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024, ma anche all’epoca dei fatti il danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità era procedibile di ufficio. 3. Per le considerazioni esposte, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di CO per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di CO per il giudizio. Così è deciso, 28/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di CO per l’ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 25 novembre 2025 il Tribunale di CO ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CH YA DI in relazione al contestato reato di cui agli artt. 110, 635, comma 2, in relaz. all’art. 625, n 7, cod. pen. per essere detto reato Penale Sent. Sez. 2 Num. 21209 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 28/05/2026 estinto per remissione tacita della querela. In sintesi, si contestava all’imputato di avere concorso nel danneggiamento di un defibrillatore DAE donato dal Rotary Club alla cittadinanza ed installato sulla pubblica via, inizialmente strattonando la colonnina di sostegno e successivamente prendendola a spallate sino a far cadere il DAE. Il reato risulta consumato in data 25 dicembre 2021. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di CO deducendo con un unico motivo: violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che avrebbe errato il Giudice nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta remissione tacita di querela in quanto il bene oggetto di danneggiamento, installato sulla pubblica via, era destinato a servizio pubblico o comunque a pubblica utilità (in particolare a tutela della salute della popolazione) ed era di proprietà del Comune di Osimo, il che rende il contestato reato di danneggiamento procedibile d’ufficio e non a querela di parte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Risulta, come detto, che all’imputato è stato contestato il reato di cui all’art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. La disposizione normativa in esame riguarda, tra l’altro, le attività di danneggiamento compiute su «… altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625». A sua volta la disposizione normativa da ultimo citata fa riferimento al fatto «… commesso su cose … esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità … ». L’ultimo comma, prima parte, dell’art. 635 cod. pen., nel testo attualmente vigente, come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 31/2024, così testualmente recita «Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa». Non v’è dubbio e risulta di palmare evidenza che nel caso in esame un defibrillatore di proprietà del Comune installato sulla pubblica via a tutela della salute dei cittadini era un bene non solo era esposto «per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede» ma è anche un bene, per sua natura, destinato «a pubblico servizio o a pubblica utilità». Il disposto dell’ultimo comma dell’art. 635 cod. pen. prevede, come detto, la 2 procedibilità a querela «limitatamente» alle cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, con la conseguenza che il danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità rimane procedibile di ufficio ed a nulla rileva la remissione tacita di querela richiamata nella sentenza impugnata a giustificazione della declaratoria di improcedibilità del reato. Per solo dovere di completezza è doveroso ricordare che il reato, come sopra evidenziato risulta commesso in data 25 dicembre 2021, quindi anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024, ma anche all’epoca dei fatti il danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità era procedibile di ufficio. 3. Per le considerazioni esposte, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di CO per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di CO per il giudizio. Così è deciso, 28/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3