Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2014, n. 40530
CASS
Sentenza 11 giugno 2014

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Massime1

In materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono. (Fattispecie di scarico incontrollato di rifiuti bituminosi all'interno di un parco fluviale).

Commentario1

  • 1RIFIUTI: Responsabilità del titolare dell’impresa sul fatto dei propri dipendente.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2014, n. 40530
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40530
Data del deposito : 11 giugno 2014

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