Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2011, n. 23971
CASS
Sentenza 25 maggio 2011

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Massime1

Il reato previsto dall'art. 256, comma primo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), è ascrivibile al titolare dell'impresa anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata. (Fattispecie nella quale la condotta di trasporto abusivo di rifiuti era stata materialmente posta in essere da un dipendente della ditta dell'imputato).

Commentario1

  • 1RIFIUTI: Gestione illecita ed omessa vigilanza del titolare di impresa.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    RIFIUTI – Gestione illecita ed omessa vigilanza del titolare di impresa – Artt. 256 c.1 lett. a) e 260 D. L.vo n. 152/06. Il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata contenuto nell'art. 256 c.1 lett. a) D. L.vo n. 152/06, è ascrivibile (anche) al titolare dell'impresa sotto il profilo dell'omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata (Cass., Sez. 3^ 25.5.2011 n. 23971, Graniero; idem, 18.5.2007 n. 2476, Sorce). Inoltre, si configura il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti anche in caso di condotta occasionale in contrapposizione all'art. 260 del D.L.vo 152/06che punisce la condotta continuativa dell'attività illecita. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2011, n. 23971
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23971
Data del deposito : 25 maggio 2011

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