Sentenza 25 maggio 2011
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 256, comma primo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), è ascrivibile al titolare dell'impresa anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata. (Fattispecie nella quale la condotta di trasporto abusivo di rifiuti era stata materialmente posta in essere da un dipendente della ditta dell'imputato).
Commentario • 1
- 1. RIFIUTI: Gestione illecita ed omessa vigilanza del titolare di impresa.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
RIFIUTI – Gestione illecita ed omessa vigilanza del titolare di impresa – Artt. 256 c.1 lett. a) e 260 D. L.vo n. 152/06. Il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata contenuto nell'art. 256 c.1 lett. a) D. L.vo n. 152/06, è ascrivibile (anche) al titolare dell'impresa sotto il profilo dell'omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata (Cass., Sez. 3^ 25.5.2011 n. 23971, Graniero; idem, 18.5.2007 n. 2476, Sorce). Inoltre, si configura il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti anche in caso di condotta occasionale in contrapposizione all'art. 260 del D.L.vo 152/06che punisce la condotta continuativa dell'attività illecita. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2011, n. 23971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23971 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI CI - Presidente - del 25/05/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1169
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 35312/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE RT nato il [...];
avverso la sentenza del 31.3.2010 del Tribunale di Lucera, sez. dist. di Apricena;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto il rigetto dei ricorso;
sentito il difensore di parte civile, avv. De Grazia Luca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 31.3.2010 il Tribunale di Lucera, sez. dist. di Apricena, in composizione monocratica, condannava IE RT, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) perché, nella sua qualità di responsabile e socio accomandatario della Ditta RA s.a.s. con sede in Foggia, effettuava attività di raccolta, smaltimento e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi misti provenienti da attività di rifacimento del manto stradale, contenenti scarti di cemento, bitume catramato e terriccio, in mancanza della prescritta autorizzazione..".
Riteneva i Tribunale che risultasse provata l'illecita attività riguardante rifiuti non pericolosi e che del reato contestato dovesse rispondere il IE RT nella sua qualità, essendo l'attività medesima riconducibile al prevenuto e non risultando provato che nell'ambito aziendale vi fosse stata una delega ad altri soggetti.
2) Ricorre per cassazione IE RT, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge per erronea applicazione del principio di colpevolezza e l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno consentito l'attribuzione del fatto reato all'imputato. La sentenza di condanna del prevenuto è fondata solo sulla sua qualità di amministratore della società in accomandita, non potendoglisi muovere alcun addebito personale (non ha effettuato il trasporto, ne' impartito direttive). Il reato di cui al comma 1 dell'art. 256, a differenza di quello di cui al secondo comma del medesimo articolo, è un reato comune a condotta attiva e non un reato proprio dell'imprenditore o del responsabile dell'ente.
Risultava piuttosto che il formulario era stato predisposto da IE CI, mentre il ricorrente era assente dalla città di residenza e dai luoghi di esercizio dell'attività lavorativa. Ad RT IE non è contestato il concorso nel reato, ne' individuata una posizione di garanzia.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 6420 del 7.11.2007, dep. 11.2.2008) "Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 2, comma 3, già prevedeva la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti "coinvolti", a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione non soltanto dei rifiuti ma anche degli stessi "beni da cui originano i rifiuti" e il D.Lgs. n. 152 del 2006, art.178, comma 3, ha puntualmente ribadito il principio di
"responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti". Sul punto, pertanto, questa Corte (Sez. 3, 24.2.2004, n. 7746, Turati ed altro) ha rilevato che, in tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti. Il concetto di "coinvolgimento" trovava specificazione nelle disposizioni poste dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 10 ed attualmente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 188 (fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel reato), ma la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha specificato che anche la mera osservanza delle condizioni di cui all'art. 10 non vale ad escludere la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si siano "resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti" (vedi Cass., Sez. 3, 6.2.2000, n. 1767, Riva). I principi sopra richiamati risultano sostanzialmente ribaditi anche alla luce del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205(artt. 2 e 16).
3.1.1) Pacificamente, come riconosce lo stesso ricorrente, il 25 febbraio 2008 CR IM, dipendente della ditta RA di IE RT e c. s.a.s. fu sorpreso mentre trasportava materiale derivante da attività di rifacimento di manto stradale, contenente scarti di cemento, bitume catramato e terriccio, senza alcuna autorizzazione;
è pacifico, altresì, che l'amministratore della RA fosse il ricorrente.
Non c'è dubbio che il reato di cui all'art. 256 cit., comma 1 non sia un reato proprio non dovendo necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l'attività di gestione rifiuti, dal momento che la norma fa riferimento a "chiunque". È altrettanto indubitabile, però, che in presenza di una attività di gestione svolta da un'impresa vigono i principi sopra richiamati in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili. Si è così affermato che "in tema di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda" (In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto la responsabilità dei titolari di una impresa edile produttrice di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprietà della società, in assenza delle prescritte autorizzazioni" cfr. Cass. pen. sez. 3/11.12.2003, n. 47432). Anche successivamente è stato ribadito che "In tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono (Fattispecie riguardante un autocarro adibito al trasporto di rifiuti abbandonati in modo incontrollato e condotto da un dipendente del titolare dell'impresa)" cfr. Cass. pen. sez. 3, n. 24736 del 18.5.2007). 3.1.2) Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto che del reato dovesse rispondere il ricorrente, nella qualità di responsabile della ditta per conto della quale veniva svolta l'illecita attività, non risultando (non era stato neppure allegato) che egli avesse delegato ad altri ogni responsabilità in relazione allo svolgimento di quell'attività, ne' che avesse adottato tutte le misure necessarie per evitare l'illecito di cui alla contestazione;
era, quindi, irrilevante che in quel momento il prevenuto si trovasse fuori sede o che sui luoghi fosse intervenuto IE CI. 3.2) Per quanto riguarda la parte civile, va rilevato, che come risulta dalla stessa intestazione della sentenza e come emerge dal verbale di udienza del 31.3.2010, essa non era presente e non presentò, quindi, le conclusioni. La costituzione deve, conseguentemente, ritenersi revocata a norma dell'art. 82 c.p.p., comma 2. Del resto, il Tribunale non ha adottato alcuna statuizione sul punto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara revocata la costituzione di parte civile. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011