Sentenza 29 novembre 2005
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative accessorie, la norma di cui all'art. 110, ultimo comma, T.U.L.P.S., che demanda al Sindaco competente l'applicazione della sanzione della sospensione della licenza di esercizio nel caso di installazione di apparecchi automatici da gioco di genere vietato, comporta che al giudice penale non è consentito sostituirsi all'autorità amministrativa nell'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2005, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 29/11/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2150
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 2979/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT ES, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 6 ottobre 2004 dal Giudice del Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra;
udita nella pubblica udienza del 29 novembre 2005 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Domenico Lombardo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 ottobre 2004 il giudice del Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, dichiarò RT ES colpevole del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, per avere installato in un pubblico esercizio tre apparecchi elettronici non aventi le caratteristiche di liceità previste in quanto l'elemento aleatorio era preponderante su quelli di abilità o trattenimento poiché gli apparecchi replicavano le regole del giuoco del poker, e lo condannò alla pena di Euro 2.800,00 di ammenda, con la confisca e distruzione degli apparecchi in sequestro e la sospensione per un mese della licenza per pubblico esercizio.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
a) inosservanza ed erronea applicazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, per avere il giudice applicato una pena (Euro
2.800.000,00) superiore al massimo edittale.
b) inosservanza ed erronea applicazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 per avere il giudice disposto la sospensione della licenza di pubblico esercizio, arrogandosi un potere che spetta alla autorità amministrativa.
c) inosservanza ed erronea applicazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, per avere erroneamente il giudice a quo ritenuto sussistente il reato per il motivo che gli apparecchi in questione riprodurrebbero il giuoco del poker. Infatti, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22, modificativo del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, ha riconosciuto piena liceità, sia pure entro certi limiti, ai giuochi parzialmente aleatori con finalità lucrative, rendendo così leciti gli apparecchi nei quali la abilità ovvero il trattenimento siano preponderanti rispetto all'alea. Invero, il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6, prevede che l'apparecchio elettronico per essere lecito debba consentire una percentuale di vincite non inferiore al 75% delle partite in un ciclo di 140.000 giocate, il che significa che il giuoco lecito non può mai essere di sola abilità ma necessariamente aleatorio. Del resto, il secondo capoverso del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6, prevedendo il divieto di riproduzione delle regole del poker, non fa altro che ribadire il concetto generale espresso nel primo capoverso della liceità dei giuochi aleatori con finalità lucrative. Il legislatore in sostanza ha negato rilevanza allo elemento oggettivo rendendo rilevante solo ed esclusivamente l'elemento soggettivo o lucrativo. I giuochi aleatori con finalità lucrative integrano perciò il reato solo quando consentano vincite superiori ai limiti fissati dalla legge, ossia dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 100, comma 6. Tali conclusioni valgono anche (prima dell'entrata in vigore del divieto di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326) per gli apparecchi disciplinati dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7, lett. b), per i quali anche è stata negata rilevanza allo elemento oggettivo per attribuirla al solo elemento soggettivo o lucrativo. Del resto, la natura aleatoria dei giuochi in questione si evince anche dal più recente divieto di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7 bis, il quale conferma la liceità fino al 30
aprile 2004 dei giuochi elettronici che non consentano vincite in denaro e riproducano le regole del poker.
d) erronea applicazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, perché la apodittica qualificazione dei giuochi in questione come aleatori o aventi insita la scommessa non è sufficiente ad integrare il reato. Nella specie, infatti, non è stato compiuto alcun accertamento in concreto delle regole effettive di giuoco. e) inosservanza ed erronea applicazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, perché gli apparecchi in questione non possono considerarsi come aventi insita la scommessa, in assenza di qualsiasi premio o vincita. Si tratta infatti di apparecchi che non erano funzionalmente destinati ad erogare vincite in denaro o di altra natura, il che peraltro esclude la natura illecita, dovendo l'elemento aleatorio concorrere con l'estremo del lucro. f) inosservanza ed erronea applicazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 perché la normativa applicabile sanziona i soli giuochi aleatori con finalità lucrative eccedenti i limiti di legge e non anche i giuochi aleatori privi di qualsiasi possibilità di realizzare un guadagno economicamente apprezzabile. Nella specie difetta qualsiasi indicazione dei possibili premi o altre utilità conseguibili.
g) inosservanza ed erronea applicazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 e art. 5 cod. pen., in quanto avrebbe comunque dovuto essere riconosciuta la buona fede dell'imputato stanti le evidenti difficoltà interpretative del nuovo testo del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, il fatto che numerosi giudici di merito hanno ritenuto leciti i giuochi aleatori con finalità lucrative ed il fatto che gli apparecchi in questione portavano la dicitura del produttore di giuoco conforme alla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo - che possono essere esaminati congiuntamente e preliminarmente - sono infondati. Nella specie è applicabile il testo del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, come modificato dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22,
(a sua volta poi parzialmente modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, e quindi dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4).
La novella del 2002 aveva lasciato sostanzialmente invariata la definizione degli apparecchi per il giuoco d'azzardo (comma 5), avendo considerati tali quelli che, alternativamente: a) hanno insita la "scommessa", o b) pur non avendo insita la scommessa, consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro (di qualsiasi importo, anche se irrisorio) o in natura (anche non concretizzante lucro, e che può quindi consistere anche nella semplice ripetizione o nel prolungamento della partita), o e) consentono vincite, anche solo relativamente aleatorie, "di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente" (ossia al comma 5), e cioè ad un Euro.
Era stata invece ritoccata la categoria degli apparecchi di abilità e di trattenimento idonei per il giuoco lecito. Secondo il nuovo testo, infatti, si considerano "apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da giuoco di abilità, come tali idonei per il giuoco lecito" quelli nei quali l'elemento dell'abilità e del trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio e che posseggono, cumulativamente, le seguenti caratteristiche: a) siano attivabili solo con l'introduzione di moneta metallica (escluso quindi il gettone); b) il costo della partita non sia superiore a 50 centesimi di Euro;
c) la durata di ciascuna partita non sia inferiore a dieci secondi (durata ora modificata); d) possano distribuire premi in danaro, esclusivamente in monete metalliche, erogati dalla macchina subito dopo la conclusione della partita, sempre che ciascuna vincita sia comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita (ora: sia non superiore ad Euro 50,00: v. D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 39, comma 6); e) su un ciclo complessivo di 7.000 partite, le vincite devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate (limiti ora modificati). Era stato poi aggiunto un requisito negativo di notevole rilievo: in ogni caso i suddetti apparecchi, per essere idonei per il giuoco lecito, non possono riprodurre il giuoco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali. Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7, definiva poi altre due categorie di apparecchi idonei per il giuoco lecito: nella lettera a) erano definiti gli apparecchi nei quali il giocatore può esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, già previsti nel comma 6 del testo previgente, i quali devono rispettare alcune caratteristiche, tra cui quella di essere apparecchi elettromeccanici privi di monitor, nella lettera b) erano precisati gli apparecchi di abilità o intrattenimento, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento siano preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, i quali devono possedere le seguenti caratteristiche: aa) devono essere attivabili solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di Euro;
bb) possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita stessa, fino a un massimo di dieci volte. Veniva poi introdotta per questi apparecchi una particolare disciplina applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2003. Nella lettera c) erano infine disciplinati gli apparecchi basati sulla mera abilità fisica, mentale o strategica del giocatore, che non distribuiscono premi. Successivamente, peraltro, è stato inserito il comma 7 bis (dal D.L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 7 bis, modificato dalla Legge di Conversione n. 326 del 2003),
secondo cui gli apparecchi e congegni descritti nel precedente comma 7 (nelle lettere a), b) e c)) non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. La L. n. 326 del 2003, non si applica alla fattispecie in esame, non ravvisandosi disposizioni più favorevoli che si riferiscano alla vicenda concreta. In particolare, non rilevano nel caso in esame le modifiche successive del comma 6, introdotte dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39, comma 6, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, riguardanti la durata della partita (che ora deve essere compresa tra sette e tredici secondi), il valore della vincita pecuniaria erogabile (che ora non può superare Euro 50,00), nonché la percentuale minima delle vincite rispetto alle somme giocate in un ciclo complessivo di partite. Parimenti non sono rilevanti le modifiche apportate al comma 7, dell'art. 110, dal comma 7 del succitato art. 39, riguardanti il termine oltre il quale non è più consentita la ripetizione o il prolungamento della partita per gli apparecchi da trattenimento o da abilità di cui all'art. 110, comma 7, lett. b), (che è stato differito dal 01/01/2004 al 30/04/2004).
Tuttavia, come più volte evidenziato da questa Corte, le previsioni del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, già nella formulazione introdotta dalla L. n. 289 del 2002:
- distinguono gli apparecchi "per il giuoco d'azzardo" sia da quelli "da trattenimento o da giuoco di abilità" sia da quelli "per il gioco lecito" e fondano la distinzione sugli elementi dell'abilità del giocatore e dell'aleatorietà della vincita "di un qualsiasi premio in denaro o in natura";
- riferiscono sia la possibilità di distribuzione di vincite in denaro sia la possibilità di distribuzione di beni di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, ovvero i limiti di prolungamento o ripetizione della partita, non agli apparecchi e congegni per il giuoco di azzardo ma ai soli apparecchi deputati al trattenimento ed al giuoco di abilità o al giuoco lecito, configurando tali possibilità quali caratteristiche ulteriori (rispetto alla fondamentale condizione del predominio dell'abilità o del trattenimento del giocatore sull'elemento aleatorio) eccezionalmente consentite ai fini della loro liceità.
Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 5, riconduce, come si è detto, alla categoria degli apparecchi e congegni "per il giuoco d'azzardo" anche quelli che consentono "vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6". Tale locuzione non pone alcuna eccezione all'illiceità assoluta dei giochi aleatori, bensì si limita ad affermare che anche quei giuochi nei quali sono prevalenti gli elementi dell'abilità o del trattenimento (di cui al comma 6), qualora consentano vincite superiori a quelle che mantengono ad essi il carattere di liceità, devono considerarsi essi pure "di azzardo" e sono conseguentemente assoggettati, in quanto tali, alla sanzione penale.
Il prolungamento o la ripetizione della partita sono riferiti, nel successivo comma, soltanto ai videogiochi "per il giuoco lecito" e non riguardano in alcun modo quelli che hanno carattere di aleatorietà: essi costituiscono comunque un premio ed ai giuochi aleatori non può riconnettersi l'acquisibilità di alcun premio, poiché il legislatore ha inteso escludere ogni forma possibile di incentivazione.
Il gioco ove è assorbente l'elemento dell'alea e vi sia un qualsivoglia tipo di vincita, in sostanza, deve considerarsi "d'azzardo" quale che sia il premio della vincita.
È vero che solo il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6, in esame - nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 326 del 2003 - escludeva che gli apparecchi "da trattenimento o da giuoco di abilità" potessero "riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali" ma nel caso in esame la questione è in realtà irrilevante perché gli apparecchi sequestrati non avrebbero potuto comunque ricondursi alla categoria degli "apparecchi e congegni per il giuoco lecito", di cui al successivo comma 7, poiché anche in tali apparecchi - oltre alle altre condizioni poste dalla norma - gli elementi di abilità o trattenimento devono essere pur sempre "preponderanti rispetto all'elemento aleatorio".
D'altra parte, secondo una corretta interpretazione logica e sistematica, il divieto di riproduzione del giuoco del poker, pur previsto dal testo previgente solo in relazione al comma 6, andava letto alla luce della disposizione di cui al comma 5, che definisce in genere gli apparecchi d'azzardo, tenendo presente altresì che il giuoco del poker è notoriamente governato dall'alea, e che quindi gli apparecchi che funzionano secondo le sue regole fondamentali, producono un risultato sottratto all'abilità del giocatore e affidato alla pura sorte. Più esattamente, se nel poker giocato tra persone l'elemento dell'abilità può aver un certo peso, perché il giocatore imposta la sua partita - oltre che sulle carte toccategli in sorte - anche sulla capacità di valutare le possibili combinazioni delle carte degli avversari, in base al numero di quelle scartate e all'entità delle relative "puntate", nel poker giocato tra utente e apparecchio elettronico questa abilità viene a mancare del tutto, posto che l'utente ha solo la facoltà di scartare (sostituire) o no un certo numero delle carte assegnatagli dall'apparecchio, senza neppure poter variare la sua "puntata", sicché il risultato di ogni partita dipenderà puramente dalla qualità delle carte che la scheda elettronica (inaccessibile all'utente) farà comparire nel monitor dell'apparecchio. Ed infatti, è stato più volte affermato (cfr., ad es., Sez. 3^, 18 giugno 2003, rie. Di Girolamo;
Sez. 3^, 16 gennaio 2004. Alimenti;
Sez. 3^, 3 giugno 2004, Iurino) che nell'art. 110, sia il comma 6 sia il comma 7, lett. b), si riferiscono a quegli apparecchi nei quali, oltre a sussistere le altre condizioni ivi previste, "gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio", e tale requisito è escluso di per sè (quasi per definizione) negli apparecchi che riproducono il giuoco del poker, e ciò sia per le caratteristiche proprie di tale giuoco, sia perché le combinazioni delle carte discendono dal codice di funzionamento dell'apparecchio, ignoto al giocatore e sul quale il giocatore stesso non può in alcun modo influire.
Alla luce di questi criteri, appare quindi evidente che il legislatore, introducendo nel comma 6 l'espresso divieto di riprodurre il giuoco del poker, ha voluto solo precisare che gli apparecchi descritti nello stesso comma, ove riproducano il giuoco del poker, non possono in nessun caso qualificarsi come apparecchi da trattenimento o da abilità, anche se rispettano gli altri requisiti di costo, di durata e di vincita ivi previsti, proprio perché sono caratterizzati da assoluta aleatorietà.
È altrettanto evidente però che il divieto espresso introdotto nel comma 6 non esclude che gli apparecchi riproducenti il giuoco del poker debbano essere valutati alla luce dei divieti generali statuiti nel comma 5 per tutti gli apparecchi idonei al giuoco d'azzardo. In altri termini, l'apparecchio che riproduce il giuoco del poker, ove non rientri nel divieto di cui al comma 6 (perché non appartenente alla nuova categoria di apparecchi aventi i requisiti precisati in questo comma novellato), può rientrare nel divieto generale di cui al comma 5, come apparecchio che consente vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura.
In conclusione si deve ritenere che l'apparecchio elettronico che riproduce il giuoco del poker, in quanto connotato da aleatorietà assoluta, è considerato d'azzardo, e come tale è vietato, ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 5, purché consenta la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura (ivi compresa la ripetizione o il prolungamento della partita). Per la stessa ragione, non può essere accolta la tesi secondo cui gli apparecchi da trattenimento o da abilità descritti nella lett. b) del comma 7 dovevano considerarsi leciti anche se riproducevano il giuoco del poker, perché non era per essi espressamente previsto un divieto analogo a quello contenuto nell'art. 110 cit., comma 6. Questa tesi cozza chiaramente sia con la norma generale del comma 5, laddove vieta gli apparecchi connotati da assoluta aleatorietà che distribuiscano premi in natura (quali sono la ripetizione o il prolungamento della partita previsti nella lett. b) succitata), sia contro la stessa disposizione del comma 7, lett. b), atteso che un apparecchio che riproduce il giuoco del poker non può essere considerato tra quelli nei quali gli elementi di abilità o di trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio. Nella specie il giudice del merito, nella sua accurata motivazione, ha, tra l'altro, messo in evidenza che gli apparecchi in questione riproducevano - pur attraverso simboli diversi da quelli delle carte - il giuoco del poker. Ha infatti accertato che il giuoco in sostanza si esauriva in due videate: nella prima apparivano cinque carte o simboli (barattolini, o palline, o numeri) ed il giocatore aveva la possibilità di cambiarne uno o più; nella seconda appariva la combinazione di carte (o simboli) derivante dagli eventuali cambi, con il risultato, di vincita o meno, indicato dalla macchina secondo le regole del poker.
Il giudice del merito ha altresì accertato che nella specie il meccanismo di giuoco era interamente slegato dalla abilità del giocatore ed invece collegato, in maniera decisamente preponderante, all'aleatorietà, operando secondo un codice ignoto al giocatore stesso e del tutto automatico. Ha inoltre accertato che negli apparecchi in questione erano pressoché totalmente assenti elementi di intrattenimento, rappresentati unicamente da effetti sonori o cromatici affatto ripetitivi, che del resto non riguardavano la singola partita.
È stato inoltre accertato che l'uscita di una delle combinazioni del poker determinava una vincita per il giocatore, vincita che era diversa a seconda della combinazione, nel senso che, ad es., se si faceva full si vinceva una cosa, se si faceva poker si vinceva un'altra cosa.
Non possono quindi sussistere dubbi che gli apparecchi in questione integravano la violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, giacché si trattava di apparecchi videopoker e che quindi consentivano vincite puramente aleatorie in natura, vincite la cui sussistenza è stata altresì accertata dal giudice del merito, mentre non rileva che questi non abbia specificato la natura delle vincite stesse, dal momento che, trattandosi appunto di videopoker, qualsiasi tipo di vincita, ivi compresa la semplice ripetizione o il prolungamento della partita, comportava la violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 5.
D'altra parte, come ha esattamente ritenuto la sentenza impugnata, gli apparecchi in questione non avrebbero potuto in nessun caso ritenersi "apparecchi idonei per il giuoco lecito" ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7, lett. b), perché in essi nè l'elemento della abilità ne' quello del trattenimento erano preponderanti rispetto all'elemento aleatorio.
Il settimo motivo è manifestamente infondato perché il giudice del merito ha, con congrua, specifica ed adeguata motivazione, accertato che in capo all'imputato sussiste quanto meno l'elemento della colpa, consistente nella mancata verifica della liceità degli apparecchi installati nel locale. E ciò in quanto nella diligenza media di chi esercita una attività commerciale rientra una seria verifica della corrispondenza dei beni utilizzati alle norme di legge, verifica che non può fermarsi alle informazioni date dal noleggiatore, soprattutto in una materia notoriamente delicata quale quella in questione.
Nè vale invocare, come fa il ricorrente, l'errore scusabile che deriverebbe dalle difficoltà interpretative del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110. È sufficiente in proposito ricordare che proprio la sent. n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, che dichiarò incostituzionale l'art. 5 cod. pen. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile, ebbe a mettere in evidenza come sicuramente "in evitabile, rimproverabile ignoranza della legge penale versa chi, professionalmente inserito in un determinato campo d'attività, non s'informa sulle leggi penali disciplinanti lo stesso campo"; e nella specie il comportamento addebitato all'imputato è relativo proprio alla sua attività professionale di gestore di un pubblico esercizio, sicché un suo ipotetico errore non escluderebbe comunque la sua colpa e quindi non lo esimerebbe dalla responsabilità per la contravvenzione contestatagli. Del resto, nella medesima sentenza la Corte costituzionale ha anche rilevato che il soggetto, il quale possa prospettarsi un dubbio sulla liceità del fatto - e nella specie l'imputato sicuramente si è prospettato questo dubbio, dal momento che ha invocato le rassicurazioni dategli dal noleggiatore - è obbligato a risolverlo "attraverso l'esatta e completa conoscenza della (singola) legge penale o, nel caso di soggettiva invincibilità del dubbio, ad astenersi dall'azione".
Il primo motivo è anch'esso manifestamente infondato perché il giudice di merito è partito dalla pena base di Euro 4.200,00 di ammenda (diminuita, per le attenuanti generiche, ad Euro 2.800,00) e quindi da una pena corrispondente a quella indicata dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9, nel testo modificato dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22, che prevede appunto la pena dell'ammenda da Euro 4.000,00 ad Euro 40.000,00.
Ritiene il Collegio che sia invece fondato il secondo motivo. Infatti, il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 10, dispone che, se l'autore degli illeciti di cui al comma precedente è titolare di licenza per pubblico esercizio "la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 8 bis, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19, e successive modificazioni". Alla luce del significato proprio delle parole utilizzate dal legislatore, la disposizione deve essere interpretata nel senso che non solo il potere di revoca della licenza ma anche quello di sospenderla da uno a sei mesi siano stati attribuiti esclusivamente al sindaco competente, e non pure alla autorità giudiziaria. Questa, del resto, è la interpretazione già adottata in precedenza da questa Corte (Sez. 3^, 30 aprile 2003, Belgiovine, m. 225.626) - secondo cui "in tema di sanzioni amministrative accessorie, la norma di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, u.c., che demanda al sindaco competente l'applicazione della sanzione della sospensione della licenza di esercizio nel caso di installazione di apparecchi automatici da gioco di genere vietato, è una conseguenza diretta della violazione costituente il reato, ne consegue che al giudice penale non è consentito sostituirsi all'autorità amministrativa nell'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria, in quanto tale potere non è specificamente previsto dalla citata norma" - e da questa interpretazione non sussistono allo stato motivi per discostarsi.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per pubblico esercizio, che va di conseguenza eliminata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della licenza per pubblico esercizio, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006