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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 08/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2272/2023, avente ad oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
9.4.1962, ivi residente, VI Battisti n. 87, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione e depositata telematicamente, dall'Avv.
Federico Gori del Foro di Pesaro (C.F. presso il cui studio in C.F._2
Pesaro (PU), Piazza Lazzarini n. 35, è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), con sede legale sita in Mogliano Controparte_1 P.IVA_1
Veneto (TV), VI Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, dall'Avv. Renato Brualdi del Foro di Pesaro (C.F. ), nel cui C.F._3
Studio sito in Pesaro (PU), VI Castelfidardo n. 3, è elettivamente domiciliata;
PARTE CONVENUTA
e di
, (C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._4
25.4.1963, ivi residente, VI del Domenichino n. 20/G;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della sig.ra , assicurata per la R.C. Controparte_2 auto con la compagnia (polizza n. 305333167 n. sinistro Controparte_1
TP4/2021/000000064 aperto in data 8.6.2021), nella causazione del sinistro occorso il giorno 8.6.2021 e, per l'effetto, condannarla, in solido alle
[...]
, al risarcimento dei danni, in favore del sig. CP_1 Parte_1 quantificati in base alla CTU nell'importo finale di €. 31.804,16 (€. 34.633,00 calcolo effettuato sulla base delle Tabelle di Milano 2021 in relazione all'età di anni 59 al momento dell'occorso con personalizzazione del 49%, oltre spese mediche sostenute per € 1.671,16 per un importo complessivo di € 36.304,16, a cui vanno detratti gli acconti medio tempore ricevuti dalla NI
[...]
, per € 4.500,00) ovvero al pagamento della diversa somma che CP_1 risulterà di Giustizia, da liquidarsi se del caso in via equitativa oltre a rivalutazione
e interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese di giudizio”.
Per parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per le motivazioni di cui in atti o per qualsiasi altra di giustizia, datosi atto che prima della radicazione del presente giudizio ha versato all'attore Controparte_1
l'importo di € 4.500,00, dichiarare la congruità di tale somma a ristorare le pretese avversarie, per l'effetto rigettando ogni domanda volta ad ottenere ulteriori somme, con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio e la compagnia assicurativa Controparte_2 Controparte_1 chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro occorso all'attore in data 8.6.2021, con conseguente richiesta di condanna della compagnia assicurativa e della medesima pagina 2 di 21 al risarcimento dei danni subiti, al netto degli acconti medio Controparte_2 tempore ricevuti, come da conclusioni in epigrafe riportate.
A fondamento della domanda, l'attore ha allegato che nella predetta giornata dell'8.6.2021, alle ore 12:00 circa, mentre stava percorrendo a bordo della propria bicicletta la pista ciclopedonale situata in Fano (PU), VI della Giustizia, con direzione Pesaro-Fano, giunto all'intersezione della predetta strada con VI
EO (di fronte al Cimitero urbano), mentre attraversava sulle strisce pedonali, era stato investito dallo scooter BMW targato ER 35065 condotto da _2
, cadendo rovinosamente al suolo e riportando lesioni tali da rendere
[...] necessario l'intervento dei Sanitari e dei Vigili del Fuoco per liberarlo dalla leva del manubrio che aziona il freno, conficcatasi nella gamba sinistra.
Poiché, a fronte della richiesta risarcitoria formulata in via stragiudiziale da parte attrice, la compagnia assicurativa, odierna convenuta, aveva provveduto al versamento della somma complessiva di € 4.500,00, sul presupposto della ritenuta corresponsabilità dell' nella causazione del sinistro, l'attore, Pt_1 ritenendo detta somma non satisfattiva, ha proposto il presente giudizio, sostenendo come dalla dinamica del sinistro e sulla base del punto di impatto risultasse chiara la condotta imprudente della conducente dello scooter,
, per avere omesso di dare la precedenza all'attore, che aveva Controparte_2 legittimamente attraversato la carreggiata, transitando in bicicletta sulle strisce pedonali.
Si è ritualmente costituita in giudizio la contestando la Controparte_1 fondatezza della domanda attorea sia nell'an (in particolare, negando la configurabilità di un diritto di precedenza in capo all'attore rispetto allo scooter condotto da ), sia nel quantum, eccependo l'operatività, nel Controparte_2 caso di specie, dell'istituto della compensatio lucri cum damno in ragione dell'indennizzo già ricevuto ante causam dall'attore in forza di polizza infortuni dallo stesso stipulata a titolo personale.
La convenuta , nonostante rituale notifica della citazione, non Controparte_2 sì è costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 3 di 21 Depositate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., la causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e prove documentali;
all'esito dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe riportate, previo deposito degli scritti conclusionali ex ,art. 189 c.p.c.
1. CP_3
Le risultanze istruttorie acquisite hanno consentito di acclarare la corresponsabilità del sinistro oggetto del presente giudizio in capo ad entrambi i conducenti e, specificamente, il concorso di colpa dell'attore nella verificazione dell'evento.
Ai fini della esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, significativi elementi possono ricavarsi dal rapporto del sinistro redatto dal Corpo di Polizia Locale del
Comune di Fano (v. doc. 1 fasc. conv.). Al riguardo, è opportuno richiamare l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, che attribuisce rilevante valore probatorio, in quanto atto pubblico, al verbale di accertamento di sinistro stradale redatto dagli organi di polizia, avente efficacia di piena prova fino a querela di falso (Cass. Civ., n. 3282/2006). Il principio così enunciato si riferisce alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, nonché ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale è risultata al momento del loro intervento (Cass. Civ., n. 16713/2009; Cass. Civ., n. 7883/2018; Cass. civ., n.
9037/2019), fermo restando che il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre una attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. Civ., n. 7883/2018; Cass. Civ., n. 20025/2016).
Ciò premesso, dai rilievi e dagli accertamenti eseguiti dagli agenti intervenuti prontamente sul luogo del sinistro è emerso che il giorno 8.6.2021, in Fano (PU), si verificava un sinistro che vedeva coinvolti due veicoli, il velocipede condotto dall'odierno attore e lo scooter condotto da . In base alla Controparte_2 valutazione dei danni riportati dai mezzi di trasporto e delle tracce rilevate sulla pavimentazione stradale, nonché sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla convenuta nell'immediatezza del fatto, i verbalizzanti hanno così _2
pagina 4 di 21 ricostruito la probabile dinamica del sinistro: ‹‹Il veicolo “A” (n.d.r. il velocipede condotto da all'interno dello spartitraffico con via della EO Parte_1 intersezione via della Giustizia, procedeva in sella al suo velocipede con direzione
Mare verso Monte e si immetteva nel flusso della circolazione di via della EO percorrendo l'attraversamento pedonale con direzione Mare-Monte. In tale frangente entrava in collisione con il veicolo “B” (n.d.r. il motociclo condotto da
) circolante su via della EO con direzione di marcia Controparte_2
Pesaro-Ancona sulla corsia di marcia verso Monte e diretta in via della Giustizia.
L'urto di lieve entità si concretizzava tra la ruota anteriore di “A” e la ruota anteriore di “B”. Il conducente del veicolo “A” cadeva a terra congiuntamente al velocipede il cui manubrio, girandosi di 180° si infilzava nella gamba sinistra del ciclista›› (così, testualmente, il rapporto del 25.6.2021).
Emerge dal rapporto – ma la circostanza non è oggetto di contestazione - che al momento dell'impatto stava transitando sulle strisce pedonali Parte_1 in sella al suo velocipede e non conducendo a mano il proprio mezzo di trasporto.
Tale circostanza non consente, quindi, di poter equiparare l'attore ad un
“pedone”, trovandosi egli alla guida di un mezzo di trasporto assimilabile a tutti gli altri veicoli che transitano sulle strade, con conseguente obbligo di osservanza delle norme dettate dal Codice della Strada, ivi comprese quelle relative agli obblighi imposti in materia di incroci e di precedenza.
Pertanto, l'attore, pur potendo legittimamente impegnare le strisce pedonali a bordo della propria bicicletta, tuttavia, non essendo in tale frangente equiparabile ad un pedone, era comunque tenuto all'osservanza delle regole dettate in tema di precedenza, da concedere a tutti i veicoli circolanti sulle corsie a norma dell'art. 154 C.d.S. che, al primo comma, prescrive testualmente: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli
pagina 5 di 21 altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Va, inoltre, osservato che anche l'art. 377 Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, all'ultimo comma, prevede che “Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione”.
Ciò posto, ritiene il giudicante che abbia tenuto una condotta Parte_1 colposa attraversando la VI EO sulle strisce pedonali in sella alla propria bicicletta senza prestare la dovuta prudenza ed attenzione.
Invero, analizzando il rapporto dell'incidente e, in particolare, il dossier fotografico ivi allegato, è agevole rilevare, sulla base della posizione post-urto assunta dai veicoli, che l'impatto tra di essi è avvenuto proprio al centro dell'attraversamento pedonale (ove, peraltro, venivano rinvenute anche tracce ematiche conseguenti alle lesioni subite dall'attore, tanto che in alcune fotografie allegate al rapporto dell'autorità si vede anche l'attore a terra, proprio al centro delle strisce pedonali, mentre viene soccorso dai sanitari), con il punto d'urto individuabile nelle ruote anteriori di entrambi i veicoli. Tale rilievo induce a ritenere plausibile la tesi che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa attorea, non Parte_1 avesse iniziato la manovra di attraversamento in condizioni di sicurezza e con un anticipo tale da poter fondatamente ritenere di godere di un diritto di precedenza e neppure che, al momento dell'impatto, quest'ultimo avesse ormai pressoché ultimato la manovra di attraversamento.
Invero, a prescindere dal fatto che il ciclista potesse attraversare l'incrocio percorrendo le strisce pedonali sia in sella alla sua bicicletta, sia conducendola a mano, ciò che rileva è che, in relazione alle circostanze del caso concreto, egli avrebbe comunque dovuto arrestare la marcia e adottare le relative cautele, prestando attenzione ad eventuali veicoli che sopraggiungevano o già circolanti sulla sede stradale. La velocità a bordo della bicicletta, per quanto contenuta, è infatti sicuramente maggiore di quella tenuta a piedi e quindi comporta un tempo minore di avvistamento di eventuali veicoli sopraggiungenti;
per contro, la pagina 6 di 21 visibilità come pedone sarebbe stata maggiore rispetto a quella in sella al velocipede e gli avrebbe presumibilmente consentito di scorgere l'auto che sopraggiungeva e, quindi, di arrestarsi in tempo utile per evitare lo scontro. Del resto, lo stesso attore, con propria comunicazione mail inviata al Comando municipale non nell'immediatezza del fatto, ma a distanza di quasi un mese dal verificarsi del sinistro (i.e. 2.7.2021, come si evince dall'allegato al verbale sub doc. 1 fasc. conv.), ha dichiarato di essere giunto nel luogo del sinistro dopo aver effettuato la serie degli attraversamenti pedonali posti all'altezza dell'ingresso del cimitero sempre in sella alla propria bici. Nulla invece è stato provato da parte attrice quanto alla presunta “non consona” ed “elevata” velocità dello scooter condotto dalla convenuta , circostanza che, peraltro, non Controparte_2 appare compatibile con le circostanze accertate dai verbalizzanti, vale a dire la modestia dell'urto avvenuto tra i veicoli, i limitati danni da questi riportati,
l'assenza di tracce di frenate intense sull'asfalto e la posizione assunti dai mezzi stessi dopo l'impatto.
Accertato, dunque, il concorso causale del ciclista nella Parte_1 determinazione del sinistro, allo stesso modo deve riconoscersi un concorso di responsabilità in capo alla conducente dello scooter, . Controparte_2
Nell'immediatezza dei fatti, quest'ultima ha dichiarato alla Polizia Municipale che, giunta qualche metro prima dell'attraversamento pedonale, aveva notato l'attore in sella al suo velocipede, mentre questi si trovava all'interno dello spartitraffico, precisando di averlo visto “partire” sempre pedalando a bordo del velocipede stesso e “improvvisamente” impattare contro la ruota anteriore del suo motoveicolo (v. rapporto delle autorità sub doc. 1 fasc. conv.). Dunque, se la conducente del motoveicolo avesse usato la dovuta attenzione e maggiore prudenza nell'impegnare l'attraversamento, proprio in considerazione del fatto che si stava avvicinando ad un attraversamento pedonale, in prossimità del quale aveva notato la presenza di un ciclista, avrebbe potuto rallentare o arrestare del tutto la propria marcia in corrispondenza delle strisce pedonali.
pagina 7 di 21 Anche il comportamento della conducente del motoveicolo, dunque, non può reputarsi esente da colpa, così che il sinistro deve ricondursi alla condotta colposa concorrente dei due soggetti coinvolti, ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Tale conclusione trova conferma nel fatto che ad entrambi i conducenti sono state comminate sanzioni amministrative. Invero, come si evince dal verbale degli
Agenti accertatori, ad è stata contestata la violazione di cui Controparte_2 all'art. 141, commi 2 e 11, C.d.S., il quale prescrive che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, mentre ad la violazione di cui all'art. 154, Parte_1 commi 1 e 8, C.d.S., a mente del quale “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione (…) devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”. Con riferimento alla violazione accertata nei confronti dell' va osservato che il documentato Pt_1 annullamento della sanzione amministrativa da parte del Giudice di Pace di Fano
(v. doc, 10 fasc. att.) non pare elemento decisivo nel senso di escluderne la corresponsabilità per la verificazione del sinistro, sia perché trattasi di pronuncia resa inter alia e, quindi, priva dell'efficacia del giudicato, sia perché fondata sul ritenuto diritto di precedenza del ciclista che, invece, questo Parte_1 giudice ha ritenuto insussistente sulla scorta degli elementi probatori acquisiti nel presente giudizio.
Del resto, secondo principio pacifico, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. Ciò vale in particolare, ai fini che qui interessano, proprio con riferimento alle disposizioni del codice della strada di cui all'art. 141 (obbligo di pagina 8 di 21 adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione e obbligo di conservare sempre il controllo del veicolo) e 154 C.d.S. (obbligo di eseguire le manovre di immissione nel flusso della circolazione con le dovute cautele in maniera tale da non creare pericolo o intralcio), che dimostrano che la misura della diligenza che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare l'intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, una condotta di guida di assoluta prudenza, nella quale rientra anche l'obbligo di preoccuparsi delle possibili irregolarità di comportamento di terze persone.
Da ultimo, occorre soffermarsi sul richiamo, operato dalla difesa di parte attrice al fine di escludere la responsabilità del conducente del velocipede, alla c.d.
“precedenza di fatto” o “precedenza cronologica”. In tema di circolazione stradale, la Suprema Corte, in conformità a consolidato orientamento, con la recente pronuncia n. 11823/2024 ha ribadito che “la cosiddetta precedenza di fatto sussiste solamente nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, a rallentare oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o a fermarsi” (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n.
11823 del 21.3.2024; in senso conforme, v. anche Cass. Pen., sentenza n. 48294 del 19.10.2017). Pertanto, il conducente che impegna un incrocio senza diritto di precedenza, può invocare, come esimente di responsabilità per il sinistro occorso, tale fattispecie di precedenza c.d. di fatto solo a condizione che sussistano le condizioni per effettuare la manovra di attraversamento in totale sicurezza e che questa sia stata intrapresa con un anticipo tale da poter fondatamente ritenere di poterla ultimare senza creare alcun pericolo o intralcio alla circolazione.
Anche sotto tale profilo, non possono condividersi gli assunti attorei: invero, le modalità di verificazione del sinistro accertate sulla base dei rilievi espletati dalle autorità e delle dichiarazioni delle parti coinvolte non consentono di ritenere che l'attore al momento della collisione con il motoveicolo, stesse Parte_1 ultimando l'attraversamento delle strisce pedonali ed avesse, quindi, iniziato la pagina 9 di 21 manovra quando la carreggiata era libera, essendo l'impatto avvenuto al centro delle strisce con urto che ha interessato la ruota anteriore del velocipede.
Neppure può sostenersi, come prospettato dalla difesa attorea, che il ciclista godesse nella fattispecie in esame di un diritto di precedenza per Parte_1 essere l'attraversamento pedonale teatro del sinistro parte integrante della pista ciclabile che lo stesso stava al tempo percorrendo e qualificabile, quindi, come
“attraversamento ciclabile” o “strisce ciclopedonali”. Sul punto, è sufficiente esaminare il rapporto redatto dalla Polizia Municipale intervenuta in loco, da cui risulta che si trattava di un vero e proprio attraversamento pedonale regolamentato dalle norme previste dal Codice della Strada (si vedano, all'uopo, le pagg. 3 e 6 del verbale agli atti sub doc. 1 fasc. conv.), nonché le fotografie ad esso allegate, che attestano la presenza di segnaletica verticale che indica la fine del percorso ciclopedonale proprio in corrispondenza dell'intersezione con la sede stradale.
Alla stregua delle risultanze istruttorie, valutate nel loro complesso, ed in considerazione di quanto sopra evidenziato circa il comportamento tenuto da ciascuno dei soggetti coinvolti nel sinistro, deve ritenersi che entrambi i conducenti, con le loro condotte colpose, abbiano concorso nella causazione del sinistro e, quindi, del danno ad esso conseguito.
In difetto di prove che consentano di apprezzare la maggiore incidenza di una delle due condotte nella causazione del sinistro, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2054, comma 2, c.c., deve ritenersi che il concorso di entrambi sia stato paritario.
2. Controparte_4
2.1 DANNO NON PATRIMONIALE
Così accertata la dinamica del sinistro e, con essa, la concorrente ed egualitaria responsabilità dei conducenti dei veicoli de quibus nella sua causazione, occorre procedere alla determinazione e liquidazione del danno.
Deve ritenersi senz'altro provata, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio e dell'espletata c.t.u. medico-legale, la sussistenza del danno biologico lamentato dall'attore e la sua derivazione eziologica dal sinistro per cui è causa.
pagina 10 di 21 In particolare, richiamando la valutazione espressa dal consulente d'ufficio, dott.
(v. relazione depositata in data 9.8.2024), può affermarsi che le Persona_1 lesioni subite dall'attore per effetto della penetrazione della leva del freno della bicicletta nella gamba sinistra hanno comportato postumi invalidanti a carattere permanente, valutati nella misura dell'8%; per quanto attiene al periodo di inabilità biologica temporanea, sulla scorta delle risultanze documentali esaminate dal c.t.u., può quantificarsi un periodo di inabilità biologica temporanea parziale al
75% di giorni 10, un periodo di inabilità biologica temporanea parziale al 50% di giorni 25 e un periodo di inabilità biologica temporanea parziale al 25% di giorni
25 [così, testualmente, le conclusioni del c.t.u.: “(…) In considerazione della documentazione presente agli atti e di quanto rilevato in occasione della visita è possibile definire che la penetrazione del freno della bicicletta verificatosi a seguito del sinistro in oggetto ha determinato a livello della gamba sinistra: - un esito fibrotico-cicatriziale di cui si è avuto modo in precedenza di riferire - una parziale lesione di continuo a carico della muscolatura del peroneo breve e dell'estensore lungo delle dita - una lesione completa del nervo peroneo superficiale sinistro al terzo medio della gamba da cui sono derivate la perdita sia della sensibilità cutanea nella parte inferomediale della gamba e nella zona antero-laterale del piede sia dell'attività motoria svolta dal muscolo peroneo lungo
e peroneo breve. Le limitazioni motorie e quindi articolari che si è avuto modo in precedenza di riferire sono quindi da collegare al dispositivo composto dall'interessamento del nervo peroneo superficiale sinistro e dalle lesioni direttamente derivate alla muscolatura del peroneo breve e dell'estensore lungo delle dita. In merito agli altri quesiti posti si fa presente che:
• La durata della inabilità temporanea parziale al 75% è stata pari a giorni 10
• L'inabilità temporanea parziale si è poi protratta fino alla guarigione della ferita per i successivi 50 giorni da suddividere in 25 giorni al 50 % e 25 giorni al 25%. (…)
• Il danno biologico/dinamico-relazione che si è avuto modo in precedenza di indicare è stato valutato utilizzando la tabella delle menomazioni di cui al
pagina 11 di 21 decreto ministeriale del 3.07.2003 pubblicato nella G. U. n° 211 dell'11.09.2003 ed ha portata ad una valutazione complessiva da definirsi nella misura dell'8% (…)”].
Considerato che il c.t.u. ha effettuato un attento esame del caso, rispondendo in maniera esaustiva ai quesiti formulati e che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note, ritiene questo giudice di aderire alle conclusioni dal medesimo rassegnate, recependole integralmente.
Il c.t.u. dott. ha poi precisato che “la specifica sofferenza Persona_1 menomazione-correlata può essere definita come lieve” e, in relazione all'invalidità permanente, che le limitazioni conseguenti al sinistro, rappresentate
“da una difficoltà nel mantenere un ortostatismo prolungato o una marcia prolungata”, non ne compromettono comunque una loro concreta effettuazione, ulteriormente precisando che “non è indicato allo stato attuale l'uso di farmaci a scopo antidolorifico né si ritiene che ciò sia ipotizzabile in futuro”, che “la menomazione può risultare solo occasionalmente evidente alla osservazione di terzi” e che “non sono presenti condizioni che giustificano l'utilizzazione di terapie
e/o di presidi protesici”.
Da tali considerazioni si deduce che il danno riportato nel sinistro, non essendo caratterizzato da particolare gravità, non giustifica l'aumento in termini di personalizzazione del risarcimento di cui al comma 3 dell'art. 139 C.d.A., il quale, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità, quale quella che qui ci occupa, richiede che la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali documentati e obiettivamente accertati, ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
Sul punto si osserva che la difesa attorea, con comparsa conclusionale, ha rimodulato la propria pretesa risarcitoria rispetto alle domande precedentemente rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni, ciò sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale redato dal c.t.u., ivi richiedendo la liquidazione anche della voce del c.d. danno morale in misura pari al 33,33% del danno biologico permanente e temporaneo. Tuttavia, ritiene questo giudice di non poter pagina 12 di 21 procedere al riconoscimento di siffatta voce di danno in favore dell'attore, essendo difettata, all'esito dell'odierno giudizio, la “rigorosa prova” del c.d. danno morale che sarebbe stato patito da quest'ultimo in conseguenza del sinistro dell'8.6.2021 nei termini richiesti, non solo, dalla normativa poc'anzi citata, ma anche dall'orientamento di legittimità esistente sul punto. Invero, con riguardo all'accertamento di tale componente di danno, si è autorevolmente affermato che occorre procedere evitando di ricorrere ad automatismi ai fini del suo riconoscimento in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, non trattandosi di componente di danno in re ipsa, richiedendosi, invece, pur sempre l'allegazione e la prova – fornita con ogni mezzo, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni – dei fatti idonei a supportare la prospettata sofferenza in nesso causale con l'evento illecito sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 1.3.2024, n. 5547).
Ciò tenendo anche in considerazione il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui, tanto più ridotta è l'entità dell'invalidità riscontrata, tanto minore dovrà ritenersi l'eventualità di un riconoscimento di un coesistente danno morale, principio che, declinato sul piano probatorio, equivale ad un maggior rigore nell'allegazione e della prova delle pretese conseguenze dannose, dovendosi, in assenza di rigorosa prova contraria sul punto, ritenere normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 3.3.2023, nn. 6443 e
6444).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle tabelle di Milano aggiornate all'anno
2024 e dell'età del danneggiato al momento del sinistro (59 anni), in relazione alla percentuale di invalidità dell'8% può essere liquidato l'importo di € 12.015,55 per danno biologico permanente e l'importo di € 1.450,05 per danno biologico temporaneo e, così, complessivamente un totale di € 13.465,60.
In ragione dell'accertata corresponsabilità in termini paritari di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro de quo, le parti convenute dovranno essere condannate in solido tra loro al risarcimento in favore dell'attore della metà del danno non patrimoniale come sopra quantificato, i.e. € 6.732,80,
pagina 13 di 21 scorporando da tale importo quanto già versato ante causam dalla convenuta come verrà ulteriormente precisato. Controparte_1
Trattandosi di debito di valore, al danneggiato devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento ex tunc dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Tale somma si determina equitativamente, ex art. 2056, comma 1, c.c., secondo il consolidato orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n.
1712/95), applicando il saggio di rendimento in misura legale, avuto riguardo all'entità ed ai presumibili usi della somma, in assenza di diversa prova circa una diversa incidenza del tasso, non sulla somma sopra liquidata all'attualità, ma sull'importo del danno devalutato all'epoca del sinistro (8.6.2021) e successivamente rivalutato anno per anno. Nella specie, il calcolo degli interessi compensativi dovrà tener conto del pagamento parziale eseguito ante causam.
Sulla somma così determinata sono poi dovuti gli interessi come per legge dalla presente pronuncia al saldo.
2.2. DANNO PATRIMONIALE
Per quanto concerne il danno patrimoniale, rappresentato nel caso di specie dal profilo del danno emergente inteso quale diminuzione della sfera patrimoniale del soggetto conseguente al sinistro per effetto delle spese mediche sostenute, come documentate in atti, il c.t.u. ha ritenuto necessarie e congrue le spese mediche sostenute e documentate per sedute di fisioterapia come elencate, viste mediche specialistiche e acquisto di presidi ortopedici, per un ammontare complessivo di €
1.271,00.
Sul punto è tuttavia doveroso rilevare che è la stessa difesa di parte attrice ad allegare e documentare l'avvenuto rimborso in favore di Parte_1 dell'importo di € 1.577,32 a titolo di spese mediche conseguenti al sinistro de quo in forza di polizza infortuni dal medesimo sottoscritta – sulla quale ci si soffermerà con più attenzione nel paragrafo seguente ai fini della doverosa valutazione del profilo della compensatio lucri cum damno. Invero, risulta depositato l'atto di transazione e quietanza del 9.3.2022 sottoscritto dall'odierno attore, ove quest'ultimo dichiara di ricevere, tra gli altri, il precitato importo quale pagina 14 di 21 indennizzo a norma di polizza in conseguenza del sinistro del 8.6.2021 e, al contempo, “di non aver ricevuto alcun rimborso delle spese mediche sul sinistro
RCA gestito da (v. doc. 15 fasc. att.). A fronte di Controparte_5 ciò, la compagnia assicurativa odierna convenuta ha, quindi, contestato la richiesta di rimborso formulata nella presente sede, deducendo l'avvenuto ristoro del danno patito sotto tale profilo.
Ciò posto, la contestazione formulata sul punto dalla difesa della
[...] pare condivisibile limitatamente ad alcune voci di spesa: in Controparte_5 particolare, ritiene questo giudice di non poter accogliere la richiesta di rifusione delle spese mediche per prestazioni di fisioterapia di cui alle ricevute nn. 147 del
13.12.2021 e 152 del 16.12.2021, per totali € 1.200,00 (v. doc. 7 fasc. att.), così come dell'importo di € 22,00 corrisposto dall'attore a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria per visita neurologica, giusta ricevuta del 25.1.2022 (v. doc. 7 fasc. att.), in quanto trattasi di spese sostenute dall'attore in data precedente alla sottoscrizione dell'atto di quietanza con (9.3.2022) Controparte_6
e, quindi, presumibilmente, in difetto di prova contraria, di voci già ricomprese nell'importo ivi liquidato a titolo di indennizzo. D'altra parte, la difesa attorea, pur a fronte della contestazione sollevata al riguardo dalla compagnia convenuta, non ha offerto dimostrazione circa il fatto che le sopra elencate spese mediche fossero, eventualmente, spese diverse ed ulteriori, non ricomprese tra quelle per cui ha dichiarato di aver ottenuto il rimborso.
Per contro, si ritiene di riconoscere in favore dell'attore il rimborso della spesa di
€ 49,00 sostenuta per l'acquisto di ginocchiera rotulea effettuato il 15.3.2022 (v. doc. 7 fasc. att.), e quindi in data successiva alla liquidazione del citato indennizzo assicurativo, voce di spesa rispetto alla quale la compagnia convenuta non ha offerto prova di aver già provveduto al rimborso.
Ciò precisato, considerata l'accertata corresponsabilità in misura egualitaria di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro de quo, le parti convenute dovranno essere condannate in solido tra loro al risarcimento in favore dell'attore della metà del danno patrimoniale come sopra quantificato, ovvero € 24,50, oltre interessi dalla data riportata sul relativo scontrino.
pagina 15 di 21 In conclusiva sintesi, parte attrice ha quindi diritto al risarcimento della complessiva somma di € 6.757,30 (€ 6.732,80 + € 24,50). Da tale importo va sottratto quanto già versato ante causam dalla convenuta a Controparte_1 titolo di danno non patrimoniale e rimborso spese mediche (€ 4.500,00, v. docc.
2 e 8 fasc. att.; invero, l'ulteriore somma di € 200,00 di cui al doc. 3 fasc. att. risulta essere stata liquidata con riguardo ai danni materiali al velocipede, i quali non costituiscono oggetto della domanda attorea avanzata nel presente giudizio), con conseguente determinazione della somma residua ancora dovuta in €
2.257,30 alla cui corresponsione vanno condannate le odierne parti convenute in solido tra loro.
3. COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO
Tanto chiarito in punto all'an e al quantum debeatur, occorre ora esaminare l'eccezione avanzata dalla compagnia assicurativa convenuta di operatività nel caso di specie dell'istituto della compensatio lucri cum damno, in virtù delle somme percepite dall'attore a titolo di indennità derivante da assicurazione contro gli infortuni per il medesimo sinistro, le quali avrebbero, pertanto, eliso l'ammontare risarcitorio in misura corrispondente.
Invero, l'attore, agente di commercio libero professionista, al tempo del sinistro era contraente e beneficiario della polizza assicurativa “ Controparte_7
” (v. doc. 14 fasc. att.) e, in virtù dell'applicabilità della suddetta
[...] copertura assicurativa stipulata con formula “Tempo libero e lavoro” – i.e. per gli infortuni che l'assicurato avrebbe potuto subire nello svolgimento della propria attività professionale ed extraprofessionale - all'attore è stata erogata ante causam la somma di € 4.527,32 (di cui € 2.000,00 per invalidità permanente, €
950,00 per inabilità temporanea ed € 1.577,32 per rimborso spese mediche da infortunio), come risulta dalla quietanza di pagamento risalente al 9.3.2022 depositata in giudizio sub doc. 15 dalla difesa dell'attore in allegato alla memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c. Inoltre, si rileva che, nelle condizioni di assicurazione, precisamente all'art. 6.13, veniva pattuita la clausola di “Rinuncia alla rivalsa”, con cui la compagnia dichiarava di rinunciare, in favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, ad ogni azione di rivalsa per gli indennizzi pagina 16 di 21 pagati nei confronti degli eventuali terzi responsabili (v. pag. 54 delle condizioni di polizza sub doc. 14 fasc. att.).
Si tratta, quindi, di verificare se nella fattispecie concreta dal risarcimento del danno dovuto all'attore, come sopra liquidato, debba essere scomputata la somma percepita in forza della polizza infortuni (importo che, peraltro, essendo superiore all'ammontare risarcitorio residuo dovuto, determinerebbe l'estinzione di ogni obbligazione risarcitoria derivante dal sinistro de quo).
Il tema dell'ambito di applicazione dell'istituto della compensatio lucri cum damno
è stato affrontato dalle Sezioni unite della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU.,
22.5.2018, n. 12565), le quali hanno precisato come “…l'esistenza dell'istituto della compensatio, inteso come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno, non è controversa nella giurisprudenza di questa Corte, trovando il proprio fondamento nella idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso. Se l'atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento: infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato. Questo principio è desumibile dall'art. 1223 cod. civ., il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Tale norma implica, in linea logica, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica. In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito: come l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento”. Ed ancora, le pagina 17 di 21 Sezioni Unite hanno affermato che uno dei due requisiti imprescindibili per l'applicabilità della compensatio è rappresentato da “…un confronto tra il danno e il vantaggio che di volta in volta viene in rilievo, alla ricerca della ragione giustificatrice del beneficio collaterale, e quindi di una ragionevole applicazione del diffalco”.
Così la compensatio opera nel caso in cui l'indennizzo che trova la sua fonte nel contratto assicurativo vada ad annientare la stessa identica perdita che viene resa oggetto della domanda risarcitoria da responsabilità per fatto illecito.
Posti tali principi, al fine di individuare i limiti entro i quali detto istituto può trovare applicazione, occorre verificare la tipologia di danno coperto dalle polizze infortuni, in primis, in linea generale e, in secundis, da quella stipulata dall'attore.
In particolare, dette polizze non coprono il danno non patrimoniale così come definito dalla giurisprudenza e dal legislatore (vedi, in particolare, gli artt. 138 e
139 C.d.A.); inoltre le Tabelle di valutazione medico-legale sono differenti (Inail, per quanto qui di interesse, in sede di polizza privata infortuni) e i criteri monetari di liquidazione pure (le stesse Sezioni Unite, nella decisione n. 5119/2002, evidenziano le peculiarità delle polizze infortuni sottolineando la liceità di tali contratti che prevedono “una manifesta sproporzione” tra l'indennità prevista in polizza e le conseguenze negative - danni sotto il profilo civilistico - realmente subiti dall'infortunato). Le polizze private infortuni, in realtà, fanno riferimento a quello che una volta era definito danno alla “capacità lavorativa generica”
(“generica attitudine lavorativa”), non certo al danno non patrimoniale (biologico e/o morale e/o esistenziale) nell'accezione anzidetta, prevedendo, tra l'altro, quasi tutte, come quella qui in esame, una rinuncia alla rivalsa, di regola a fronte del pagamento di un premio assicurativo più alto.
Al riguardo, va evidenziato come, nel valutare l'applicabilità della compensatio alla polizza privata infortuni, la stessa sentenza che ha sollevato la questione a suo tempo (Cass. Civ., n. 13233/2014) ha concluso, affermando che “Resta solo da aggiungere, per completezza, che la detrazione dal risarcimento del danno aquiliano dell'indennizzo assicurativo percepito dalla vittima in virtù di una assicurazione contro gli infortuni esige che il danno patito ed il rischio assicurato
pagina 18 di 21 coincidano: se l'assicurazione copre il danno da perdita della capacità di lavoro
(danno patrimoniale), e la vittima del fatto illecito abbia subito soltanto un danno biologico (danno non patrimoniale), nessuna detrazione sarà possibile, a nulla rilevando che l'assicuratore abbia, per effetto di particolari clausole contrattuali che ammettano l'indennizzabilità d'un danno presunto, pagato ugualmente
l'indennizzo”. In conformità a tali statuizioni, invero, nelle decisioni della Suprema
Corte con cui è stata riconosciuta la compensatio, si parla di “pregiudizio identico”
(Cass. Civ., n. 12565/2018), di “stesso titolo” (Cass. Civ., n. 12566/2018) e di
“medesimo pregiudizio” (Cass. Civ., n. 12567/2018).
Tenuto conto di tali principi, al fine di verificare se il danno civilistico subito da ed il rischio assicurato nella polizza infortuni coincidano, occorre Parte_1 considerare quale tipo di danno è volto a indennizzare la polizza stipulata dall'attore.
Se si esaminano in dettaglio le condizioni di polizza (v. doc. 14, fasc. att., pag. 2 delle condizioni di assicurazione), è agevole rilevare che la “Inabilità Temporanea”
è individuata come la “perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell'Assicurato allo svolgimento dell'attività professionale dichiarata in Polizza” e la “Invalidità Permanente” è definita come la “perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione”.
Pertanto, poiché l'assicurazione infortuni sottoscritta da copre il Parte_1 solo danno da perdita, temporanea e definitiva, della capacità di lavoro, danno che non coincide con quello oggetto della domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio, si deve necessariamente concludere che non ricorrono nella fattispecie in esame i presupposti per la operatività del principio della compensatio lucri cum damno.
4. SPESE PROCESSUALI
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza della parte attrice in relazione alla domanda di accertamento della responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del sinistro e l'accoglimento della sola domanda risarcitoria in misura sensibilmente inferiore a quanto richiesto, ne giustifica la pagina 19 di 21 compensazione nella misura di un terzo, mentre i residui due terzi vengono posti a carico delle parti convenute in solido tra loro, con relativa liquidazione, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato ex D.M. 147/2022 e del criterio del decisum – in virtù del quale occorre fare riferimento alla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa, ex art. 5, comma 1, della normativa citata – applicando i parametri ivi previsti (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00), avuto riguardo ai valori medi dei compensi.
Per quanto attiene alle spese sostenute dall'attore per l'attività difensiva (in particolare, l'importo di € 400,16 corrisposto in relazione alla visita medica e relazione medico-legale specialistica, come da fattura n. 10788/2022 del
3.3.2022, sub doc. n. 7 fasc. att.), trattasi di compenso per attività di consulenza che l'attore ha richiesto, non essendo in possesso di nozioni tecniche, per poter gestire la vertenza in via stragiudiziale e, poi, ai fini di un'adeguata difesa in giudizio;
anche con riguardo a esse, mutuando quanto sopra dedotto in punto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene l'odierno giudicante che le parti convenute debbano essere condannate, in solido tra loro, al relativo rimborso nella misura dei due terzi e, così, per € 266,77 (al riguardo, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “tra le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. Civ., n. 30289 del 20.11.2019; Cass. Civ., n. 2280/2015; Cass.
Civ., n. 84/2013).
Analogamente, stante l'esito del giudizio, le spese della c.t.u. medico-legale, già liquidate con separato decreto, vengono poste per un terzo a carico dell'attore e per i restanti due terzi a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 20 di 21 1- accertata e dichiarata la corresponsabilità di e Parte_1 _2
nella causazione del sinistro per cui è causa, dichiara tenute e condanna
[...] le convenute e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dall'attore che liquida in Parte_1 complessivi € 2.257,30, oltre rivalutazione e interessi come per legge e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, dato atto del pagamento ante causam da parte della convenuta Controparte_1 della somma di € 4.500,00 a titolo di danno non patrimoniale e rimborso spese mediche;
2- dichiara tenute e condanna le convenute e Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite,
[...] che, dichiarare compensate nella misura di un terzo, si liquidano per i residui due terzi in € 1.701,33 a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali, IVA se dovuta e cpa come per legge, in € 266,77 per spese di difesa e in € 363,33 per esborsi;
3- pone definitivamente le spese di ctu medico-legale, liquidate come da separato decreto, per un terzo a carico di parte attrice e per i residui due terzi a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Così deciso in Pesaro, l'8.5.2025
Il giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2272/2023, avente ad oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
9.4.1962, ivi residente, VI Battisti n. 87, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione e depositata telematicamente, dall'Avv.
Federico Gori del Foro di Pesaro (C.F. presso il cui studio in C.F._2
Pesaro (PU), Piazza Lazzarini n. 35, è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), con sede legale sita in Mogliano Controparte_1 P.IVA_1
Veneto (TV), VI Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, dall'Avv. Renato Brualdi del Foro di Pesaro (C.F. ), nel cui C.F._3
Studio sito in Pesaro (PU), VI Castelfidardo n. 3, è elettivamente domiciliata;
PARTE CONVENUTA
e di
, (C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._4
25.4.1963, ivi residente, VI del Domenichino n. 20/G;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della sig.ra , assicurata per la R.C. Controparte_2 auto con la compagnia (polizza n. 305333167 n. sinistro Controparte_1
TP4/2021/000000064 aperto in data 8.6.2021), nella causazione del sinistro occorso il giorno 8.6.2021 e, per l'effetto, condannarla, in solido alle
[...]
, al risarcimento dei danni, in favore del sig. CP_1 Parte_1 quantificati in base alla CTU nell'importo finale di €. 31.804,16 (€. 34.633,00 calcolo effettuato sulla base delle Tabelle di Milano 2021 in relazione all'età di anni 59 al momento dell'occorso con personalizzazione del 49%, oltre spese mediche sostenute per € 1.671,16 per un importo complessivo di € 36.304,16, a cui vanno detratti gli acconti medio tempore ricevuti dalla NI
[...]
, per € 4.500,00) ovvero al pagamento della diversa somma che CP_1 risulterà di Giustizia, da liquidarsi se del caso in via equitativa oltre a rivalutazione
e interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese di giudizio”.
Per parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per le motivazioni di cui in atti o per qualsiasi altra di giustizia, datosi atto che prima della radicazione del presente giudizio ha versato all'attore Controparte_1
l'importo di € 4.500,00, dichiarare la congruità di tale somma a ristorare le pretese avversarie, per l'effetto rigettando ogni domanda volta ad ottenere ulteriori somme, con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio e la compagnia assicurativa Controparte_2 Controparte_1 chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro occorso all'attore in data 8.6.2021, con conseguente richiesta di condanna della compagnia assicurativa e della medesima pagina 2 di 21 al risarcimento dei danni subiti, al netto degli acconti medio Controparte_2 tempore ricevuti, come da conclusioni in epigrafe riportate.
A fondamento della domanda, l'attore ha allegato che nella predetta giornata dell'8.6.2021, alle ore 12:00 circa, mentre stava percorrendo a bordo della propria bicicletta la pista ciclopedonale situata in Fano (PU), VI della Giustizia, con direzione Pesaro-Fano, giunto all'intersezione della predetta strada con VI
EO (di fronte al Cimitero urbano), mentre attraversava sulle strisce pedonali, era stato investito dallo scooter BMW targato ER 35065 condotto da _2
, cadendo rovinosamente al suolo e riportando lesioni tali da rendere
[...] necessario l'intervento dei Sanitari e dei Vigili del Fuoco per liberarlo dalla leva del manubrio che aziona il freno, conficcatasi nella gamba sinistra.
Poiché, a fronte della richiesta risarcitoria formulata in via stragiudiziale da parte attrice, la compagnia assicurativa, odierna convenuta, aveva provveduto al versamento della somma complessiva di € 4.500,00, sul presupposto della ritenuta corresponsabilità dell' nella causazione del sinistro, l'attore, Pt_1 ritenendo detta somma non satisfattiva, ha proposto il presente giudizio, sostenendo come dalla dinamica del sinistro e sulla base del punto di impatto risultasse chiara la condotta imprudente della conducente dello scooter,
, per avere omesso di dare la precedenza all'attore, che aveva Controparte_2 legittimamente attraversato la carreggiata, transitando in bicicletta sulle strisce pedonali.
Si è ritualmente costituita in giudizio la contestando la Controparte_1 fondatezza della domanda attorea sia nell'an (in particolare, negando la configurabilità di un diritto di precedenza in capo all'attore rispetto allo scooter condotto da ), sia nel quantum, eccependo l'operatività, nel Controparte_2 caso di specie, dell'istituto della compensatio lucri cum damno in ragione dell'indennizzo già ricevuto ante causam dall'attore in forza di polizza infortuni dallo stesso stipulata a titolo personale.
La convenuta , nonostante rituale notifica della citazione, non Controparte_2 sì è costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 3 di 21 Depositate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., la causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e prove documentali;
all'esito dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe riportate, previo deposito degli scritti conclusionali ex ,art. 189 c.p.c.
1. CP_3
Le risultanze istruttorie acquisite hanno consentito di acclarare la corresponsabilità del sinistro oggetto del presente giudizio in capo ad entrambi i conducenti e, specificamente, il concorso di colpa dell'attore nella verificazione dell'evento.
Ai fini della esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, significativi elementi possono ricavarsi dal rapporto del sinistro redatto dal Corpo di Polizia Locale del
Comune di Fano (v. doc. 1 fasc. conv.). Al riguardo, è opportuno richiamare l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, che attribuisce rilevante valore probatorio, in quanto atto pubblico, al verbale di accertamento di sinistro stradale redatto dagli organi di polizia, avente efficacia di piena prova fino a querela di falso (Cass. Civ., n. 3282/2006). Il principio così enunciato si riferisce alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, nonché ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale è risultata al momento del loro intervento (Cass. Civ., n. 16713/2009; Cass. Civ., n. 7883/2018; Cass. civ., n.
9037/2019), fermo restando che il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre una attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. Civ., n. 7883/2018; Cass. Civ., n. 20025/2016).
Ciò premesso, dai rilievi e dagli accertamenti eseguiti dagli agenti intervenuti prontamente sul luogo del sinistro è emerso che il giorno 8.6.2021, in Fano (PU), si verificava un sinistro che vedeva coinvolti due veicoli, il velocipede condotto dall'odierno attore e lo scooter condotto da . In base alla Controparte_2 valutazione dei danni riportati dai mezzi di trasporto e delle tracce rilevate sulla pavimentazione stradale, nonché sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla convenuta nell'immediatezza del fatto, i verbalizzanti hanno così _2
pagina 4 di 21 ricostruito la probabile dinamica del sinistro: ‹‹Il veicolo “A” (n.d.r. il velocipede condotto da all'interno dello spartitraffico con via della EO Parte_1 intersezione via della Giustizia, procedeva in sella al suo velocipede con direzione
Mare verso Monte e si immetteva nel flusso della circolazione di via della EO percorrendo l'attraversamento pedonale con direzione Mare-Monte. In tale frangente entrava in collisione con il veicolo “B” (n.d.r. il motociclo condotto da
) circolante su via della EO con direzione di marcia Controparte_2
Pesaro-Ancona sulla corsia di marcia verso Monte e diretta in via della Giustizia.
L'urto di lieve entità si concretizzava tra la ruota anteriore di “A” e la ruota anteriore di “B”. Il conducente del veicolo “A” cadeva a terra congiuntamente al velocipede il cui manubrio, girandosi di 180° si infilzava nella gamba sinistra del ciclista›› (così, testualmente, il rapporto del 25.6.2021).
Emerge dal rapporto – ma la circostanza non è oggetto di contestazione - che al momento dell'impatto stava transitando sulle strisce pedonali Parte_1 in sella al suo velocipede e non conducendo a mano il proprio mezzo di trasporto.
Tale circostanza non consente, quindi, di poter equiparare l'attore ad un
“pedone”, trovandosi egli alla guida di un mezzo di trasporto assimilabile a tutti gli altri veicoli che transitano sulle strade, con conseguente obbligo di osservanza delle norme dettate dal Codice della Strada, ivi comprese quelle relative agli obblighi imposti in materia di incroci e di precedenza.
Pertanto, l'attore, pur potendo legittimamente impegnare le strisce pedonali a bordo della propria bicicletta, tuttavia, non essendo in tale frangente equiparabile ad un pedone, era comunque tenuto all'osservanza delle regole dettate in tema di precedenza, da concedere a tutti i veicoli circolanti sulle corsie a norma dell'art. 154 C.d.S. che, al primo comma, prescrive testualmente: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli
pagina 5 di 21 altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Va, inoltre, osservato che anche l'art. 377 Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, all'ultimo comma, prevede che “Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione”.
Ciò posto, ritiene il giudicante che abbia tenuto una condotta Parte_1 colposa attraversando la VI EO sulle strisce pedonali in sella alla propria bicicletta senza prestare la dovuta prudenza ed attenzione.
Invero, analizzando il rapporto dell'incidente e, in particolare, il dossier fotografico ivi allegato, è agevole rilevare, sulla base della posizione post-urto assunta dai veicoli, che l'impatto tra di essi è avvenuto proprio al centro dell'attraversamento pedonale (ove, peraltro, venivano rinvenute anche tracce ematiche conseguenti alle lesioni subite dall'attore, tanto che in alcune fotografie allegate al rapporto dell'autorità si vede anche l'attore a terra, proprio al centro delle strisce pedonali, mentre viene soccorso dai sanitari), con il punto d'urto individuabile nelle ruote anteriori di entrambi i veicoli. Tale rilievo induce a ritenere plausibile la tesi che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa attorea, non Parte_1 avesse iniziato la manovra di attraversamento in condizioni di sicurezza e con un anticipo tale da poter fondatamente ritenere di godere di un diritto di precedenza e neppure che, al momento dell'impatto, quest'ultimo avesse ormai pressoché ultimato la manovra di attraversamento.
Invero, a prescindere dal fatto che il ciclista potesse attraversare l'incrocio percorrendo le strisce pedonali sia in sella alla sua bicicletta, sia conducendola a mano, ciò che rileva è che, in relazione alle circostanze del caso concreto, egli avrebbe comunque dovuto arrestare la marcia e adottare le relative cautele, prestando attenzione ad eventuali veicoli che sopraggiungevano o già circolanti sulla sede stradale. La velocità a bordo della bicicletta, per quanto contenuta, è infatti sicuramente maggiore di quella tenuta a piedi e quindi comporta un tempo minore di avvistamento di eventuali veicoli sopraggiungenti;
per contro, la pagina 6 di 21 visibilità come pedone sarebbe stata maggiore rispetto a quella in sella al velocipede e gli avrebbe presumibilmente consentito di scorgere l'auto che sopraggiungeva e, quindi, di arrestarsi in tempo utile per evitare lo scontro. Del resto, lo stesso attore, con propria comunicazione mail inviata al Comando municipale non nell'immediatezza del fatto, ma a distanza di quasi un mese dal verificarsi del sinistro (i.e. 2.7.2021, come si evince dall'allegato al verbale sub doc. 1 fasc. conv.), ha dichiarato di essere giunto nel luogo del sinistro dopo aver effettuato la serie degli attraversamenti pedonali posti all'altezza dell'ingresso del cimitero sempre in sella alla propria bici. Nulla invece è stato provato da parte attrice quanto alla presunta “non consona” ed “elevata” velocità dello scooter condotto dalla convenuta , circostanza che, peraltro, non Controparte_2 appare compatibile con le circostanze accertate dai verbalizzanti, vale a dire la modestia dell'urto avvenuto tra i veicoli, i limitati danni da questi riportati,
l'assenza di tracce di frenate intense sull'asfalto e la posizione assunti dai mezzi stessi dopo l'impatto.
Accertato, dunque, il concorso causale del ciclista nella Parte_1 determinazione del sinistro, allo stesso modo deve riconoscersi un concorso di responsabilità in capo alla conducente dello scooter, . Controparte_2
Nell'immediatezza dei fatti, quest'ultima ha dichiarato alla Polizia Municipale che, giunta qualche metro prima dell'attraversamento pedonale, aveva notato l'attore in sella al suo velocipede, mentre questi si trovava all'interno dello spartitraffico, precisando di averlo visto “partire” sempre pedalando a bordo del velocipede stesso e “improvvisamente” impattare contro la ruota anteriore del suo motoveicolo (v. rapporto delle autorità sub doc. 1 fasc. conv.). Dunque, se la conducente del motoveicolo avesse usato la dovuta attenzione e maggiore prudenza nell'impegnare l'attraversamento, proprio in considerazione del fatto che si stava avvicinando ad un attraversamento pedonale, in prossimità del quale aveva notato la presenza di un ciclista, avrebbe potuto rallentare o arrestare del tutto la propria marcia in corrispondenza delle strisce pedonali.
pagina 7 di 21 Anche il comportamento della conducente del motoveicolo, dunque, non può reputarsi esente da colpa, così che il sinistro deve ricondursi alla condotta colposa concorrente dei due soggetti coinvolti, ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Tale conclusione trova conferma nel fatto che ad entrambi i conducenti sono state comminate sanzioni amministrative. Invero, come si evince dal verbale degli
Agenti accertatori, ad è stata contestata la violazione di cui Controparte_2 all'art. 141, commi 2 e 11, C.d.S., il quale prescrive che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, mentre ad la violazione di cui all'art. 154, Parte_1 commi 1 e 8, C.d.S., a mente del quale “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione (…) devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”. Con riferimento alla violazione accertata nei confronti dell' va osservato che il documentato Pt_1 annullamento della sanzione amministrativa da parte del Giudice di Pace di Fano
(v. doc, 10 fasc. att.) non pare elemento decisivo nel senso di escluderne la corresponsabilità per la verificazione del sinistro, sia perché trattasi di pronuncia resa inter alia e, quindi, priva dell'efficacia del giudicato, sia perché fondata sul ritenuto diritto di precedenza del ciclista che, invece, questo Parte_1 giudice ha ritenuto insussistente sulla scorta degli elementi probatori acquisiti nel presente giudizio.
Del resto, secondo principio pacifico, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. Ciò vale in particolare, ai fini che qui interessano, proprio con riferimento alle disposizioni del codice della strada di cui all'art. 141 (obbligo di pagina 8 di 21 adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione e obbligo di conservare sempre il controllo del veicolo) e 154 C.d.S. (obbligo di eseguire le manovre di immissione nel flusso della circolazione con le dovute cautele in maniera tale da non creare pericolo o intralcio), che dimostrano che la misura della diligenza che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare l'intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, una condotta di guida di assoluta prudenza, nella quale rientra anche l'obbligo di preoccuparsi delle possibili irregolarità di comportamento di terze persone.
Da ultimo, occorre soffermarsi sul richiamo, operato dalla difesa di parte attrice al fine di escludere la responsabilità del conducente del velocipede, alla c.d.
“precedenza di fatto” o “precedenza cronologica”. In tema di circolazione stradale, la Suprema Corte, in conformità a consolidato orientamento, con la recente pronuncia n. 11823/2024 ha ribadito che “la cosiddetta precedenza di fatto sussiste solamente nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, a rallentare oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o a fermarsi” (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n.
11823 del 21.3.2024; in senso conforme, v. anche Cass. Pen., sentenza n. 48294 del 19.10.2017). Pertanto, il conducente che impegna un incrocio senza diritto di precedenza, può invocare, come esimente di responsabilità per il sinistro occorso, tale fattispecie di precedenza c.d. di fatto solo a condizione che sussistano le condizioni per effettuare la manovra di attraversamento in totale sicurezza e che questa sia stata intrapresa con un anticipo tale da poter fondatamente ritenere di poterla ultimare senza creare alcun pericolo o intralcio alla circolazione.
Anche sotto tale profilo, non possono condividersi gli assunti attorei: invero, le modalità di verificazione del sinistro accertate sulla base dei rilievi espletati dalle autorità e delle dichiarazioni delle parti coinvolte non consentono di ritenere che l'attore al momento della collisione con il motoveicolo, stesse Parte_1 ultimando l'attraversamento delle strisce pedonali ed avesse, quindi, iniziato la pagina 9 di 21 manovra quando la carreggiata era libera, essendo l'impatto avvenuto al centro delle strisce con urto che ha interessato la ruota anteriore del velocipede.
Neppure può sostenersi, come prospettato dalla difesa attorea, che il ciclista godesse nella fattispecie in esame di un diritto di precedenza per Parte_1 essere l'attraversamento pedonale teatro del sinistro parte integrante della pista ciclabile che lo stesso stava al tempo percorrendo e qualificabile, quindi, come
“attraversamento ciclabile” o “strisce ciclopedonali”. Sul punto, è sufficiente esaminare il rapporto redatto dalla Polizia Municipale intervenuta in loco, da cui risulta che si trattava di un vero e proprio attraversamento pedonale regolamentato dalle norme previste dal Codice della Strada (si vedano, all'uopo, le pagg. 3 e 6 del verbale agli atti sub doc. 1 fasc. conv.), nonché le fotografie ad esso allegate, che attestano la presenza di segnaletica verticale che indica la fine del percorso ciclopedonale proprio in corrispondenza dell'intersezione con la sede stradale.
Alla stregua delle risultanze istruttorie, valutate nel loro complesso, ed in considerazione di quanto sopra evidenziato circa il comportamento tenuto da ciascuno dei soggetti coinvolti nel sinistro, deve ritenersi che entrambi i conducenti, con le loro condotte colpose, abbiano concorso nella causazione del sinistro e, quindi, del danno ad esso conseguito.
In difetto di prove che consentano di apprezzare la maggiore incidenza di una delle due condotte nella causazione del sinistro, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2054, comma 2, c.c., deve ritenersi che il concorso di entrambi sia stato paritario.
2. Controparte_4
2.1 DANNO NON PATRIMONIALE
Così accertata la dinamica del sinistro e, con essa, la concorrente ed egualitaria responsabilità dei conducenti dei veicoli de quibus nella sua causazione, occorre procedere alla determinazione e liquidazione del danno.
Deve ritenersi senz'altro provata, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio e dell'espletata c.t.u. medico-legale, la sussistenza del danno biologico lamentato dall'attore e la sua derivazione eziologica dal sinistro per cui è causa.
pagina 10 di 21 In particolare, richiamando la valutazione espressa dal consulente d'ufficio, dott.
(v. relazione depositata in data 9.8.2024), può affermarsi che le Persona_1 lesioni subite dall'attore per effetto della penetrazione della leva del freno della bicicletta nella gamba sinistra hanno comportato postumi invalidanti a carattere permanente, valutati nella misura dell'8%; per quanto attiene al periodo di inabilità biologica temporanea, sulla scorta delle risultanze documentali esaminate dal c.t.u., può quantificarsi un periodo di inabilità biologica temporanea parziale al
75% di giorni 10, un periodo di inabilità biologica temporanea parziale al 50% di giorni 25 e un periodo di inabilità biologica temporanea parziale al 25% di giorni
25 [così, testualmente, le conclusioni del c.t.u.: “(…) In considerazione della documentazione presente agli atti e di quanto rilevato in occasione della visita è possibile definire che la penetrazione del freno della bicicletta verificatosi a seguito del sinistro in oggetto ha determinato a livello della gamba sinistra: - un esito fibrotico-cicatriziale di cui si è avuto modo in precedenza di riferire - una parziale lesione di continuo a carico della muscolatura del peroneo breve e dell'estensore lungo delle dita - una lesione completa del nervo peroneo superficiale sinistro al terzo medio della gamba da cui sono derivate la perdita sia della sensibilità cutanea nella parte inferomediale della gamba e nella zona antero-laterale del piede sia dell'attività motoria svolta dal muscolo peroneo lungo
e peroneo breve. Le limitazioni motorie e quindi articolari che si è avuto modo in precedenza di riferire sono quindi da collegare al dispositivo composto dall'interessamento del nervo peroneo superficiale sinistro e dalle lesioni direttamente derivate alla muscolatura del peroneo breve e dell'estensore lungo delle dita. In merito agli altri quesiti posti si fa presente che:
• La durata della inabilità temporanea parziale al 75% è stata pari a giorni 10
• L'inabilità temporanea parziale si è poi protratta fino alla guarigione della ferita per i successivi 50 giorni da suddividere in 25 giorni al 50 % e 25 giorni al 25%. (…)
• Il danno biologico/dinamico-relazione che si è avuto modo in precedenza di indicare è stato valutato utilizzando la tabella delle menomazioni di cui al
pagina 11 di 21 decreto ministeriale del 3.07.2003 pubblicato nella G. U. n° 211 dell'11.09.2003 ed ha portata ad una valutazione complessiva da definirsi nella misura dell'8% (…)”].
Considerato che il c.t.u. ha effettuato un attento esame del caso, rispondendo in maniera esaustiva ai quesiti formulati e che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note, ritiene questo giudice di aderire alle conclusioni dal medesimo rassegnate, recependole integralmente.
Il c.t.u. dott. ha poi precisato che “la specifica sofferenza Persona_1 menomazione-correlata può essere definita come lieve” e, in relazione all'invalidità permanente, che le limitazioni conseguenti al sinistro, rappresentate
“da una difficoltà nel mantenere un ortostatismo prolungato o una marcia prolungata”, non ne compromettono comunque una loro concreta effettuazione, ulteriormente precisando che “non è indicato allo stato attuale l'uso di farmaci a scopo antidolorifico né si ritiene che ciò sia ipotizzabile in futuro”, che “la menomazione può risultare solo occasionalmente evidente alla osservazione di terzi” e che “non sono presenti condizioni che giustificano l'utilizzazione di terapie
e/o di presidi protesici”.
Da tali considerazioni si deduce che il danno riportato nel sinistro, non essendo caratterizzato da particolare gravità, non giustifica l'aumento in termini di personalizzazione del risarcimento di cui al comma 3 dell'art. 139 C.d.A., il quale, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità, quale quella che qui ci occupa, richiede che la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali documentati e obiettivamente accertati, ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
Sul punto si osserva che la difesa attorea, con comparsa conclusionale, ha rimodulato la propria pretesa risarcitoria rispetto alle domande precedentemente rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni, ciò sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale redato dal c.t.u., ivi richiedendo la liquidazione anche della voce del c.d. danno morale in misura pari al 33,33% del danno biologico permanente e temporaneo. Tuttavia, ritiene questo giudice di non poter pagina 12 di 21 procedere al riconoscimento di siffatta voce di danno in favore dell'attore, essendo difettata, all'esito dell'odierno giudizio, la “rigorosa prova” del c.d. danno morale che sarebbe stato patito da quest'ultimo in conseguenza del sinistro dell'8.6.2021 nei termini richiesti, non solo, dalla normativa poc'anzi citata, ma anche dall'orientamento di legittimità esistente sul punto. Invero, con riguardo all'accertamento di tale componente di danno, si è autorevolmente affermato che occorre procedere evitando di ricorrere ad automatismi ai fini del suo riconoscimento in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, non trattandosi di componente di danno in re ipsa, richiedendosi, invece, pur sempre l'allegazione e la prova – fornita con ogni mezzo, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni – dei fatti idonei a supportare la prospettata sofferenza in nesso causale con l'evento illecito sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 1.3.2024, n. 5547).
Ciò tenendo anche in considerazione il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui, tanto più ridotta è l'entità dell'invalidità riscontrata, tanto minore dovrà ritenersi l'eventualità di un riconoscimento di un coesistente danno morale, principio che, declinato sul piano probatorio, equivale ad un maggior rigore nell'allegazione e della prova delle pretese conseguenze dannose, dovendosi, in assenza di rigorosa prova contraria sul punto, ritenere normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 3.3.2023, nn. 6443 e
6444).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle tabelle di Milano aggiornate all'anno
2024 e dell'età del danneggiato al momento del sinistro (59 anni), in relazione alla percentuale di invalidità dell'8% può essere liquidato l'importo di € 12.015,55 per danno biologico permanente e l'importo di € 1.450,05 per danno biologico temporaneo e, così, complessivamente un totale di € 13.465,60.
In ragione dell'accertata corresponsabilità in termini paritari di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro de quo, le parti convenute dovranno essere condannate in solido tra loro al risarcimento in favore dell'attore della metà del danno non patrimoniale come sopra quantificato, i.e. € 6.732,80,
pagina 13 di 21 scorporando da tale importo quanto già versato ante causam dalla convenuta come verrà ulteriormente precisato. Controparte_1
Trattandosi di debito di valore, al danneggiato devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento ex tunc dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Tale somma si determina equitativamente, ex art. 2056, comma 1, c.c., secondo il consolidato orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n.
1712/95), applicando il saggio di rendimento in misura legale, avuto riguardo all'entità ed ai presumibili usi della somma, in assenza di diversa prova circa una diversa incidenza del tasso, non sulla somma sopra liquidata all'attualità, ma sull'importo del danno devalutato all'epoca del sinistro (8.6.2021) e successivamente rivalutato anno per anno. Nella specie, il calcolo degli interessi compensativi dovrà tener conto del pagamento parziale eseguito ante causam.
Sulla somma così determinata sono poi dovuti gli interessi come per legge dalla presente pronuncia al saldo.
2.2. DANNO PATRIMONIALE
Per quanto concerne il danno patrimoniale, rappresentato nel caso di specie dal profilo del danno emergente inteso quale diminuzione della sfera patrimoniale del soggetto conseguente al sinistro per effetto delle spese mediche sostenute, come documentate in atti, il c.t.u. ha ritenuto necessarie e congrue le spese mediche sostenute e documentate per sedute di fisioterapia come elencate, viste mediche specialistiche e acquisto di presidi ortopedici, per un ammontare complessivo di €
1.271,00.
Sul punto è tuttavia doveroso rilevare che è la stessa difesa di parte attrice ad allegare e documentare l'avvenuto rimborso in favore di Parte_1 dell'importo di € 1.577,32 a titolo di spese mediche conseguenti al sinistro de quo in forza di polizza infortuni dal medesimo sottoscritta – sulla quale ci si soffermerà con più attenzione nel paragrafo seguente ai fini della doverosa valutazione del profilo della compensatio lucri cum damno. Invero, risulta depositato l'atto di transazione e quietanza del 9.3.2022 sottoscritto dall'odierno attore, ove quest'ultimo dichiara di ricevere, tra gli altri, il precitato importo quale pagina 14 di 21 indennizzo a norma di polizza in conseguenza del sinistro del 8.6.2021 e, al contempo, “di non aver ricevuto alcun rimborso delle spese mediche sul sinistro
RCA gestito da (v. doc. 15 fasc. att.). A fronte di Controparte_5 ciò, la compagnia assicurativa odierna convenuta ha, quindi, contestato la richiesta di rimborso formulata nella presente sede, deducendo l'avvenuto ristoro del danno patito sotto tale profilo.
Ciò posto, la contestazione formulata sul punto dalla difesa della
[...] pare condivisibile limitatamente ad alcune voci di spesa: in Controparte_5 particolare, ritiene questo giudice di non poter accogliere la richiesta di rifusione delle spese mediche per prestazioni di fisioterapia di cui alle ricevute nn. 147 del
13.12.2021 e 152 del 16.12.2021, per totali € 1.200,00 (v. doc. 7 fasc. att.), così come dell'importo di € 22,00 corrisposto dall'attore a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria per visita neurologica, giusta ricevuta del 25.1.2022 (v. doc. 7 fasc. att.), in quanto trattasi di spese sostenute dall'attore in data precedente alla sottoscrizione dell'atto di quietanza con (9.3.2022) Controparte_6
e, quindi, presumibilmente, in difetto di prova contraria, di voci già ricomprese nell'importo ivi liquidato a titolo di indennizzo. D'altra parte, la difesa attorea, pur a fronte della contestazione sollevata al riguardo dalla compagnia convenuta, non ha offerto dimostrazione circa il fatto che le sopra elencate spese mediche fossero, eventualmente, spese diverse ed ulteriori, non ricomprese tra quelle per cui ha dichiarato di aver ottenuto il rimborso.
Per contro, si ritiene di riconoscere in favore dell'attore il rimborso della spesa di
€ 49,00 sostenuta per l'acquisto di ginocchiera rotulea effettuato il 15.3.2022 (v. doc. 7 fasc. att.), e quindi in data successiva alla liquidazione del citato indennizzo assicurativo, voce di spesa rispetto alla quale la compagnia convenuta non ha offerto prova di aver già provveduto al rimborso.
Ciò precisato, considerata l'accertata corresponsabilità in misura egualitaria di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro de quo, le parti convenute dovranno essere condannate in solido tra loro al risarcimento in favore dell'attore della metà del danno patrimoniale come sopra quantificato, ovvero € 24,50, oltre interessi dalla data riportata sul relativo scontrino.
pagina 15 di 21 In conclusiva sintesi, parte attrice ha quindi diritto al risarcimento della complessiva somma di € 6.757,30 (€ 6.732,80 + € 24,50). Da tale importo va sottratto quanto già versato ante causam dalla convenuta a Controparte_1 titolo di danno non patrimoniale e rimborso spese mediche (€ 4.500,00, v. docc.
2 e 8 fasc. att.; invero, l'ulteriore somma di € 200,00 di cui al doc. 3 fasc. att. risulta essere stata liquidata con riguardo ai danni materiali al velocipede, i quali non costituiscono oggetto della domanda attorea avanzata nel presente giudizio), con conseguente determinazione della somma residua ancora dovuta in €
2.257,30 alla cui corresponsione vanno condannate le odierne parti convenute in solido tra loro.
3. COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO
Tanto chiarito in punto all'an e al quantum debeatur, occorre ora esaminare l'eccezione avanzata dalla compagnia assicurativa convenuta di operatività nel caso di specie dell'istituto della compensatio lucri cum damno, in virtù delle somme percepite dall'attore a titolo di indennità derivante da assicurazione contro gli infortuni per il medesimo sinistro, le quali avrebbero, pertanto, eliso l'ammontare risarcitorio in misura corrispondente.
Invero, l'attore, agente di commercio libero professionista, al tempo del sinistro era contraente e beneficiario della polizza assicurativa “ Controparte_7
” (v. doc. 14 fasc. att.) e, in virtù dell'applicabilità della suddetta
[...] copertura assicurativa stipulata con formula “Tempo libero e lavoro” – i.e. per gli infortuni che l'assicurato avrebbe potuto subire nello svolgimento della propria attività professionale ed extraprofessionale - all'attore è stata erogata ante causam la somma di € 4.527,32 (di cui € 2.000,00 per invalidità permanente, €
950,00 per inabilità temporanea ed € 1.577,32 per rimborso spese mediche da infortunio), come risulta dalla quietanza di pagamento risalente al 9.3.2022 depositata in giudizio sub doc. 15 dalla difesa dell'attore in allegato alla memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c. Inoltre, si rileva che, nelle condizioni di assicurazione, precisamente all'art. 6.13, veniva pattuita la clausola di “Rinuncia alla rivalsa”, con cui la compagnia dichiarava di rinunciare, in favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, ad ogni azione di rivalsa per gli indennizzi pagina 16 di 21 pagati nei confronti degli eventuali terzi responsabili (v. pag. 54 delle condizioni di polizza sub doc. 14 fasc. att.).
Si tratta, quindi, di verificare se nella fattispecie concreta dal risarcimento del danno dovuto all'attore, come sopra liquidato, debba essere scomputata la somma percepita in forza della polizza infortuni (importo che, peraltro, essendo superiore all'ammontare risarcitorio residuo dovuto, determinerebbe l'estinzione di ogni obbligazione risarcitoria derivante dal sinistro de quo).
Il tema dell'ambito di applicazione dell'istituto della compensatio lucri cum damno
è stato affrontato dalle Sezioni unite della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU.,
22.5.2018, n. 12565), le quali hanno precisato come “…l'esistenza dell'istituto della compensatio, inteso come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno, non è controversa nella giurisprudenza di questa Corte, trovando il proprio fondamento nella idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso. Se l'atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento: infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato. Questo principio è desumibile dall'art. 1223 cod. civ., il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Tale norma implica, in linea logica, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica. In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito: come l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento”. Ed ancora, le pagina 17 di 21 Sezioni Unite hanno affermato che uno dei due requisiti imprescindibili per l'applicabilità della compensatio è rappresentato da “…un confronto tra il danno e il vantaggio che di volta in volta viene in rilievo, alla ricerca della ragione giustificatrice del beneficio collaterale, e quindi di una ragionevole applicazione del diffalco”.
Così la compensatio opera nel caso in cui l'indennizzo che trova la sua fonte nel contratto assicurativo vada ad annientare la stessa identica perdita che viene resa oggetto della domanda risarcitoria da responsabilità per fatto illecito.
Posti tali principi, al fine di individuare i limiti entro i quali detto istituto può trovare applicazione, occorre verificare la tipologia di danno coperto dalle polizze infortuni, in primis, in linea generale e, in secundis, da quella stipulata dall'attore.
In particolare, dette polizze non coprono il danno non patrimoniale così come definito dalla giurisprudenza e dal legislatore (vedi, in particolare, gli artt. 138 e
139 C.d.A.); inoltre le Tabelle di valutazione medico-legale sono differenti (Inail, per quanto qui di interesse, in sede di polizza privata infortuni) e i criteri monetari di liquidazione pure (le stesse Sezioni Unite, nella decisione n. 5119/2002, evidenziano le peculiarità delle polizze infortuni sottolineando la liceità di tali contratti che prevedono “una manifesta sproporzione” tra l'indennità prevista in polizza e le conseguenze negative - danni sotto il profilo civilistico - realmente subiti dall'infortunato). Le polizze private infortuni, in realtà, fanno riferimento a quello che una volta era definito danno alla “capacità lavorativa generica”
(“generica attitudine lavorativa”), non certo al danno non patrimoniale (biologico e/o morale e/o esistenziale) nell'accezione anzidetta, prevedendo, tra l'altro, quasi tutte, come quella qui in esame, una rinuncia alla rivalsa, di regola a fronte del pagamento di un premio assicurativo più alto.
Al riguardo, va evidenziato come, nel valutare l'applicabilità della compensatio alla polizza privata infortuni, la stessa sentenza che ha sollevato la questione a suo tempo (Cass. Civ., n. 13233/2014) ha concluso, affermando che “Resta solo da aggiungere, per completezza, che la detrazione dal risarcimento del danno aquiliano dell'indennizzo assicurativo percepito dalla vittima in virtù di una assicurazione contro gli infortuni esige che il danno patito ed il rischio assicurato
pagina 18 di 21 coincidano: se l'assicurazione copre il danno da perdita della capacità di lavoro
(danno patrimoniale), e la vittima del fatto illecito abbia subito soltanto un danno biologico (danno non patrimoniale), nessuna detrazione sarà possibile, a nulla rilevando che l'assicuratore abbia, per effetto di particolari clausole contrattuali che ammettano l'indennizzabilità d'un danno presunto, pagato ugualmente
l'indennizzo”. In conformità a tali statuizioni, invero, nelle decisioni della Suprema
Corte con cui è stata riconosciuta la compensatio, si parla di “pregiudizio identico”
(Cass. Civ., n. 12565/2018), di “stesso titolo” (Cass. Civ., n. 12566/2018) e di
“medesimo pregiudizio” (Cass. Civ., n. 12567/2018).
Tenuto conto di tali principi, al fine di verificare se il danno civilistico subito da ed il rischio assicurato nella polizza infortuni coincidano, occorre Parte_1 considerare quale tipo di danno è volto a indennizzare la polizza stipulata dall'attore.
Se si esaminano in dettaglio le condizioni di polizza (v. doc. 14, fasc. att., pag. 2 delle condizioni di assicurazione), è agevole rilevare che la “Inabilità Temporanea”
è individuata come la “perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell'Assicurato allo svolgimento dell'attività professionale dichiarata in Polizza” e la “Invalidità Permanente” è definita come la “perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione”.
Pertanto, poiché l'assicurazione infortuni sottoscritta da copre il Parte_1 solo danno da perdita, temporanea e definitiva, della capacità di lavoro, danno che non coincide con quello oggetto della domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio, si deve necessariamente concludere che non ricorrono nella fattispecie in esame i presupposti per la operatività del principio della compensatio lucri cum damno.
4. SPESE PROCESSUALI
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza della parte attrice in relazione alla domanda di accertamento della responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del sinistro e l'accoglimento della sola domanda risarcitoria in misura sensibilmente inferiore a quanto richiesto, ne giustifica la pagina 19 di 21 compensazione nella misura di un terzo, mentre i residui due terzi vengono posti a carico delle parti convenute in solido tra loro, con relativa liquidazione, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato ex D.M. 147/2022 e del criterio del decisum – in virtù del quale occorre fare riferimento alla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa, ex art. 5, comma 1, della normativa citata – applicando i parametri ivi previsti (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00), avuto riguardo ai valori medi dei compensi.
Per quanto attiene alle spese sostenute dall'attore per l'attività difensiva (in particolare, l'importo di € 400,16 corrisposto in relazione alla visita medica e relazione medico-legale specialistica, come da fattura n. 10788/2022 del
3.3.2022, sub doc. n. 7 fasc. att.), trattasi di compenso per attività di consulenza che l'attore ha richiesto, non essendo in possesso di nozioni tecniche, per poter gestire la vertenza in via stragiudiziale e, poi, ai fini di un'adeguata difesa in giudizio;
anche con riguardo a esse, mutuando quanto sopra dedotto in punto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene l'odierno giudicante che le parti convenute debbano essere condannate, in solido tra loro, al relativo rimborso nella misura dei due terzi e, così, per € 266,77 (al riguardo, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “tra le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. Civ., n. 30289 del 20.11.2019; Cass. Civ., n. 2280/2015; Cass.
Civ., n. 84/2013).
Analogamente, stante l'esito del giudizio, le spese della c.t.u. medico-legale, già liquidate con separato decreto, vengono poste per un terzo a carico dell'attore e per i restanti due terzi a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 20 di 21 1- accertata e dichiarata la corresponsabilità di e Parte_1 _2
nella causazione del sinistro per cui è causa, dichiara tenute e condanna
[...] le convenute e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dall'attore che liquida in Parte_1 complessivi € 2.257,30, oltre rivalutazione e interessi come per legge e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, dato atto del pagamento ante causam da parte della convenuta Controparte_1 della somma di € 4.500,00 a titolo di danno non patrimoniale e rimborso spese mediche;
2- dichiara tenute e condanna le convenute e Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite,
[...] che, dichiarare compensate nella misura di un terzo, si liquidano per i residui due terzi in € 1.701,33 a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali, IVA se dovuta e cpa come per legge, in € 266,77 per spese di difesa e in € 363,33 per esborsi;
3- pone definitivamente le spese di ctu medico-legale, liquidate come da separato decreto, per un terzo a carico di parte attrice e per i residui due terzi a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Così deciso in Pesaro, l'8.5.2025
Il giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
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