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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/10/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 585/2021
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 585/2021, assunta in decisione all'udienza del 10.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
, nato il [...] a [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Potenza alla P.zza V. Emanuele II, C.F._1
n. 10, presso lo studio legale dell'avv. Carlo Francesco GLINNI, c.f.:
, e dell'avv. Rossella FOGGETTA, c.f.: , C.F._2 C.F._3 dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto;
- opponente -
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., c.f. e P.iva: , e per essa, in qualità di mandataria, la P.IVA_1 società in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., P.iva: , elettivamente domiciliata in Potenza (PZ), alla P.IVA_2
Via Nazario Sauro, n. 52, presso lo studio legale dell'avv. Michele GALLO, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in C.F._4 calce all'atto di precetto;
- opposta -
1 * * * * * * *
Oggetto: Opposizione a precetto;
Conclusioni: come da atti;
FATTO
Il sig. ha proposto opposizione all'atto di precetto notificato in Parte_1 data 28.01.2021 dalla tramite la Controparte_1 mandataria con cui è stato intimato il pagamento della Controparte_2 somma complessiva di € 38.793,47, oltre interessi e spese di registrazione.
L'intimazione si basa sul decreto ingiuntivo n. 529/2005, sulla sentenza n. 1348/2013 e sulla sentenza n. 454/2015, provvedimenti emessi dal Tribunale di Potenza in favore di i crediti in essi accertati, successivamente, sono stati sottoposti a Controparte_3 operazioni di cessione.
L'opponente ha contestato l'abuso di azioni giudiziarie da parte di Controparte_3 nonostante le diverse proposte transattive formulate per risolvere la controversia, facendo riferimento, in particolare, al giudizio di revocatoria ordinaria conclusosi con la sentenza n. 454/2015. Proprio rispetto al suindicato titolo esecutivo, ha rilevato - a suo dire -
l'addebito anomalo delle spese di causa nell'atto di precetto.
Ha chiesto, pertanto, di sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi sopra richiamati e, nel merito, di accertare l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di precetto per temerarietà dell'azione proposta dall'opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.05.2021, si è costituita la tramite la mandataria Controparte_1 [...]
rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione Controparte_2
a precetto.
Ha evidenziato, infatti, che le doglianze dell'opponente riguarderebbero aspetti relativi alla formazione dei titoli esecutivi che non possono essere proposte in sede di opposizione all'esecuzione, non trattandosi di fatti estintivi o modificati sopravvenuti.
Oltre ad argomentare sulla regolarità delle cessioni di credito e delle modifiche societarie intervenute, rilevanti anche rispetto alla pretesa creditoria oggetto del contestato precetto, ha difeso la legittimità delle azioni proposte ed il diritto di non dover necessariamente aderire a proposte transattive ritenute non congrue.
Ha rilevato, comunque, che l'opponente ha riconosciuto espressamente la legittimità della pretesa creditoria.
2 Di conseguenza, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione dei titoli esecutivi e dell'opposizione a precetto.
All'udienza del 23.09.2021, il Giudice precedentemente designato ha rigettato l'istanza di sospensione e, su richiesta delle parti, ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c.,
VI comma.
Soltanto l'opposta ha provveduto al deposito delle relative memorie, senza formulare richieste istruttorie, per cui il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.07.2025, mutato medio tempore il Giudice assegnatario del fascicolo, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal sig. è inammissibile e va rigettata Parte_1 per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Va rilevato, innanzitutto, che l'opponente ha riconosciuto l'esistenza della pretesa creditoria azionata, limitandosi a contestare la temerarietà della condotta di CP_3 nel proporre l'azione di revocatoria e, di conseguenza, l'addebito delle relative
[...] spese di causa nell'atto di precetto.
Nemmeno può ritenersi che abbia contestato la legittimazione attiva di d CP_1 agire in via esecutiva e, comunque, quest'ultima ha provveduto a depositare in giudizio la documentazione relativa alle pubblicazioni intervenute per le operazioni di cessione e per le modificazioni societarie.
Premesso ciò, l'opposizione a precetto deve essere rigettata in quanto sono inammissibili le motivazioni su cui si basa.
Infatti, il sig. ha contestato la temerarietà dell'azione di revocazione e, quindi, Pt_1
l'inserimento delle relative spese legali nel precetto, ma non ha messo in dubbio l'esistenza dei titoli esecutivi.
Nemmeno ha eccepito l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dei rapporti sostanziali successivi alla formazione dei medesimi titoli.
Come è ben noto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione non possono essere proposte contestazioni riguardanti la formazione del titolo esecutivo, ma soltanto fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.
Non è possibile, in sostanza, procedere all'accertamento ed alla valutazione di fatti e circostanze anteriori alla formazione del titolo esecutivo.
3 In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui il giudizio di opposizione all'esecuzione ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo e ricade sulla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito (Cassazione civile, sez. III, 7 marzo 2017, n. 5635).
Di conseguenza, “con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata sul titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo” (Cassazione, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8928).
Ed ancora, rispetto all'utile deducibilità di fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale, “in applicazione di un principio generalissimo della materia (affermato, tra le tante, da Cass. n. 3277/2015), secondo il quale: Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”. In altri termini, nel solco di quanto statuito di recente dalle Sezioni Unite con sentenze n. 9479/2023 e n. 19889/2019, va ribadito ancora una volta il principio dell'intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività” (Cassazione
Civile, Sez. III, sentenza 4 febbraio 2025, n. 2785).
Dunque, ai fini del presente giudizio, non vi è dubbio circa l'inammissibilità dei motivi di opposizione a precetto in quanto il sig. non ha eccepito la sussistenza di fatti Pt_1 modificativi o estintivi sopravvenuti rispetto ai titoli esecutivi, vale a dire verso il decreto ingiuntivo n. 529/2005, la sentenza n. 1348/2013 e la sentenza n. 454/2015, e neanche ha fornito prova dell'inesistenza dei medesimi titoli.
In sostanza, l'opposizione va rigettata in quanto non è stata proposta per dimostrare la presenza di fatti successivi alla formazione dei titoli esecutivi, capaci di incidere sugli stessi, ma solo per dedurre argomentazioni che l'attore avrebbe dovuto esporre dinanzi al giudice di merito.
4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti, con l'applicazione dei parametri minimi soltanto per l'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti di Parte_1 [...]
tramite la mandataria Controparte_1 Controparte_2 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta integralmente l'opposizione proposta dal sig. ; Parte_1
- Condanna l'opponente al pagamento in favore di Controparte_1
tramite la mandataria delle spese di
[...] Controparte_2 giudizio liquidate in € 6.713,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Potenza, 23/10/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
5
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 585/2021, assunta in decisione all'udienza del 10.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
, nato il [...] a [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Potenza alla P.zza V. Emanuele II, C.F._1
n. 10, presso lo studio legale dell'avv. Carlo Francesco GLINNI, c.f.:
, e dell'avv. Rossella FOGGETTA, c.f.: , C.F._2 C.F._3 dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto;
- opponente -
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., c.f. e P.iva: , e per essa, in qualità di mandataria, la P.IVA_1 società in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., P.iva: , elettivamente domiciliata in Potenza (PZ), alla P.IVA_2
Via Nazario Sauro, n. 52, presso lo studio legale dell'avv. Michele GALLO, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in C.F._4 calce all'atto di precetto;
- opposta -
1 * * * * * * *
Oggetto: Opposizione a precetto;
Conclusioni: come da atti;
FATTO
Il sig. ha proposto opposizione all'atto di precetto notificato in Parte_1 data 28.01.2021 dalla tramite la Controparte_1 mandataria con cui è stato intimato il pagamento della Controparte_2 somma complessiva di € 38.793,47, oltre interessi e spese di registrazione.
L'intimazione si basa sul decreto ingiuntivo n. 529/2005, sulla sentenza n. 1348/2013 e sulla sentenza n. 454/2015, provvedimenti emessi dal Tribunale di Potenza in favore di i crediti in essi accertati, successivamente, sono stati sottoposti a Controparte_3 operazioni di cessione.
L'opponente ha contestato l'abuso di azioni giudiziarie da parte di Controparte_3 nonostante le diverse proposte transattive formulate per risolvere la controversia, facendo riferimento, in particolare, al giudizio di revocatoria ordinaria conclusosi con la sentenza n. 454/2015. Proprio rispetto al suindicato titolo esecutivo, ha rilevato - a suo dire -
l'addebito anomalo delle spese di causa nell'atto di precetto.
Ha chiesto, pertanto, di sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi sopra richiamati e, nel merito, di accertare l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di precetto per temerarietà dell'azione proposta dall'opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.05.2021, si è costituita la tramite la mandataria Controparte_1 [...]
rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione Controparte_2
a precetto.
Ha evidenziato, infatti, che le doglianze dell'opponente riguarderebbero aspetti relativi alla formazione dei titoli esecutivi che non possono essere proposte in sede di opposizione all'esecuzione, non trattandosi di fatti estintivi o modificati sopravvenuti.
Oltre ad argomentare sulla regolarità delle cessioni di credito e delle modifiche societarie intervenute, rilevanti anche rispetto alla pretesa creditoria oggetto del contestato precetto, ha difeso la legittimità delle azioni proposte ed il diritto di non dover necessariamente aderire a proposte transattive ritenute non congrue.
Ha rilevato, comunque, che l'opponente ha riconosciuto espressamente la legittimità della pretesa creditoria.
2 Di conseguenza, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione dei titoli esecutivi e dell'opposizione a precetto.
All'udienza del 23.09.2021, il Giudice precedentemente designato ha rigettato l'istanza di sospensione e, su richiesta delle parti, ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c.,
VI comma.
Soltanto l'opposta ha provveduto al deposito delle relative memorie, senza formulare richieste istruttorie, per cui il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.07.2025, mutato medio tempore il Giudice assegnatario del fascicolo, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal sig. è inammissibile e va rigettata Parte_1 per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Va rilevato, innanzitutto, che l'opponente ha riconosciuto l'esistenza della pretesa creditoria azionata, limitandosi a contestare la temerarietà della condotta di CP_3 nel proporre l'azione di revocatoria e, di conseguenza, l'addebito delle relative
[...] spese di causa nell'atto di precetto.
Nemmeno può ritenersi che abbia contestato la legittimazione attiva di d CP_1 agire in via esecutiva e, comunque, quest'ultima ha provveduto a depositare in giudizio la documentazione relativa alle pubblicazioni intervenute per le operazioni di cessione e per le modificazioni societarie.
Premesso ciò, l'opposizione a precetto deve essere rigettata in quanto sono inammissibili le motivazioni su cui si basa.
Infatti, il sig. ha contestato la temerarietà dell'azione di revocazione e, quindi, Pt_1
l'inserimento delle relative spese legali nel precetto, ma non ha messo in dubbio l'esistenza dei titoli esecutivi.
Nemmeno ha eccepito l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dei rapporti sostanziali successivi alla formazione dei medesimi titoli.
Come è ben noto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione non possono essere proposte contestazioni riguardanti la formazione del titolo esecutivo, ma soltanto fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.
Non è possibile, in sostanza, procedere all'accertamento ed alla valutazione di fatti e circostanze anteriori alla formazione del titolo esecutivo.
3 In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui il giudizio di opposizione all'esecuzione ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo e ricade sulla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito (Cassazione civile, sez. III, 7 marzo 2017, n. 5635).
Di conseguenza, “con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata sul titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo” (Cassazione, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8928).
Ed ancora, rispetto all'utile deducibilità di fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale, “in applicazione di un principio generalissimo della materia (affermato, tra le tante, da Cass. n. 3277/2015), secondo il quale: Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”. In altri termini, nel solco di quanto statuito di recente dalle Sezioni Unite con sentenze n. 9479/2023 e n. 19889/2019, va ribadito ancora una volta il principio dell'intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività” (Cassazione
Civile, Sez. III, sentenza 4 febbraio 2025, n. 2785).
Dunque, ai fini del presente giudizio, non vi è dubbio circa l'inammissibilità dei motivi di opposizione a precetto in quanto il sig. non ha eccepito la sussistenza di fatti Pt_1 modificativi o estintivi sopravvenuti rispetto ai titoli esecutivi, vale a dire verso il decreto ingiuntivo n. 529/2005, la sentenza n. 1348/2013 e la sentenza n. 454/2015, e neanche ha fornito prova dell'inesistenza dei medesimi titoli.
In sostanza, l'opposizione va rigettata in quanto non è stata proposta per dimostrare la presenza di fatti successivi alla formazione dei titoli esecutivi, capaci di incidere sugli stessi, ma solo per dedurre argomentazioni che l'attore avrebbe dovuto esporre dinanzi al giudice di merito.
4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti, con l'applicazione dei parametri minimi soltanto per l'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti di Parte_1 [...]
tramite la mandataria Controparte_1 Controparte_2 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta integralmente l'opposizione proposta dal sig. ; Parte_1
- Condanna l'opponente al pagamento in favore di Controparte_1
tramite la mandataria delle spese di
[...] Controparte_2 giudizio liquidate in € 6.713,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Potenza, 23/10/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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