Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00565/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02770/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2770 del 2025, proposto da
SO NO, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro, Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
relativo alla sentenza n. 7/25 Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa NE NN RO e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 7/2025 il Tribunale di Caltagirone, Sez. Lavoro ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 (“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per un valore complessivo di € 2000,00, oltre “accessori come specificato in motivazione”.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione intimata non ha spontaneamente dato esecuzione alla sopra citata sentenza, seppure ritualmente notificata e passata in giudicato, come da attestazione in atti; sicché ne ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente evocata.
All’udienza camerale del 24 febbraio 2026, il difensore della parte ricorrente ha rappresentato che il Ministero intimato ha attivato la carta del docente e, per tale motivo, ha insistito per la con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale. Quindi, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dato che - come rappresentato dal difensore della parte ricorrente all’odierna udienza camerale - l’amministrazione, nelle more del giudizio, ha attivato la carta docente.
Stante la fondatezza dell’azione di ottemperanza proposta, le spese di lite seguono la soccombenza (virtuale) e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza), con distrazione a favore dei difensori della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 500,00 (€. cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NN RO, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NE NN RO |
IL SEGRETARIO