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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 33892/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione Civile
Il Giudice, in persona della dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 33892/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
(C.F. ) in qualità di erede della Parte_1 C.F._1
defunta Sig.ra nata a [...] il [...] e residente in [...] del Comune, 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Mannaioli (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Spoleto C.F._2
– Via F. Morvillo n. 11, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione
ATTRICE
, società costituita ai sensi Controparte_1
del diritto statunitense, con sede legale in 1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240,
Stati Uniti d'America e sede secondaria in Milano, via Cordusio 3, quest'ultima avente codice fiscale, P. IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-
Brianza-Lodi in persona del dott. in qualità di procuratore P.IVA_1 CP_2
della banca, rappresentata e difesa dagli Avvocati Silvio Riolo (C.F.
), Eugenio Pizzetti (C.F. ) ed Andrea Stefano C.F._3 C.F._4
Carrieri (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi C.F._5
PEC Email_1 Email_2
), giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione Email_3
e risposta CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di prestito vitalizio ipotecario
CONCLUSIONI:
Per la parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni opportuna declaratoria: - accertare e dichiarare che il contratto di prestito vitalizio rep. n. 3832 racc. n. 2584. intercorso tra le parti sia usurario per il travalicamento del tasso soglia usura di riferimento, come da perizia allegata;
- accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi applicati al contratto di prestito e, conseguentemente condannare la società convenuta alla restituzione della somma di Euro 29.176,11 indebitamente corrisposta a titolo di interessi usurari non dovuti;
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per la parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione: - nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni Parte_1
esposte in atti;
- in via istruttoria, respingere l'istanza formulata dalla sig.ra Parte_1
in quanto manifestamente inammissibile, per le ragioni esposte in atti;
- in
[...]
ogni caso, con vittoria di spese e competenze oltre accessori per legge.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 2.05.2022, l'attrice, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1
, per accertare e dichiarare, il superamento del tasso soglia fissato dalla
[...]
normativa in materia di usura relativamente al contratto di prestito vitalizio ipotecario rep.
n. 3832 racc. n. 2584 che la stessa aveva stipulato in data 28 luglio 2011 con la banca convenuta;
accertare, altresì, il carattere usurario della commissione di estinzione anticipata;
dichiarare non dovuti gli interessi pattuiti derivanti dal contratto medesimo;
condannare la convenuta alla restituzione della somma di Euro 29.176,11, quale interessi corrisposti e non dovuti;
Si costituiva la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando ed impugnando tutto quanto dedotto, perché palesemente infondato sia in fatto che in diritto. In particolare, parte convenuta eccepiva che l'asserito carattere usurario del tasso di mora convenuto sarebbe fondato sull'errato presupposto che il prestito vitalizio ipotecario in oggetto sia un mutuo ipotecario, ritenendo, piuttosto, che tale tipologia contrattuale debba essere ricondotta nella categoria n. 10 “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2011 per la quale, nel terzo trimestre del 2011 (data di conclusione del contratto), il tasso soglia era pari al 17,70%.
Contestava altresì la non assoggettabilità del tasso di mora al tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi nonché l'irrilevanza della commissione di estinzione anticipata del finanziamento ai fini della determinazione del tasso usurario.
Il giudice, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., disattesa la richiesta di CTU econometrica avanzata da parte attrice, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
DIRITTO
Nel merito le domande di parte attrice sono infondate e vanno dunque rigettate.
Invero, l'attrice deduce che il contratto in oggetto, con tasso fisso pari all'8,15% e TAEG pari all'8,39%, prevedeva interessi moratori calcolati al tasso di interesse ulteriormente maggiorato di tre punti percentuali in ragione d'anno, quantificati nella misura dell'11,15% come da perizia di parte allegata, a fronte di un tasso soglia pari, alla data della stipula, al
10,43%, determinato in base alla categoria “mutui ipotecari a tasso fisso” di cui al decreto tassi usura relativo al periodo luglio-settembre 2011.
Ritiene, dunque, che il tasso di mora sia superiore al tasso di usura ex L. 108/96, e che di conseguenza il mutuo debba considerarsi gratuito ex art. 1815 comma 2 c.c.
Ebbene, siffatta eccezione risulta viziata dalla errata classificazione del prestito vitalizio ipotecario in esame in relazione alle rilevazioni del tasso medio, trattandosi pacificamente di una figura tipica disciplinata dall'art. 11 quaterdecies comma 12 D.L. 30 settembre
2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248, da ricondurre nella categoria “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” per la quale il tasso soglia pro tempore applicabile è pari al 17,7000%. Infatti, secondo quanto previsto dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura – per le banche e gli intermediari ex art. 106 T.U.B. – in vigore a luglio 2016, la categoria 10 “Altri finanziamenti” ha carattere residuale ed include: “tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. le operazioni di credito su pegno, il portafoglio finanziario, i crediti concessi con delegazione di pagamento, i mutui chirografari, i prestiti vitalizi ipotecari, i finanziamenti concessi ai debitori ceduti sotto forma di dilazione di pagamento, i finanziamenti per leasing in construendo e quelli relativi a immobili in attesa di locazione,
i mutui che prevedono l'erogazione a stato avanzamento lavori, nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito)”.
La ratio dell'inclusione del prestito vitalizio ipotecario in detta categoria residuale con conseguente esclusione dalla categoria dei “mutui” deve rinvenirsi, infatti, nella particolare alea caratterizzante il contratto in esame, legata non solo all'incertezza della durata del contratto ma anche alla necessità di fare affidamento sul pagamento da parte degli eredi, o, in alternativa, sul suolo di realizzo dell'immobile. Trattasi, invero, di un contratto avente ad oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'art. 106 del T.U.B. di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.
Tale tipologia contrattuale rappresenta, dunque, una figura tipica la cui causa è il prestito ad una persona di almeno 65 anni d'età (ora 60) di una somma di denaro, che assume l'obbligo di restituirla, maggiorata di interessi e spese, in un'unica soluzione alla data della scadenza naturale ovvero alla morte della parte mutuataria;
connaturato a questo tipo di prestito è la costituzione – a garanzia della banca mutuante – di ipoteca di primo grado su di un immobile residenziale.
Pertanto, rispetto al credito fondiario, tale figura si caratterizza per la determinabilità della durata effettiva del contratto solo ex post, rispetto alla data della stipulazione, alla morte del mutuatario, fatti salvi i casi di estinzione anticipata o di risoluzione. Per questa ragione appare pienamente giustificata l'esclusione del rapporto contrattuale in esame, ai fini della determinazione del tasso soglia ex L. 108/98, dalla categoria dei “mutui”, e la sua inclusione nella categoria “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, per la quale il tasso soglia pro tempore applicabile è pari al 17,7000%.
Ne consegue la manifesta infondatezza della contestazione di usurarietà del tasso moratorio pattuito in misura superiore alla soglia massima prevista dalla Legge n. 108/1996.
In ordine a tale profilo, le SS.UU. hanno precisato che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/2020).
Giova, tuttavia, premettere che in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, conv. con L. n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del
04/04/2003).
Si rileva, tuttavia, che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria (Cass. civ. sez. un. n. 19597 del
18/9/2020). Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n.
108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Ciò posto, nel caso di specie, in ordine agli interessi corrispettivi applicati nel contratto di prestito vitalizio ipotecario per cui è causa, per il periodo di riferimento luglio – settembre
2011, attesa la sottoscrizione del contratto nel luglio 2011, la Banca d'Italia aveva indicato, per le operazioni rientranti nella categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” un “Tasso Soglia” pari al 17,7000%.
Ciò considerato, si osserva che nel prestito de quo, la misura del TAEG indicato è 8,39%, pertanto, evidentemente al di sotto della soglia usuraria.
Relativamente al tasso di interesse moratorio ed alla sua presunta usurarietà, deve rilevarsi che il tasso moratorio relativamente al prestito vitalizio ipotecario del 28 luglio 2011 è pari al 11,15% comunque al di sotto del citato tasso soglia indicato dalla Banca d'Italia nel decreto relativo al periodo di riferimento, anche senza operare le maggiorazioni previste del
2,1% prescritte dal decreto.
Occorre infine rilevare che, parte attrice, perviene ad un giudizio di usurarietà del mutuo, anche alla luce della allegata CTP, mediante l'inammissibile criterio dell'inclusione della commissione di estinzione anticipata, la quale in alcun modo può essere assimilata ad un onere collegato alla erogazione del credito poiché, la sua applicazione sorge solo nell'ipotesi di effettivo esercizio del diritto di estinzione anticipata del rapporto da parte del mutuatario. In buona sostanza, la conclusione del contratto di mutuo e la erogazione della somma finanziata non comportano alcun obbligo a carico del mutuatario di corrispondere necessariamente una commissione per estinzione anticipata parimenti al tasso mora, i cui importi vengono computati solo successivamente ad una azione del mutuatario che sia la volontà di estinguere il finanziamento o il ritardo nella corresponsione dei ratei.
Pertanto, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso non devono essere calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi. Le allegazioni di parte attrice risultano, pertanto, generiche e sprovviste di qualsivoglia elemento a supporto.
A tale onere probatorio la parte istante non può evidentemente sopperire con la richiesta di ctu, la quale può essere legittimamente negata, come è avvenuto nel caso in esame, qualora la parte, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Va ricordato, quanto statuito dalla Suprema Corte in ordine alla funzione da attribuire alla consulenza tecnica d'ufficio, quale strumento avente la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (Cfr. Ordinanza della Cassazione 7 giugno 2019, n. 15521).
Alla luce delle superiori osservazioni le domande di parte attrice devono essere rigettare, poiché destituite di ogni fondamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 2.05.2022 da avverso la Parte_1 [...]
, contrariis reiectis: Controparte_1
RIGETTA le domande proposte dalla parte attrice;
CONDANNA la parte attrice al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte convenuta, che liquida in complessivi 3.809,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 8.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione Civile
Il Giudice, in persona della dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 33892/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
(C.F. ) in qualità di erede della Parte_1 C.F._1
defunta Sig.ra nata a [...] il [...] e residente in [...] del Comune, 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Mannaioli (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Spoleto C.F._2
– Via F. Morvillo n. 11, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione
ATTRICE
, società costituita ai sensi Controparte_1
del diritto statunitense, con sede legale in 1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240,
Stati Uniti d'America e sede secondaria in Milano, via Cordusio 3, quest'ultima avente codice fiscale, P. IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-
Brianza-Lodi in persona del dott. in qualità di procuratore P.IVA_1 CP_2
della banca, rappresentata e difesa dagli Avvocati Silvio Riolo (C.F.
), Eugenio Pizzetti (C.F. ) ed Andrea Stefano C.F._3 C.F._4
Carrieri (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi C.F._5
PEC Email_1 Email_2
), giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione Email_3
e risposta CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di prestito vitalizio ipotecario
CONCLUSIONI:
Per la parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni opportuna declaratoria: - accertare e dichiarare che il contratto di prestito vitalizio rep. n. 3832 racc. n. 2584. intercorso tra le parti sia usurario per il travalicamento del tasso soglia usura di riferimento, come da perizia allegata;
- accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi applicati al contratto di prestito e, conseguentemente condannare la società convenuta alla restituzione della somma di Euro 29.176,11 indebitamente corrisposta a titolo di interessi usurari non dovuti;
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per la parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione: - nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni Parte_1
esposte in atti;
- in via istruttoria, respingere l'istanza formulata dalla sig.ra Parte_1
in quanto manifestamente inammissibile, per le ragioni esposte in atti;
- in
[...]
ogni caso, con vittoria di spese e competenze oltre accessori per legge.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 2.05.2022, l'attrice, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1
, per accertare e dichiarare, il superamento del tasso soglia fissato dalla
[...]
normativa in materia di usura relativamente al contratto di prestito vitalizio ipotecario rep.
n. 3832 racc. n. 2584 che la stessa aveva stipulato in data 28 luglio 2011 con la banca convenuta;
accertare, altresì, il carattere usurario della commissione di estinzione anticipata;
dichiarare non dovuti gli interessi pattuiti derivanti dal contratto medesimo;
condannare la convenuta alla restituzione della somma di Euro 29.176,11, quale interessi corrisposti e non dovuti;
Si costituiva la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando ed impugnando tutto quanto dedotto, perché palesemente infondato sia in fatto che in diritto. In particolare, parte convenuta eccepiva che l'asserito carattere usurario del tasso di mora convenuto sarebbe fondato sull'errato presupposto che il prestito vitalizio ipotecario in oggetto sia un mutuo ipotecario, ritenendo, piuttosto, che tale tipologia contrattuale debba essere ricondotta nella categoria n. 10 “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2011 per la quale, nel terzo trimestre del 2011 (data di conclusione del contratto), il tasso soglia era pari al 17,70%.
Contestava altresì la non assoggettabilità del tasso di mora al tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi nonché l'irrilevanza della commissione di estinzione anticipata del finanziamento ai fini della determinazione del tasso usurario.
Il giudice, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., disattesa la richiesta di CTU econometrica avanzata da parte attrice, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
DIRITTO
Nel merito le domande di parte attrice sono infondate e vanno dunque rigettate.
Invero, l'attrice deduce che il contratto in oggetto, con tasso fisso pari all'8,15% e TAEG pari all'8,39%, prevedeva interessi moratori calcolati al tasso di interesse ulteriormente maggiorato di tre punti percentuali in ragione d'anno, quantificati nella misura dell'11,15% come da perizia di parte allegata, a fronte di un tasso soglia pari, alla data della stipula, al
10,43%, determinato in base alla categoria “mutui ipotecari a tasso fisso” di cui al decreto tassi usura relativo al periodo luglio-settembre 2011.
Ritiene, dunque, che il tasso di mora sia superiore al tasso di usura ex L. 108/96, e che di conseguenza il mutuo debba considerarsi gratuito ex art. 1815 comma 2 c.c.
Ebbene, siffatta eccezione risulta viziata dalla errata classificazione del prestito vitalizio ipotecario in esame in relazione alle rilevazioni del tasso medio, trattandosi pacificamente di una figura tipica disciplinata dall'art. 11 quaterdecies comma 12 D.L. 30 settembre
2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248, da ricondurre nella categoria “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” per la quale il tasso soglia pro tempore applicabile è pari al 17,7000%. Infatti, secondo quanto previsto dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura – per le banche e gli intermediari ex art. 106 T.U.B. – in vigore a luglio 2016, la categoria 10 “Altri finanziamenti” ha carattere residuale ed include: “tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. le operazioni di credito su pegno, il portafoglio finanziario, i crediti concessi con delegazione di pagamento, i mutui chirografari, i prestiti vitalizi ipotecari, i finanziamenti concessi ai debitori ceduti sotto forma di dilazione di pagamento, i finanziamenti per leasing in construendo e quelli relativi a immobili in attesa di locazione,
i mutui che prevedono l'erogazione a stato avanzamento lavori, nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito)”.
La ratio dell'inclusione del prestito vitalizio ipotecario in detta categoria residuale con conseguente esclusione dalla categoria dei “mutui” deve rinvenirsi, infatti, nella particolare alea caratterizzante il contratto in esame, legata non solo all'incertezza della durata del contratto ma anche alla necessità di fare affidamento sul pagamento da parte degli eredi, o, in alternativa, sul suolo di realizzo dell'immobile. Trattasi, invero, di un contratto avente ad oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'art. 106 del T.U.B. di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.
Tale tipologia contrattuale rappresenta, dunque, una figura tipica la cui causa è il prestito ad una persona di almeno 65 anni d'età (ora 60) di una somma di denaro, che assume l'obbligo di restituirla, maggiorata di interessi e spese, in un'unica soluzione alla data della scadenza naturale ovvero alla morte della parte mutuataria;
connaturato a questo tipo di prestito è la costituzione – a garanzia della banca mutuante – di ipoteca di primo grado su di un immobile residenziale.
Pertanto, rispetto al credito fondiario, tale figura si caratterizza per la determinabilità della durata effettiva del contratto solo ex post, rispetto alla data della stipulazione, alla morte del mutuatario, fatti salvi i casi di estinzione anticipata o di risoluzione. Per questa ragione appare pienamente giustificata l'esclusione del rapporto contrattuale in esame, ai fini della determinazione del tasso soglia ex L. 108/98, dalla categoria dei “mutui”, e la sua inclusione nella categoria “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, per la quale il tasso soglia pro tempore applicabile è pari al 17,7000%.
Ne consegue la manifesta infondatezza della contestazione di usurarietà del tasso moratorio pattuito in misura superiore alla soglia massima prevista dalla Legge n. 108/1996.
In ordine a tale profilo, le SS.UU. hanno precisato che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/2020).
Giova, tuttavia, premettere che in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, conv. con L. n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del
04/04/2003).
Si rileva, tuttavia, che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria (Cass. civ. sez. un. n. 19597 del
18/9/2020). Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n.
108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Ciò posto, nel caso di specie, in ordine agli interessi corrispettivi applicati nel contratto di prestito vitalizio ipotecario per cui è causa, per il periodo di riferimento luglio – settembre
2011, attesa la sottoscrizione del contratto nel luglio 2011, la Banca d'Italia aveva indicato, per le operazioni rientranti nella categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” un “Tasso Soglia” pari al 17,7000%.
Ciò considerato, si osserva che nel prestito de quo, la misura del TAEG indicato è 8,39%, pertanto, evidentemente al di sotto della soglia usuraria.
Relativamente al tasso di interesse moratorio ed alla sua presunta usurarietà, deve rilevarsi che il tasso moratorio relativamente al prestito vitalizio ipotecario del 28 luglio 2011 è pari al 11,15% comunque al di sotto del citato tasso soglia indicato dalla Banca d'Italia nel decreto relativo al periodo di riferimento, anche senza operare le maggiorazioni previste del
2,1% prescritte dal decreto.
Occorre infine rilevare che, parte attrice, perviene ad un giudizio di usurarietà del mutuo, anche alla luce della allegata CTP, mediante l'inammissibile criterio dell'inclusione della commissione di estinzione anticipata, la quale in alcun modo può essere assimilata ad un onere collegato alla erogazione del credito poiché, la sua applicazione sorge solo nell'ipotesi di effettivo esercizio del diritto di estinzione anticipata del rapporto da parte del mutuatario. In buona sostanza, la conclusione del contratto di mutuo e la erogazione della somma finanziata non comportano alcun obbligo a carico del mutuatario di corrispondere necessariamente una commissione per estinzione anticipata parimenti al tasso mora, i cui importi vengono computati solo successivamente ad una azione del mutuatario che sia la volontà di estinguere il finanziamento o il ritardo nella corresponsione dei ratei.
Pertanto, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso non devono essere calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi. Le allegazioni di parte attrice risultano, pertanto, generiche e sprovviste di qualsivoglia elemento a supporto.
A tale onere probatorio la parte istante non può evidentemente sopperire con la richiesta di ctu, la quale può essere legittimamente negata, come è avvenuto nel caso in esame, qualora la parte, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Va ricordato, quanto statuito dalla Suprema Corte in ordine alla funzione da attribuire alla consulenza tecnica d'ufficio, quale strumento avente la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (Cfr. Ordinanza della Cassazione 7 giugno 2019, n. 15521).
Alla luce delle superiori osservazioni le domande di parte attrice devono essere rigettare, poiché destituite di ogni fondamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 2.05.2022 da avverso la Parte_1 [...]
, contrariis reiectis: Controparte_1
RIGETTA le domande proposte dalla parte attrice;
CONDANNA la parte attrice al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte convenuta, che liquida in complessivi 3.809,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 8.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo